Sì
Sì, se la riunione ha scopo politico, sindacale o religioso
Sì, almeno tre giorni prima che la riunione si svolga
02. Le autorità possono vietare le riunioni in luogo aperto al pubblico soltanto per comprovati:
motivi di sicurezza o di incolumità pubblica
motivi di sanità
motivi di mancato preavviso
motivi di pericolosità sociale
03. Ai sensi dell'articolo 17 della Costituzione Italiana:
deve essere dato preavviso alle autorità solo per le riunioni contrarie al buon costume
per le riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità
per le riunioni in luogo pubblico non deve essere dato alcun preavviso alle autorità
per le associazioni segrete, in luogo privato, non deve essere dato alcun preavviso alle autorità
riunioni…
04. Possono essere vietate le
…in luogo pubblico, aperto al pubblico e privato
…in luogo privato
…in luogo aperto al pubblico
…in luogo pubblico
05. La libertà di riunione
06. In quali luoghi possono svolgersi le riunioni?
funzione ha il preavviso di cui all’art.
07. Che 17 Cost. (riunioni in luogo pubblico)?
08. Cosa si intende per libertà di riunione (art. 17 Cost.)?
1/4. La libertà di riunione è garantita dall’art. 17 Cost. ai soli cittadini. Per riunione si intende il radunarsi volontario in luogo e tempo predeterminati
di una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune prestabilito. Non sono tutelati gli assembramenti. Lo sono invece i cortei e le
processioni, da considerarsi riunioni in movimento.
2. I commi 17.1 e 17.2 la Costituzione adotta la tradizionale distinzione tra riunioni che si svolgono in luogo privato, riunioni in luogo aperto al
pubblico e riunioni in luogo pubblico. Per luogo aperto al pubblico si intende un qualsiasi luogo l'accesso al quale sia regolabile da chi ne ha la
disponibilità giuridica (stadio, teatro, cinema).
3. Il preavviso non è però condizione di legittimità della riunione, la sua omissione non ne giustifica di per sé lo scioglimento. Essa può essere
solamente fonte di responsabilità, giuridicamente sanzionabile, per i promotori.
Lezione 042
01. Ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione Italiana i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente:
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge civile
per fini che non sono contrari all'ordine pubblico
per fini che non sono vietati ai singoli dall'ordinamento giuridico italiano
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale
02. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente:
previa autorizzazione del Capo della Polizia Locale
previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
senza autorizzazione, purché per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale
previa autorizzazione del Sindaco della città di residenza
03. La Costituzione proibisce:
nessuna associazione è proibita, anzi la Costituzione incentiva l'associazionismo
le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare
solo le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare
le associazioni politiche segrete e le organizzazioni di carattere militare
associazioni…
04. Sono proibite le
…segrete
…pubbliche
…religiose
…politiche
05. Quali sono i limiti alla libertà di associazione?
06. Cosa si intende per associazioni segrete e associazioni a carattere militare?
07. Cosa si intende per libertà di associazione (art. 18 Cost.)?
08. Qual è il rapporto tra libertà di associazione e libertà di riunione? Quali le differenze?
09. La libertà di associazione
10. Cosa prevede la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione (riorganizzazione del disciolto partito fascista)?
1. L’art. 18.1 esclude l’esercizio della libertà di associazione per il perseguimento di fini vietati ai singoli dalla legge penale: sono quindi ammesse
tutte le associazioni, purché non aventi come fine la commissione di reati. L’articolo 18 consente di vietare le associazioni dirette a sopprimere
violentemente l’ordinamento dello Stato (art. 270 c.p.). Il codice penale vieta le «associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza
con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico»
2. Associazioni segrete: la l. 17/1982, con la quale fu sciolta la loggia massonica P2, mira a evitare che si creino poteri occulti alternativi alle
istituzioni democraticamente legittimate. Le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante un’organizzazione di
carattere militare. Il d.lgs. 43/1948 esplicita che con esse si intendono quelle associazioni caratterizzate da una struttura gerarchica di tipo
militare, con relativo inquadramento in «corpi, reparti o nuclei», e atte all’impiego in azioni di violenza o minaccia, non necessariamente munite di
armi.
3/5. In base all’art. 18, ai cittadini è riconosciuta la libertà di associazione, da intendersi come: • la possibilità di costituire associazioni senza la
necessità di permessi o autorizzazioni; • la possibilità di formare un numero indefinito di associazioni, anche con lo stesso scopo; • l’impossibilità
di costringere taluno ad aderire a un’associazione.
4.
6. Sulla base della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, la l. 645/1952 vieta le associazioni che perseguono «finalità
antidemocratiche proprie del partito fascista».
Lezione 043
01. Ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione Italiana la legge assicura tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del matrimonio?
L'articolo 30 non prevede nulla al riguardo
Solo se incapaci
Sì
No, poiché ciò non è compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima
02. Ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione Italiana la Repubblica protegge:
i figli nati fuori dal matrimonio
la gioventù
i genitori
il matrimonio
03. La famiglia è presa in considerazione dalla Costituzione Italiana come:
nessuna delle alternative proposte è esatta
unione morale e materiale dei coniugi
organismo sociale di mutua assistenza fra i coniugi
comunione spirituale e materiale dei coniugi
04. Ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione Italiana la Repubblica protegge:
la paternità
la genitorialità
i figli
la maternità
05. Ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione Italiana la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata:
sull'eguaglianza morale e spirituale dei coniugi
sulla maternità
sulla parità tra uomo e donna
sul matrimonio
06. Quale dei seguenti principi costituzionali entra nel quadro dei c.d. diritti etico-sociali?
Inviolabilità della libertà e della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione
Diritto di associazione
Inviolabilità della libertà personale
Diritto alla famiglia
07. L'articolo 31 della Costituzione Italiana afferma che la Repubblica agevola la formazione della famiglia:
con misure a livello scolastico
con misure economiche
con misure di volontariato
con misure sociali
08. La legge detta le norme per la ricerca della paternità?
Sì ne detta norme e limiti
No, se il figlio non è stato riconosciuto alla nascita
No, detta norme solo per la ricerca della maternità
La legge non prevede norme al riguardo
09. L'articolo 30 della Costituzione Italiana prevede che:
la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio
nei casi di incapacità genitoriale, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti
la legge non deve dettare norme e limiti per la ricerca della paternità
è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare solo i figli nati all'interno del matrimonio
10. In che modo è disciplinata la famiglia in Costituzione?
11. Cosa si intende per famiglia di fatto?
12. Cosa si intende per principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29, c.2, Cost.)?
l’evoluzione
13. Qual è della disciplina di attribuzione del cognome alla prole?
1. La Costituzione considera la famiglia quale «società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29.1). Ci sono state diverse interpretazioni del
concetto di famiglia: - La dottrina cattolica più integralista ritiene che la famiglia sia una realtà che il diritto positivo deve limitarsi a riconoscere. In
base a questa visione, la famiglia è una realtà naturale, che esiste al di là del diritto, il quale non può fare altro che riconoscere la sua esistenza
e tutelarla. -La maggior parte della dottrina, invece, ritiene che la famiglia sia una realtà che può e deve essere regolamentata dal diritto positivo
per garantire i diritti e gli interessi dei suoi membri. -Il codice civile del 1942, emanato durante il regime fascista, invece, era un esempio di una
regolamentazione giuridica eccessivamente invasiva della famiglia. Il legislatore fascista, infatti, considerava la famiglia uno strumento per
realizzare la politica demografica del regime.
2. L’art. 30.1 stabilisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli «anche se nati fuori dal matrimonio»; l’art. 30.3 impone
alla legge di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale «purché compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima»; l’art. 31.2 garantisce la tutela della maternità, dell’infanzia e della gioventù, senza limitarla alla famiglia legittima. La l. 219/2012 e il
d.lgs. 154/2013 hanno eliminato la distinzione, presente nel codice civile del 1942, tra figli «legittimi» e figli «naturali»
3. L’art. 29.2 Cost. fissa il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi: così il costituente superava la concezione patriarcale della
famiglia e nel contempo ammetteva la possibilità di porre limiti «a garanzia dell’unità familiare». Il principio della parità tra coniugi ha trovato
attuazione con la l. 151/1975: essa riformò la parte del codice civile che disciplina il diritto di famiglia, sopprimendo la potestà maritale,
introducendo la comunione dei beni quale regime patrimoniale ordinario e attribuendo la patria potestà sui figli a entrambi i genitori.
4. La Corte costituzionale, fin dalla sent. 61/2006, aveva invitato il legislatore a rivedere la norma che attribuisce automaticamente il solo
co
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