Estratto del documento

Sì, se la riunione ha scopo politico, sindacale o religioso

Sì, almeno tre giorni prima che la riunione si svolga

02. Le autorità possono vietare le riunioni in luogo aperto al pubblico soltanto per comprovati:

motivi di sicurezza o di incolumità pubblica

motivi di sanità

motivi di mancato preavviso

motivi di pericolosità sociale

03. Ai sensi dell'articolo 17 della Costituzione Italiana:

deve essere dato preavviso alle autorità solo per le riunioni contrarie al buon costume

per le riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità

per le riunioni in luogo pubblico non deve essere dato alcun preavviso alle autorità

per le associazioni segrete, in luogo privato, non deve essere dato alcun preavviso alle autorità

riunioni…

04. Possono essere vietate le

…in luogo pubblico, aperto al pubblico e privato

…in luogo privato

…in luogo aperto al pubblico

…in luogo pubblico

05. La libertà di riunione

06. In quali luoghi possono svolgersi le riunioni?

funzione ha il preavviso di cui all’art.

07. Che 17 Cost. (riunioni in luogo pubblico)?

08. Cosa si intende per libertà di riunione (art. 17 Cost.)?

1/4. La libertà di riunione è garantita dall’art. 17 Cost. ai soli cittadini. Per riunione si intende il radunarsi volontario in luogo e tempo predeterminati

di una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune prestabilito. Non sono tutelati gli assembramenti. Lo sono invece i cortei e le

processioni, da considerarsi riunioni in movimento.

2. I commi 17.1 e 17.2 la Costituzione adotta la tradizionale distinzione tra riunioni che si svolgono in luogo privato, riunioni in luogo aperto al

pubblico e riunioni in luogo pubblico. Per luogo aperto al pubblico si intende un qualsiasi luogo l'accesso al quale sia regolabile da chi ne ha la

disponibilità giuridica (stadio, teatro, cinema).

3. Il preavviso non è però condizione di legittimità della riunione, la sua omissione non ne giustifica di per sé lo scioglimento. Essa può essere

solamente fonte di responsabilità, giuridicamente sanzionabile, per i promotori.

Lezione 042

01. Ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione Italiana i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente:

per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge civile

per fini che non sono contrari all'ordine pubblico

per fini che non sono vietati ai singoli dall'ordinamento giuridico italiano

per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale

02. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente:

previa autorizzazione del Capo della Polizia Locale

previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri

senza autorizzazione, purché per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale

previa autorizzazione del Sindaco della città di residenza

03. La Costituzione proibisce:

nessuna associazione è proibita, anzi la Costituzione incentiva l'associazionismo

le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare

solo le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare

le associazioni politiche segrete e le organizzazioni di carattere militare

associazioni…

04. Sono proibite le

…segrete

…pubbliche

…religiose

…politiche

05. Quali sono i limiti alla libertà di associazione?

06. Cosa si intende per associazioni segrete e associazioni a carattere militare?

07. Cosa si intende per libertà di associazione (art. 18 Cost.)?

08. Qual è il rapporto tra libertà di associazione e libertà di riunione? Quali le differenze?

09. La libertà di associazione

10. Cosa prevede la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione (riorganizzazione del disciolto partito fascista)?

1. L’art. 18.1 esclude l’esercizio della libertà di associazione per il perseguimento di fini vietati ai singoli dalla legge penale: sono quindi ammesse

tutte le associazioni, purché non aventi come fine la commissione di reati. L’articolo 18 consente di vietare le associazioni dirette a sopprimere

violentemente l’ordinamento dello Stato (art. 270 c.p.). Il codice penale vieta le «associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza

con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico»

2. Associazioni segrete: la l. 17/1982, con la quale fu sciolta la loggia massonica P2, mira a evitare che si creino poteri occulti alternativi alle

istituzioni democraticamente legittimate. Le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante un’organizzazione di

carattere militare. Il d.lgs. 43/1948 esplicita che con esse si intendono quelle associazioni caratterizzate da una struttura gerarchica di tipo

militare, con relativo inquadramento in «corpi, reparti o nuclei», e atte all’impiego in azioni di violenza o minaccia, non necessariamente munite di

armi.

3/5. In base all’art. 18, ai cittadini è riconosciuta la libertà di associazione, da intendersi come: • la possibilità di costituire associazioni senza la

necessità di permessi o autorizzazioni; • la possibilità di formare un numero indefinito di associazioni, anche con lo stesso scopo; • l’impossibilità

di costringere taluno ad aderire a un’associazione.

4.

6. Sulla base della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, la l. 645/1952 vieta le associazioni che perseguono «finalità

antidemocratiche proprie del partito fascista».

Lezione 043

01. Ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione Italiana la legge assicura tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del matrimonio?

L'articolo 30 non prevede nulla al riguardo

Solo se incapaci

No, poiché ciò non è compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima

02. Ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione Italiana la Repubblica protegge:

i figli nati fuori dal matrimonio

la gioventù

i genitori

il matrimonio

03. La famiglia è presa in considerazione dalla Costituzione Italiana come:

nessuna delle alternative proposte è esatta

unione morale e materiale dei coniugi

organismo sociale di mutua assistenza fra i coniugi

comunione spirituale e materiale dei coniugi

04. Ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione Italiana la Repubblica protegge:

la paternità

la genitorialità

i figli

la maternità

05. Ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione Italiana la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata:

sull'eguaglianza morale e spirituale dei coniugi

sulla maternità

sulla parità tra uomo e donna

sul matrimonio

06. Quale dei seguenti principi costituzionali entra nel quadro dei c.d. diritti etico-sociali?

Inviolabilità della libertà e della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione

Diritto di associazione

Inviolabilità della libertà personale

Diritto alla famiglia

07. L'articolo 31 della Costituzione Italiana afferma che la Repubblica agevola la formazione della famiglia:

con misure a livello scolastico

con misure economiche

con misure di volontariato

con misure sociali

08. La legge detta le norme per la ricerca della paternità?

Sì ne detta norme e limiti

No, se il figlio non è stato riconosciuto alla nascita

No, detta norme solo per la ricerca della maternità

La legge non prevede norme al riguardo

09. L'articolo 30 della Costituzione Italiana prevede che:

la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio

nei casi di incapacità genitoriale, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti

la legge non deve dettare norme e limiti per la ricerca della paternità

è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare solo i figli nati all'interno del matrimonio

10. In che modo è disciplinata la famiglia in Costituzione?

11. Cosa si intende per famiglia di fatto?

12. Cosa si intende per principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29, c.2, Cost.)?

l’evoluzione

13. Qual è della disciplina di attribuzione del cognome alla prole?

1. La Costituzione considera la famiglia quale «società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29.1). Ci sono state diverse interpretazioni del

concetto di famiglia: - La dottrina cattolica più integralista ritiene che la famiglia sia una realtà che il diritto positivo deve limitarsi a riconoscere. In

base a questa visione, la famiglia è una realtà naturale, che esiste al di là del diritto, il quale non può fare altro che riconoscere la sua esistenza

e tutelarla. -La maggior parte della dottrina, invece, ritiene che la famiglia sia una realtà che può e deve essere regolamentata dal diritto positivo

per garantire i diritti e gli interessi dei suoi membri. -Il codice civile del 1942, emanato durante il regime fascista, invece, era un esempio di una

regolamentazione giuridica eccessivamente invasiva della famiglia. Il legislatore fascista, infatti, considerava la famiglia uno strumento per

realizzare la politica demografica del regime.

2. L’art. 30.1 stabilisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli «anche se nati fuori dal matrimonio»; l’art. 30.3 impone

alla legge di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale «purché compatibile con i diritti dei membri della famiglia

legittima»; l’art. 31.2 garantisce la tutela della maternità, dell’infanzia e della gioventù, senza limitarla alla famiglia legittima. La l. 219/2012 e il

d.lgs. 154/2013 hanno eliminato la distinzione, presente nel codice civile del 1942, tra figli «legittimi» e figli «naturali»

3. L’art. 29.2 Cost. fissa il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi: così il costituente superava la concezione patriarcale della

famiglia e nel contempo ammetteva la possibilità di porre limiti «a garanzia dell’unità familiare». Il principio della parità tra coniugi ha trovato

attuazione con la l. 151/1975: essa riformò la parte del codice civile che disciplina il diritto di famiglia, sopprimendo la potestà maritale,

introducendo la comunione dei beni quale regime patrimoniale ordinario e attribuendo la patria potestà sui figli a entrambi i genitori.

4. La Corte costituzionale, fin dalla sent. 61/2006, aveva invitato il legislatore a rivedere la norma che attribuisce automaticamente il solo

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Ladu Marco.
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