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Dispensa diritto costituzionale

1. Lo Stato

LO STATO

Costituisce la forma di organizzazione del potere politico, cui spetta l'uso legittimo della forza, su una comunità di persone all'interno di un determinato territorio. Rappresenta una istituzione:

  • Politica, perché diretta a fini generali, determinabili secondo scelte politiche
  • Giuridica, perché trova il suo fondamento nel diritto che ne costituisce elemento essenziale e indefettibile
  • Originaria, in quanto trova in se il fondamento della sua validità
  • Sovrana, in quanto non riconosce nel suo territorio alcuna autorità superiore
  • Indipendente, in quanto non riconosce alcun potere esterno che possa condizionare l'attività
  • Effettiva, cioè idonea ad imporre in concerto a tutti i soggetti stanziati nel territorio, il proprio ordinamento.

Lo Stato si compone di tre elementi costitutivi essenziali: elemento personale (popolo), elemento spaziale (territorio), elemento organizzativo (sovranità).

IL POPOLO E LA CITTADINANZA

Il termine popolo indica la comunità di individui ai quali l'ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino. La cittadinanza è la condizione dei soggetti cui l'ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di cittadino, cioè la titolarità di un insieme di situazione giuridiche attive e passive nei confronti dello Stato. Il riconoscimento della cittadinanza ha comportato il diritto di partecipare alla vita politica del Paese, il diritto al voto e all'eleggibilità, ma ha imposto il dovere al cittadino di essere fedele alla Repubblica e di concorrere alle spese pubbliche.

E' cittadino italiano per nascita:

  • i figli di genitori italiani;
  • chi nasce in Italia ma entrambi i genitori sono apolidi o ignoti;
  • chi è figlio di ignoti trovato in Italia, se non in possesso di altra cittadinanza.

E' cittadino italiano per estensione:

  • il figlio riconosciuto o dichiarato giudizialmente durante la minore età;
  • il minore straniero adottato da cittadino italiano, il coniuge, straniero o apolide di cittadino italiano, quando dopo il matrimonio risieda legalmente in Italia da almeno due anni o se residente all'estero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi sia stata separazione o annullamento.

E' cittadino italiano per beneficio di legge:

  • lo straniero o apolide, del quale il padre o la madre, o uno degli ascendenti di secondo grado, sia stato italiano per nascita;
  • se presta servizio militare per l'Italia e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  • se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano anche all'estero;
  • se al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente in Italia da almeno due anni;
  • lo straniero nato in Italia e che vi abbia legalmente risieduto senza interruzioni fino alla maggiore età, dichiara di risiedervi entro un anno dalla suddetta maggiore età.

E' cittadino italiano per naturalizzazione lo straniero quando abbia reso eminenti servi all'Italia, ovvero quando ricorrono di eccezionali interesse dello Stato ed acquisti il domicilio nei territori annessi, ed era jugoslavo a seguito del trattato di Parigi del 10/02/1947.

Invece, la perdita della cittadinanza italiana si verifica per assunzioni di pubblico impiego o carica pubblica presso uno Stato estero o un ente internazionale cui non partecipi l'Italia o per prestazione di servizio militare per uno Stato Estero, quando si presti servizio militare o si acquisti volontariamente la cittadinanza di uno Stato estero in guerra con l'Italia e per rinunzia, quando il cittadino italiano risieda o stabilisca la residenza all'estero.

Il riacquisto della cittadinanza si ha per prestazione al servizio militare o assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, per rinuncia dell'ex cittadino italiano al servizio militare.

all'estero, con trasferimento per almeno due anni, della propria residenza in Italia e per dichiarazione di riacquisto con stabilimento della residenza in Italia.

LA CITTADINANZA EUROPEA

Il trattato di Maastricht del 07/02/1992 riconosceva ai cittadini degli Stati membri, oltre alla cittadinanza nazionale anche quella europea; con la riforma del Trattato di Lisbona del 01/12/2009 si è stabilito che è cittadino dell'Unione Europea chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. E' considerato cittadino europeo anche chi ha doppia cittadinanza, di cui solo una di uno stato membro. I cittadini europei hanno il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli altri Stati membri, hanno il diritto al voto e all'eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro cui risiedono senza distinzione dei cittadini di detto Stato, hanno il diritto alla tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro nel territorio di un Paese non membro nella quale lo Stato membro di cui si ha la cittadinanza non è rappresentato; hanno inoltre il diritto di presentare petizioni al parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni dell'Unione ricevendo risposta nella stessa lingua della domanda.

IL TERRITORIO

E' la sede su cui stabilmente è organizzata la comunità statale e sulla quale si estende la sovranità dello Stato e comprende la terraferma delimitata da confini naturali o artificiali, il mare territoriale (con estensione fino a 12 miglia dalla costa), la piattaforma continentale, vale a dire i fondi marini ed il loro sottosuolo al di là del mare territoriale, lo spazio aereo sovrastante la terraferma ed il mare territoriale ed il sottosuolo nei limiti della loro utilizzabilità, il territorio fluttuante, ossia le navi e gli aerei mercantili in viaggio in alto mare e sul cielo sovrastante, nonché navi ed aerei militari ovunque si trovino.

LA SOVRANITA'

Consiste nel potere supremo dello Stato in un determinato territorio, rispetto a tutti gli altri poteri all'interno dell'ordinamento (sovranità interna) e nell'indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro esterni allo Stato senza il suo consenso). Il nostro Stato accoglie la teoria della sovranità popolare, lasciando che sia il popolo ad operare scelte determinanti per l'azione statale.

FUNZIONI DELLO STATO

  • Funzione costituente, mediante il quale lo Stato organizza se stesso, è attraverso la Costituzione che lo Stato predispone principi e regole generali del suo funzionamento.
  • Funzione legislativa, emanazione di norme necessarie al mantenimento della compagine statale e al suo sviluppo, creazione di norme generali che regolano in maniera stratta la vita della collettività
  • Funzione giurisdizionale, attuazione e mantenimento dell'ordinamento giuridico attraverso l'applicazione giudiziaria delle norme ai rapporti tra cittadini e tra cittadini e Stato.
  • Funzione amministrativa, realizzazione concreta dei fini istituzionali stabiliti dall'ordinamento, da parte della struttura esecutiva e dei soggetti autonomi che perseguono gli stessi fini dello Stato
  • Funzione politica, determinazione delle scelte contingenti relative allo sviluppo della comunità statale.

FORME DI STATO

Si distinguono diverse forme di Stato:

  • Stato assoluto: è il regime politico in cui il potere è esercitato dal sovrano, senza restrizioni e limitazioni, si caratterizza per l'assenza di divisione dei poteri, tutti riconducibili alla persona del Sovrano, che ha poteri illimitati ed è libero di derogare dal diritto vigente legislativo, la società è suddivisa in classi sociali attraverso la discendenza per diritto di nascita. Nella sua forma illuminata si presenta come
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A.A. 2023-2024
41 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ilmagodeiriassunti10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Lucarelli Alberto.