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Le Regioni

La nascita delle Regioni 1861: contestualmente al processo di unificazione del Regno d'Italia, si dibatte sulla opportunità di creare uno Stato regionale. Prevale il timore che questa articolazione territoriale possa incrinare l'unità: allora, si procede alla Piemontesizzazione delle istituzioni, estendendo la normativa vigente nel Regno di Sardegna a tutta l'Italia, a partire dallo Statuto Albertino del 1848. Anni '20: riprende vigore il dibattito soprattutto grazie a Don Sturzo, esponente del Partito Popolare. Soltanto l'articolazione territoriale avrebbe consentito di tener conto delle profonde differenze territoriali e di risolvere i diversi problemi in maniera appropriata, cercando così di superare anche la profonda arretratezza del Sud. L'avvento del fascismo e la nascita della dittatura, portò ad accantonare il problema e si creò uno Stato ancor più accentrato. Assemblea costituente: la Destra era

contraria perché lo Stato● doveva portare avanti una politica unitaria per essere forte e, quindi, doveva essere accentrato. La Sinistra era contraria perché non sarebbe stato possibile realizzare le grandi riforme economico-sociali e aiutare le aree più povere del Paese. I partiti di centro erano invece favorevoli perché il centralismo aveva portato al fascismo nel periodo precedente; inoltre, le Regioni avrebbero garantito l'unità attraverso il rispetto delle diversità e quindi delle effettive esigenze della società.

Marzo 1947: estromissione delle Sinistre dal Governo per poter● ricevere gli aiuti dagli Stati Uniti per la ricostruzione del Paese (Piano Marshall). In Assemblea costituente cambiano le posizioni e le Sinistre si dimostrano cautamente favorevoli perché così a livello regionale, in alcuni casi, avrebbero potuto governare e controllare l'effettiva realizzazione delle grandi riforme nel Paese. Rispetto

Al periodo precedente c'è un mutamento radicale poiché tra lo Stato e gli enti locali si inseriscono le Regioni (15 a statuto ordinario e 5 a statuto speciale). Tuttavia, il c.d. Titolo V della Costituzione, per ragioni di compromesso sarà "una pagina bianca della Costituzione" (L. Paladin).

Le 5 Regioni a Statuto speciale sono state create per dar loro maggiore autonomia, poiché in queste vi erano particolari problemi da risolvere: Sicilia e Sardegna sono isole che avevano gravi problemi economici e minacciano la secessione. Trentino-Alto Adige (diviso in due Province autonome, di Bolzano e di Trento, che sono quasi come due piccole Regioni), Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia (creata soltanto nel 1963 con la risoluzione del problema dei confini con la ex Jugoslavia) hanno minoranze linguistiche particolarmente consistenti e sono Regioni di confine.

Tappe significative nell'attuazione delle previsioni costituzionali sulle Regioni e...

ordinarie.1972: viene approvata la legge n. 281/1972 (c.d. Legge Bassanini),● che introduce importanti modifiche al sistema degli enti locali,tra cui l’istituzione delle Province e l’attribuzione di nuovecompetenze alle Regioni.1999: viene approvata la legge n. 131/1999 (c.d. Legge Bassanini● bis), che ulteriormente riforma il sistema degli enti locali,concentrando maggiori poteri nelle mani delle Regioni e delleProvince.2001: si svolgono le prime elezioni dei Consigli regionali delle● Regioni a statuto speciale.
  1. 1971: approvazione degli statuti ordinari. A questo punto, affinché le Regioni ordinarie possano svolgere le loro funzioni, occorre trasferire queste ultime dallo Stato che le aveva svolte fino a quel momento.
  2. 1972: primo trasferimento delle funzioni: Stato si trattiene ampie competenze, attraverso la c.d. tecnica del ritaglio delle materie in nome dell'interesse nazionale e dell'introduzione della funzione di indirizzo e coordinamento
  3. 1977: secondo trasferimento delle funzioni: più completo, ma non esaustivo.
  4. 1997/1998: riforma Bassanini (l. 59/1997) che consente il trasferimento di ulteriori funzioni (introduzione del principio di sussidiarietà).
  5. 1999: l. cost. n. 1 riforma parte del Titolo V Cost., ampliando soprattutto la potestà statutaria delle Regioni ordinarie.
  6. 2001: l. cost. n. 3 riforma ulteriormente il Titolo V Cost., ampliando l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni ordinarie.

Parte incide anche sugli enti locali). Hanno fatto seguito due tentativi di riforma (anche) del Titolo V della Costituzione che però non hanno superato i referendum sospensivi/confermativi, rispettivamente nel 2006 e nel 2016.

Enti locali: IX disp. Trans. Cost.: entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, la Repubblica doveva adeguare le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali che si basano ancora sul Testo Unico delle leggi comunali e provinciali del 1915/1934. Poiché in Costituzione si prevedeva la nascita di un nuovo ente territoriale (regioni) bisognava rivedere il sistema complessivo di attribuzione delle funzioni a livello territoriale. La disposizione è rimasta inattuata fino all'approvazione della l. 142/1990.

L. n. 142/1990: primo intervento di riforma per rivedere le funzioni svolte da comuni e province (questa legge poi confluirà con alcune modifiche nel TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ovvero nel d.lgs.

n. 267/2000). L. n. 81/1993: vengono riviste le modalità elettorali a livello comunale e provinciale. L. n. 59/1997: la legge Bassanini incide anche sulle funzioni degli enti locali introducendo il principio di sussidiarietà. L. cost. n. 3/2001: riforma del Titolo V della Costituzione. Nozioni introduttive Art. 114 Cost.: il testo del 1948 recitava: "La Repubblica si ripartisce in Regioni, Province e Comuni"; il testo dopo la l. cost. n. 3/2001 recita: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato": viene cioè compiuta una diversa lettura dell'art. 5 Cost. Ossia, il principio di unità e indivisibilità deve essere letto congiuntamente al principio dell'autonomia e, dunque, non sono valori in tensione bensì complementari. La riforma ha apportato dei mutamenti sostanziali: mentre prima l'articolazione territoriale sembrava

Avere un carattere gerarchico (dall'alto verso il basso), dopo la riforma si ritiene che la costruzione del Paese avvenga dall'ente più vicino al cittadino risalendo fino agli enti territoriali di più ampie dimensioni. Inoltre, tanto gli enti territoriali, quanto lo Stato (inteso come apparato centrale) contribuiscono a formare la Repubblica, cioè il Paese, su un piano di quasi equiparazione. L'equiparazione non è totale perché, comunque, lo Stato è l'ente sovrano, nato per primo, per volontà dei consociati, mentre gli enti territoriali traggono la loro origine dalla volontà dello Stato e, infatti, sono detti enti autonomi.

Ente autonomo ha la facoltà di autodeterminarsi e di organizzarsi; dotato della capacità di emanare norme; rappresenta gli interessi di una comunità territoriale.

Secondo le previsioni costituzionali, l'autonomia delle Regioni e degli enti locali si articola in:

  1. ...
  1. Potestà statutaria;
  2. Potestà normativa;
  3. Potestà amministrativa;
  4. Potestà finanziaria.
  1. GLI STATUTI REGIONALI

Statuto: in generale, lo Statuto è la fonte base dell'ordinamento regionale.

a) Regioni ordinarie art. 123 Cost.: Il testo del 1948 prevedeva che lo Statuto dovesse essere deliberato a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale e, successivamente, approvato con legge della Repubblica. Veniva poi promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla GU, nonché sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR).

La riforma operata con la l. cost. n. 1/1999 ha mutato l'art. 123 Cost., stabilendo che le Regioni ordinarie debbano dotarsi di uno Statuto approvato secondo nuove modalità: adesso, lo Statuto ordinario è una legge regionale rinforzata, vista la particolare procedura da seguire per la sua approvazione. È prevista una doppia deliberazione del Consiglio regionale a distanza non minore di due mesi, in

entrambe le votazioni è richiesta la maggioranza assoluta (50% + 1 dei componenti). Dopodiché, viene pubblicato sul BUR (pubblicità notiziale): entro 30 gg. Dalla pubblicazione il Governo può impugnare (controllo preventivo) dinanzi alla Corte costituzionale qualora ritenga che non sia in armonia con la Costituzione. Inoltre, entro 3 mesi dalla pubblicazione è possibile richiedere un referendum confermativo da parte di 1/50 del corpo elettorale regionale o di 1/5 dei consiglieri regionali (tutela minoranze), in maniera tale che sia il corpo elettorale a decidere se far entrare in vigore o meno quello Statuto. Superate positivamente tutte queste fasi, si ha la promulgazione da parte del Presidente della Regione e una nuova pubblicazione (pubblicità legale o necessaria) per consentire l'entrata in vigore dello Statuto (la vacatio legis, di regola, prevede l'entrata in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, a meno che lo Statuto

stesso non preveda un termine diverso). Limite da rispettare: lo Statuto deve essere in armonia con la Costituzione, ovvero deve rispettare non solo le singole previsioni costituzionali, ma anche lo spirito della Costituzione, ovvero il pensiero che è dietro alle singole previsioni costituzionali (C. cost., sent. n. 304/2002).

Contenuto obbligatorio dello statuto ordinario (dopo la l. cost. n. 1/1999):

  1. forma di governo regionale;
  2. principi fondamentali di organizzazione e funzionamento;
  3. iniziativa legislativa;
  4. referendum;
  5. modalità di pubblicazione degli atti normativi sul BUR;
  6. disciplina del Consiglio delle autonomie locali (previsione introdotta dalla l. cost. n. 3/2001).

A quello indicato può essere aggiunto il cd contenuto facoltativo: istituzione di altri organi oltre a quelli necessari previsti in Costituzione.

Dettagli
A.A. 2021-2022
126 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucarusso22000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Picchi Marta.