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L'esercizio della funzione legislativa

Non può essere delegato al Governo se non con la determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti (Art. 72 c. 4).

Art. 77 Cost.: Il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria senza la delegazione delle Camere (Art. 76).

Quando, in casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge, deve presentarli il giorno stesso per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (Artt. 61 c. 2, 62 c. 2).

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (legge di sanatoria).

Il governo può produrre norme con

Forza di legge e quindi allo stesso livello della legge ordinaria (dunque si possono abrogare a vicenda attraverso il criterio cronologico) e sono gli atti normativi aventi forza di legge: decreti legislativi (art. 76 Cost. e art. 14 della legge n.400/1988) e decreti legge (art. 77 Cost. e art. 15 n. 400/1988).

Questi atti non vanno confusi con i regolamenti del Governo: privi di forza di legge, fonti secondarie dove si applica il criterio gerarchico nei confronti delle fonti primarie e non sono atti sindacabili dalla Corte costituzionale. La funzione legislativa ordinaria appartiene solo al Parlamento, conseguenza della separazione dei poteri e del principio di tipici dello Stato di diritto. Gli artt. 76 e 77 prevedono delle eccezioni (le eccezioni vanno sempre interpretate in modo restrittivo).

Il decreto legislativo (delegato) di delega del Parlamento cioè la L'atto legge delega (o delegante o di delegazione) ha: 29 può 1. un elemento formale (di forma): non

essere deliberata in commissione perché deliberante si tratta di un atto estremamente importante e serve l'attenzione dell'intera assemblea. Se venisse deliberata in sede deliberante anche solo in una delle Camere, ciò comporterebbe un vizio di forma, quindi la legge sarebbe invalida;

un elemento sostanziale (di contenuto) imposto e tipico per delegare al Governo la funzione legislativa: finalità

  1. la determinazione di criteri e principi direttivi, ovvero le imposte al Governo per impedirgli una certa arbitrarietà;
  2. il tempo limitato perché c'è una data finale;
  3. è più;
  4. gli oggetti definiti (diverso da "materia" che un concetto ampio, un è grande settore dell'ordinamento): l'oggetto un argomento ristretto all'interno di una grande materia.

La legge delega, e quindi il decreto legislativo, tratta decisioni normative, non politiche e per questo servono delle restrizioni, anche se spesso accade

che i criteri e principi siano molto più chiari e comprensibili, spesso gli oggetti vanno contro il principio di legalità. Ciò compromette lo Stato di diritto: un'eccezione non deve essere abusata, dovrebbe essere coerente al modello costituzionale. Altrimenti, più la legge di delega è generica, più il Governo ha potere. In qualsiasi momento, il Parlamento può ritirare la delega abrogando la legge delegante (cioè una legge). L'esercizio della delega deve essere istantaneo e una volta esercitato il potere normativo del Governo, esso si esaurisce anche se finisce prima del tempo stabilito dalla legge delega. È diverso se l'oggetto è complicato e il Governo decide di frazionare il suo potere normativo, non uscendo mai dall'oggetto (per esempio, una riforma sul sistema scolastico può avvenire con vari decreti, quanti i gradi di istruzione, per semplificarne la comprensibilità). Nella legge delega(solitamente nel caso di decreti Lgss. che richiedono molto tempo) viene indicato un tempo entro il quale il Governo può chiedere un tempo ulteriore per poter ultimare il decreto (tempo oltre la delega ordinaria) attraverso decreti integrativi e correttivi. Art. 14 della Legge n.400/1988 commentato: 1. I decreti legislativi vengono adottati dal Governo e sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di legislativo (nomen iuris, importante decreto perché si confondevano con tutti gli atti emanati attraverso un DPR) e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza della delega (quindi il Governo deve eseguire il suo potere prima della scadenza con 20 giorni in meno). 3.Se la delega legislativa si riferisce ad una di oggetti distinti suscettibili di separata pluralità di disciplina, il Governo esercitarla mediante atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega (ad es. se l'oggetto è la scuola allora il governo informerà periodicamente la commissione dell'istruzione che potrà dare dei pareri non vincolanti). In ogni caso, quando il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Le Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, devono indicare specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alledirettive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, deve trasmettere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni (alla fine, il parere non vincolante e quindi il Governo che però, è, decide, l'atto vincolante del Parlamento è solo la legge di delega). Se dovesse scadere il termine della delega, e il Governo non abbia adottato nessun decreto, potrebbero capitare diversi scenari (politici e non giuridici): il Parlamento e il Governo non perciò verrà dicono nulla nessun decreto adottato; il Parlamento rinnova la delega; oppure il Parlamento vota una mozione di sfiducia contro il Governo. Il decreto legge è più è Il decreto legge un atto "invasivo" e abusato dal Governo: infatti intervenuta la Corte è costituzionale negli anni '90. Il decreto legge (art. 77)

Un provvedimento provvisorio con forza di legge. Una volta adottato dal Governo, esso stesso deve presentarlo subito al Parlamento per la conversione in legge. Essa deve avvenire entro 60 gg (anche con le Camere sciolte [fine legislatura o scioglimento anticipato] che si devono riunire entro 5 gg) e nel caso in cui non venisse convertito, il decreto decade con effetto retroattivo.

La legge di sanatoria serve a regolare i rapporti intervenuti a causa del decreto decaduto che ha prodotto i suoi effetti nei 60 gg in cui era in vigore.

I criteri costituzionali del decreto legge prevedono casi straordinari di e di necessità e urgenza per cui non è possibile un ordinario disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento: si tratta di un intervento necessario, esige l'intervento del Governo, perché può essere urgente, non essere procrastinato, e straordinario, il fatto accaduto che ha comportato lo stesso intervento è imprevedibile.

Perché il decreto legge viene abusato come alternativa alla legge ordinaria i Governi italiani sono molto spesso deboli e non possono contare sull'approvazione della maggioranza parlamentare: un Governo forte con la fiducia in Parlamento presenterebbe progetti di legge.

Così facendo il Parlamento, o meglio la maggioranza del Governo stesso viene pressata:

  1. già si trova davanti ad un fatto compiuto produttivo di effetti (pressione dei contenuti);
  2. ha a disposizione 60 gg, oltre i quali il decreto decade sin dall'inizio (pressione temporale); perché
  3. l'ordine del giorno viene compromesso i decreti legge essendo "urgenti" l'attività passano davanti a tutte le altre proposte di legge e travolgono parlamentare (pressione nell'attività parlamentare);
  4. talvolta viene posta la questione di fiducia con la quale il Governo si dimetterebbe nel caso in cui il Parlamento non approvasse la conversione: quindi una

Minaccia del Governo verso la propria maggioranza. Con la questione di fiducia il Governo impedisce l'apporto di emendamenti (pressione fiduciaria). 31 Violazioni costituzionali dei decreti legge verificatesi:

  • 1° degenerazione: mancanza di necessità o urgenza o straordinarietà;
  • 2° degenerazione: reiterazione dei decreti legge;
  • (3° degenerazione: salvare gli effetti dei decreti legge decaduti attraverso ulteriori decreti legge).

Con la reiterazione dei decreti legge (atti dunque di natura provvisoria che perdono efficacia fin dall'inizio se non convertiti: nulla si salva) accade dopo che un decreto non è stato convertito per la scadenza del termine dei 60 giorni e il Governo adotta un secondo decreto (con le stesse norme) e a volte un terzo e così via (una catena di decreti).

Ciò provoca un'incertezza del diritto e la stabilizzazione nel tempo di norme temporanee: su è questa reiterazione illegittima la Corte costituzionale.

si pronunciata con la sentenza n.può360/1996. La reiterazione accadere anche quando il Parlamento non converte il decreto(può èper scelta decadere prima di 60 gg): questa una illegittima reiterazione fermatagià temporaneità).dall’art. 15 della Legge n. 400/1988 (ma la Costituzione prevede laUn’altra costituzionale avviene quando i decreti successivi al primo pretendonoillegittimitàdi salvare gli effetti del decreto precedentemente decaduto: la Costituzione esplicita chequesta attività spetta al Parlamento attraverso una legge di sanatoria (art. 77 terzo comma).Art. 15 della Legge n.400/1988 commentato:1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria (art. 77 Cost.) sono presentati per l’emanazione al Presidente della Repubblica (che corrisponde alla promulgazione)
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A.A. 2020-2021
75 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alepiagn0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Brunelli Giuditta.