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II PARTE:
RISPOSTE APERTE – FUORI PANIERE – DOMANDE POSSIBILI e FREQUENTI
Cap. 5
L'art. 41 della Costituzione :“ L’iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi e i
controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali”.
La nozione di mercato : per mercato può intendersi 1)Il luogo fisico nel quale si verificano normalmente gli
scambi; 2)Il luogo virtuale ove vengono posti in essere gli scambi in riferimento ad un dato settore
merceologico. il mercato è luogo “artificiale” nel senso: che presuppone la norma giuridica e che crea e
conforma i sistemi di funzionamento dell’economia di mercato.
Le caratteristiche del mercato : Caratteristiche proprie di un’economia di mercato sono la libertà di scelta e la
libertà di azione del privato. Attraverso il negozio giuridico si riconosce una forte rilevanza giuridica al
consenso manifestato dalle parti che porta alla conclusione di un accordo e alla conseguente tutela
riconosciuta dall’ordinamento.
L'art. 45 della Costituzione: l’articolo disciplina la cooperazione intesa come attività economica senza fini di
speculazione privata. Ciò significa che il risultato economico di una cooperativa deve essere la soddisfazione di
un bisogno economico attraverso un risparmio di spesa o una maggiore retribuzione
La creazione di un ordinamento sovranazionale: essendo l’Italia uno Stato membro dell’U.E.,ha perseguito
l’obiettivo della creazione di un mercato comune fra gli Stati membri attraverso i Trattati comunitari che
hanno introdotto una disciplina antimonopolistica al fine di evitare concorrenza fra gli Stati membri e
attraverso le direttive comunitarie .
Gli artt. 43, 46 e 47 della Costituzione: l’art.43 si occupa della collettivizzazione delle imprese , ovvero del
trasferimento della proprietà e della gestione di un’azienda a una collettività o ad un ente pubblico. La
proprietà può essere trasferita allo Stato , a una Regione o a un Comune, a un ente pubblico o ad una
comunità di lavoratori: Il trasferimento di proprietà è soggetto al rispetto di 3 condizioni : deve avere un fine
di utilità generale, carattere di preminente interesse generale, un indennizzo per i trasferimenti che
avvengono mediante espropriazione.. L’art. 46 promuove la collaborazione tra imprenditori e lavoratori . La
partecipazione dei lavoratori è limitata agli aspetti garantiti dai contratti collettivi nazionali che conferiscono
alle organizzazioni sindacali i diritti di informazione e consultazione sui problemi delle singole imprese e sulle
prospettive economiche dei settori per i quali vengono firmati i contratti. L’art. 47 afferma il principio della
tutela del risparmio: il suo aspetto più importante è quello della difesa del valore della moneta in quanto
rappresenta uno dei fattori di equilibrio economico. Lo Stato non può esercitare direttamente l’attività
creditizia ma esercita funzioni di controllo per evitare ai risparmiatori gli effetti negativi derivanti da una
gestione scriteriata del credito da parte di banche o società finanziarie.
Diritto commerciale e principi costituzionali: Il quadro politico istituzionale italiano è cambiato con l’entrata in
vigore della Costituzione italiana nel 1948. Vengono sanciti i principi sulla libertà di iniziativa economica
privata con il limite dell’utilità sociale riguardanti sia all’attività economica privata sia all’attività pubblica;
vengono promosse le imprese cooperative a carattere di mutualità e senza fini di speculazione individuale e
quelle operanti nel settore dell’artigianato; Vengono stabilite disposizioni riguardanti l’intervento pubblico ai
fini di utilità generale, viene tutelata la posizione economica e morale dei lavoratori, viene tutelato il
risparmio privato e l’investimento lOM oAR cP SD| 9679654
La fattispecie impresa : Il codice del commercio del 1882 riportava una definizione che ricomprendeva ogni
forma di impresa. Con l’introduzione del codice civile del 1942, è prevista la nozione id imprenditore , cioè
colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi.
L'art. 5 del Codice di Commercio: forniva una definizione di commercianti che escludeva gli esercenti attività
artigiane e gli agricoltori. Con il codice civile del 1942 viene riconosciuta a tali figure il carattere di
imprenditorialità essendo entrambe assoggettate allo statuto generale dell’imprenditore. Vengono
individuate diverse categorie di imprenditori quali il tipo di attività esercitata , le dimensioni dell’impresa, la
natura del soggetto che esercita quella determinata attività ( impresa esercitata in modo individuale e
impresa esercitata in forma societaria).
Il requisito della professionalità ai fini della configurazione dell'attività d'impresa: il legislatore definisce
imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica . La professionalità
dell’imprenditore è legata alla sua attività economica che deve essere abituale e continuativa . E’ considerato
imprenditore anche colui che esercita l’esercizio di impresa in una stagione
I criteri di distinzione delle categorie d'impresa: il criterio qualitativo che riguarda il tipo di attività esercitata e
che fa distinzione tra l’impresa commerciale da quella agricola; il criterio quantitativo riguarda le dimensioni
dell’impresa individua i piccoli imprenditori e da ultimo il criterio che ci permette di individuare il soggetto che
esercita una determinata attività e ci permette di distinguere tra impresa esercitata in modo individuale e
quella esercitata in forma societaria.
Il riconoscimento del carattere dell'imprenditoralità con il Codice del 1942: Con il codice civile del 1942 viene
riconosciuta a tali figure il carattere di imprenditorialità essendo entrambe assoggettate allo statuto generale
dell’imprenditore. Vengono individuate diverse categorie di imprenditori quali il tipo di attività esercitata , le
dimensioni dell’impresa, la natura del soggetto che esercita quella determinata attività ( impresa esercitata in
modo individuale e impresa esercitata in forma societaria).
Il requisito dell'organizzazione ai fini della configurazione dell'attività d'impresa: quando si parla di
organizzazione ci si riferisce da un alto ad un’organizzazione di persone e quindi alla struttura organizzativa
rappresentata dal personale dipendente, da un altro lato ci si riferisce ad un’organizzazione materiale, cioè
quella costituita da impianti, macchinari , capannoni industriali ecc.. Si individua imprenditore proprio colui
che organizza i mezzi di produzione (capitale e lavoro). Per essere imprenditore non è necessario che vi sia
un’organizzazione di persone poiché è imprenditore anche colui che esercita l’attività direttamente con il
proprio lavoro e utilizzando beni strumentali (piccolo imprenditore)
L'impresa nel Codice di Commercio
Nel Codice del commercio del 1882, infatti, non vi era una definizione che inglobasse ogni forma di impresa e
forniva una definizione di commercianti che escludeva coloro che avevano attività artigiane e gli agricoltori .
Fu necessario , quindi, fornire una nozione unitaria di imprenditore volta a ricomprendere ogni forma di
impresa e, con il Codice Civile del 1942 viene riconosciuta a queste attività il carattere di imprenditorialità.
Lo statuto generale dell'impresa:Il Codice Civile del 1942 prevede oggi una disciplina uniforme, applicabile ad
ogni categoria di impresa . Le disposizioni a cui fare riferimento sono quelle che costituiscono lo statuto
generale dell’imprenditore in tema di segni distintivi d’azienda, consorzi e concorrenza tra imprese.
lOM oAR cP SD| 9679654
Il requisito dell'economicità ai fini della configurazione dell'attività d'impresa.Quando si dice che l’attività
deve essere svolta secondo criteri di economicità, si vuole affermare che l’attività può qualificarsi come
imprenditoriale se è svolta almeno a coprire con i ricavi i costi produttivi : non è essenziale lo scopo di profitto
,ma è essenziale che vi sia l’intento di realizzare almeno un pareggio di bilancio : non possono considerarsi
imprese quelle attività che non si propongono la copertura dei costi produttivi, cioè attività di semplice
erogazione
Cap. 6
11. Le categorie di imprese RIVEDERE Cap.7
L'impresa illecita: Fra i requisiti dell’attività individuati dall’art. 2082 c.c. non si specifica che l’attività svolta
dall’imprenditore debba essere lecita. Un’attività è considerata illecita quando viola una o più norme
imperative, è contraria all’ordine pubblico, è contraria al buon costume, è immorale. Per stabilire se possiamo
considerare un’attività illecita attività d’impresa , ci dobbiamo rifare al principio per cui da attività illecita non
possono sorgere benefici: ciò comporta che chi svolge attività illecita sarà sottoposto a tutti gli obblighi
previsti per l’imprenditore commerciale (quindi è esposto a fallimento ) ma non riceverà i benefici derivanti
dal suo status
L'impresa per conto proprio: è impresa anche chi produce beni o servizi destinati ad uso e consumo personale
(impresa per conto proprio), ma impresa in mero senso giuridico e non rientra nella qualifica dell’attività
imprenditoriale prevista dall’art. 2082c.c. Esempi di impresa per conto proprio sono la coltivazione del fondo
finalizzata al soddisfacimento del bisogno dell’agricoltore e della sua famiglia, oppure la costruzione di
appartamenti non destinati alla rivendita
Cap. 8
11. L'impresa e le professioni intellettuali : l’art. 2238 comma 1 c.c. ha inteso escludere dal novero delle
attività qualificabili come impresa, le professioni intellettuali. Il professionista intellettuale che si limita a
svolgere la propria attività non diventa mai un imprenditore. Le disposizioni in tema di impresa si applicano
alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata
in forma di impresa ( ad es. il medico che gestisce la clinica privata nella quale opera )
Cap.9
Le attività agricole per