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E’
a. ammissibile solo in sede di giurisdizione esclusiva.
d. Può essere invocata dalla parte con la richiesta al giudice di emanazione di misure cautelari atipiche
E’ ammissibile
b. solo in sede di giurisdizione di merito.
amministrativo, la misura cautelare della sospensione del provvedimento impugnato (c.d. sospensiva)…:
04. 11) Nel processo
E’ l’unica
b. misura cautelare prevista dalla legge.
E’
c. ammissibile solo in sede di giurisdizione esclusiva.
E’
d. ammissibile solo in sede di giurisdizione di merito.
l’unica
a. Non è più misura cautelare prevista dalla legge.
05. La tutela cautelare e in particolare i suoi presupposti
Il ricorso introduce una domanda che ha ad oggetto il c.d. bene della vita, vale a dire l'oggetto della richiesta principale del ricorrente,
normalmente consistente nell’annullamento dell’atto impugnato. I tempi di un processo amministrativo, purtroppo, non sono brevi e
l’attesa della decisione di merito può richiedere alcuni anni. In ogni caso, il tempo necessario ad avere una pronuncia potrebbe essere
troppo lungo rispetto alle esigenze del ricorrente, in quanto nelle more della sentenza l’interesse che dovrebbe essere tutelato con il
ricorso potrebbe essere comunque pregiudicato. La semplice presentazione di un ricorso non è da sola sufficiente a garantire la
suddetta tutela in quanto essa non produce un effetto sospensivo dell’esecuzione del provvedimento impugnato: diversamente, si
rischierebbe di veder pregiudicato l’interesse pubblico, in quanto l'esecuzione degli atti amministrativi — —
dotati di esecutorietà
potrebbe essere paralizzata da impugnazioni strumentali, presentate a solo scopo dilatorio. Tuttavia, allorché dall’esecuzione di un
provvedimento amministrativo possano derivare danni gravi e irreparabili, è consentito al ricorrente la facoltà di richiedere
incidentalmente la sospensione del provvedimento impugnato. La domanda con cui viene richiesta la suddetta sospensione viene
definita cautelare e forma oggetto di una fase processuale autonoma ma strumentalmente collegata al giudizio di merito, in quanto si
conclude con un’ordinanza del tribunale destinata ad esaurire i propri effetti una volta intervenuta la decisione che definisce il
processo. I presupposti per l'emissione di un provvedimento cautelare sono due: * Fumusboni juris: consiste nel fatto che il ricorso, a
un primo esame sommario, sembri essere ammissibile e fondato, in modo che sia presumibile che la decisione definitiva porti
all’annullamento del provvedimento impugnato * Periculumin mora: consiste nel fatto che il provvedimento impugnato sia
suscettibile di arrecare un danno grave e irreparabile al ricorrente.
06. La tutela cautelare nei casi di particolare urgenza
In caso di estrema gravità e urgenza, il ricorrente può chiedere una misura cautelare provvisoria al Presidente del Tar o della sezione
cui il ricorso principale è stato assegnato. Il Presidente, o il magistrato delegato, dopo aver verificato la competenza del Tar adito,
provvede con decreto motivato, non impugnabile ma revocabile. L’esigenza di una tutela cautelare ante causam venne affermata dalla
Corte di giustizia e il codice dei contratti pubblici ha esteso la possibilità di una tutela cautelare di questo tipo ad ogni ordine di
vertenze devolute al giudice amministrativo: in caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica
del ricorso, chi sia legittimato a proporre un ricorso può presentare un’istanza al Presidente del Tar e chiedere l’adozione delle misure
cautelari interinali, necessarie per assicurare la tutela fino a quando non possa essere proposto il ricorso e non possa essere trattata
l’istanza cautelare nelle forme ordinarie. Nel caso di concessione della misura cautelare, il ricorso con la domanda cautelare deve
essere notificato alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Il provvedimento di
accoglimento perde effetto qualora entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda
cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni, corredato da istanza di fissazione di udienza.
07. I rimedi ammessi nei confronti delle ordinanze cautelari
L’ordinanza che provvede sull’istanza cautelare è passibile di revoca (o modifica) e, in caso di rigetto dell’istanza, di
riproposizione su richiesta della parte che vi abbia interesse (art. 58). La revoca, in particolare, può essere proposta: 1. qualora
sopravvengano elementi nuovi, esterni rispetto al giudizio, ossia un mutamento della situazione di fatto (es. peggioramento delle
condizioni economiche del ricorrente) o mutamento della situazione di diritto (es. dichiarazione di illegittimità costituzionale di
una legge applicata dal giudice ai fini della sua pronuncia cautelare); 2. qualora la parte venga a conoscenza solo successivamente
all’ordinanza cautelare di fatti precedenti e rilevanti; 3. qualora sussista una delle cause di revocazione previste dall’art. 395 c.
Nei confronti dell’ordinanza del Tar che decide sull’istanza cautelare è consentito l’appello al Consiglio di Stato (art. 62). A
differenza dell’istanza di revoca, l’appello non è ammesso per fatti nuovi, ma solo per l’ingiustizia dell’ordinanza stessa
(gravame). L’appello deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza, oppure, in mancanza di notifica,
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, e deve essere depositato entro trenta giorni dalla notifica. La decisione sull’appello
cautelare è assunta dal Consiglio di Stato con ordinanza. Fino alla l. n. 205 del 2000 l’appello nei confronti dell’ordinanza
cautelare non era contemplato dalle disposizioni del processo amministrativo, ma era ugualmente ammesso da una giurisprudenza
del Consiglio di Stato, secondo la quale l’ordinanza che provvede sulla richiesta di provvedimento cautelare sarebbe stata
passibile di appello perché avrebbe avuto un carattere decisorio. Tale indirizzo ha trovato conferma nella Corte costituzionale che
dichiarò illegittimo l’art. 5 della l. n. 1 del 1978 che escludeva l’appello contro le ordinanze cautelari emesse nei giudizi su
provvedimenti in materia di opere pubbliche (sent. del 1982). Il valore pratico del dibattito sul carattere decisorio delle ordinanze
è superato dall’espressa previsione dell’appellabilità di queste ordinanze.
cautelari
L’ordinanza che provvede sull’istanza cautelare è passibile di revoca (o modifica) e, in caso di rigetto dell’istanza, di
08. riproposizione su richiesta della parte che vi abbia interesse (art. 58). La revoca, in particolare, può essere proposta: 1.
qualora sopravvengano elementi nuovi, esterni rispetto
Al giudizio, ossia un mutamento della situazione di fatto (es. peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente) o
mutamento della situazione di diritto (es. dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge applicata dal giudice); 2.
qualora la parte venga a conoscenza solo successivamente all’ordinanza cautelare di fatti precedenti e rilevanti; 3. qualora
sussista una delle cause di revoca previste dall’art. 395 c. Nei confronti dell’ordinanza del Tar che decide sull’istanza cautelare è
consentito l’appello al Consiglio di Stato. A differenza dell’istanza di revoca, l’appello non è ammesso per fatti nuovi, ma solo
per l’ingiustizia dell’ordinanza stessa (gravame). L’appello deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza,
oppure, in mancanza di notifica, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, e deve essere depositato entro trenta giorni dalla
notifica. La decisione sull’appello cautelare è assunta dal Consiglio di Stato con ordinanza. Fino alla l. n. 205 del 2000 l’appello
nei confronti dell’ordinanza cautelare non era contemplato dalle disposizioni del processo amministrativo, ma era ugualmente
ammesso da una giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale l’ordinanza che provvede sulla richiesta di
provvedimento cautelare sarebbe stata passibile di appello perché avrebbe avuto un carattere decisorio. Tale indirizzo ha trovato
conferma nella Corte costituzionale che dichiarò illegittimo l’art. 5 della l. n. 1 del 1978 che escludeva l’appello contro le
ordinanze cautelari emesse nei giudizi su provvedimenti in materia di opere pubbliche (sent. del 1982). Il valore pratico del
dibattito sul carattere decisorio delle ordinanze cautelari è superato dall’espressa previsione dell’appellabilità di queste ordinanze.
09. La tipologia e i contenuti delle pronunce cautelari
Fino al 2000 la tutela cautelare è sempre stata incentrata nella mera sospensione del provvedimento impugnato (c.d. sospensiva).
Questa unica forma di provvedimento cautelare risultava pienamente conforme alla struttura tradizionale del processo
amministrativo quale mero giudizio sull'atto in vista del suo annullamento se illegittimo. Con la legge n. 205/2000 il legislatore
ha introdotto maggiori forme di tutela cautelare più adeguate alle differenti situazioni soggettive vantate dal cittadino nei
confronti della P.A. L’art. 119 cpa disciplina un numero rilevante di ricorsi riguardanti atti di particolare importanza. In questi
casi il legislatore ha voluto prevenire il pericolo che l’attività amministrativa possa essere rallentata o sospesa a lungo per la
pendenza del giudizio, in attesa di una decisione del giudice. Dal momento che l’elemento comune a queste controversie è
l’accelerazione dei tempi del processo e della decisione, il codice ha coniato il termine di rito abbreviato, il quale si applica ai
seguenti ricorsi: 1) i ricorsi proposti contro provvedimenti in tema di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture; 2) i ricorsi
contro gli atti delle autorità amministrative indipendenti; 3) i ricorsi concernenti procedure espropriative o di occupazione di
urgenza; 4) i ricorsi proposti contro vari provvedimenti concernenti gli impianti e le infrastrutture maggiori in materia di energia
elettrica; ecc… L’obiettivo di accelerare il giudizio viene perseguito attraverso: A) la riduzione a metà di tutti i termini
processuali fatta eccezione per quelli relativi alla notifica del ricorso principale, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti; B)
fase cautelare: al fine di evitare che una misura cautelare possa determinare una paralisi per l’attività amministrativa nelle
controversie in esame: 1) qualora sia stata richiesta una misura cautelare, il Tar, se ritiene che il ricorso possa essere accolto e che
vi sia il rischio di un danno grave e irreparabile, dispone con ordinanza che la discussione del ricorso nel merito si tenga nella
prima udienz