La Corte costituzionale: • dopo aver ricordato che la riserva di legge relativa non relega la legge sullo
sfondo, né può costituire giustificazione sufficiente per un rapporto con gli atti amministrativi concreti
ridotto al mero richiamo formale ad un prescrizione normativa “in bianco”, genericamente orientata ad un
principio-valore, senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell’azione
amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini, • conclude per
l’illegittimità
costituzionale della norma impugnata, in quanto non prevedeva una qualunque delimitazione della
discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella
generale sfera di libertà dei consociati. Dalla sentenza della Corte costituzionale n. 115/2011 si evince,
pertanto, che principio di legalità sostanziale e riserva di legge relativa sono strettamente connessi, poiché
concorrono entrambi a delimitare il potere esecutivo a garanzia delle situazioni giuridiche soggettive dei
cittadini. Al riguardo, occorre però precisare che la possibilità per la pubblica Amministrazione di adottare
atti normativi di rango secondario deve essere sempre prevista dalla legge. Vi deve essere, quindi, uno
specifico fondamento legislativo generale per l’adozione dei regolamenti.
19. quali sono i regolamenti del Governo
Tra le fonti sull’amministrazione figurano anche i regolamenti governativi. Trattasi, in particolare, di fonti
(secondarie) di rango sotto-ordinato rispetto alla legge. La competenza dello Stato ad adottare regolamenti
governativi segue il principio del c.d. parallelismo rispetto alla funzione legislativa. Lo Stato, infatti, è titolare
del potere regolamentare nelle sole materie in cui dispone della potestà legislativa esclusiva (art. 117, co. 6
Cost.). Questo potere può essere anche delegato alle Regioni. Nelle altre materie la potestà regolamentare
spetta alle Regioni. Lo Stato, però, può intervenire anche con propri regolamenti solo nelle more della
approvazione, da parte delle Regioni, delle norme di propria competenza oppure in caso di inerzia di queste
ultime. I regolamenti governativi emanati in questo caso sono cedevoli, nel senso che perdono efficacia con
l’entrata in vigore della legge regionale (art. 11, co. 8 l. n. 11/2005). Il potere regolamentare dello Stato è
richiamato anche all’art. 87 Cost., in base al quale il Presidente della Repubblica emana i regolamenti. La
disciplina di rango primario sui regolamenti governativi è, invece, contenuta nell’art. 17 della legge n.
400/1988, che individua cinque tipi di regolamenti governativi: 1. i regolamenti esecutivi; 2. i regolamenti
attuativi-integrativi; 3. i regolamenti indipendenti; 4. i regolamenti di organizzazione; 5. i regolamenti
delegati o autorizzati
Lezione 006
01. L'adozione di un regolamento governativo:
non è mai preceduta dalla consultazione dei privati
02. I regolamenti esecutivi:
sono adottati anche nelle materie sottoposte a riserva di legge assoluta
03. Lo Stato è titolare del potere regolamentare:
nelle materie in cui dispone della potestà legislativa esclusiva
04. I regolamenti governativi:
sono fonti sotto-ordinate anche alla legge
05. I regolamenti per l'attuazione:
sono emanati sempre nelle materie non coperte da riserva di legge assoluta
06. I regolamenti delegati:
sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia
07. I regolamenti ministeriali:
possono essere emanati solo se previsti dalla legge
08. Un regolamento governativo illegittimo può essere disapplicato:
sia dal Giudice Amministrativo, che dal Giudice Ordinario
09. Ai sensi dell'art. 17, co. 3 della legge n. 400/1988, il regolamento governativo:
deve essere preceduto dal parere del Consiglio di Stato e registrato dalla Corte dei conti
10. Le fonti 'regionali' sull'amministrazione sono costituite:
anche dallo Statuto
11. le fonti europee
non fanno parte dell'ordinamento interno, prevalgono sulle leggi e sono sottratte al giudizio di
costituzionalità
sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno solo se precise e dettagliate
13. Lo Stato può intervenire anche con propri regolamenti:
nelle more della approvazione, da parte delle Regioni, delle norme di propria competenza oppure in caso di
inerzia di queste ultime
14. quale è il rapporto tra le fonti europee e le fonti primarie interne
Le fonti del diritto dell’Unione europea sono: • le direttive, emanate dal Consiglio e dalla Commissione. Le
direttive pongono norme vincolanti per i paesi destinatari (uno, alcuni o tutti) per quanto riguarda il
risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi. Di regola non
sono immediatamente applicabili ma devono essere recepite dagli Stati membri, a meno che non siano
dettagliate. Le direttive dettagliate (c.d. self-executing), infatti, sono quelle che contengono norme puntuali
(a differenza delle c.d. direttive quadro) e sono immediatamente applicabili negli Stati membri una volta
scaduto il termine previsto per il recepimento. Come i regolamenti, anche le direttive devono essere
motivate; • le decisioni, che hanno un contenuto puntuale e con le quali si applicano a fattispecie concrete
norme generali ed astratte. Le decisioni sono vincolanti per gli Stati membri ma non hanno un’efficacia
diretta. Ulteriori fonti del diritto dell’Unione europea meritevoli di essere qui ricordate sono la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. Carta di Nizza) e la Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo (CEDU), che costituiscono parte integrante dell’ordinamento: • europeo, perché
richiamate dall’art. 6 TUE; • interno, per effetto del rinvio operato dall’art. 117, co. 1 Cost. ai trattati
internazionali ed ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
15. Descriva il candidato i tipi di regolamenti governativi
Tra le fonti sull’amministrazione figurano anche i regolamenti governativi. Trattasi, in particolare, di fonti
(secondarie) di rango sotto-ordinato rispetto alla legge. La competenza dello Stato ad adottare regolamenti
governativi segue il principio del c.d. parallelismo rispetto alla funzione legislativa. Lo Stato, infatti, è titolare
del potere regolamentare nelle sole materie in cui dispone della potestà legislativa esclusiva (art. 117, co. 6
Cost.). Questo potere può essere anche delegato alle Regioni. Nelle altre materie la potestà regolamentare
spetta alle Regioni. Lo Stato, però, può intervenire anche con propri regolamenti solo nelle more della
approvazione, da parte delle Regioni, delle norme di propria competenza oppure in caso di inerzia di queste
ultime. I regolamenti governativi emanati in questo caso sono cedevoli, nel senso che perdono efficacia con
l’entrata in vigore della legge regionale (art. 11, co. 8 l. n. 11/2005). Il potere regolamentare dello Stato è
richiamato anche all’art. 87 Cost., in base al quale il Presidente della Repubblica emana i regolamenti. La
disciplina di rango primario sui regolamenti governativi è, invece, contenuta nell’art. 17 della legge n.
400/1988, che individua cinque tipi di regolamenti governativi: 1. i regolamenti esecutivi; 2. i regolamenti
attuativi-integrativi; 3. i regolamenti indipendenti; 4. i regolamenti di organizzazione; 5. i regolamenti
delegati o autorizzatiregolamenti esecutivi Appartengono a questa categoria i regolamenti che pongono
norme di dettaglio necessarie per l’applicazione di una determinata disposizione di legge. Tipico è il caso dei
regolamenti che dettano norme di carattere procedurale per l’applicazione di una specifica previsione di
legge; o che specificano le fattispecie alle quali la legge si applica. La legge n. 400/1988 conferisce al
Governo un potere generale di adozione di regolamenti appartenenti a questa categoria: pertanto, non è
necessaria l’esistenza volta per volta di una legge che attribuisca al Governo il potere di approvarli. Nelle
materie coperte dal riserva di legge assoluta, questi regolamenti possono essere solo di stretta esecuzione
(è dunque vietata qualsiasi forma di integrazione della norma primaria) regolamenti per l’attuazione o
l’integrazione Appartengono a questa categoria i regolamenti emanati nelle materie non coperte da riserva
di legge assoluta, nei casi in cui la legge si limita a fissare principi generali che devono essere attuati o
integrati da una disciplina di dettaglio. I regolamenti indipendenti Appartengono a questa categoria i
regolamenti emanati nelle materie non coperte da riserva di legge, laddove manca una disciplina di rango
primario. È una ipotesi residuale, essendo poche le materie in cui non è presente una specifica disciplina di
legge. I regolamenti di organizzazione Appartengono a questa categoria i regolamenti che disciplinano
l’organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche Amministrazioni, nel rispetto della normativa primaria
che ne delinea in termini generali l’assetto. Si tratta, pertanto, di una sotto-specie di regolamenti per
l’attuazione e l’integrazione. I regolamenti delegati Appartengono a questa categoria i regolamenti emanati
nelle materie non coperte da riserva di legge assoluta con i quali si attua la c.d. delegificazione. Si tratta di
regolamenti che sostituiscono la disciplina dettata da una fonte primaria con una fonte secondaria. I
regolamenti delegati sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Per l’adozione dei regolamenti
delegati è necessario che la legge autorizzi espressamente l'esercizio della potestà regolamentare del
Governo, determinando le norme generali regolatrici della materia e disponendo l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (art. 17, o. 2 lette n. 400/1988). La
delegificazione non esclude che leggi successive possano legificare nuovamente, in tutto o in parte, la
medesima materia. regolamenti ministeriali e interministeriali Appartengono a questa categoria i
regolamenti previsti dall’art. 17, co. 3 della legge n. 400/1988 Si tratta di regolamenti che possono essere
emanati solo se previsti dalla legge nelle materie attribuite alla competenza di uno o più Ministri. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei minis
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