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Tecniche investigative
prof. Pini
RISPOSTE APERTE COMPILATE
Curriculum: Criminologia
università telematica e-Campus
Videoriprese
Con il termine video-riprese ci si riferisce alla registrazione, mediante strumenti di captazione visiva, di quanto accade in un luogo, all’insaputa di chi in esso si trovi. L’utilità di tale mezzo investigativo non necessita di particolari spiegazioni, essendo evidente la sua massima attitudine a fornire prove per lo più inopinabili, in alcuni casi anche atte a dimostrare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. Quando l’attività è svolta da soggetti privati, la videoripresa è un documento e, in quanto tale, è utilizzabile purché non rientri nelle ipotesi di documento illegale previste dall’art. 240 comma 2 c.p.p. Quando, invece, la videoripresa è svolta da soggetti pubblici come atto di indagine nel procedimento penale, la disciplina è oggetto di acceso dibattito. la ripresa di comportamenti comunicativi costituisce una forma
di intercettazione e, pertanto, ne segue la disciplina: così, se l’intercettazione audiovisiva è effettuata nel domicilio dovrà applicarsi l’art. 266 comma 2 c.p.p. Nei luoghi domiciliari, dato il principio costituzionale della inviolabilità del domicilio (art. 14 comma 1) ed in assenza di una disciplina legislativa espressa che regoli i casi e i modi di una eventuale sua limitazione attraverso video – riprese, queste risultano senz’altro vietate, a pena di inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. devono ritenersi legittimi e utilizzabili gli esiti delle videoriprese se legittimamente autorizzate per apprendere eventuali comunicazioni gestuali di interesse a fini investigativi, pur se – ex post - rivelatesi rappresentative di condotte materiali non comunicative». I luoghi riservati, invece, sono caratterizzati dalla mancanza di stabilità del diritto di escludere chiunque altro. Nel caso, poi, in cui siano avvenute in luoghi pubblici, le videoriprese possono entrare nelprocesso come prova atipica; anzi, come hanno evidenziato le Sezioni unite, possono perfino essere disposte ed eseguite dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa.
La disciplina delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni di un membro del Parlamento e del Presidente della Repubblica
L’articolo 68 della Costituzione predispone una tutela delle funzioni del parlamentare rispetto a possibili ingerenze, prevedendo l’obbligo in capo all’autorità giudiziaria di richiedere l’autorizzazione alla Camera di appartenenza per sottoporre il titolare del mandato elettivo all’attività di intercettazione, eccezion fatta per le ipotesi di esecuzione di una sentenza di condanna irrevocabile ovvero nel caso in cui il parlamentare sia colto nell'atto di compiere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. L’articolo 90 della Costituzione prevede, invece, 24 l’irresponsabilità del capo dello Stato per gli atti compiuti nell’esercizio delle
sue funz