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SOSTANZIALMENTE UN RAPPORTO DI INDIPENDENZA

Chi assume la carica di revisore non può assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. Il revisore deve non avere alcun condizionamento dal soggetto controllato. È interessante quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 11554 del 9 maggio 2008), secondo la quale scattano inevitabilmente le ipotesi di ineleggibilità o di decadenza quando il controllore è comunque implicato nell'attività che è chiamato a svolgere, indipendentemente da incarichi formalmente distinti.

Controllare i limiti agli affidamenti degli incarichi. Il limite è previsto perché l'attività di revisore è complessa e richiede dedizione, tempo, approfondimenti e non si può svolgere per un numero illimitato di enti locali. Salvo diversa disposizione del regolamento di.

Contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Oggi con il metodo del sorteggio è abbastanza improbabile che un soggetto si trovi ad avere più di 8 incarichi. In qualche modo la norma con le nuove scelte si è svuotata di contenuto, ma resta. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 238 T.U.E.L.). La scelta delle liste provinciali è scaturita dal fatto che molti revisori svolgono il lavoro con documentazioni a distanza, limitando fortemente la funzione del revisore perché.

BISOGNA VIVER EIL COMUNE, PARTECIPARE AICONTROLLI. POICHE’ ANCHE UNA VALUTAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVARICHIEDE LA PRESENZA. BISOGNEREBBE EVITARE CHE QUESTA FUNZIONE FOSSESVOLTA A DISTANZA. LE MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

Art. 235 TUEL

Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. Quindi se manca uno dei tre il collegio svolge può svolgere le proprie incombenze.

Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Il regolamento di contabilità disciplina nel dettaglio le modalità di funzionamento dell’organo di revisione (art. 152 Tuel). Le norme che 6 disciplinano entro quale termine rendere un parere si riscontrano all’interno del regolamento.

L'organo della revisione può avvalersi di collaboratori nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i

requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione (la nomina va comunicata all'ente). La nomina del collaboratore deve essere comunicata al rappresentante legale dell'ente (sindaco se è l'ente locale). Per i collaboratori valgono le stesse norme di incompatibilità e ineleggibilità stabilite per i revisori.

Il collegio dei revisori svolge un'attività complessa ed è necessario disciplinare con una autonoma regolamentazione le funzioni del presidente del collegio:

Solitamente sono affidate al presidente:

  • La convocazione del Collegio;
  • La definizione del programma di lavoro;
  • Di assistere alle sedute del consiglio in rappresentanza dell'intero collegio.

Ogni revisore può compiere verifiche, ispezioni e controlli individuali; in tal caso dovrà riferire al Collegio nella prima riunione. Il potere di controllo può essere diviso tramite un accordo in

merito alle funzioni da svolgere e poi riferire nella prima riunione. Il Collegio ha l'obbligo di redigere un verbale delle riunioni e delle decisioni adottate, nonché delle ispezioni e verifiche effettuate (art. 237, Tuel). Attraverso i verbali si costruisce quello che è l'attività del collegio. Il verbale fa fede fino a querela di falso dei fatti in esso narrati perché il collegio nelle sue funzioni è un pubblico ufficiale. Per la verbalizzazione ci si può avvalere di un dipendente dell'ente con funzioni di segretario; nella prassi tale ruolo viene svolto da un componente stesso del collegio. Non ci sono formalità intrinseche del registro dei verbali: non soggiace a vidimazione o bollatura. È numerato progressivamente e datato. Il collegio assume decisioni a maggioranza: il voto contrario deve essere motivato!! Se, ad esempio, si dà il parere del bilancio di previsione, perché vogliamo la positività, il parere non

Dato dal terzo componente dev'essere motivato. Bisogna evitare che accada questo perché le diversità alimentano polemiche, disorientano l'organo deliberante, infatti spesso vengono mandati dal consigliere alla corte dei conti per capire chi ha ragione. Il diritto di accesso agli atti è pieno e non subordinato a limiti di tempo per il revisore. Non esiste privacy nei confronti del revisore. Può avere una copia e avere tutto il tempo per consultarla.

LA DURATA
La durata dell'organo di revisione è di tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina ma spesso si assiste all'immediata esecutività ed i suoi membri non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Se viene sostituito un componente del Collegio la carica del nuovo revisore cesserà comunque allorquando cesserà la carica dell'intero Collegio (art. 235, comma 1, TUEL).

Occorre sottolineare, tuttavia,

che il Consiglio di stato, con ordinanza del 26.10.2009,n. 5324, ha ritenuto che la corretta interpretazione dell'art. 235 del T.U.E.L. porti ad escludere una terza rielezione solo se consecutiva; è possibile, quindi, eleggere un revisore in un ente locale anche per la terza volta, purché tra i primi due mandati consecutivi e il terzo ci sia un adeguato intervallo.

Oltre alla scadenza, l'incarico cessa:

  • Per dimissioni volontarie, da comunicare con un preavviso di 45 giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente;
  • Impossibilità a svolgere l'incarico per un periodo stabilito dal regolamento o dev'essere una norma regolamentata dallo stesso ente;
  • Revoca per inadempienza (da prevedere con regolamento);
  • Revoca per mancata presentazione della relazione al rendiconto nei termini regolamentari. Il termine è previsto dal regolamento di contabilità ma non può essere inferiore a 20 giorni. Se è inferiore

Ai 20 giorni al revisore spetta comunque il tempo dei 20 giorni per poter redigere la relazione del rendiconto di gestione. Il revisore è revocabile solo per inadempienza e, in particolare, di mancata presentazione (entro il termine previsto dal regolamento di contabilità dell'ente e comunque non inferiore ai 20 giorni dalla trasmissione della stessa) della relazione sulla proposta del Consiglio dell'ente relativa al rendiconto (art. 235, comma 2, derogabile dal Regolamento di contabilità).

Nota a margine: Alle ipotesi previste dall'art. 235 va aggiunta quella disciplinata dall'art. 143 del T.U.E.L., come modificato dall'art. 2, comma 30, della Legge 94/2009, secondo cui, in caso di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi dei revisori dei conti che non sono stati rinnovati dalla commissione straordinaria.

entro quarantacinque giorni dal suo insediamento. prorogatio L'istituto della di 45 giorni interviene, come indicato nell'art. 3, comma 1 del D.L. n. 293/1994, solo per gli organi non ricostituiti nel termine. nota protogatio Decorso tale termine ( ) l'organo di revisione decade ed eventuali atti adottati sono nulli. La responsabilità per eventuali danni conseguenti agli atti nulli o alla mancanza dell'organo di revisione è imputata ai titolari della competenza alla ricostruzione (art. 6, D.L. 16 maggio 1994, n. 293)

PREROGATIVE E FUNZIONI

PREROGATIVE

All'organo di revisione, affinché possa svolgere le funzioni previste dalla Legge e dal regolamento dell'ente, sono state riconosciute speciali prerogative, quali:

  • il diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente;
  • la possibilità di partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'organo consiliare e, se previsto dallo Statuto dell'ente, di quello esecutivo (Giunta);
dando i suggerimenti e pareri che si rendessero necessari ai fini di un determinato atto; a tal fine ai componenti dell'organo di revisione deve essere inviato l'ordine del giorno relativo; - il diritto di ricevere dalla Corte dei conti i rilievi e le decisioni dalla stessa assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente; - il diritto di ricevere da parte del responsabile finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria relative agli atti di impegno; il revisore va ad accertare che gli atti d'impegno vengano adottati nel rispetto delle norme giuridico-contabili - il diritto di avere a disposizione i mezzi necessari allo svolgimento dei propri compiti secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti; spetta al revisore un minimo di dotazione strumentale. Ma ciò accade solo nei comuni più grandi - il diritto dei singoli componenti ad eseguire ispezioni e controlli individuali. Le prerogative sono state riconosciute affinché

L'organo di revisione può svolgere le particolari funzioni stabilite dall'art. 239 T.U.E.L., la cui elencazione non è però esclusiva, in quanto specifiche previsioni regolamentari possono estendere dette funzioni in relazione alle peculiari esigenze che in sede locale dovessero emergere.

LE FUNZIONI

Art. 239 T.U.E.L.

L'art. 239 del T.U.E.L. contiene un'elencazione dei compiti dei revisori dei conti. Rientrano tra i compiti del revisore:

  • Collaborare con l'organo consiliare; supporto alle funzioni del consiglio comunale
  • Emettere pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione;
  • Vigilare sulla regolarità contabile della gestione, attuata con tecniche di campionamento
  • Redigere la relazione sul rendiconto al consiglio dell'ente;
  • Riferire al consiglio dell'ente sulle gravi irregolarità della gestione (obbligo di referto);
  • Eseguire le verifiche di cassa con periodicità.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
19 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher roberta_g96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di innovazione tecnologica e sharing economy e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Bruno Bruna.