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Risposte aperte panieri di diritto penale - Prof. Ersi Bozheku - eCampus2021 - Curriculum criminologia
16. Le norme penali incriminatrici a forma vincolata e a forma libera
Nell'ambito dei reati di evento si distinguono quelli a forma vincolata o rigida e reati a forma libera o elastica. Nel primo tipo di reato l'evento deve avvenire con particolari modalità mentre in quelli a forma libera l'evento può essere procurato da qualsiasi tipo di condotta. Per esempio il reato di truffa ricade tra quelli a forma vincolata in quanto affinché qualcuno si procuri un profitto ingiusto è necessario che vengano realizzati "raggiri ed artifici" e, quindi, è necessaria una determinata modalità di condotta.
Diversamente, l'omicidio ricade tra i reati a forma libera poiché esso ricorre quando viene procurata la morte di un uomo e questo evento non dipende strettamente da come questa sia stata provocata. Si comprende che solo i reati a forma libera dovrebbero essere suscettibili di essere realizzati con una condotta omissiva; quelli a forma vincolata, proprio in funzione del vincolo ad una determinata condotta, sono suscettibili di essere realizzati solo con una condotta commissiva. Tuttavia vi sono autori che sostengono che tutti i reati sono a forma libera. Per questi cambia solo la maggiore o minore libertà nel realizzare un reato. 17. PRESUNZIONE DI CONOSCENZA E IGNORANZA INEVITABILE inescusabilità dell'ignoranza della legge penale (art. 5 c.p.), salvo che si tratti di ignoranza inevitabile (sent. Corte Cost. 364/1988). La Corte Costituzionale ha rilevato che la possibilità per il cittadino di conoscere le leggi delloStato costituisce una garanzia per se stesso. Nel particolare il cittadino è consapevole di ciò che è lecito e di ciò che è vietato ed egli ha la possibilità di scegliere da che parte stare conoscendo a priori le conseguenze della scelta che opererà. Se la legge penale è conoscibile allora è obbligo dell'agente conoscerla in modo da adeguare le proprie scelte ad essa. In questo caso la mancata conoscenza della legge penale evidenzia una spiccata mancanza di attenzione dell'agente verso gli obblighi oggettiva impossibilità di conoscere la legge penale derivanti dal suo essere all'interno della società. Il caso dell'è diverso. In questo caso tale carenza non può gravare sul cittadino. Può verificarsi il caso di natura esclusivamente oggettiva (Corte Cost. 364/1988) come ad esempio quello di assoluta oscurità del testo legislativo, atteggiamento caotico.interpretativo degli organi giudiziari ovvero nei casi di assicurazioni erronee da parte di persone istituzionalmente destinate a giudicare su fatti da realizzare. In questi casi la condizione si realizza nel fatto che chiunque, al posto dell'agente, sarebbe caduto nell'errore sul divieto (c.d. generalizzazione dell'errore).
18. LA MODIFICA DELLA LEGGE PENALE
RISPOSTE APERTE PANIERE DI DIRITTO PENALE- PROF. ERSI BOZHEKU-ECAMPUS2021- CURRICULUM CRIMINOLOGIA
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si
L'articolo 2 comma 4 c.p. stabilisce che:
applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Si tratta del caso in cui la legge successiva non crea un reato ex novo né abolisce un reato già esistente ma apporta variazioni ad alcuni aspetti del reato rendendolo, così, più favorevole al reo o meno a seconda dei casi. In ottemperanza alla
Norma sidovrebbe applicare sempre la disposizione più favorevole al reo. Se la legge diventa più favorevole al reo la si applica invia retroattiva e si parlerà di legge penale più favorevole, se la legge inasprisce la situazione del reo allora si applicherà lanorma precedente seppure abrogata ma più favorevole al reo e si parlerà, così, di ultraattività della legge più favorevole. 819. L'ABOLITIO CRIMINIS nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, nonIl II comma dell'articolo 2 c.p. prevede che:costituisce reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. abolitioCi si riferisce al fenomeno dell'criminis In questi casi si applica il principio della retroattività favorevole al reo. Non avrebbe senso logico continuare a punirel'autore di un fatto che l'ordinamento non considera più come fatto antigiuridico.
Da ciò si comprende agevolmente che chi commette un reato e si trova in attesa di giudizio mentre quello stesso reato viene depenalizzato non potrà più essere punito per quel reato. Diversamente se la depenalizzazione interviene dopo la sentenza definitiva di condanna allora questa cessa l'esecuzione. In sostanza, in caso di abolitio criminis il giudicato viene scardinato e la sentenza definitiva revocata. 20. RETROATTIVITÀ ED ULTRATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Si tratta dell'ipotesi in cui la legge successiva non crea ex novo un reato, né abolisce un reato già esistente, ma cambia alcuni aspetti del reato, rendendolo, a seconda del caso, più favorevole al reo, oppure più sfavorevole.Ci si deve porre la questione su quale sia la disposizione più favorevole al reo, esplicita la norma penale da applicare. Se la nuova norma è più favorevole al reo, essa troverà applicazione in via retroattiva e si parlerà di retroattività della legge più favorevole, mentre se la nuova legge è più rigida o restrittiva nei riguardi del reo, allora si applicherà ancora la norma abrogata più favorevole al reo e si parlerà di ultrattività della legge penale più favorevole. RISPOSTE APERTE PANIERE DI DIRITTO PENALE- PROF. ERSI BOZHEKU-ECAMPUS2021- CURRICULUM CRIMINOLOGIA 21. L'IMPUTABILITÀ - nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento non era imputabile, e precisa che è imputabile chi ha la capacità di intendere (capacità del soggetto di rendersi conto del valore ovolere. Dall'età di 14 anni fino ai 18 anni compiuti, l'imputabilità è ridotta e può essere valutata caso per caso. Solo a partire dai 18 anni si presume la piena imputabilità dell'individuo. L'imputabilità è un elemento fondamentale nel diritto penale, in quanto stabilisce se una persona può essere ritenuta responsabile penalmente per i propri atti. Senza imputabilità, non può essere pronunciata una condanna penale. È importante sottolineare che l'imputabilità non riguarda solo la capacità di intendere e di volere, ma anche la capacità di autodeterminarsi. Questo significa che una persona deve essere in grado di agire in modo autonomo, senza essere influenzata da fattori esterni che possano compromettere la sua libertà di scelta. In alcuni casi, l'imputabilità può essere esclusa. Ad esempio, nel caso di minori di 14 anni, la capacità di intendere e di volere è completamente esclusa. Inoltre, ci sono altre circostanze, come la malattia mentale, che possono ridurre l'imputabilità di una persona. In conclusione, l'imputabilità è un concetto fondamentale nel diritto penale, che stabilisce se una persona può essere ritenuta responsabile penalmente per i propri atti. È legata alla capacità di intendere e di volere, nonché alla capacità di autodeterminarsi.volere del minore (possiamo ricomprenderla nella culpa in educando dal diritto privato, per cui ne sarà responsabile, il genitore, il tutore o il precettore che ha l'onere di dimostrare che ha fatto tutto ciò che poteva fare affinché il fatto non avvenisse); dai 14 ai 18 (artt. 88-89 anni il reato va valutato di volta in volta in base alle situazioni personali e volitive del soggetto. Infermità di mente c.p.) può essere, poi, distinta in totale e parziale infermità mentale. Il principio di imputabilità accolto dal nostro codice non prescinde totalmente dal riferimento naturalistico in quanto in ogni caso l'imputabilità coincide comunque con la capacità naturalistica. Ecco perché si ritiene pacificamente accettato che è giusto condannare e punire solo il reato commesso in seguito a una libera e consapevole scelta di comportamento. 22. IMPUTABILITÀ e MINORE ETÀ Tra le diverse cause cheescludono la capacità di intendere e di volere il codice penale prevede la minore età del minore. La mancanza di capacità del minore di 14 anni è presunta dalla legge e ciò in quanto il legislatore ritiene che un soggetto che non abbia raggiunto tale età non abbia la maturità adatta per capire il significato delle proprie azioni in rapporto ai consociati. In ogni caso il minore di anni 14 può essere dichiarato: socialmente pericoloso ai sensi dell'articolo 222 c.p., nonostante ciò non può essere disposto, nei suoi confronti, la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. La misura nella quale si ravvede l'opzione applicabile come offerta trattamentale rientra nel: collocamento in comunità. Il provvedimento giudiziario che infligge tale misura è subordinato all'accertamento della preesistente pericolosità sociale.
IL CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO Non è
Punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona. Si tratta di una scriminante, art. 50 c.p., che può validamente disporne. Nel caso di sussistenza di una discriminante, nessun risarcimento sarà dovuto da chi ha commesso il fatto alla parte offesa poiché il fatto da egli commesso è un fatto che è ritenuto lecito dall'ordinamento. Lo stesso vale anche nelle ipotesi del consenso dell'avente diritto o nell'esercizio di un dovere. Chi dà il consenso rinuncia al proprio diritto: non avrebbe alcun senso riconoscergli un risarcimento. Il consenso per essere valido deve essere prestato dal titolare, spontaneo, lecito, concesso in qualsiasi forma. Nel consenso putativo l'agente ritiene erroneamente sussistente il consenso, l'agente non è punibile (art. 59 co. 4 c.p.), salvo che le circostanze escludano il.
consenso medesimo. Si ha infine il consenso presunto: il soggetto non è in grado di dare il consenso; per la giurisprudenza non ha efficacia scriminante. La dottrina non concorda appieno su questo.
24. PERICOLOSITÀ SOCIALE E CAPACITÀ A DELINQUIRE