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LEZ.028
La consulenza tecnica
1.
La consulenza tecnica rientra tra gli atti più rilevanti che il PM può compiere per acquisire fonti di prova in
ordine al fatto reato per cui si procede. Attraverso le consulenze tecniche si procede ad accertamenti, rilievi
ed operazioni tecniche che devono essere svolte necessariamente da persone che hanno una specifica
qualificazione tecnica e riferiscono il loro parere al PM.
Le parti hanno il diritto di avvalersi dell’opera di consulenti tecnici per l’analisi e la valutazione del materiale
già noto agli organi di indagine pubblica (art. 233, comma 1-bis). La legge 397 del 2000 ha potenziato i
poteri partecipativi della difesa su 3 fronti:
- consentendo al consulente della difesa di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si
trovano;
- permettendo al consulente di intervenire alle ispezioni;
- prevedendo la facoltà di esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto.
Ai sensi dell’art.233 c.p.p. una volta disposta la perizia, le parti private ed il pubblico ministero hanno la
facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei
periti, e questo al fine di permettere un contraddittorio paritario tra i vari soggetti del procedimento
penale.
Invece, qualora il giudice non abbia disposto alcuna perizia, ciò non impedisce alle parti di nominare
propri consulenti tecnici. Essi non possono essere più di due per parte, e possono esporre al giudice il
proprio parere, anche presentando memorie.
Qualora la perizia non venisse disposta il consulente tecnico può di sua iniziativa svolgere indagini e
accertamenti consentitigli dall'oggettiva disponibilità di persone, cose o luoghi, col risultato di fornire all
parte gli apporti tecnici necessari per gli ulteriori sviluppi processuali, considerando poi che lo stesso può
essere sottoposto ad esame nel corso del dibattimento proprio per consentire l'acquisizione probatoria degli
esiti delle sue indagini e delle sue valutazioni.
Al fine di consentire alla parti di svolgere apposite indagini tramite i propri consulenti, il giudice, su richiesta
del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel
luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni e ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il
consulente non è intervenuto.
Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è invece disposta dal pubblico ministero a
richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al
giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo.
LEZ.030
1. Il fermo
Il fermo ha assunto particolare importanza nell’ambito delle misure privative della libertà perché attribuisce
alla P.G. ed al PM un potere di cattura discrezionale, svincolato dal requisito della flagranza di reato.
È disciplinato dall’art.384 c.p.p. e consiste in una privazione della libertà personale che il PM dispone anche
fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga
a carico della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo,
della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni o di un delitto
concernente le armi da guerra e gli esplosivi o ancora di un delitto commesso per finanziare il terrorismo
anche internazionale.
La polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo deve:
- informare il PM del luogo dove è stato eseguito lo stesso;
- avvertire il fermato, il quale ha la possibilità di nominare un difensore
- informare il difensore di fiducia
- dopo consenso del fermato, avvertire i familiari
- porre il fermato a disposizione del PM il prima possibile per l’interrogatorio
- redigere il verbale di fermo contenente l’indicazione dell’eventuale difensore di fiducia, indicazione
del giorno, dell’ora e del luogo in cui è avvenuto il fermo nonché le motivazioni del fermo stesso
- trasmettere al PM il verbale entro 24 ore dal fermo
Il PM dopo aver interrogato il fermato può disporre con decreto motivato la liberazione dello stesso, se:
- il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge
- il fermo è divenuto inefficace in quanto il fermato non è stato messo a disposizione del PM, il verbale
dell’atto non è stato trasmesso allo stesso entro 24 ore dal fermo oppure perché lo stesso PM entro 48
ore dal fermo non ha richiesto la convalida al giudice
- se ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione al fermato di una misura coercitiva.
Se invece il PM non ordina la liberazione, lo stesso è tenuto a richiedere la convalida del fermo entro 48 ore;
a questo punto il GIP deve fissare l'udienza di convalida entro 48 ore dalla richiesta del PM. Tale udienza si
svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore del fermato in cui si decide se
convalidare o meno il fermo. In entrambi i casi l’ordinanza è ricorribile per Cassazione e il ricorso può essere
richiesto sia dal fermato che dal PM.
2. L’arresto in flagranza
L’arresto consiste in una temporanea privazione della libertà personale che la P.G. dispone a carico di "chi
viene colto nell’atto di commettere il reato" (flagranza propria) o di "chi, subito dopo il reato, è inseguito
dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle
quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (flagranza impropria).
L’arresto può essere obbligatorio o facoltativo:
• L’arresto è obbligatorio (art. 380 c.p.p.) quando si tratta di delitti non colposi, consumati o tentati,
per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5
anni e nel massimo a 20 anni oppure di reati espressamente elencati che turbino l’ordine
costituzionale, la sicurezza collettiva e l’ordinato vivere civile.
• L’arresto è facoltativo (art. 381 c.p.p.) quando si tratta di delitti non colposi, consumati o tentati, per
i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni o di un delitto
colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni
oppure di reati espressamente menzionati.
L’arresto facoltativo deve essere giustificato dalla gravità del fatto oppure dalla pericolosità del
soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
Per l’arresto sono previsti i medesimi poteri/doveri della PG e del PM del fermo per cui:
• La Polizia giudiziaria è tenuta a:
informare il PM del luogo dove è stato eseguito lo stesso;
o informare il difensore di fiducia;
o dopo consenso del fermato, avvertire i familiari;
o porre l’arrestato a disposizione del PM il prima possibile per l’interrogatorio;
o redigere il verbale di fermo contenente l’indicazione dell’eventuale difensore di fiducia,
o indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui è avvenuto il fermo nonché le motivazioni
del fermo stesso
trasmettere al PM il verbale entro 24 ore dal fermo
o
• Il PM dopo aver interrogato l’arrestato può disporre con decreto motivato la liberazione dello stesso,
se: L’arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge
o L’arresto è divenuto inefficace in quanto il fermato non è stato messo a disposizione del PM, il
o verbale dell’atto non è stato trasmesso allo stesso entro 24 ore dal fermo oppure perché lo
stesso PM entro 48 ore dal fermo non ha richiesto la convalida al giudice
se ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione all’arrestato di una misura coercitiva.
o
• Se invece il PM non ordina la liberazione, lo stesso è tenuto a richiedere la convalida del fermo entro
48 ore.
A questo punto il GIP deve fissare l'udienza di convalida entro 48 ore dalla richiesta del PM. Tale udienza si
svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore del fermato in cui si decide se
convalidare o meno il fermo. In entrambi i casi l’ordinanza è ricorribile per Cassazione e il ricorso può essere
richiesto sia dal fermato che dal PM.
3. L’udienza di convalida
L’udienza di convalida è disciplinata dagli artt.390-391 c.p.p.
Il Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) deve fissarla entro 48 ore dalla richiesta di convalida del P.M.
dandone avviso, senza ritardo, al P.M., al difensore, nonché all’arrestato o fermato già liberato.
L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o
del fermato o di un suo sostituto nominato dal giudice se non reperito o non comparso.
Il P.M., se comparso (presenza facoltativa del P.M.), indica i motivi dell’arresto o del fermo e formula le
richieste in ordine all’applicazione di misure cautelari.
Il G.I.P. interroga, se comparso, l’arrestato o il fermato.
A questo punto il G.I.P. può:
• convalidare con ordinanza (c.d. ordinanza di convalida) l’arresto o il fermo quando risultino
legittimamente eseguiti ed osservati i termini per mettere a disposizione del P.M. l’arrestato/fermato,
trasmettere il verbale e richiedere la convalida delle misure adottate.
• non convalidare l’arresto o il fermo.
In entrambi i casi l’ordinanza è impugnabile con ricorso per cassazione sia dall’arrestato/fermato (nel caso
di convalida) sia dal P.M. (nel caso di mancata convalida).
In ogni caso l’arresto o il fermo cessano di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o
depositata nelle 48 ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato sono stati posti a disposizione del
giudice.
Poiché l’ordinanza di convalida attiene solo al controllo giurisdizionale sull’atto privativo di libertà operato
dalla P.G. o dal P.M. ma non vale a legittimare l’ulteriore protrazione dello stato di arresto o fermo, se il
G.I.P. non dispone anche l’applicazione di una misura coercitiva deve in ogni caso ordinare l’immediata
liberazione dell’arrestato/fermato. Pertanto, sia nell’ipotesi di mancata convalida che in quella di convalida
non seguita dall’irrogazione di una misura coercitiva, il G.I.P. dovrà disporre la liberazione
dell’arrestato/fermato.
Al termine dell’udienza di convalida il GIP può adottare i seguenti provvedimenti:
• Convalida co