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I VOLONTARI IN CARCERE

In Italia il volontariato penitenziario è di tre tipi: volontariato di singoli, volontariato di singole associazioni, volontariato di gruppi di associazioni coordinate da una più ampia organizzazione. L'autorizzazione per l'accesso in istituto in ogni caso nominativa, rilasciata ai singoli volontari, è disciplinata dall'ordinamento penitenziario (L. 354/1975). L'art. 17 dell'ordinamento penitenziario consente l'ingresso in carcere a tutti coloro che, avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera. La domanda di volontariato (contenente dati personali, motivazioni e proposta dell'attività) va presentata al direttore dell'istituto penitenziario in cui si vuole operare che, dopo aver valutato la compatibilità delle iniziative proposte

Dal volontario, esprime parere sull'istanza e la trasmette al magistrato di sorveglianza per l'autorizzazione.

01. LA FIGURA DELL'EDUCATORE

L'educatore è una figura importante del percorso trattamentale. Il detenuto può cercare il contatto con l'educatore e richiedere spesso colloqui sia per motivi personali che per motivi giudiziari. Sono soggetti cui il detenuto si rivolge dunque sia per sfoghi o necessità prettamente emotive, sia come punto di contatto con il magistrato di sorveglianza. Gli educatori, infatti, inoltrano al magistrato, tramite la direzione penitenziaria, delle relazioni comportamentali, utili ai fini della concessione di permessi o forme alternative di espiazione della pena.

L'atteggiamento tenuto dall'educatore è autorevole ma altresì confidenziale, amichevole, per guadagnare la fiducia e la stima del suo interlocutore, che in questo modo si sente a suo agio e libero da qualsiasi tipo di costrizione.

Al tempo stesso, però, l'educatore innesta su questo clima di fiducia l'intervento volto a indirizzare positivamente il percorso rieducativo.

GLI ELEMENTI DEL TRATTAMENTO

Gli elementi del trattamento si dividono in intramurali ed extramurali: al primo appartengono l'istruzione, le attività culturali, ricreative e sportive, la libertà religiosa ed il lavoro interno all'istituto; al secondo appartengono le misure alternative alla detenzione, i permessi premio e le licenze e il lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 dell'Ordinamento penitenziario.

Per quanto concerne l'istruzione, l'art. 19 O.P., dispone che la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola dell'obbligo. Possono inoltre essere istituite scuole d'istruzione secondaria di secondo grado ed è agevolato il compimento degli studi universitari.

Le attività culturali e

Le attività ricreative rappresentano non solo occasioni di intrattenimento, ma di crescita e consentono di tessere rapporti e promuovere la conoscenza del carcere sotto forma di risorsa e luogo di produzione. Infine, l'attività fisica e sportiva svolta tramite passeggiate o nei campi da gioco o nelle palestre, non solo è essenziale per il benessere psico-fisico della persona, ma diventa anche occasione di incontro e crescita quando affiancata da percorsi guidati.

03. LA FIGURA DELL'EDUCATORE

L'educatore è una figura importante del percorso trattamentale. Il detenuto può cercare il contatto con l'educatore e richiedere spesso colloqui sia per motivi personali che per motivi giudiziari. Sono soggetti cui il detenuto si rivolge dunque sia per sfoghi o necessità prettamente emotive, sia come punto di contatto con il magistrato di sorveglianza. Gli educatori, infatti, inoltrano al magistrato, tramite la direzione penitenziaria, delle relazioni comportamentali.

Utili ai fini della concessione di permessi o forme alternative di espiazione della pena. L'atteggiamento tenuto dall'educatore è autorevole ma altresì confidenziale, amichevole, per guadagnare la fiducia e la stima del suo interlocutore, che in questo modo si sente a suo agio e libero da qualsiasi tipo di costrizione. Al tempo stesso, però, l'educatore innesta su questo clima di fiducia l'intervento volto a indirizzare positivamente il percorso rieducativo.

02. LA FEDE IN CARCERE

L'art 26 della L.354/1985 conferisce alla popolazione detenuta la libertà di professare la propria fede religiosa e di praticarne il culto. Ogni istituto di pena assicura la celebrazione dei riti del culto cattolico e la presenza di almeno un cappellano. Molto spesso, è proprio grazie al rapporto diretto di fiducia e speranza che si instaura con il cappellano, che molti detenuti avviano un percorso di autoanalisi e pentimento, in vista di un cambiamento.

di vita positivo, al momento della conclusione del periodo di detenzione. Il cappellano, dal canto suo, dona dignità e indipendenza nel pensiero ai carcerati e cerca di trasmettere la serenità e la tranquillità che solo la fede può conferire in uno stato di privazione materiale.

03. I COMPITI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

Ai sensi dall'art. 5 l.n.395 del 15/12/1990, gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria:

  • assicurano l'esecuzione delle misure privative della libertà personale;
  • garantiscono l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e pena e ne tutelano la sicurezza;
  • partecipano alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti;
  • espletano il servizio di traduzione dei detenuti e il servizio di piantonamento degli stessi in luoghi esterni di cura;
  • concorrono nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso.

Gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria possono

Rivestire le attribuzioni di: Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza; Agenti di Pubblica Sicurezza; Ufficiali ed Agenti di Polizia; Polizia Stradale.

02. L'osservazione scientifica della personalità

L'educatore in carcare, nell'ambito delle sue funzioni, deve mettere in pratica il dettato costituzionale che prevede la funzione rieducativa della pena ma, al tempo stesso, deve dare concretezza all'attività di osservazione scientifica del detenuto. Deve cioè essere in grado di misurare il livello di consapevolezza raggiunto dal soggetto, indagando sulla presenza o meno di un pentimento e cercando di valutare il pericolo di recidiva. L'osservazione scientifica deve perciò rispondere a una duplice necessità: da una parte, personalizzare le modalità di esecuzione della pena, soddisfacendo una necessità organizzativa e ordinaria propria degli istituti penitenziari; dall'altro, individuare il percorso.

Il trattamento deve essere improntato ad assoluta imparzialità e deve essere destinato a risultare efficace per quel dato soggetto, il quale perciò deve essere destinatario di un sistema di prescrizioni modellate e calibrate sulla sua precisa personalità.

Differenza tra trattamento e rieducazione

Ai sensi dell'art.27 Cost., le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È sulla base della circostanza, che può essere quella di 'presunto innocente' o 'colpevole definitivamente', che si articola il trattamento che, nel primo caso, si esprime attraverso interventi di sostegno; nel secondo rieducativi.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva e deve essere conforme all'umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona. Il trattamento è inoltre improntato ad assoluta imparzialità.

senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose. Nei confronti dei condannati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. 02. L'INGRESSO IN CARCERE L'ingresso in carcere è disciplinato dall'art. 94 delle disposizioni attuative del codice penale. Suo presupposto è l'esistenza di un atto motivato dell'autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge. L'ingresso in carcere prevede diverse procedure iniziali tra cui l'immatricolazione. Si tratta di un atto dovuto poiché da questo istante si crea il fascicolo personale della persona reclusa che lo seguirà, anche se trasferito altrove, fino alla scarcerazione. Tale fascicolo, oltre i dati anagrafici, contiene le foto segnaletiche, le impronte digitali nel frattempo.

Acquisite ed eventuali dichiarazioni di problemi con altri detenuti. Queste procedure vengono eseguite dall'Ufficio Matricola dove avviene la perquisizione, con ritiro di orologio, cintura e di tutti gli oggetti di valore, nonché di quelli che richiedono particolari controlli. Contestualmente si può chiedere di avvisare i familiari e si possono chiedere informazioni generali sulle procedure del carcere.

Le tappe successive prevedono, da parte dell'istituzione, la verifica delle possibilità che la persona ha di affrontare la detenzione e l'individuazione di eventuali problemi di salute, uso di farmaci, o dipendenze, tramite la visita sanitaria obbligatoria e il colloquio con lo psicologo "nuovi giunti" dell'istituto.

04. SEX OFFENDERS

I sex offender non costituiscono una tipologia omogenea di individui. Rientrano nella categoria coloro i quali commettono reati a sfondo sessuale contro qualsiasi essere umano, si tratti di uomini, donne o bambini.

Essi, sono identificati con l'articolo 609 bis c.p., il quale descrive le tipologie di reato che riguardano la violenza sessuale: "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona".

Poiché i criminali sessuali sono particolarmente recidivi, la sola detenzione non è certamente una strategia risolutiva. Per questo motivo sono stati proposti diversi progetti di intervento psicologico da applicare durante la fase detentiva. Tali trattamenti non sono ad oggi obbligatori, in quanto non tutti i sex offender decidono di sottoporsi ad intervento terapeutico.

Ciò presupporrebbe, infatti, l'ammissione di un problema che li renderebbe responsabili delle loro azioni. Il trattamento psicologico si basa solitamente su un approccio cognitivo-comportamentale.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedure e metodi dell'offerta trattamentale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Abbate Giuseppa.