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I COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO
Costituiscono componenti positivi di reddito i ricavi, le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive, i dividendi e gli interessi attivi, i proventi immobiliari e le rimanenze.
Generalmente con il termine ricavo si intende il corrispettivo per la cessione di un bene o la prestazione di un servizio. Non rileva il momento dell'incasso, ma il momento in cui avviene giuridicamente la cessione di un bene o viene ultimata la prestazione di un servizio. Il termine ricavo da un punto di vista fiscale va suddiviso in una serie di sottocategorie come i ricavi da corrispettivi, da indennità, da contributi e dall'utilizzo per usi personali di alcuni beni, o in ogni caso dalla loro destinazione per finalità al di fuori dell'impresa. Sono ricavi da corrispettivo quelli derivanti dalla cessione dei beni o dalla prestazione di servizi, i corrispettivi derivanti dalla cessione di materie prime, semilavorati e altri beni con esclusione.
di reddito, ma solo quelli specifici che sono previsti dalla legge. I componenti negativi di reddito sono le spese sostenute dall'impresa per l'esercizio della propria attività. Queste spese possono essere di diverso tipo, come ad esempio le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per il personale, le spese per l'affitto di locali, le spese per l'energia elettrica e così via. Le spese possono essere dedotte dal reddito dell'impresa, riducendo così l'imponibile fiscale. Tuttavia, esistono delle limitazioni e dei criteri per la deducibilità delle spese, che devono essere rispettati affinché queste possano essere considerate componenti negativi di reddito. Ad esempio, le spese devono essere documentate e devono essere sostenute nell'interesse dell'attività dell'impresa. Inoltre, esistono delle spese che non sono deducibili, come ad esempio le multe e le sanzioni amministrative. In conclusione, i componenti negativi di reddito sono le spese sostenute dall'impresa per l'esercizio della propria attività, che possono essere dedotte dal reddito dell'impresa secondo determinati criteri e limitazioni.Poiché essi possono essere dedotti se rispondono ai requisiti generali previsti dal sistema fiscale. Questi requisiti sono l'inerenza, la competenza e l'imputazione nel conto economico. Vi sono per alcune tipologie di costo, regole speciali dettate o in deroga a norme civilistiche o previste per mere finalità di gettito. Il principio dell'inerenza sancisce che un costo può essere dedotto poiché esso è funzionale all'attività dell'impresa. Quindi, gli uffici non possono disconoscere un costo sostenuto per ragioni dell'impresa per il solo fatto che discende dalla discrezionalità dell'imprenditore. Esso è funzionale all'attività imprenditoriale e non riguarda quindi spese prive di un nesso di correlazione con l'attività economica. L'inerenza quindi rappresenta una regola generale, parziali o totali indeducibilità devono essere previste da specifiche norme. Inoltre,
Vi sono disposizioni che si riferiscono ad operazioni imponibili ed a operazioni esenti, che regolano i costi che si riferiscono a ricavi non imponibili, per essi è previsto che non sono deducibili i costi riferiti a ricavi esenti, che sono deducibili i costi che si riferiscono ad attività o beni imponibili o a proventi esclusi, che sono parzialmente deducibili i costi ed infine che vi sono costi non soggetti al principio dell'inerenza. Per quanto concerne l'imputazione dei costi al conto economico, un costo è deducibile se è imputato al conto economico dell'esercizio di competenza. Questo trae origine dal fatto che un costo solo transitando nel conto economico può correttamente del risultato d'esercizio. Esistono diverse deroghe, come quella in base alla quale può essere dedotto un concorrere alla determinazione costo dell'esercizio precedente quando esso è stato rinviato all'esercizio successivo in base a
Norme che lo consentono. Un'altra derogariguarda i compensi ai soci promotori e fondatori deducibili anche se non transitati per il conto economico ed è prevista una deroga peri costi quali ammortamenti ed accantonamenti ed una deroga è prevista per i costi correlati a ricavi anch'essi non transitati nel contoeconomico. In deroga ai criteri generali, è ammessa la deduzione di componenti negativi non imputati al conto economico. Dellequattro eccezioni esposte quella degna di maggior attenzione è senza dubbio quella che si riferisce agli ammortamenti dei beni materialie immateriali agli accantonamenti ed alle spese relative agli studi ed alle ricerche oltre alle differenze tra i canoni leasing e la sommadegli ammortamenti e degli interessi passivi dei beni acquistati in leasing. In questi casi è previsto che se la norma fiscale prevedeammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti non operati in conto economico tali maggiori deduzioni
devono risultare da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
Lezione 0642. IL CANDIDATO ILLUSTRI IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE
Il regime della trasparenza fiscale nasce al fine di evitare la doppia tassazione dapprima in capo alla società e poi in capo ai soci. Esso è applicabile alle società di capitale che hanno come soci altre società di capitali ed alle piccole società di capitali. Il reddito è imputato quindi ai soci, e la società non è soggetta ad Ires, alla medesima maniera le eventuali perdite possono essere utilizzate per compensare i redditi del socio.
L'art. 115 dispone che la trasparenza possa essere esercitata solo dalle società di capitali alle quali partecipano altre società di capitali con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10% e non superiore al 50%. Tali percentuali riguardano sia gli utili, senza quindi considerare le azioni prive di diritti di voto. L'opzione
Per tale regime può diritti di voto sia la partecipazione essere esercitata solo se la partecipata non abbia optato per il consolidato nazionale o mondiale, è esclusa quando i soci partecipanti fruiscono di Ires agevolata ed è irrevocabile per tre esercizi sociali. Se e quando vengono meno le condizioni previste dalla legge per l'esercizio dell'opzione, l'efficacia di tale regime cessa con effetto dall'esercizio sociale che è in corso e per effetto del principio all in, l'art. all out, nel momento in cui una sola delle partecipanti decade dal regime, automaticamente decade anche la partecipata. Secondo 115 comma 2, se vi sono soci non residenti è ammessa l'opzione per la trasparenza a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti. L'opzione è, quindi, possibile per i soggetti residenti nell'Unione europea e per i soggetti residenti in quei paesi ove esiste una
convenzione contro le doppie imposizioni che escluda quindi la ritenuta alla fonte sui redditi che provengono dall'Italia. Il regime di trasparenza può essere adottato anche da società a responsabilità limitata i cui soci siano solo persone fisiche. Il meccanismo di funzionamento è analogo a quello che avviene nelle società di persone. In altri termini il reddito anziché essere tassato in capo alla società con l'applicazione dell'Ires, viene fiscalmente imputato ai soci in funzione della rispettiva quota di partecipazione, costituendo per essi l'unica o una delle componenti reddituali da assoggettare ad Irpef.
IL CANDIDATO INDICHI QUALI SOCIETA' SONO AMMESSE AL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE
Il regime di trasparenza può essere adottato anche da società a responsabilità limitata i cui soci siano solo persone fisiche. Il meccanismo di funzionamento è simile a quello che avviene nelle società di persone.
società di persone. Il reddito può essere tassato in capo alla società con l'applicazione dell'Ires, viene fiscalmente imputato ai soci in funzione della rispettiva quota di partecipazione, costituendo per essi l'unica o una delle componenti reddituali da assoggettare ad Irpef. Il legislatore ha previsto per le imprese minori la possibilità dell'utenuta di una contabilità semplificata. Sono considerate imprese minori le società di persone a forma commerciale e le persone fisiche che esercitano attività di impresa con ricavi non superiori ad Euro 309.874,14, se effettuano prestazioni di servizi, o inferiori ad Euro 516.456,90 se la loro attività è di cessione di beni. In questi casi dunque diversamente da quanto avviene per i soggetti Ires, il reddito non viene determinato, attraverso la rettifica in aumento o diminuzione del risultato di bilancio, ma attraverso la semplice contrapposizione dei costi e dei ricavi.
L'art. 66 prevede che il reddito è calcolato come differenza tra ricavi, dividendi, proventi immobiliari da un lato e, dall'altro, spese sostenute nel periodo regolarmente documentate. Questa differenza poi verrà diminuita dalle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali come risultante da apposito registro dei beni ammortizzabili oltre all'aumentata o diminuita dalle plusvalenze o minusvalenze o ancora dalla sopravvenienze attive o passive. Il risultato di queste somma algebrica sarà poi aumentato dalle rimanenze finali e diminuito da quelle iniziali. Un regime speciale è previsto per le imprese di allevamento che non optano per il regime ordinario. È previsto che il reddito eccedente quello rientrante nella normativa del reddito agrario, sia calcolato mediante l'attribuzione ad ogni animale di un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato, moltiplicando per un coefficiente tarato per
Tener conto della diversa incidenza dei costi. Detto meccanismo non può essere applicato alle società di persone a forma commerciale. Per le attività dirette alla produzione di vegetali, alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati all'art. 32 comma 2° lett. c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, dal bosco o dall'allevamento di animali, e per quelle dirette alla fornitura di servizi di cui all'art. 2135 comma 3 c.c., è previsto un sistema di determinazione del reddito mediante l'applicazione di un coefficiente del 15% e del 25% dell'ammontare dei corrispettivi registrati ai fini dell'iva. Inoltre, la riforma del 2003 ha introdotto un sistema speciale di tassazione per i redditi delle società di capitali residenti che operano nel trasporto marittimo internazionale. Il sistema prevede il calcolo del reddito imponibile sulla base del
tonnellaggio e dell'anzianità della nave. L'importo ottenuto concorrerà insieme ad altre eventuali attività alla formazione del reddito complessivo. Lezione 0661. QUALI SONO LE OPERAZIONI STRAORDINARIE NEL REDDITO DI IMPRESA Le operazioni straordinarie sono: - la cessione e conferimento d'azienda, - scambio di partecipazione, - trasformazione di società, - fusione di società, - scissione di società, - liquidazione di società, - cessione di beni strumentali, - cessione di partecipazioni, - cessione di immobili, - cessione di marchi e brevetti, - cessione di diritti d'autore, - cessione di contratti, - cessione di crediti, - cessione di debiti, - cessione di rami d'azienda, - cessione di quote di fondi comuni di investimento, - cessione di quote di società di gestione del risparmio, - cessione di quote di società di investimento a capitale variabile, - cessione di quote di società di investimento immobiliare, - cessione di quote di società di investimento mobiliare, - cessione di quote di società di investimento in titoli di credito, - cessione di quote di società di investimento in valori mobiliari, - cessione di quote di società di investimento in immobili, - cessione di quote di società di investimento in beni mobili, - cessione di quote di società di investimento in beni immobili, - cessione di quote di società di investimento in beni strumentali, - cessione di quote di società di investimento in beni finanziari, - cessione di quote di società di investimento in beni materiali, - cessione di quote di società di investimento in beni immateriali, - cessione di quote di società di investimento in beni tangibili, - cessione di quote di società di investimento in beni intangibili, - cessione di quote di società di investimento in beni corporei, - cessione di quote di società di investimento in beni incorporei, - cessione di quote di società di investimento in beni reali, - cessione di quote di società di investimento in beni virtuali, - cessione di quote di società di investimento in beni fisici, - cessione di quote di società di investimento in beni digitali, - cessione di quote di società di investimento in beni materiali e immateriali, - cessione di quote di società di investimento in beni tangibili e intangibili, - cessione di quote di società di investimento in beni corporei e incorporei, - cessione di quote di società di investimento in beni reali e virtuali, - cessione di quote di società di investimento in beni fisici e digitali. Queste operazioni straordinarie possono influire sul reddito di impresa in modo significativo e devono essere adeguatamente valutate e contabilizzate.