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Principali regole sulla concorrenza stabilite dai Trattati
Per quanto riguarda le regole relative alle imprese sono vietate le concentrazioni pregiudizievoli per la concorrenza (regolamento n.139/2004), è vietato l'abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE) e sono vietate le intese anticoncorrenziali tra imprese (art. 101 TFUE).
Per quanto concerne le regole imposte agli Stati sono vietati, salvo casi eccezionali, gli aiuti di Stato ad imprese o produzioni (art. 107 TFUE). Inoltre, l'art. 106, par. 2, TFUE specifica che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.
Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria.
agli interessi dell'Unione.Le regole della concorrenza possono essere violate anche mediante il fenomeno delle concentrazioni, che pur rappresentando uno strumento di sviluppo delle imprese e di razionalizzazione del mercato, possono a determinate condizioni realizzare un eccessivo potere di mercato in capo a poche imprese dominanti. Per questa ragione, il regolamento n. 139/2004 ha introdotto una regolamentazione della materia e ha istituito un controllo con lo scopo di subordinare l'autorizzazione delle stesse alla verifica della loro compatibilità con le regole della concorrenza. 6. Quali sono le regole sulla concorrenza applicabili alle imprese? Per quanto concerne le regole relative alle imprese: - Sono vietate le intese anticoncorrenziali tra imprese. L'art. 101, paragrafi 1 e 2, TFUE enuncia che sono incompatibili con il mercato interno evietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno. Le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, ed a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, anche riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ed imporre alle imprese interessate restrizioni che nonSiano indispensabili per raggiungere tali obiettivi.
- È vietato l’abuso di posizione dominante
L'art. 102 TFUE enuncia che è incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Non è vietato detenere una posizione dominante, ma abusarne tanto da alterare le condizioni normali della concorrenza.
- Sono vietate le concentrazioni pregiudizievoli per la concorrenza.
Concentrazioni: due o più imprese creano un’impresa comune, da entrambe controllata, mettendo insieme le rispettive attività;
- Un’impresa si fonde con un’altra o ne acquisisce il controllo, con la possibilità quindi di esercitare un’influenza determinante sull’attività della stessa. Le regole della concorrenza
Art. 107, parr. 2 e 3, TFUE: deroghe al divieto.
Art. 107, par. 1, TFUE: divieto di aiuti di Stato.
L'art. 107 TFUE enuncia che salvo deroghe contemplate dai trattati, cono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra stati membri, gli aiuti concessi dagli stati od attraverso risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo alcune imprese od alcune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
L'art. 108 TFUE dichiara che la Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a quest'ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
L'art. 109 TFUE dichiara che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo,
Può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare soprattutto le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, non solo le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
8. Qual è la nozione di "impresa" rilevante ai fini dell'applicazione delle norme a tutela della concorrenza? E quella di "impresa pubblica"?
La nozione di impresa non è definita dal Trattato. La Corte di giustizia valuta di volta in volta in relazione alle peculiarità del caso specifico. La nozione di impresa utilizzata dalla giurisprudenza ai fini dell'applicazione delle norme a tutela della concorrenza è qualsiasi entità persona giuridica o fisica che svolga un'attività economicamente rilevante, consistente molto ampia, e comprende ossia nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato. La disciplina che vieta le intese
Il concetto di anticoncorrenzialità tra imprese vale anche, mutatis mutandis, per le imprese pubbliche. Con l'espressione di impresa pubblica si intende ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, finanziaria o della normativa che la disciplina. Secondo l'art. 106.1 TFUE: "Gli Stati membri non emanano né partecipano, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi". Inoltre, l'art. 106, par. 2, TFUE enuncia che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio sono sottoposte alle norme dei trattati, e soprattutto alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non ostacola l'adempimento in modo effettivo della missione affidata all'impresa pubblica.
fiscaletali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambinon deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.
Lezione 0692. A che cosa si fa riferimento quando si parla di Eurogruppo e di Eurosummit?economiche tra gli Stati membri dell'Eurozona, ilCon lo scopo di assicurare in maniera più efficace il coordinamento delle politicheTrattato di Lisbona ha formalizzato l'Eurogruppo, quale organo che riunisce i Ministri delle finanze dei Paesi della zona euro perdiscutere delle questioni che interessano questa zona. In egual modo, in questo settore è stato rafforzato il ruolo del Consiglio europeoè l'euronella sua veste di Vertice euro o Eurosummit, cioè nella composizione dei Capi di Stato o di governo dei Paesi la cui monetaoltre al Presidente della Commissione.
3. Illustrare l'architettura istituzionale dell'unione
e opportuno, compiti specifici nell'ambito delle sue funzioni. Inoltre, la BCE è responsabile della definizione e dell'attuazione della politica monetaria dell'UEM, con l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro. Le Banche centrali nazionali (BCN) svolgono un ruolo importante all'interno del SEBC. Oltre a partecipare alle decisioni e alle attività della BCE, le BCN sono responsabili dell'attuazione della politica monetaria nell'ambito dei rispettivi Stati membri. Inoltre, le BCN svolgono funzioni di vigilanza e di controllo sul sistema bancario nazionale. L'architettura istituzionale dell'UEM si basa anche su altre istituzioni e organi, come il Consiglio dell'Unione europea, che partecipa alle decisioni in materia di politica economica e monetaria, e la Commissione europea, che svolge un ruolo di supervisione e di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. In conclusione, l'UEM è un sistema complesso che si basa sull'interazione tra diverse istituzioni e organi, con l'obiettivo di garantire la stabilità economica e monetaria nell'Unione europea.ed opportuno, l'esecuzione dei compiti del SEBC, ma le BCN restano sempre soggette al potere direttivo della BCE. L'unione economica e monetaria avrebbe dovuto realizzarsi sul versante monetario, con l'integrazione dei mercati finanziari, l'istituzione di una moneta unica.