Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La differenza tra atti legislativi, atti non legislativi, atti di attuazione e atti di esecuzione
Il Trattato di Lisbona ha introdotto la suddivisione degli atti giuridici dell'Unione in atti legislativi, atti delegati, atti di esecuzione (articoli 289-291 TFUE).
Atti legislativi: sono tutti quegli atti, come regolamenti, direttive o decisioni, che sono adottati mediante procedura legislativa (ordinaria o speciale). Per la formazione degli atti legislativi dell'Unione europea, il TFUE prevede una procedura legislativa ordinaria e alcune procedure legislative speciali.
Atti non legislativi: sono una categoria definita per esclusione.
Sono tali tutti gli atti delle istituzioni europee per la cui adozione non è prevista una procedura legislativa. Ad esempio, gli atti delle istituzioni diverse dal Parlamento europeo e dal Consiglio sono sempre atti non legislativi. Atti delegati: sono atti di portata generale, per cui un atto legislativo può delegare la Commissione ad adottare per integrare o modificare propri elementi "non essenziali", previa delimitazione degli obiettivi, del contenuto, della portata e della durata della delega. Atti di esecuzione: atti previsti da un atto legislativo quando la necessità di una esecuzione uniforme suggerisce che non siano gli Stati ad adottare le misure necessarie per l'attuazione delle normative europee, ma sia la Commissione a farlo (o più raramente il Consiglio), previa determinazione delle modalità di controllo sulla Commissione da parte degli Stati in ordine all'esercizio di tali competenze di esecuzione. Atti di attuazione: siSpiegazione della distinzione tra atti vincolanti e atti non vincolanti
Secondo l'articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), le fonti del diritto derivato si distinguono in:
- Atti vincolanti: Regolamenti, Direttive, Decisioni. Questi sono considerati veri e propri atti normativi e sono obbligatori per gli Stati membri.
- Atti non vincolanti: Raccomandazioni e Pareri. Questi atti non hanno forza di legge e non sono obbligatori per gli Stati membri.
Nell'ordinamento dell'Unione Europea non esiste un ordine gerarchico tra le diverse tipologie di fonti del diritto derivato. Ogni tipo di atto ha caratteristiche diverse e la scelta del tipo di atto da utilizzare è spesso predeterminata dal Trattato stesso.
Gli atti vincolanti, come i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni, sono adottati a livello comunitario e sono direttamente applicabili negli Stati membri. Questi atti hanno forza di legge e devono essere rispettati da tutti gli Stati membri.
Gli atti non vincolanti, come le Raccomandazioni e i Pareri, non sono obbligatori per gli Stati membri. Tuttavia, possono essere utilizzati come strumenti di orientamento e cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione Europea.
È importante sottolineare che, nonostante gli atti non vincolanti non siano obbligatori, possono comunque avere un impatto significativo sulla prassi e sulle politiche degli Stati membri, in quanto forniscono indicazioni e linee guida su determinate questioni.
Altri casi è affidata alla libertà delle istituzioni. Tra gli atti di diritto derivato può però stabilirsi una gerarchia tra atti legislativi (o atti di base) e atti di attuazione o di esecuzione.
Quali sono le fonti primarie e le fonti derivate del diritto europeo? Come ogni ordinamento giuridico, anche quello dell'Unione europea si fonda su un sistema di fonti del diritto, articolate secondo una propria gerarchia. La distinzione fondamentale resta sempre e comunque quella tra diritto primario e diritto derivato:
- Fonti di diritto convenzionale (o fonti "primarie"): Trattati istitutivi, Carta dei diritti fondamentali dell'UE, principi generali del diritto. Nello specifico, le fonti primarie o del diritto convenzionale, sono costituite in primis, come detto, dai Trattati con cui la Comunità europea prima e l'Unione europea poi sono state istituite e successivamente modificate, integrate e sviluppate. Con il tempo, la
La giurisprudenza ha poi riconosciuto anche l'esistenza di "principi generali del diritto" (in particolare quelli relativi alla protezione dei diritti inviolabili dell'uomo) con caratteristiche assimilabili a quelle dei Trattati. Inoltre, il Trattato di Lisbona riconosce oggi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea "lo stesso valore giuridico dei trattati" (art. 6.1 TUE). - Fonti di diritto derivato (o fonti "derivate"): fonti previste dai Trattati istitutivi (e quindi sono da esse derivate). Infatti, nei Trattati istitutivi (oggi TUE e TFUE) sono disciplinati gli organi dell'Unione europea e i loro poteri, anche normativi. Questi ultimi si esprimono attraverso atti normativi, che costituiscono il diritto derivato (cioè regolamenti, direttive, decisioni), ai sensi dell'art. 288 TFUE. Nello specifico, il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamenteapplicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Infine, le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Poi, sempre in base all'articolo 288 TFUE, le fonti del diritto derivato si distinguono:
- Atti vincolanti (veri e propri atti normativi): Regolamenti, Direttive, Decisioni.
- Atti non vincolanti: raccomandazioni e pareri.
Descrivere la gerarchia delle fonti del diritto dell'Unione europea.
Come ogni ordinamento giuridico, anche quello dell'Unione europea si fonda su un sistema di fonti del diritto, articolate secondo una propria gerarchia.
La gerarchia delle fonti del diritto europeo può essere schematizzata in questo modo:
- Trattati (TUE e TFUE),
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, principi generali del diritto;
- Norme del diritto internazionale generale e accordi internazionali conclusi dall'UE;
- Atti legislativi adottati dalle istituzioni europee;
- Atti di attuazione o di esecuzione adottati dalla Commissione o dal Consiglio.
- sono stati adottati secondo i procedimenti di formazione dei trattati internazionali;
- ad essi si dà esecuzione nel diritto interno con gli strumenti previsti per i trattati internazionali (in Italia, con legge contenente l'ordine di esecuzione);
- sono sottoposti alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati;
- sono modificabili attraverso la complessa procedura di revisione dei Trattati, che richiede l'approvazione unanime e la ratifica di tutti gli Stati contraenti.
- una procedura di revisione ordinaria (parr. 1-5);
- due procedure di revisione semplificate (par. 6 e par. 7).
- Presentazione al Consiglio di un progetto di modifica dei Trattati da parte del governo di qualsiasi Stato membro, del Parlamento europeo o della Commissione (art. 48.2 TUE).
- Trasmissione del progetto da parte del Consiglio al Consiglio europeo e
Qual è la natura giuridica dei Trattati istitutivi?
I Trattati istitutivi hanno la natura giuridica di trattati internazionali, di conseguenza:
Si tratta dunque di accordi internazionali.
alla cui predisposizione concorrono organi europei, che vengono stipulati e ratificati nelle forme dei trattati internazionali. Ferma la natura giuridica di trattati internazionali, in una prospettiva interna al sistema giuridico dell'Unione si può affermare che i Trattati istitutivi, nel loro complesso, hanno una "natura costituzionale". Infatti: - definiscono la struttura istituzionale dell'Unione, le procedure per l'adozione di atti di diritto derivato e le caratteristiche di tali atti; - definiscono i settori attribuiti alla competenza dell'UE e i principi applicabili a tali settori; - attribuiscono diritti ai singoli; - la disciplina contenuta nei Trattati è inderogabile da parte delle istituzioni e degli Stati membri, se non seguendo la complessa procedura di revisione; - la Corte di giustizia assicura il rispetto dei Trattati (e considera e utilizza i Trattati come se fossero una vera e propria carta costituzionale). - Quali procedureSono previste per la revisione dei Trattati? I Trattati possono essere modificati soltanto attraverso le procedure previste a questo scopo dai Trattati stessi. L'art. 48 TUE disciplina le procedure di revisione e prevede:
Tutte le revisioni dei Trattati, qualsiasi sia la procedura seguita, richiedono il consenso unanime degli Stati membri. La procedura di revisione ordinaria si suddivide in numerose fasi, le prime hanno carattere preparatorio e si svolgono all'interno del circuito istituzionale dell'Unione europea; invece le fasi finali, durante le quali vengono assunte le deliberazioni, si svolgono all'esterno del circuito istituzionale dell'Unione europea. Invece, riguardo le procedure semplificate di revisione il Trattato di Lisbona ne prevede due: Nella prima ipotesi (art.48 par.6 TUE) è il Consiglio europeo che, su proposta del governo
Diqualsiasi Stato membro, o del Parlamento o della Commissione, intesa a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e alle azioni interne dell'Unione, può approvare direttamente tali modifiche (senza l'intervento di una Conferenza intergovernativa). Ciò con una decisione adottata all'unanimità, previa consultazione del Parlamento, della Commissione e della Banca centrale europea (nel caso di modifiche nel settore monetario), che entrerà in vigore solo dopo l'approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Questo tipo di procedura esclude una revisione sull'estensione delle competenze attribuite all'Unione. Nella seconda ipotesi (art.48 par.7 TUE) si presenta la cd. clausola passerella secondo cui quando il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del
Trattato sull'Unione Europea prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un determinato caso, Il Consiglio europeo con una decisione consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in quel settore o in quel determinato caso.
Illustrare le fasi della procedura ordinaria di revisione dei Trattati.
La procedura di revisione ordinaria si suddivide in numerose fasi, le prime hanno carattere preparatorio e si svolgono all'interno del circuito istituzionale dell'Unione europea; invece le fasi finali, durante le quali vengono assunte le deliberazioni, si svolgono all'esterno del circuito istituzionale dell'Unione europea.
Le fasi della procedura di revisione ordinaria sono:
notifica ai Parlamenti nazionali.- Decisione del Consiglio europeo, a maggioranza semplice, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, in senso favorevole o non favorevole