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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Giurisprudenza

Docente: Tira Elisa / Vaccarella Alessandro

Generato il: 25/05/2020

DOMANDE APERTE DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

-Che tipo di organizzazione è l'Unione europea? Quali sono i caratteri dell'ordinamento dell'Unione

europea?

L’Unione europea non è uno Stato, ma è definita come un’«organizzazione sovranazionale in favore della

quale gli Stati membri hanno trasferito settori della propria sovranità; gli atti adottati dalle istituzioni

dell’Unione europea possono produrre effetti giuridici non solo nei confronti degli Stati membri, ma anche

dei loro cittadini. L’Unione europea, come detto, è un’organizzazione sovranazionale, tertium genus a

cavallo tra diritto interno e diritto internazionale. Nello specifico, la si può definire come un organismo sui

generis alle cui istituzioni gli Stati membri delegano parte della propria sovranità nazionale. Si fonda su

Trattati, cioè atti di diritto internazionale. I Trattati danno vita ad un diritto derivato: l’ordinamento dell’UE

possiede autonomi meccanismi per la produzione di norme, le quali prevalgono sul diritto dei singoli Stati e

hanno come destinatari tutti i soggetti degli Stati membri; l’unico interprete legittimo delle norme europee

è la Corte di Giustizia dell’UE. Vi è una cittadinanza europea «integrativa» rispetto a quella nazionale. Gli

organi legislativi dell’UE da una parte rappresentano i Governi degli Stati (Consiglio), dall’altra i cittadini e i

popoli dell’Unione (Parlamento europeo). Nella maggior parte dei casi le decisioni sono prese a

maggioranza; calcolata sulla base del numero degli Stati e sulla base del numero di cittadini che essi

rappresentano. Infine, l’UE è aperta all’adesione di altri Stati europei, purché rispettino i suoi valori.

-Quali sono gli obiettivi dell'Unione europea? Fare qualche esempio.

I Trattati non lasciano all’Unione europea la libertà di definire i propri obiettivi e valori, ma provvedono essi

stessi ed elencarli (principio di attribuzione). L’art. 3 TUE enuncia sinteticamente tutti gli obiettivi

dell’Unione europea. Ad esempio: 1. L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere

dei suoi popoli. 2. L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere

interne ….. 3. L’Unione instaura un mercato interno… L’Unione combatte l’esclusione sociale e le

discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra

le generazioni e la tutela dei diritti del minore. 4. L’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la

cui moneta è l’euro. Gli obiettivi dell’Unione europea sono dunque eterogenei e ben più ampi di quelli

meramente economici che caratterizzavano le originarie Comunità europee. Tali obiettivi devono essere

perseguiti con coerenza; non vi è gerarchia tra i diversi obiettivi e nell’ipotesi in cui essi possano apparire in

contrasto tra di loro, spetta al legislatore dell’Unione e alla Corte di giustizia trovare un appropriato

equilibrio. L’Unione europea non è libera di adottare qualsiasi misura per perseguire gli obiettivi enunciati

nei Trattati, ma sono sempre i Trattati a stabilire e delimitare i poteri di cui le istituzioni europee

dispongono per il concreto perseguimento di ciascuno dei suddetti obiettivi.

-Quali sono i valori dell'Unione europea? Fare qualche esempio.

Nei primi Trattati comunitari, c’erano solo riferimenti molto sommari ai principi e valori dell’ordinamento

sovranazionale. Il valore fondamentale era quello di assicurare la pace nel continente europeo. A partire

dall’Atto unico europeo, nei Trattati sono stati inseriti sempre più riferimenti ai principi e valori dell’Unione.

Oggi, i valori dell’Unione europea sono enunciati esplicitamente già nei «Considerando» del Preambolo del

TUE, nonché nei primi articoli dello stesso. Nel PREAMBOLO del TUE si fa riferimento: Ai principi «della

libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato

di diritto»; Ai «diritti sociali fondamentali» quali definiti nella Carta sociale europea e nella Carta

comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori; Alla «solidarietà» tra i popoli europei, nel rispetto

delle rispettive storia, cultura e tradizioni. Ad esempio: -ART. 2 TUE: L’Unione si fonda sui valori del rispetto

della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei

diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; -ART. 3, par. 1, TUE: L’Unione si

prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

-Descrivere il ruolo dei Parlamenti nazionali nel controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà

Il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità affida ai Parlamenti

nazionali il compito di vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà, secondo una precisa procedura

prevista dal protocollo stesso. Ai sensi dell’art 6 del Protocollo, ciascun Parlamento nazionale (o camera di

esso, se è bicamerale) ha il potere di formulare, entro otto settimane dalla trasmissione di un progetto di

atto legislativo, un parere motivato di non conformità del progetto al principio di sussidiarietà. Ciascuna

camera parlamentare (in caso di Parlamenti bicamerali) ha un voto; i Parlamenti monocamerali hanno due

voti. A seconda del numero di pareri negativi espressi e della procedura di adozione dell’atto, sono previste

due diverse modalità di controllo della sussidiarietà: il c.d. meccanismo del “cartellino giallo” e il c.d.

meccanismo del “cartellino arancione”

- Qual è la ratio del principio di proporzionalità?

In base al principio di proporzionalità, l’art 5.4 TUE dispone che “il contenuto e la forma dell’azione

dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”. Il principio di

proporzionalità si applica sia nei settori di competenza esclusiva, sia nei settori di competenza concorrente.

La ratio va rinvenuta nella funzione di tutelare gli Stati membri da interventi dell’UE di portata

ingiustificatamente ampia. Difatti, il principio di proporzionalità comporta limitazioni con riguardo sia alla

scelta del tipo di atto da adottare, sia al contenuto dello stesso.

- In che cosa consiste il principio di sussidiarietà? E per quali categorie di competenze dell'UE si applica?

Il principio di sussidiarietà implica che, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l’Unione

interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura

sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo

della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione (art. 5.3

TUE).Tenuto conto che i settori di competenza esclusiva dell’UE sono pochissimi, il principio di sussidiarietà

trova quasi sempre applicazione e riveste un’importanza centrale. Esso si applica a tutte le competenze

concorrenti e a quelle del terzo tipo. Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà

conformemente al Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale

protocollo, inoltre, affida ai Parlamenti nazionali il compito di vigilare sul rispetto del principio di

sussidiarietà, secondo una precisa procedura prevista dal protocollo stesso. Ciascun Parlamento nazionale

ha il potere di formulare, entro 8 settimane dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo, un parere

motivato di non conformità del progetto al principio di sussidiarietà.

- Quali fattori contribuiscono ad attenuare la rigidità del principio di attribuzione?

Il principio di attribuzione non è del tutto rigido, ma risulta parzialmente temperato da due fattori:

- In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, l’Unione europea, pur in mancanza di una espressa

attribuzione di poteri, può essere considerata competente ad esercitare un certo potere quando questo

risulti indispensabile per l’esercizio di un potere espressamente previsto o per la realizzazione degli scopi

dell’ente. Si tratta della teoria dei poteri impliciti, in base alla quale l’attribuzione di una certa competenza

implica anche il potere di adottare tutte le misure necessarie per il suo esercizio.

- I Trattati stessi prevedono una parziale deroga al principio di attribuzione, costituita dalla c.d. clausola di

flessibilità contenuta nell’art. 352, par. 1, TFUE.

- Quali novità sono state introdotte dal Trattato di Lisbona in tema di competenze dell'Unione europea?

Il Trattato di Lisbona ha rafforzato i principi di attribuzione, di sussidiarietà e di proporzionalità, che sono

oggi principi applicabili all’intera Unione europea. Il Trattato di Lisbona, inoltre:

-ha previsto uno speciale sistema di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà, affidato ai

Parlamenti nazionali (Protocollo n. 2). Tale protocollo affida ai Parlamenti nazionali il compito di vigilare sul

rispetto del principio di sussidiarietà, secondo una precisa procedura prevista dal protocollo stesso.

-ha codificato la distinzione tra le varie categorie di competenze dell’Unione europea e ha fornito una loro

elencazione categoria per categoria (artt. 2-6 TFUE). Le competenze dell’Unione europea si distinguono

sostanzialmente in tre categorie: -Competenze esclusive (solo l’Unione può legiferare); - Competenze

concorrenti (sia l’Unione sia gli Stati membri possono legiferare); - Competenze di sostegno,

coordinamento e completamento, o competenze «del terzo tipo» (l’azione dell’Unione non si sostituisce a

quella degli stati membri, è di sostegno).

- Quali novità sono state introdotte dal Trattato di Lisbona con riguardo al coinvolgimento dei Parlamenti

nazionali nel funzionamento dell'Unione europea?

Il Trattato di Lisbona ha introdotto importanti novità con riferimento al coinvolgimento dei Parlamenti

nazionali nel funzionamento dell’Unione europea, attribuendo loro un ruolo più preciso ed incisivo dei

Parlamenti nazionali.

Le modifiche riguardano in particolare:

A) il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nell'esame dei progetti normativi

dell'Unione europea;

B) Il ricorso alla Corte di Giustizia per violazione del principio di sussidiarietà.

C) L'opposizione dei Parlamenti nazionali alla procedura di revisione semplificata dei Trattati.

D) La partecipazione ai meccanismi di valutazione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e

l'associazione, insieme al Parlamento europeo, al controllo politico di Europol (Ufficio europeo di polizia) e

alla valutazione delle attività di Eurojust (Unità per la cooperazione giudiziaria europea).

- Nei settori di competenza concorrente, in quale misura gli Stati membri esercitano la loro competenza?

L’art. 4, par. 2, TFUE fornisce un elenco dei principali settori di competenza concorrente UE/Stati membri:

mercato interno; agricoltura e pesca; politica sociale; ambiente; protezione dei consumatori; trasporti; reti

transeuropee; energia; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; problemi comuni di sicurezza in materia di

sanità pubblica. In questi settori, l’esistenza di una competenza dell’UE non fa venire meno le competenze

degli Stati membri, i quali dovranno rispettare e applicare gli atti dell’Unione, in quelle situazioni in cui

questa abbia esercitato la sua competenza. L’art. 2, par. 2, TFUE stabilisce che <<Quando i trattati

attribuiscono all’Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato

settore, l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale

settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la

propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso

di cessare di esercitare la propria>>. In generale, nei settori di competenza concorrente, la competenza

statale è residuale rispetto a quella dell’Unione. L’Unione europea, quando esercita una competenza

concorrente, deve rispettare sia il principio di proporzionalità, sia il principio di sussidiarietà.

-In quante e quali categorie possono distinguersi le competenze dell'Unione europea?

Il TFUE fornisce una elencazione puntuale dei diversi settori in cui sono previste competenze dell’Unione,

nonché una classificazione di tali competenze in diverse categorie, in base al rapporto tra queste e le

competenze degli Stati membri. Possiamo distinguere le competenze dell’Unione europea in tre categorie:

Settori di competenza esclusiva dell’UE; Settori in cui l’UE ha una competenza concorrente con quella degli

Stati membri e di conseguenza sia l’Unione sia gli Stati membri possono legiferare; Settori in cui l’UE ha

competenza per svolgere azioni volte a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri (c.d.

competenze «del terzo tipo», complementari o parallele). Le competenze esclusive ad esempio sono:

unione doganale, definizione di regole di concorrenza del mercato interno, politica monetaria e

commerciale comune. Le competenze concorrenti: trasporti, ambiente, agricoltura e pesca, protezione dei

consumatori, giustizia, sicurezza. Ed infine quelle Complementari: ricerca e sviluppo tecnologico,

cooperazione per aiuti umanitari, cultura, formazione professionale, istruzione.

-In quali casi l'Unione europea è dotata di una competenza esterna?

La competenza esterna è la competenza a concludere accordi internazionali. L’Unione europea, in quanto

soggetto autonomo di diritto internazionale, può concludere accordi con altri soggetti di tale ordinamento

senza la mediazione dei propri Stati membri. La competenza esterna dell’UE non ha portata illimitata, ma

deve rispettare anch’essa il principio di attribuzione. Inoltre, la soggettività di diritto internazionale dell’UE

coesiste con quella degli Stati membri, circostanza che ha dato origine a molte controversie sulla portata

della competenza esterna dell’Unione e sul carattere esclusivo o meramente concorrente della stessa.

Mentre in passato non c’era una norma nei Trattati che si occupasse della competenza esterna dell’UE, oggi

il Trattato di Lisbona ha colmato quella lacuna. Con riferimento all’art 216, par. 1, TFUE, i Casi in cui l’UE è

dotata di competenza esterna sono:-la conclusione di un accordo è prevista dai trattati (competenza

esterna normativamente prevista); -la conclusione di un accordo è necessaria per la realizzazione di uno

degli obiettivi fissati dai trattati, nell’ambito delle politiche dell’Unione (competenza esterna parallela

«preventiva»); -la conclusione di un accordo è prevista da un atto giuridico vincolante dell’Unione

(competenza esterna parallela); -l’accordo da concludere può incidere su norme comuni o alterarne la

portata (competenza esterna parallela «successiva»).

- Quali sono le differenze tra il metodo della "cooperazione intergovernativa" ed il "metodo comunitario"

di integrazione?

In base al metodo della cooperazione intergovernativa, gli Stati partecipanti cooperano tra di loro come

soggetti sovrani, creando apposite strutture al fine di organizzare la cooperazione stessa. Le caratteristiche

di queste organizzazioni sono:

- Prevalenza di organi di Stati. Negli organi principali siedono persone che agiscono in qualità di

rappresentanti dello Stato d’appartenenza, dal quale ricevono direttive.

- Prevalenza del principio dell’unanimità. Le deliberazioni sono assunte esclusivamente o

prevalentemente all’unanimità, quindi ciascuno Stato ha il diritto di veto.

- Assenza del potere di adottare atti vincolanti: le deliberazioni dell’organizzazione hanno

prevalentemente natura di raccomandazioni.

La necessità di superare il principio dell’unanimità (proprio del metodo della cooperazione

intergovernativa) e di attribuire alle proprie organizzazioni maggiore autonomia induce alcuni Stati europei

a sperimentare forme innovative di cooperazione, dando vita al metodo comunitario (così chiamato perché

è stato applicato per la prima volta nell’ambito delle tre Comunità europee).

Caratteristiche del metodo comunitario:

- Prevalenza di organi di individui Le persone che siedono nella maggior parte delle istituzioni

comunitarie rappresentano sé stesse, e non lo Stato di appartenenza, dal quale sono indipendenti.

- Prevalenza del principio maggioritario Le deliberazioni sono assunte non all’unanimità, ma

prevalentemente a maggioranza, per lo più qualificata; gli Stati membri che si trovano in minoranza

sono vincolati dalle deliberazioni dell’istituzione, anche se hanno votato a sfavore.

- Ampiezza del potere di adottare atti vincolanti Le deliberazioni dell’organizzazione possono essere

non solo semplici raccomandazioni, ma anche veri e propri atti vincolanti che creano obblighi a

carico degli Stati membri.

- Sottoposizione degli atti delle istituzioni ad un sistema di controllo giurisdizionale di legittimità.

- Descrivere origini e caratteristiche del "metodo comunitario" di integrazione.

La necessità di superare il principio dell’unanimità (proprio del metodo della cooperazione

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafgio00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Vaccarella Alessandro.
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