Risposte aperte paniere
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Giurisprudenza
Docente: Tira Elisa / Vaccarella Alessandro
Generato il: 25/05/2020
DOMANDE APERTE DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
-Che tipo di organizzazione è l'Unione europea? Quali sono i caratteri dell'ordinamento dell'Unione
europea?
L’Unione europea non è uno Stato, ma è definita come un’«organizzazione sovranazionale in favore della
quale gli Stati membri hanno trasferito settori della propria sovranità; gli atti adottati dalle istituzioni
dell’Unione europea possono produrre effetti giuridici non solo nei confronti degli Stati membri, ma anche
dei loro cittadini. L’Unione europea, come detto, è un’organizzazione sovranazionale, tertium genus a
cavallo tra diritto interno e diritto internazionale. Nello specifico, la si può definire come un organismo sui
generis alle cui istituzioni gli Stati membri delegano parte della propria sovranità nazionale. Si fonda su
Trattati, cioè atti di diritto internazionale. I Trattati danno vita ad un diritto derivato: l’ordinamento dell’UE
possiede autonomi meccanismi per la produzione di norme, le quali prevalgono sul diritto dei singoli Stati e
hanno come destinatari tutti i soggetti degli Stati membri; l’unico interprete legittimo delle norme europee
è la Corte di Giustizia dell’UE. Vi è una cittadinanza europea «integrativa» rispetto a quella nazionale. Gli
organi legislativi dell’UE da una parte rappresentano i Governi degli Stati (Consiglio), dall’altra i cittadini e i
popoli dell’Unione (Parlamento europeo). Nella maggior parte dei casi le decisioni sono prese a
maggioranza; calcolata sulla base del numero degli Stati e sulla base del numero di cittadini che essi
rappresentano. Infine, l’UE è aperta all’adesione di altri Stati europei, purché rispettino i suoi valori.
-Quali sono gli obiettivi dell'Unione europea? Fare qualche esempio.
I Trattati non lasciano all’Unione europea la libertà di definire i propri obiettivi e valori, ma provvedono essi
stessi ed elencarli (principio di attribuzione). L’art. 3 TUE enuncia sinteticamente tutti gli obiettivi
dell’Unione europea. Ad esempio: 1. L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere
dei suoi popoli. 2. L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere
interne ….. 3. L’Unione instaura un mercato interno… L’Unione combatte l’esclusione sociale e le
discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra
le generazioni e la tutela dei diritti del minore. 4. L’Unione istituisce un’unione economica e monetaria la
cui moneta è l’euro. Gli obiettivi dell’Unione europea sono dunque eterogenei e ben più ampi di quelli
meramente economici che caratterizzavano le originarie Comunità europee. Tali obiettivi devono essere
perseguiti con coerenza; non vi è gerarchia tra i diversi obiettivi e nell’ipotesi in cui essi possano apparire in
contrasto tra di loro, spetta al legislatore dell’Unione e alla Corte di giustizia trovare un appropriato
equilibrio. L’Unione europea non è libera di adottare qualsiasi misura per perseguire gli obiettivi enunciati
nei Trattati, ma sono sempre i Trattati a stabilire e delimitare i poteri di cui le istituzioni europee
dispongono per il concreto perseguimento di ciascuno dei suddetti obiettivi.
-Quali sono i valori dell'Unione europea? Fare qualche esempio.
Nei primi Trattati comunitari, c’erano solo riferimenti molto sommari ai principi e valori dell’ordinamento
sovranazionale. Il valore fondamentale era quello di assicurare la pace nel continente europeo. A partire
dall’Atto unico europeo, nei Trattati sono stati inseriti sempre più riferimenti ai principi e valori dell’Unione.
Oggi, i valori dell’Unione europea sono enunciati esplicitamente già nei «Considerando» del Preambolo del
TUE, nonché nei primi articoli dello stesso. Nel PREAMBOLO del TUE si fa riferimento: Ai principi «della
libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato
di diritto»; Ai «diritti sociali fondamentali» quali definiti nella Carta sociale europea e nella Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori; Alla «solidarietà» tra i popoli europei, nel rispetto
delle rispettive storia, cultura e tradizioni. Ad esempio: -ART. 2 TUE: L’Unione si fonda sui valori del rispetto
della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei
diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; -ART. 3, par. 1, TUE: L’Unione si
prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
-Descrivere il ruolo dei Parlamenti nazionali nel controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà
Il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità affida ai Parlamenti
nazionali il compito di vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà, secondo una precisa procedura
prevista dal protocollo stesso. Ai sensi dell’art 6 del Protocollo, ciascun Parlamento nazionale (o camera di
esso, se è bicamerale) ha il potere di formulare, entro otto settimane dalla trasmissione di un progetto di
atto legislativo, un parere motivato di non conformità del progetto al principio di sussidiarietà. Ciascuna
camera parlamentare (in caso di Parlamenti bicamerali) ha un voto; i Parlamenti monocamerali hanno due
voti. A seconda del numero di pareri negativi espressi e della procedura di adozione dell’atto, sono previste
due diverse modalità di controllo della sussidiarietà: il c.d. meccanismo del “cartellino giallo” e il c.d.
meccanismo del “cartellino arancione”
- Qual è la ratio del principio di proporzionalità?
In base al principio di proporzionalità, l’art 5.4 TUE dispone che “il contenuto e la forma dell’azione
dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”. Il principio di
proporzionalità si applica sia nei settori di competenza esclusiva, sia nei settori di competenza concorrente.
La ratio va rinvenuta nella funzione di tutelare gli Stati membri da interventi dell’UE di portata
ingiustificatamente ampia. Difatti, il principio di proporzionalità comporta limitazioni con riguardo sia alla
scelta del tipo di atto da adottare, sia al contenuto dello stesso.
- In che cosa consiste il principio di sussidiarietà? E per quali categorie di competenze dell'UE si applica?
Il principio di sussidiarietà implica che, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l’Unione
interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo
della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione (art. 5.3
TUE).Tenuto conto che i settori di competenza esclusiva dell’UE sono pochissimi, il principio di sussidiarietà
trova quasi sempre applicazione e riveste un’importanza centrale. Esso si applica a tutte le competenze
concorrenti e a quelle del terzo tipo. Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di sussidiarietà
conformemente al Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale
protocollo, inoltre, affida ai Parlamenti nazionali il compito di vigilare sul rispetto del principio di
sussidiarietà, secondo una precisa procedura prevista dal protocollo stesso. Ciascun Parlamento nazionale
ha il potere di formulare, entro 8 settimane dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo, un parere
motivato di non conformità del progetto al principio di sussidiarietà.
- Quali fattori contribuiscono ad attenuare la rigidità del principio di attribuzione?
Il principio di attribuzione non è del tutto rigido, ma risulta parzialmente temperato da due fattori:
- In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, l’Unione europea, pur in mancanza di una espressa
attribuzione di poteri, può essere considerata competente ad esercitare un certo potere quando questo
risulti indispensabile per l’esercizio di un potere espressamente previsto o per la realizzazione degli scopi
dell’ente. Si tratta della teoria dei poteri impliciti, in base alla quale l’attribuzione di una certa competenza
implica anche il potere di adottare tutte le misure necessarie per il suo esercizio.
- I Trattati stessi prevedono una parziale deroga al principio di attribuzione, costituita dalla c.d. clausola di
flessibilità contenuta nell’art. 352, par. 1, TFUE.
- Quali novità sono state introdotte dal Trattato di Lisbona in tema di competenze dell'Unione europea?
Il Trattato di Lisbona ha rafforzato i principi di attribuzione, di sussidiarietà e di proporzionalità, che sono
oggi principi applicabili all’intera Unione europea. Il Trattato di Lisbona, inoltre:
-ha previsto uno speciale sistema di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà, affidato ai
Parlamenti nazionali (Protocollo n. 2). Tale protocollo affida ai Parlamenti nazionali il compito di vigilare sul
rispetto del principio di sussidiarietà, secondo una precisa procedura prevista dal protocollo stesso.
-ha codificato la distinzione tra le varie categorie di competenze dell’Unione europea e ha fornito una loro
elencazione categoria per categoria (artt. 2-6 TFUE). Le competenze dell’Unione europea si distinguono
sostanzialmente in tre categorie: -Competenze esclusive (solo l’Unione può legiferare); - Competenze
concorrenti (sia l’Unione sia gli Stati membri possono legiferare); - Competenze di sostegno,
coordinamento e completamento, o competenze «del terzo tipo» (l’azione dell’Unione non si sostituisce a
quella degli stati membri, è di sostegno).
- Quali novità sono state introdotte dal Trattato di Lisbona con riguardo al coinvolgimento dei Parlamenti
nazionali nel funzionamento dell'Unione europea?
Il Trattato di Lisbona ha introdotto importanti novità con riferimento al coinvolgimento dei Parlamenti
nazionali nel funzionamento dell’Unione europea, attribuendo loro un ruolo più preciso ed incisivo dei
Parlamenti nazionali.
Le modifiche riguardano in particolare:
A) il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nell'esame dei progetti normativi
dell'Unione europea;
B) Il ricorso alla Corte di Giustizia per violazione del principio di sussidiarietà.
C) L'opposizione dei Parlamenti nazionali alla procedura di revisione semplificata dei Trattati.
D) La partecipazione ai meccanismi di valutazione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e
l'associazione, insieme al Parlamento europeo, al controllo politico di Europol (Ufficio europeo di polizia) e
alla valutazione delle attività di Eurojust (Unità per la cooperazione giudiziaria europea).
- Nei settori di competenza concorrente, in quale misura gli Stati membri esercitano la loro competenza?
L’art. 4, par. 2, TFUE fornisce un elenco dei principali settori di competenza concorrente UE/Stati membri:
mercato interno; agricoltura e pesca; politica sociale; ambiente; protezione dei consumatori; trasporti; reti
transeuropee; energia; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; problemi comuni di sicurezza in materia di
sanità pubblica. In questi settori, l’esistenza di una competenza dell’UE non fa venire meno le competenze
degli Stati membri, i quali dovranno rispettare e applicare gli atti dell’Unione, in quelle situazioni in cui
questa abbia esercitato la sua competenza. L’art. 2, par. 2, TFUE stabilisce che <<Quando i trattati
attribuiscono all’Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato
settore, l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale
settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la
propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso
di cessare di esercitare la propria>>. In generale, nei settori di competenza concorrente, la competenza
statale è residuale rispetto a quella dell’Unione. L’Unione europea, quando esercita una competenza
concorrente, deve rispettare sia il principio di proporzionalità, sia il principio di sussidiarietà.
-In quante e quali categorie possono distinguersi le competenze dell'Unione europea?
Il TFUE fornisce una elencazione puntuale dei diversi settori in cui sono previste competenze dell’Unione,
nonché una classificazione di tali competenze in diverse categorie, in base al rapporto tra queste e le
competenze degli Stati membri. Possiamo distinguere le competenze dell’Unione europea in tre categorie:
Settori di competenza esclusiva dell’UE; Settori in cui l’UE ha una competenza concorrente con quella degli
Stati membri e di conseguenza sia l’Unione sia gli Stati membri possono legiferare; Settori in cui l’UE ha
competenza per svolgere azioni volte a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri (c.d.
competenze «del terzo tipo», complementari o parallele). Le competenze esclusive ad esempio sono:
unione doganale, definizione di regole di concorrenza del mercato interno, politica monetaria e
commerciale comune. Le competenze concorrenti: trasporti, ambiente, agricoltura e pesca, protezione dei
consumatori, giustizia, sicurezza. Ed infine quelle Complementari: ricerca e sviluppo tecnologico,
cooperazione per aiuti umanitari, cultura, formazione professionale, istruzione.
-In quali casi l'Unione europea è dotata di una competenza esterna?
La competenza esterna è la competenza a concludere accordi internazionali. L’Unione europea, in quanto
soggetto autonomo di diritto internazionale, può concludere accordi con altri soggetti di tale ordinamento
senza la mediazione dei propri Stati membri. La competenza esterna dell’UE non ha portata illimitata, ma
deve rispettare anch’essa il principio di attribuzione. Inoltre, la soggettività di diritto internazionale dell’UE
coesiste con quella degli Stati membri, circostanza che ha dato origine a molte controversie sulla portata
della competenza esterna dell’Unione e sul carattere esclusivo o meramente concorrente della stessa.
Mentre in passato non c’era una norma nei Trattati che si occupasse della competenza esterna dell’UE, oggi
il Trattato di Lisbona ha colmato quella lacuna. Con riferimento all’art 216, par. 1, TFUE, i Casi in cui l’UE è
dotata di competenza esterna sono:-la conclusione di un accordo è prevista dai trattati (competenza
esterna normativamente prevista); -la conclusione di un accordo è necessaria per la realizzazione di uno
degli obiettivi fissati dai trattati, nell’ambito delle politiche dell’Unione (competenza esterna parallela
«preventiva»); -la conclusione di un accordo è prevista da un atto giuridico vincolante dell’Unione
(competenza esterna parallela); -l’accordo da concludere può incidere su norme comuni o alterarne la
portata (competenza esterna parallela «successiva»).
- Quali sono le differenze tra il metodo della "cooperazione intergovernativa" ed il "metodo comunitario"
di integrazione?
In base al metodo della cooperazione intergovernativa, gli Stati partecipanti cooperano tra di loro come
soggetti sovrani, creando apposite strutture al fine di organizzare la cooperazione stessa. Le caratteristiche
di queste organizzazioni sono:
- Prevalenza di organi di Stati. Negli organi principali siedono persone che agiscono in qualità di
rappresentanti dello Stato d’appartenenza, dal quale ricevono direttive.
- Prevalenza del principio dell’unanimità. Le deliberazioni sono assunte esclusivamente o
prevalentemente all’unanimità, quindi ciascuno Stato ha il diritto di veto.
- Assenza del potere di adottare atti vincolanti: le deliberazioni dell’organizzazione hanno
prevalentemente natura di raccomandazioni.
La necessità di superare il principio dell’unanimità (proprio del metodo della cooperazione
intergovernativa) e di attribuire alle proprie organizzazioni maggiore autonomia induce alcuni Stati europei
a sperimentare forme innovative di cooperazione, dando vita al metodo comunitario (così chiamato perché
è stato applicato per la prima volta nell’ambito delle tre Comunità europee).
Caratteristiche del metodo comunitario:
- Prevalenza di organi di individui Le persone che siedono nella maggior parte delle istituzioni
comunitarie rappresentano sé stesse, e non lo Stato di appartenenza, dal quale sono indipendenti.
- Prevalenza del principio maggioritario Le deliberazioni sono assunte non all’unanimità, ma
prevalentemente a maggioranza, per lo più qualificata; gli Stati membri che si trovano in minoranza
sono vincolati dalle deliberazioni dell’istituzione, anche se hanno votato a sfavore.
- Ampiezza del potere di adottare atti vincolanti Le deliberazioni dell’organizzazione possono essere
non solo semplici raccomandazioni, ma anche veri e propri atti vincolanti che creano obblighi a
carico degli Stati membri.
- Sottoposizione degli atti delle istituzioni ad un sistema di controllo giurisdizionale di legittimità.
- Descrivere origini e caratteristiche del "metodo comunitario" di integrazione.
La necessità di superare il principio dell’unanimità (proprio del metodo della cooperazione
i
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