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DEFINIRE I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Il principio di sussidiarietà (introdotto nel 1992 e disciplinato dall’art. 5, par. 3, TUE) dell’intervento dell’Unione rispetto all’azione degli Stati membri in base al quale: «nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione».

L’Unione è legittimata ad agire in via sussidiaria a cominciare dall’illustrazione circostanziata, da parte dell’Istituzione, dell’organo o del gruppo di Stati membri che propone

Il progetto di atto legislativo, delle ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima e degli indicatori qualitativi, ove possibile, quantitativi a fondamento di tali ragioni. La violazione del principio di sussidiarietà è un vizio rilevabile dalla Corte di Giustizia in sede di ricorso di legittimità ed il ricorso, per violazione dei Trattati, può essere presentato da uno Stato membro otrasmessi da quest'ultimo a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale o, ancora, dal Comitato delle Regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il [TFUE] richiede la sua consultazione. Il principio di proporzionalità (anch'esso introdotto nel 1992 ma già in precedenza considerato dalla Corte di Giustizia come un

«principio generale» dell’allora diritto comunitario) secondo cui una volta acclarata la legittimità dell’azione europea in via sussidiaria «il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati» (art. 5, par. 4, TUE). Anche in questo caso, le Istituzioni europee devono applicare tale principio nel rispetto del Protocollo n. 2. Questo principio fissa, per così dire, un «limite quantitativo», ossia di congruità, all’azione europea onde evitare che gli strumenti di intervento prescelti siano eccessivamente onerosi ed impegnativi rispetto all’obiettivo da raggiungere. Il principio di proporzionalità costituisce, differentemente da quello di sussidiarietà, un limite all’azione dell’Unione che vale in qualunque settore di sua competenza (inclusi quelli di competenza esclusiva) e che i due principi

Costituiscono il fondamento dell'esercizio delle competenze da parte dell'Unione come espressamente sancito dall'art. 5, par. 1, TUE.

DESCRIVERE COMPOSIZIONE, FUNZIONI, COMPETENZE E MODALITÀ D'AZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO:

Ai sensi dell'art. 15, par. 1-2, TUE: «il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative [ed è] composto dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal Presidente della Commissione. L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori».

Ai sensi dell'art. 15, par. 3, poi, il Consiglio europeo «si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da

un ministro e il Presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria». Il Consiglio europeo è l’Istituzione posta al vertice dell’intera struttura di integrazione europea con l’obiettivo di guidarla politicamente. La competenza del Consiglio europeo si estende sia alle materie del TUE che del TFUE. Ai sensi dell’art. 15, par. 4, il Consiglio europeo «si pronuncia per consenso [ossia senza votare], salvo nei casi in cui i Trattati dispongano diversamente». Quando richiesto, il voto (a seconda dei casi a maggioranza semplice, qualificata o all’unanimità) è ovviamente riservato ai soli Stati membri e non anche ai Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione che pur partecipano alle riunioni. Il Consiglio non esercita funzioni legislative e gli orientamenti generali di natura politica sono contenuti nel documento.

“Conclusioni della presidenza”.DESCRIVERE COMPOSIZIONE, FUNZIONI, COMPETENZE E MODALITÀ DI AZIONE DEL CONSIGLIO.

Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno stato membro a livello ministero. I suoi membri sono di livello inferiore rispetto a quelli del consiglio europeo. Il consiglio non è un organo permanente si riunisce su convocazione del suo presidente, delibera sull’ordine del giorno e poi si scioglie. Ha due supporti: a) il segretariato generale con funzioni di assistenza; b) COREPER che è responsabile della preparazione dei lavori. Il consiglio esercita congiuntamente al PE la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzione di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente, art 16.3. Il sistema di voto della maggioranza qualificata comporta la necessita di una

doppiamaggioranza: il consenso di almeno il 55% dei membri del consiglio con un minimo di quindici stati, i quali rappresentino stati membriche totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'UE. DESCRIVERE GLI ELEMENTI DI CRITICITÀ DELLA NOZIONE DI SOVRANAZIONALITÀ DELL'UNIONE EUROPEA. La nozione di sovranazionalità presenta diverse criticità. In primis i dati normativi che dimostrerebbero la sovranazionalità dell'Unione si possono invece spiegare in termini di delega (revocabile) di competenze degli Stati membri all'organizzazione e conseguente esercizio da parte dell'ente di competenze di attribuzione, senza bisogno di ipotizzare cessioni di sovranità statale. In secondo luogo, l'affermazione secondo cui l'ente sovranazionale avrebbe poteri propri e capacità di attuare, anche coercitivamente, le proprie determinazioni in quanto manifestazione di una base sociale dell'Unione autonoma edoriginaria non trova riscontro nella realtà, giuridica e politica, dell'integrazione europea. La struttura socio-giuridica dell'Unione non è autonoma perché esiste solo in costanza della volontà politica degli Stati membri di continuare a farne parte, così consentendo alle norme del trattato istitutivo di continuare a produrre effetti giuridici all'interno dei propri ordinamenti. Non è neanche originaria perché il sistema normativo fondandosi sul trattato, va descritto con le categorie del diritto internazionale e non sovranazionale. DESCRIVERE I CARATTERI DEGLI ATTI NORMATIVI VINCOLANTI DI DIRITTO DERIVATO. L'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) elenca e definisce cinque tipologie di atti, dei quali soltanto i primi tre possono essere considerati fonti del diritto dell'Unione stante il loro carattere vincolante e giuridicamente obbligatorio. Si tratta dei regolamenti, delle

Direttive e decisioni sono atti obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Le raccomandazioni e i pareri, invece, non hanno natura obbligatoria sotto il profilo strettamente giuridico.

L'art. 288, comma 5, TFUE definisce alcune regole e caratteristiche generali relativamente ai tre atti obbligatori:

  • Essi sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
  • Devono essere motivati, in quanto la motivazione è elemento essenziale e condizione di validità dell'atto. La motivazione consente alla Corte di giustizia di esercitare il proprio controllo ripercorrendo l'iter logico seguito dalle istituzioni nella emanazione dell'atto e consente di far conoscere agli interessati le ragioni del provvedimento adottato, anche ai fini della tutela dei loro diritti.
  • Un altro elemento essenziale che attiene alla legittimità dell'atto,

È la forma e, quindi, l'indicazione in esso della sua base giuridica cioè della norma dei trattati che conferisce il corrispondente potere di emanare l'atto in questione. La mancata o erronea indicazione della norma costituisce vizio sostanziale dell'atto che ne determina la sua illegittimità.

DESCRIVERE I COMPITI DELLA COMMISSIONE EUROPEA. La Commissione è considerata la guardiana dei trattati. I suoi compiti essenziali, stabiliti dall'art 17 n. 1, TUE, sono di promozione dell'interesse generale dell'UE e di vigilanza sull'applicazione del diritto dell'UE sotto il controllo della corte di giustizia dell'unione europea. In questo contesto essa esercita i poteri di iniziativa, di esecuzione e di controllo. L'art 17 n. 2 TUE dispone: un atto legislativo dell'unione può essere adottato solo su proposta della commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono

adottati su proposta della commissione se i trattati lo prevedono. La commissione aveva il potere di emanare provvedimenti normativi di esecuzione su delega del consiglio e nei limiti della stessa. Il controllo generale sugli adempimenti degli stati è affidato in prima battuta alla Commissione, la quale lo esercita nel quadro del potere di vigilare sull'applicazione del diritto dell'UE sotto il controllo della corte di giustizia. DESCRIVERE IL POTERE DI INIZIATIVA LEGISLATIVA DELLA COMMISSIONE. L'art. 17 n.2 TUE dispone che: un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della commissione se i trattati lo prevedono. La proposta della commissione, indirizzata al consiglio, o al consiglio e al parlamento europeo, costituisce un atto formale, di natura interorganica, in quanto non rivolto verso l'esterno, ma diretto adun'altra istituzione dell'UE. Più proposte in un ampio contesto organico sono contenute nei cosiddetti libri bianchi. Originariamente la Commissione godeva in via esclusiva ed incondizionata del potere di iniziativa relativamente agli atti legislativi dell'UE, tutto questo si è diluito progressivamente in seguito all'istituzione del COREPER che, in quanto organo permanente (a differenza del Consiglio), finisce con il condizionare notevolmente il potere di iniziativa della Commissione.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
18 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafgio00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Ranaldi Valentina.