DIRITTO COSTITUZIONALE
Docente: Podetta Marco
Lezione 002 scritte…
Le Costituzioni non
01.
esistono, come nel caso della Germania
...esistono
…esistevano un tempo, ma non esistono più
…non esistono 1946…
Con il referendum del 2 giugno
02.
…si decise la forma di Stato del nuovo ordinamento italiano
…si decise la forma di governo del nuovo ordinamento italiano
…si decisero la forma di stato e la forma di governo del nuovo ordinamento italiano
…quasi la totalità dei cittadini optò in favore della "Repubblica"
Costituente…
L'Assemblea
03.
…è stata eletta con un sistema maggioritario
…è stata nominata dal Comitato di Liberazione Nazionale
…è stata eletta con un sistema proporzionale
…è stata eletta con sistema misto
costituzionale…
Sono organi di rilievo
04.
…Il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e la Corte costituzionale
…Il dell’Economia
Consiglio Nazionale e del Lavoro, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Supremo di
Difesa
…il dell’Economia
Governo, il Consiglio Nazionale e del Lavoro, la Corte costituzionale
…il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo
Albertino…
Lo Statuto
05.
…era un testo costituzionale solo in alcune sue parti
…era una Costituzione rigida
…non era un testo costituzionale
…era una Costituzione flessibile
Calssicamente, gli elementi costituitivi dello Stato sono:
06.
territorio; popolo; sovranità
territorio; sovranità territorio;
popolo
Territorio; popolo; Costituzione che…
Si definisce "Stato sociale" quello
07.
…riconosce il diritto di costituire società a tutti i consociati
…riconosce il diritto di associarsi a tutti i consociati
…riconosce dei diritti di libertà per tutti i consociati
…garantisce vere e proprie prestazioni sociali in favore dei consociati
italiana…
la Costituzione
08.
…è stata approvata all'unanimità
…non è stata mai approvata, perché è stata scritta dall'Assemblea costituente, eletta a tale scopo il 2 giugno 1946
…è stata approvata con una maggiornza risicata
…è stata approvata con un'ampia maggiornanza
La rigidità costituzionale
09.
La rigidità della costituzione implica che per integrarla o modificarla è necessario un apposito atto normativo, la legge
costituzionale, adottata con procedura aggravata rispetto alle altre leggi (dette leggi ordinarie). Costituzione e leggi
costituzionali sono collocate in un grado superiore alla legge ordinaria nella gerarchia delle fonti del diritto, con la conseguenza
che, ove la legge ordinaria contenesse disposizioni in contrasto con la costituzione o le leggi costituzionali, le stesse
sarebbero invalide in virtù del principio espresso dal brocardo "lex superior derogat inferiori". Ciò, naturalmente, non esclude
che la costituzione stessa possa autorizzare la deroga a proprie disposizioni da parte di una fonte subordinata, allorché ricorrano
determinate condizioni, o disciplinare solo in parte certe fattispecie, demandando il completamento della disciplina ad una fonte
subordinata (di solito la legge ordinaria o, negli ordinamenti che la prevedono, la legge organica collocata nella gerarchia delle
fonti del diritto tra la legge ordinaria e la costituzione).
Al fine di rendere effettiva la rigidità della costituzione, deve essere previsto un controllo di legittimità costituzionale delle
leggi ordinarie (e degli altri atti che hanno la stessa forza), attuato con modalità diverse nei vari ordinamenti; le costituzioni che
prevedono tale controllo sono dette forti. Secondo taluni autori, la presenza di una costituzione rigida e del controllo di
legittimità costituzionale determinerebbe un'evoluzione dello stato di diritto in quello che è stato denominato stato
costituzionale di diritto.
Le costituzioni contemporanee sono quasi tutte rigide; l'eccezione più rilevante è rappresentata dal Regno Unito dove,
peraltro, la costituzione non è nemmeno costituita da un unico testo, risultando articolata in una pluralità di atti adottati nel
corso dei secoli e dallo Stato d'Israele, dove si hanno varie "leggi fondamentali". In Italia è rigida l'attuale Costituzione, la cui
revisione ed integrazione è disciplinata negli artt. 138 e 139; era, invece, considerato costituzione flessibile lo Statuto Albertino,
sebbene non contenesse alcuna disposizione riguardo alla sua revisione, come del resto facevano le costituzioni octroyées del
tempo, ed anzi nella premessa si proclamasse "legge fondamentale perpetua e irrevocabile della monarchia".
Lezione 010 consuetudinario…
L'ordinamento italiano si conforma al diritto internazionale
01.
…attraverso una ratifica che non necessita di autorizzazione parlamentare
…automaticamente
…attraverso una ratifica che necessita di autorizzazione parlamentare
…con atti normativi di diritto interno
europea…
Le direttive dell'Unione
02.
…contengono un obbligo di mezzi e di risultato
…non sono mai direttamente applicabili
…possono essere direttamente applicabili in alcune loro parti
…talvolta sono atti vincolanti europea…
I regolamenti dell'Unione
03.
…sono direttamente applicabili dai giudici degli Stati membri
…sono direttamente applicabili dai Presidenti degli Stati membri
…sono direttamente applicabili dai Governi degli Stati membri
...sono direttamente applicabili dai legislatori degli Stati membri
dell’Unione l’iniziativa
Nel sistema istituzionale Europea a quale organo compete degli atti legislativi?
04.
Al Consiglio (dei ministri)
A 50.000 cittadini europei
Al Parlamento
Alla Commissione ‘repubbliche
Quali dei seguenti Stati europei, per le loro forme istituzionali, sono da annoverare tra le
05.
parlamentari’?
La Gran Bretagna e la Grecia
La Germania e la Grecia
La Gran Bretagna e la Spagna
La Francia e la Svizzera dell’Unione sono…
Tra le fonti normative europea, le direttive
06.
…atti che vincolano i partiti politici europei
…atti ‘forma governo’ l’organizzazione dell’Unione
che disciplinano la di e europea, non direttamente vincolanti per i
cittadini degli Stati membri
…atti che vincolano gli Stati membri quanto ai risultati da raggiungere entro termini da essi previsti, non riguardo agli
strumenti giuridici utilizzabili per conseguirli
…atti recanti norme generali e astratte, obbligatori in tutti i loro elementi, e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati
dell’Unione
membri dell’Unione sono…
Tra le fonti normative europea, i regolamenti
07.
…atti recanti norme generali e astratte, obbligatori in tutti i loro elementi, e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati
dell’Unione
membri
…atti ‘forma governo’ l’organizzazione dell’Unione
che disciplinano la di e europea, non direttamente vincolanti per i
cittadini degli Stati membri
…atti che vincolano i partiti politici europei
…atti che vincolano gli Stati membri quanto ai risultati da raggiungere entro termini da essi previsti, non riguardo agli
strumenti giuridici utilizzabili per conseguirli l'Italia…
I trattati internazionali cui aderisce
08.
…sono firmati dal Governo
…sono firmati dai Presidenti delle Camere
…sono firmati dal Presidente della Repubblica
…sono firmati dalle Camere internazionali…
L'autorizzazione alla ratifica di trattati
09.
…non è necessaria se questi hanno natura meramente politica
…non è mai necessaria
…è obbligatoria se questi riguardano arbitrati o regolamenti giudiziari internazionali
…è sempre obbligatoria europeo…
I membri del Parlamento
10.
…sono eletti direttamente dai cittadini del Paesi membri
…ricevono un'indennità da parte dei Paesi di provenienza
…non rispondono dei reati commessi durante il loro mandato
….sono organizzati in relazione al Paese di provenienza
europea…
Le decisioni dell'Unione
11.
…hanno portata vincolante in tutti i loro elementi, ma solo per i loro destinatari
…hanno portata generale e sono vincolanti in tutti i loro elementi
…non sono vincolanti
…sono vincolanti per i loro destinatari solo quanto al risultato da raggiungere
europea…
Le raccomandazioni dell'Unione
12.
…hanno portata vincolante in tutti i loro elementi, ma solo per i loro destinatari
…sono vincolanti per i loro destinatari solo quanto al risultato da raggiungere
…hanno portata generale e sono vincolanti in tutti i loro elementi
…non sono vincolanti fonda…
Attualmente l'Unione europea si
13.
….su un trattato: il Trattato costituzionale europeo
…su due trattati: il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
...su un trattato: il Trattato sull'Unione europea
...su due trattati: il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sulle Comunità europee
l'istituzione…
Il cammino di integrazione europea è cominciato con
14.
..della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
…dell'Unione europea
…della Comunità economica europea
…della Comunità europea dell'energia atomica
Secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, quando il giudice italiano, in relazione
15.
al caso sottoposto al suo esame, accerta che una legge dello Stato è in contrasto con norme, immediatamente
regolamento dell’Unione
applicabili, di un europea...
…a seconda dei casi, applicherà il regolamento europeo oppure la legge dello Stato
…deve rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità della legge italiana in contrasto con il regolamento
europeo
…deve applicare le disposizioni della fonte normativa posteriore nel tempo, sia essa la legge italiana oppure il regolamento
dell’Unione europea
…deve senz’altro
applicare il regolamento europeo, disattendendo le norme legislative italiane contrastanti con esso
Il rapporto fra le fonti del diritto dell'Unione europea e il diritto interno italiano
16. I "controlimiti"
17.
Gli unici limiti, o cosiddetti controlimiti, stabiliti dalla Corte costituzionale (sent. 232/1989), in linea con la
dell’ordinamento costituzionale e dei
giurisprudenza di altri paesi, sono quelli dei principi supremi diritti inalienabili della
persona (gli stessi che secondo la Corte costituiscono limiti alla revisione costituzionale, v. par. 1). Si tratta di una cla usola
di salvaguardia, il ricorso alla quale è ritenuto anche dalla Corte «sommamente improbabile» (ma «pur sempre possibile»):
infatti, l’ordinamento dell’Unione proclama a più riprese principi e diritti in tutto analoghi se non coincidenti con quelli di
cui essa esige il rispetto.
Il "cammino comunitario" della Corte costituzionale
18. Il rapporto fra il diritto internazionale e il diritto interno italiano
19.
controlimiti, stabiliti dalla Corte costituzionale (sent. 232/1989), in linea con la giurisprudenza di altri paesi, sono quelli
dell’ordinamento costituzionale e dei
dei principi supremi diritti inalienabili della persona
Il disposto e l'interpretazione dell'art. 11 Cost.
20.
"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte
a tale scopo."
Commento all'articolo 11
RIPUDIO DELLA GUERRA E PRINCIPIO PACIFISTA
implica che il nostro Paese condanna moralmente, politicamente e giuridicamente l’utilizzo della violenza armata
La norma
come strumento di offesa, ossia come mezzo per la risoluzione dei conflitti fra i popoli. La norma, pertanto, vieta le guerre di
cioè i conflitti armati volti a ledere l’indipendenza e o l’integrità territoriale di un altro Stato ovvero a imporre un
aggressione,
certo ordinamento ad un’altra popolazione, per il perseguimento di propri interessi.
Il ripudio della guerra nasce dalla volontà di relegare definitivamente al passato il terrore, la morte e la devastazione delle
due Guerre mondiali; la crudeltà della bomba atomica di Hiroshima; l’orrore della Shoah.
Tuttavia l’art. 11 non esclude che azioni belliche possano essere intraprese per la legittima difesa di respingere un attacco
armato che metta in pericolo l’esistenza e l’indipendenza dello Stato (guerra di difesa). Tale funzione difensiva legittima,
infatti, la presenza di un esercito. Questa interpretazione è suffragata dal combinato disposto degli artt. 11, 78, 87 e 52 Cost.:
o Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari (art. 78 Cost.)
o Il Presidente della repubblica dichiara lo stato di guerra deliberato (art. 87 Cost.)
o Dovere costituzionale dei cittadini di difendere la Patria (art. 52 Cost.)
Lo stesso articolo mostra la via, in positivo, per conseguire le finalità di pace e giustizia nei rapporti internazionali: il
promuovere e il favorire, anche mediante limitazioni alla libertà giuridica e di azione dello Stato, le organizzazioni
internazionali che mirino al mantenimento della pace e ed allo sviluppo della collaborazione fra gli Stati. Tali limitazioni sono
consentite nella misura in cui, tutti gli stati partecipanti in condizioni di uguaglianza e parità, riconoscano e attribuiscano
determinati poteri alle istituzioni sovranazionali.
La norma in esame ha legittimato:
L’ingresso dell’Italia nell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
1. che richiedeva, come presupposto di ammissione,
che lo Stato aderente si dichiarasse “amante della pace”
2. La firma del Trattato di Roma che istituì la C.E.E. nel 1957 e la sottoscrizione del Trattato di Maastricht del 1992,
istitutivo dell’attuale Unione Europea
Le fonti del diritto derivato dell'Unione europea
10.
L’ordinamento dell’Ue si fonda innanzitutto sui trattati, che sono stati conclusi «per una durata illimitata» (art. 53 Tue; art.
356 Tfue) e costituiscono, nella forma vigente (frutto del processo descritto nei primi due paragrafi), le fonti originarie del
diritto dell’Unione; e poi sul complesso di norme adottate sulla base degli stessi trattati dalle istituzioni dell’Unione, nel
rispetto dei procedimenti di produzione giuridica fissati nel Tfue. Sono queste ultime le fonti derivate le quali, ovviamente,
devono essere compatibili coi trattati sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale. Insieme costituiscono
dell’Unione
il sistema delle fonti Dopo aver visto le disposizioni istituzionali, esaminiamo ora cosa contengono le altre parti
dei trattati. Se il Tue consta di 55 articoli, suddivisi in 6 titoli, il Tfue consta di 358 articoli, suddivisi in 7 parti per un totale
di 34 titoli. Ad essi sono allegati 37 protocolli e 65 dichiarazioni.
Valori, obiettivi e principi dell’Unione si ritrovano in entrambi i trattati (in particolare, il preambolo e i titoli I e II del Tue;
il preambolo e le parti prima e seconda del Tfue). I principali sono:
Valori, obiettivi, principi dell’Ue
il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’eguaglianza, dello
a. stato di diritto e
dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze (art. 2 Tue);
b. la pace e il benessere fra i popoli; uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, nel quale
sia assicurata la circolazione delle persone e il controllo delle frontiere esterne; un mercato interno; lo sviluppo
sostenibile, basato su crescita economica equilibrata, stabilità dei prezzi, economia sociale di mercato fortemente
competitiva, piena occupazione, tutela dell’ambiente, progresso scientifico e tecnologico; la lotta contro l’esclusione
sociale; la coesione economica, sociale e territoriale; il rispetto della diversità culturale e linguistica; un’unione
economica e monetaria (art. 3 Tue);
il rispetto dell’eguaglianza degli stati membri e della loro identità nazionale e il principio di leale collaborazione
c.
fra Unione e stati (art. 4 Tue);
d. i principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità (art. 5 Tue);
e. il riconoscimento dei diritti, della libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione e l’adesione alla dell’uomo
Convenzione europea dei diritti (art. 6 Tue);
l’eguaglianza dei cittadini, intesa come «non discriminazione», e la comune cittadinanza dell’Unione (art.
f. 9
Tue; artt. 18-25 Tfue);
il buon funzionamento dell’Unione e delle sue istituzioni, fondato sulla
g. democrazia rappresentativa; la
partecipazione di cittadini e partiti; la trasparenza; il concorso dei parlamenti nazionali (artt. 10-12 Tue; art. 15 Tfue).
Il processo di integrazione europea
21.
L'integrazione europea è il processo di integrazione industriale, politico, legale, economico (e in alcuni casi
anche sociale e culturale) di tutti o alcuni Stati dell'Europa. L'integrazione europea trova i suoi centri di propulsione nella UE e
nel Consiglio d'Europa.
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