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DIRITTO COSTITUZIONALE

Docente: Podetta Marco

Lezione 002 scritte…

Le Costituzioni non

01.

esistono, come nel caso della Germania

...esistono

…esistevano un tempo, ma non esistono più

…non esistono 1946…

Con il referendum del 2 giugno

02.

…si decise la forma di Stato del nuovo ordinamento italiano

…si decise la forma di governo del nuovo ordinamento italiano

…si decisero la forma di stato e la forma di governo del nuovo ordinamento italiano

…quasi la totalità dei cittadini optò in favore della "Repubblica"

Costituente…

L'Assemblea

03.

…è stata eletta con un sistema maggioritario

…è stata nominata dal Comitato di Liberazione Nazionale

…è stata eletta con un sistema proporzionale

…è stata eletta con sistema misto

costituzionale…

Sono organi di rilievo

04.

…Il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e la Corte costituzionale

…Il dell’Economia

Consiglio Nazionale e del Lavoro, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Supremo di

Difesa

…il dell’Economia

Governo, il Consiglio Nazionale e del Lavoro, la Corte costituzionale

…il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo

Albertino…

Lo Statuto

05.

…era un testo costituzionale solo in alcune sue parti

…era una Costituzione rigida

…non era un testo costituzionale

…era una Costituzione flessibile

Calssicamente, gli elementi costituitivi dello Stato sono:

06.

territorio; popolo; sovranità

territorio; sovranità territorio;

popolo

Territorio; popolo; Costituzione che…

Si definisce "Stato sociale" quello

07.

…riconosce il diritto di costituire società a tutti i consociati

…riconosce il diritto di associarsi a tutti i consociati

…riconosce dei diritti di libertà per tutti i consociati

…garantisce vere e proprie prestazioni sociali in favore dei consociati

italiana…

la Costituzione

08.

…è stata approvata all'unanimità

…non è stata mai approvata, perché è stata scritta dall'Assemblea costituente, eletta a tale scopo il 2 giugno 1946

…è stata approvata con una maggiornza risicata

…è stata approvata con un'ampia maggiornanza

La rigidità costituzionale

09.

La rigidità della costituzione implica che per integrarla o modificarla è necessario un apposito atto normativo, la legge

costituzionale, adottata con procedura aggravata rispetto alle altre leggi (dette leggi ordinarie). Costituzione e leggi

costituzionali sono collocate in un grado superiore alla legge ordinaria nella gerarchia delle fonti del diritto, con la conseguenza

che, ove la legge ordinaria contenesse disposizioni in contrasto con la costituzione o le leggi costituzionali, le stesse

sarebbero invalide in virtù del principio espresso dal brocardo "lex superior derogat inferiori". Ciò, naturalmente, non esclude

che la costituzione stessa possa autorizzare la deroga a proprie disposizioni da parte di una fonte subordinata, allorché ricorrano

determinate condizioni, o disciplinare solo in parte certe fattispecie, demandando il completamento della disciplina ad una fonte

subordinata (di solito la legge ordinaria o, negli ordinamenti che la prevedono, la legge organica collocata nella gerarchia delle

fonti del diritto tra la legge ordinaria e la costituzione).

Al fine di rendere effettiva la rigidità della costituzione, deve essere previsto un controllo di legittimità costituzionale delle

leggi ordinarie (e degli altri atti che hanno la stessa forza), attuato con modalità diverse nei vari ordinamenti; le costituzioni che

prevedono tale controllo sono dette forti. Secondo taluni autori, la presenza di una costituzione rigida e del controllo di

legittimità costituzionale determinerebbe un'evoluzione dello stato di diritto in quello che è stato denominato stato

costituzionale di diritto.

Le costituzioni contemporanee sono quasi tutte rigide; l'eccezione più rilevante è rappresentata dal Regno Unito dove,

peraltro, la costituzione non è nemmeno costituita da un unico testo, risultando articolata in una pluralità di atti adottati nel

corso dei secoli e dallo Stato d'Israele, dove si hanno varie "leggi fondamentali". In Italia è rigida l'attuale Costituzione, la cui

revisione ed integrazione è disciplinata negli artt. 138 e 139; era, invece, considerato costituzione flessibile lo Statuto Albertino,

sebbene non contenesse alcuna disposizione riguardo alla sua revisione, come del resto facevano le costituzioni octroyées del

tempo, ed anzi nella premessa si proclamasse "legge fondamentale perpetua e irrevocabile della monarchia".

Lezione 010 consuetudinario…

L'ordinamento italiano si conforma al diritto internazionale

01.

…attraverso una ratifica che non necessita di autorizzazione parlamentare

…automaticamente

…attraverso una ratifica che necessita di autorizzazione parlamentare

…con atti normativi di diritto interno

europea…

Le direttive dell'Unione

02.

…contengono un obbligo di mezzi e di risultato

…non sono mai direttamente applicabili

…possono essere direttamente applicabili in alcune loro parti

…talvolta sono atti vincolanti europea…

I regolamenti dell'Unione

03.

…sono direttamente applicabili dai giudici degli Stati membri

…sono direttamente applicabili dai Presidenti degli Stati membri

…sono direttamente applicabili dai Governi degli Stati membri

...sono direttamente applicabili dai legislatori degli Stati membri

dell’Unione l’iniziativa

Nel sistema istituzionale Europea a quale organo compete degli atti legislativi?

04.

Al Consiglio (dei ministri)

A 50.000 cittadini europei

Al Parlamento

Alla Commissione ‘repubbliche

Quali dei seguenti Stati europei, per le loro forme istituzionali, sono da annoverare tra le

05.

parlamentari’?

La Gran Bretagna e la Grecia

La Germania e la Grecia

La Gran Bretagna e la Spagna

La Francia e la Svizzera dell’Unione sono…

Tra le fonti normative europea, le direttive

06.

…atti che vincolano i partiti politici europei

…atti ‘forma governo’ l’organizzazione dell’Unione

che disciplinano la di e europea, non direttamente vincolanti per i

cittadini degli Stati membri

…atti che vincolano gli Stati membri quanto ai risultati da raggiungere entro termini da essi previsti, non riguardo agli

strumenti giuridici utilizzabili per conseguirli

…atti recanti norme generali e astratte, obbligatori in tutti i loro elementi, e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati

dell’Unione

membri dell’Unione sono…

Tra le fonti normative europea, i regolamenti

07.

…atti recanti norme generali e astratte, obbligatori in tutti i loro elementi, e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati

dell’Unione

membri

…atti ‘forma governo’ l’organizzazione dell’Unione

che disciplinano la di e europea, non direttamente vincolanti per i

cittadini degli Stati membri

…atti che vincolano i partiti politici europei

…atti che vincolano gli Stati membri quanto ai risultati da raggiungere entro termini da essi previsti, non riguardo agli

strumenti giuridici utilizzabili per conseguirli l'Italia…

I trattati internazionali cui aderisce

08.

…sono firmati dal Governo

…sono firmati dai Presidenti delle Camere

…sono firmati dal Presidente della Repubblica

…sono firmati dalle Camere internazionali…

L'autorizzazione alla ratifica di trattati

09.

…non è necessaria se questi hanno natura meramente politica

…non è mai necessaria

…è obbligatoria se questi riguardano arbitrati o regolamenti giudiziari internazionali

…è sempre obbligatoria europeo…

I membri del Parlamento

10.

…sono eletti direttamente dai cittadini del Paesi membri

…ricevono un'indennità da parte dei Paesi di provenienza

…non rispondono dei reati commessi durante il loro mandato

….sono organizzati in relazione al Paese di provenienza

europea…

Le decisioni dell'Unione

11.

…hanno portata vincolante in tutti i loro elementi, ma solo per i loro destinatari

…hanno portata generale e sono vincolanti in tutti i loro elementi

…non sono vincolanti

…sono vincolanti per i loro destinatari solo quanto al risultato da raggiungere

europea…

Le raccomandazioni dell'Unione

12.

…hanno portata vincolante in tutti i loro elementi, ma solo per i loro destinatari

…sono vincolanti per i loro destinatari solo quanto al risultato da raggiungere

…hanno portata generale e sono vincolanti in tutti i loro elementi

…non sono vincolanti fonda…

Attualmente l'Unione europea si

13.

….su un trattato: il Trattato costituzionale europeo

…su due trattati: il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

...su un trattato: il Trattato sull'Unione europea

...su due trattati: il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sulle Comunità europee

l'istituzione…

Il cammino di integrazione europea è cominciato con

14.

..della Comunità europea del carbone e dell'acciaio

…dell'Unione europea

…della Comunità economica europea

…della Comunità europea dell'energia atomica

Secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, quando il giudice italiano, in relazione

15.

al caso sottoposto al suo esame, accerta che una legge dello Stato è in contrasto con norme, immediatamente

regolamento dell’Unione

applicabili, di un europea...

…a seconda dei casi, applicherà il regolamento europeo oppure la legge dello Stato

…deve rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità della legge italiana in contrasto con il regolamento

europeo

…deve applicare le disposizioni della fonte normativa posteriore nel tempo, sia essa la legge italiana oppure il regolamento

dell’Unione europea

…deve senz’altro

applicare il regolamento europeo, disattendendo le norme legislative italiane contrastanti con esso

Il rapporto fra le fonti del diritto dell'Unione europea e il diritto interno italiano

16. I "controlimiti"

17.

Gli unici limiti, o cosiddetti controlimiti, stabiliti dalla Corte costituzionale (sent. 232/1989), in linea con la

dell’ordinamento costituzionale e dei

giurisprudenza di altri paesi, sono quelli dei principi supremi diritti inalienabili della

persona (gli stessi che secondo la Corte costituiscono limiti alla revisione costituzionale, v. par. 1). Si tratta di una cla usola

di salvaguardia, il ricorso alla quale è ritenuto anche dalla Corte «sommamente improbabile» (ma «pur sempre possibile»):

infatti, l’ordinamento dell’Unione proclama a più riprese principi e diritti in tutto analoghi se non coincidenti con quelli di

cui essa esige il rispetto.

Il "cammino comunitario" della Corte costituzionale

18. Il rapporto fra il diritto internazionale e il diritto interno italiano

19.

controlimiti, stabiliti dalla Corte costituzionale (sent. 232/1989), in linea con la giurisprudenza di altri paesi, sono quelli

dell’ordinamento costituzionale e dei

dei principi supremi diritti inalienabili della persona

Il disposto e l'interpretazione dell'art. 11 Cost.

20.

"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle

controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un

ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte

a tale scopo."

Commento all'articolo 11

RIPUDIO DELLA GUERRA E PRINCIPIO PACIFISTA

implica che il nostro Paese condanna moralmente, politicamente e giuridicamente l’utilizzo della violenza armata

La norma

come strumento di offesa, ossia come mezzo per la risoluzione dei conflitti fra i popoli. La norma, pertanto, vieta le guerre di

cioè i conflitti armati volti a ledere l’indipendenza e o l’integrità territoriale di un altro Stato ovvero a imporre un

aggressione,

certo ordinamento ad un’altra popolazione, per il perseguimento di propri interessi.

Il ripudio della guerra nasce dalla volontà di relegare definitivamente al passato il terrore, la morte e la devastazione delle

due Guerre mondiali; la crudeltà della bomba atomica di Hiroshima; l’orrore della Shoah.

Tuttavia l’art. 11 non esclude che azioni belliche possano essere intraprese per la legittima difesa di respingere un attacco

armato che metta in pericolo l’esistenza e l’indipendenza dello Stato (guerra di difesa). Tale funzione difensiva legittima,

infatti, la presenza di un esercito. Questa interpretazione è suffragata dal combinato disposto degli artt. 11, 78, 87 e 52 Cost.:

o Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari (art. 78 Cost.)

o Il Presidente della repubblica dichiara lo stato di guerra deliberato (art. 87 Cost.)

o Dovere costituzionale dei cittadini di difendere la Patria (art. 52 Cost.)

Lo stesso articolo mostra la via, in positivo, per conseguire le finalità di pace e giustizia nei rapporti internazionali: il

promuovere e il favorire, anche mediante limitazioni alla libertà giuridica e di azione dello Stato, le organizzazioni

internazionali che mirino al mantenimento della pace e ed allo sviluppo della collaborazione fra gli Stati. Tali limitazioni sono

consentite nella misura in cui, tutti gli stati partecipanti in condizioni di uguaglianza e parità, riconoscano e attribuiscano

determinati poteri alle istituzioni sovranazionali.

La norma in esame ha legittimato:

L’ingresso dell’Italia nell’Organizzazione delle Nazioni Unite,

1. che richiedeva, come presupposto di ammissione,

che lo Stato aderente si dichiarasse “amante della pace”

2. La firma del Trattato di Roma che istituì la C.E.E. nel 1957 e la sottoscrizione del Trattato di Maastricht del 1992,

istitutivo dell’attuale Unione Europea

Le fonti del diritto derivato dell'Unione europea

10.

L’ordinamento dell’Ue si fonda innanzitutto sui trattati, che sono stati conclusi «per una durata illimitata» (art. 53 Tue; art.

356 Tfue) e costituiscono, nella forma vigente (frutto del processo descritto nei primi due paragrafi), le fonti originarie del

diritto dell’Unione; e poi sul complesso di norme adottate sulla base degli stessi trattati dalle istituzioni dell’Unione, nel

rispetto dei procedimenti di produzione giuridica fissati nel Tfue. Sono queste ultime le fonti derivate le quali, ovviamente,

devono essere compatibili coi trattati sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale. Insieme costituiscono

dell’Unione

il sistema delle fonti Dopo aver visto le disposizioni istituzionali, esaminiamo ora cosa contengono le altre parti

dei trattati. Se il Tue consta di 55 articoli, suddivisi in 6 titoli, il Tfue consta di 358 articoli, suddivisi in 7 parti per un totale

di 34 titoli. Ad essi sono allegati 37 protocolli e 65 dichiarazioni.

Valori, obiettivi e principi dell’Unione si ritrovano in entrambi i trattati (in particolare, il preambolo e i titoli I e II del Tue;

il preambolo e le parti prima e seconda del Tfue). I principali sono:

Valori, obiettivi, principi dell’Ue

il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’eguaglianza, dello

a. stato di diritto e

dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze (art. 2 Tue);

b. la pace e il benessere fra i popoli; uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, nel quale

sia assicurata la circolazione delle persone e il controllo delle frontiere esterne; un mercato interno; lo sviluppo

sostenibile, basato su crescita economica equilibrata, stabilità dei prezzi, economia sociale di mercato fortemente

competitiva, piena occupazione, tutela dell’ambiente, progresso scientifico e tecnologico; la lotta contro l’esclusione

sociale; la coesione economica, sociale e territoriale; il rispetto della diversità culturale e linguistica; un’unione

economica e monetaria (art. 3 Tue);

il rispetto dell’eguaglianza degli stati membri e della loro identità nazionale e il principio di leale collaborazione

c.

fra Unione e stati (art. 4 Tue);

d. i principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità (art. 5 Tue);

e. il riconoscimento dei diritti, della libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali

dell’Unione e l’adesione alla dell’uomo

Convenzione europea dei diritti (art. 6 Tue);

l’eguaglianza dei cittadini, intesa come «non discriminazione», e la comune cittadinanza dell’Unione (art.

f. 9

Tue; artt. 18-25 Tfue);

il buon funzionamento dell’Unione e delle sue istituzioni, fondato sulla

g. democrazia rappresentativa; la

partecipazione di cittadini e partiti; la trasparenza; il concorso dei parlamenti nazionali (artt. 10-12 Tue; art. 15 Tfue).

Il processo di integrazione europea

21.

L'integrazione europea è il processo di integrazione industriale, politico, legale, economico (e in alcuni casi

anche sociale e culturale) di tutti o alcuni Stati dell'Europa. L'integrazione europea trova i suoi centri di propulsione nella UE e

nel Consiglio d'Europa.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gherezzino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Podetta Marco.
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