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LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario

Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo,

83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 83-bis, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4), 84, commi 1, 2 e 4, e 85 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come sostituiti, modificati

e/o aggiunti, rispettivamente, dall9art. 2, commi 1, 10, lettera c), 11, 25, 26 e 27 della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni

in materia di elezione della Camera dei deputati); degli artt. 16, comma 1, lettera b), e 17 del decreto legislativo 20 dicembre

1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l9elezione del Senato della Repubblica), come novellati dall9art. 4,

commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l9elezione della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica); e degli artt. 1, comma 1, lettere a), d), e), f) e g), e 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, promossi dai

Tribunali ordinari di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova con ordinanze, rispettivamente, del 17 febbraio, del 5 luglio,

del 6 settembre, del 5 ottobre e del 16 novembre 2016, iscritte ai nn. 69, 163, 192, 265 e 268 del registro ordinanze 2016 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14, 30, 41 e 50, prima serie speciale, dell'anno 2016.

Visti gli atti di costituzione di V.P. e altri, di L.P.C. e altri, di M.V. e altri, di F.S. e altri, e di S.A. e altri, nonché gli atti di

intervento di F.C.B. e altri, di C.T. e altri, di S.M., di F.D.M. e altro (intervenuti nel giudizio iscritto al n. 163 del registro

ordinanze 2016 con due atti, il primo nei termini e il secondo fuori termine), del Codacons (Coordinamento delle associazioni

per la difesa dell9ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori) e altro (intervenuti nei termini nei giudizi iscritti ai nn.

265 e 268 del registro ordinanze 2016, e fuori termine nei giudizi iscritti ai nn. 69 e 163 del registro ordinanze 2016), di V.P.,

di E.P. e altra, di M.M. ed altri e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell9udienza pubblica del 24 gennaio 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Enzo Paolini per E.P. e altra, per F.C.B. e altri, per S.M. e per V.P., Claudio Tani per C.T. e altri, Carlo

Rienzi per il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell9ambiente e la tutela dei diritti di utenti e

consumatori) e altro, Vincenzo Palumbo e Giuseppe Bozzi per V.P. e altri, Roberto Lamacchia per L.P.C. e altri, Michele

Ricciardi per M.V. e altri, Felice Carlo Besostri per F.S. e altri e per S.A. e altri, Lorenzo Acquarone e Vincenzo Paolillo per

S.A. e altri, e gli avvocati dello Stato Paolo Grasso e Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.3 Con ordinanza del 17 febbraio 2016 (reg. ord. n. 69 del 2016), il Tribunale ordinario di Messina ha sollevato questioni

di legittimità costituzionale dell9art. 1, comma 1, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione

della Camera dei deputati) e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione

del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), questi ultimi come modificati dall9art. 2,

commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 48,

secondo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, della Costituzione, e dell9art. 3 del Protocollo addizionale alla

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell9uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato

e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848; dell9art. 1, comma 1, lettere a), d) e e), della legge n. 52 del 2015 e degli artt.

83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, questi ultimi come sostituiti dall9art. 2, commi 25 e 26,

della legge n. 52 del 2015, per violazione dell9art. 56, primo e quarto comma, Cost.; dell9art. 1, comma 1, lettera g), della legge

n. 52 del 2015 e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del

1957, come modificati e/o sostituiti, rispettivamente, dall9art. 2, commi 10, lettera c), 11 e 26, della legge n. 52 del 2015, per

violazione degli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 56, primo e quarto comma, Cost.;

degli artt. 16, comma 1, lettera b), e 17 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l9elezione

del Senato della Repubblica), come novellati dall9art. 4, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle

norme per l9elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), per violazione degli artt. 1, 3, 48, secondo

comma, 49 e 51 Cost.; e dell9art. 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, 3, 48, primo comma, 49,

51, primo comma, e 56, primo comma, Cost.

1.1.3 Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere un giudizio promosso con ricorso ai sensi dell9art. 702-bis del

codice di procedura civile da alcuni cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Messina, i quali hanno convenuto

in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell9interno, affinché sia riconosciuto e dichiarato «il loro diritto

soggettivo di elettorato, per partecipare personalmente, liberamente e direttamente, in un sistema istituzionale di democrazia

parlamentare, con metodo democratico ed in condizioni di libertà ed eguaglianza, alla vita politica della Nazione, nel legittimo

esercizio della loro quota di sovranità popolare, così come previsto e garantito dagli artt. 1, 2, 3, 24, 48, 49, 51, 56, 71, 92, 111,

113, 117, 138 Cost. e dagli artt. 13 CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell9uomo), 3 Protocollo CEDU,

entrambi ratificati in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848»; affinché sia riconosciuto e dichiarato che l9applicazione della

legge n. 52 del 2015 «risulta gravemente lesiva dei loro diritti come sopra indicati, ponendosi in contrasto con le superiori

disposizioni costituzionali»; e, di conseguenza, affinché il giudice adito disponga «la trasmissione degli atti alla Corte

Costituzionale».

1.2.3 In via preliminare, il Tribunale ordinario di Messina rigetta le eccezioni sollevate nel giudizio a quo dall9Avvocatura

distrettuale dello Stato, secondo la quale l9azione promossa dai cittadini elettori avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile

per carenza di interesse ad agire, in quanto non sarebbero state ancora indette le elezioni politiche e non vi sarebbe un9imminente

competizione elettorale nella quale esercitare il diritto di voto che i ricorrenti assumono leso dalle disposizioni censurate, le

quali ultime, peraltro, «entreranno in vigore dal 1° luglio 2016».

Il giudice a quo, sul punto, dichiara di condividere l9orientamento dalla Corte di cassazione, la quale avrebbe affermato che

l9espressione del diritto di voto «rappresenta l9oggetto di un diritto inviolabile e <permanente=, il cui esercizio da parte dei

cittadini può avvenire in qualunque momento» (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 17 maggio 2013, n. 12060).

Pur riconoscendo che, in quell9occasione, la decisione della Corte di cassazione riguardava un ricorso proposto da un cittadino

elettore in relazione ad elezioni politiche già svolte, il giudice rimettente afferma di aderire alle argomentazioni dei ricorrenti,

i quali hanno sostenuto che l9indagine sulla meritevolezza dell9interesse ad agire non costituisce un parametro valutativo ai

sensi dell9art. 100 cod. proc. civ.; che, ai fini della proponibilità delle azioni di mero accertamento, o, come nel caso in esame,

costitutive o di accertamento-costitutive, sarebbe «sufficiente l9esistenza di uno stato di dubbio o incertezza oggettiva sull9esatta

portata dei diritti e degli obblighi scaturenti da un rapporto giuridico di fonte negoziale o anche legale, in quanto tale idonea a

provocare un ingiusto pregiudizio non evitabile se non per il tramite del richiesto accertamento giudiziale della concreta volontà

della legge, senza che sia necessaria l9attualità della lesione di un diritto» (sono richiamate le sentenze della Corte di cassazione,

sezione seconda civile, 26 maggio 2008, n. 13556; sezione lavoro, 21 febbraio 2008, n. 4496; sezione seconda civile, 29 maggio

1976, n. 1952; sezione prima civile, 12 agosto 1966, n. 2209); che l9espressione del voto costituisce oggetto di un diritto

inviolabile e «permanente» dei cittadini, i quali possono essere chiamati ad esercitarlo in ogni momento e, pertanto, lo stato di

incertezza al riguardo costituisce un pregiudizio concreto, di per sé sufficiente a giustificare la sussistenza dell9interesse ad

agire; che, infine, subordinare la proponibilità dell9azione «al verificarsi di condizioni non previste dalla legge (come, ad

esempio, la convocazione dei comizi elettorali)» determinerebbe la lesione dei parametri costituzionali che garantiscono

l9effettività e la tempestività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113, secondo comma, Cost.). Il giudice a quo ricorda, inoltre,

la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, con la quale sono state dichiarate ammissibili questioni di legittimità

costituzionale relative a «normativa elettorale non conforme ai principi costituzionali, indipendentemente da atti applicativi

della stessa, in quanto già l9incertezza sulla portata del diritto costituisce una lesione giuridicamente rilevante», e osserva come,

nella medesima pronuncia, l9ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sarebbe stata dettata dall9esigenza che

non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi che definiscono le regole della composizione della Camera e del

Senato.

Secondo il rimettente non potrebbe, invece, invocarsi 3 a sostegno della soluzione opposta 3 la sentenza della Corte

costituzionale n. 110 del 2015, con la quale sono state dichiarate inammissibili questioni di legittimità costituzionale aventi ad

oggetto disposizioni che regolano l9elezione dei membri italiani al Parlamento europeo in relazione «a future consultazioni»: la

Corte costituzionale, infatti, in quella pronuncia, avrebbe sottolineato come solo la disciplina elettorale per il rinnovo della

Camera e del Senato ricadano, in ragione del controllo riservato dall9art. 66 Cost. alle Camere stesse, in una zona franca sottratta

al sindacato di costituzionalità.

Per tali ragioni, il Tribunale ordinario di Messina ritiene sussistente l9interesse ad agire dei ricorrenti.

1.3.3 Sempre preliminarmente, i

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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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