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LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario
Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo,
83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 83-bis, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4), 84, commi 1, 2 e 4, e 85 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), come sostituiti, modificati
e/o aggiunti, rispettivamente, dall9art. 2, commi 1, 10, lettera c), 11, 25, 26 e 27 della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni
in materia di elezione della Camera dei deputati); degli artt. 16, comma 1, lettera b), e 17 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l9elezione del Senato della Repubblica), come novellati dall9art. 4,
commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l9elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica); e degli artt. 1, comma 1, lettere a), d), e), f) e g), e 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, promossi dai
Tribunali ordinari di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova con ordinanze, rispettivamente, del 17 febbraio, del 5 luglio,
del 6 settembre, del 5 ottobre e del 16 novembre 2016, iscritte ai nn. 69, 163, 192, 265 e 268 del registro ordinanze 2016 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14, 30, 41 e 50, prima serie speciale, dell'anno 2016.
Visti gli atti di costituzione di V.P. e altri, di L.P.C. e altri, di M.V. e altri, di F.S. e altri, e di S.A. e altri, nonché gli atti di
intervento di F.C.B. e altri, di C.T. e altri, di S.M., di F.D.M. e altro (intervenuti nel giudizio iscritto al n. 163 del registro
ordinanze 2016 con due atti, il primo nei termini e il secondo fuori termine), del Codacons (Coordinamento delle associazioni
per la difesa dell9ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori) e altro (intervenuti nei termini nei giudizi iscritti ai nn.
265 e 268 del registro ordinanze 2016, e fuori termine nei giudizi iscritti ai nn. 69 e 163 del registro ordinanze 2016), di V.P.,
di E.P. e altra, di M.M. ed altri e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell9udienza pubblica del 24 gennaio 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon;
uditi gli avvocati Enzo Paolini per E.P. e altra, per F.C.B. e altri, per S.M. e per V.P., Claudio Tani per C.T. e altri, Carlo
Rienzi per il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell9ambiente e la tutela dei diritti di utenti e
consumatori) e altro, Vincenzo Palumbo e Giuseppe Bozzi per V.P. e altri, Roberto Lamacchia per L.P.C. e altri, Michele
Ricciardi per M.V. e altri, Felice Carlo Besostri per F.S. e altri e per S.A. e altri, Lorenzo Acquarone e Vincenzo Paolillo per
S.A. e altri, e gli avvocati dello Stato Paolo Grasso e Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.3 Con ordinanza del 17 febbraio 2016 (reg. ord. n. 69 del 2016), il Tribunale ordinario di Messina ha sollevato questioni
di legittimità costituzionale dell9art. 1, comma 1, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione
della Camera dei deputati) e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), questi ultimi come modificati dall9art. 2,
commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 48,
secondo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, della Costituzione, e dell9art. 3 del Protocollo addizionale alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell9uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato
e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848; dell9art. 1, comma 1, lettere a), d) e e), della legge n. 52 del 2015 e degli artt.
83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 84, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 361 del 1957, questi ultimi come sostituiti dall9art. 2, commi 25 e 26,
della legge n. 52 del 2015, per violazione dell9art. 56, primo e quarto comma, Cost.; dell9art. 1, comma 1, lettera g), della legge
n. 52 del 2015 e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del
1957, come modificati e/o sostituiti, rispettivamente, dall9art. 2, commi 10, lettera c), 11 e 26, della legge n. 52 del 2015, per
violazione degli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 56, primo e quarto comma, Cost.;
degli artt. 16, comma 1, lettera b), e 17 del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l9elezione
del Senato della Repubblica), come novellati dall9art. 4, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle
norme per l9elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), per violazione degli artt. 1, 3, 48, secondo
comma, 49 e 51 Cost.; e dell9art. 2, comma 35, della legge n. 52 del 2015, per violazione degli artt. 1, 3, 48, primo comma, 49,
51, primo comma, e 56, primo comma, Cost.
1.1.3 Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere un giudizio promosso con ricorso ai sensi dell9art. 702-bis del
codice di procedura civile da alcuni cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Messina, i quali hanno convenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell9interno, affinché sia riconosciuto e dichiarato «il loro diritto
soggettivo di elettorato, per partecipare personalmente, liberamente e direttamente, in un sistema istituzionale di democrazia
parlamentare, con metodo democratico ed in condizioni di libertà ed eguaglianza, alla vita politica della Nazione, nel legittimo
esercizio della loro quota di sovranità popolare, così come previsto e garantito dagli artt. 1, 2, 3, 24, 48, 49, 51, 56, 71, 92, 111,
113, 117, 138 Cost. e dagli artt. 13 CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell9uomo), 3 Protocollo CEDU,
entrambi ratificati in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848»; affinché sia riconosciuto e dichiarato che l9applicazione della
legge n. 52 del 2015 «risulta gravemente lesiva dei loro diritti come sopra indicati, ponendosi in contrasto con le superiori
disposizioni costituzionali»; e, di conseguenza, affinché il giudice adito disponga «la trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale».
1.2.3 In via preliminare, il Tribunale ordinario di Messina rigetta le eccezioni sollevate nel giudizio a quo dall9Avvocatura
distrettuale dello Stato, secondo la quale l9azione promossa dai cittadini elettori avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile
per carenza di interesse ad agire, in quanto non sarebbero state ancora indette le elezioni politiche e non vi sarebbe un9imminente
competizione elettorale nella quale esercitare il diritto di voto che i ricorrenti assumono leso dalle disposizioni censurate, le
quali ultime, peraltro, «entreranno in vigore dal 1° luglio 2016».
Il giudice a quo, sul punto, dichiara di condividere l9orientamento dalla Corte di cassazione, la quale avrebbe affermato che
l9espressione del diritto di voto «rappresenta l9oggetto di un diritto inviolabile e <permanente=, il cui esercizio da parte dei
cittadini può avvenire in qualunque momento» (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 17 maggio 2013, n. 12060).
Pur riconoscendo che, in quell9occasione, la decisione della Corte di cassazione riguardava un ricorso proposto da un cittadino
elettore in relazione ad elezioni politiche già svolte, il giudice rimettente afferma di aderire alle argomentazioni dei ricorrenti,
i quali hanno sostenuto che l9indagine sulla meritevolezza dell9interesse ad agire non costituisce un parametro valutativo ai
sensi dell9art. 100 cod. proc. civ.; che, ai fini della proponibilità delle azioni di mero accertamento, o, come nel caso in esame,
costitutive o di accertamento-costitutive, sarebbe «sufficiente l9esistenza di uno stato di dubbio o incertezza oggettiva sull9esatta
portata dei diritti e degli obblighi scaturenti da un rapporto giuridico di fonte negoziale o anche legale, in quanto tale idonea a
provocare un ingiusto pregiudizio non evitabile se non per il tramite del richiesto accertamento giudiziale della concreta volontà
della legge, senza che sia necessaria l9attualità della lesione di un diritto» (sono richiamate le sentenze della Corte di cassazione,
sezione seconda civile, 26 maggio 2008, n. 13556; sezione lavoro, 21 febbraio 2008, n. 4496; sezione seconda civile, 29 maggio
1976, n. 1952; sezione prima civile, 12 agosto 1966, n. 2209); che l9espressione del voto costituisce oggetto di un diritto
inviolabile e «permanente» dei cittadini, i quali possono essere chiamati ad esercitarlo in ogni momento e, pertanto, lo stato di
incertezza al riguardo costituisce un pregiudizio concreto, di per sé sufficiente a giustificare la sussistenza dell9interesse ad
agire; che, infine, subordinare la proponibilità dell9azione «al verificarsi di condizioni non previste dalla legge (come, ad
esempio, la convocazione dei comizi elettorali)» determinerebbe la lesione dei parametri costituzionali che garantiscono
l9effettività e la tempestività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113, secondo comma, Cost.). Il giudice a quo ricorda, inoltre,
la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, con la quale sono state dichiarate ammissibili questioni di legittimità
costituzionale relative a «normativa elettorale non conforme ai principi costituzionali, indipendentemente da atti applicativi
della stessa, in quanto già l9incertezza sulla portata del diritto costituisce una lesione giuridicamente rilevante», e osserva come,
nella medesima pronuncia, l9ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sarebbe stata dettata dall9esigenza che
non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi che definiscono le regole della composizione della Camera e del
Senato.
Secondo il rimettente non potrebbe, invece, invocarsi 3 a sostegno della soluzione opposta 3 la sentenza della Corte
costituzionale n. 110 del 2015, con la quale sono state dichiarate inammissibili questioni di legittimità costituzionale aventi ad
oggetto disposizioni che regolano l9elezione dei membri italiani al Parlamento europeo in relazione «a future consultazioni»: la
Corte costituzionale, infatti, in quella pronuncia, avrebbe sottolineato come solo la disciplina elettorale per il rinnovo della
Camera e del Senato ricadano, in ragione del controllo riservato dall9art. 66 Cost. alle Camere stesse, in una zona franca sottratta
al sindacato di costituzionalità.
Per tali ragioni, il Tribunale ordinario di Messina ritiene sussistente l9interesse ad agire dei ricorrenti.
1.3.3 Sempre preliminarmente, i