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Istituzioni di Diritto Romano - 50212 - Prova Parziale (con svolgimento) Pag. 1
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DIRITTO ROMANO MODULO 1 - ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

A cura di Minerva Pallade, Università Bocconi, A.A. 2020-2021

Prof. Federico Pergami

Prova Parziale, ottobre 2020

Traccia: dall'ordo iudiciorum privatorum alla cognitio extra ordinem. Il sistema processuale nell'esperienza giuridica romana.

Svolgimento

Il processo romano (i.e. la serie continuativa di atti tesi alla risoluzione di una controversia mediante la pronuncia di una sententia ad opera del giudice) deve necessariamente essere studiato alla luce dei cambiamenti dello ius civile, vale a dire in considerazione dei mutamenti sociali, economici, politici, territoriali; questo perché il rapporto e la modalità processuale/sanzionatoria riflette sempre l'ordinamento giuridico vigente in un dato periodo, essendo la manifestazione delle esigenze attuali dei cittadini. Il processo romano subisce quindi uno sviluppo notevole in tredici secoli di storia, da forme arcaiche (in cui...

predominavano oralità e formalità), verso forme più avanzate (scrittura e assenza di formalismo), sino a forme straordinariamente moderne (pubblicità, articolazione in gradi di giudizio in forza di una delega, possibilità di riesame della sentenza) che hanno posto i fondamenti dell'odierna procedura processuale, tanto italiana quanto europea.

Il primissimo processo romano di fase regia o arcaica (753 a.C. - 509 a.C.) è il processo per legis actiones, caratterizzato da assoluto rigore formale e pronunciamenti orali (riflesso dei mores maiorum, quale componente preponderante della fase in esame); questa modalità prevedeva un formulario tipico e solenne di actiones d'accertamento (finalizzate ad accertare l'esistenza di un diritto: legis actio sacramento in rem aut in personam, legis actio per iudices arbitrine postulationes, legis actio per condictionem) e actiones d'esecuzione (finalizzate a dare esecuzione alla sentenza).

sintesi, il processo per legis actiones è un procedimento arcaico, a cui si ricorre molto raramente, e che tutela pochissime fattispecie. Il processo di fase classica o repubblicana (509 a.C. - 27 a.C.) è invece il c.d. processo per formulas, esso si evolve rispetto al precedente (lo stesso Gaio afferma "legis actiones in odio venerunt) ammettendo un documento scritto, la formula (composta dalle seguenti partes: intentio certa aut incerta, demonstratio, condemnatio, adiudicatio, ed exceptio), differenziando una prima fase in iure (sotto il controllo del praetor, volta a verificare la fondatezza della pretesa dell'actor, e disporre di conseguenza la datio o la denegatio actionis) ed una seconda apud iudicem (sotto il controllo del lo iudex, a seguito della litis contestatio) e proponendo un vasto spettro di actiones (civili e onorarie, in

ius o in factum, penali o reipersecutorie, azioni con trasposizione di soggetti, …) in grado di garantire flessibilità e adattabilità alle esigenze nel caso di specie.

Con il processo per formulas si nota una decisa spinta innovativa, che intende rendere il processo più snello ed efficiente, tuttavia, è interessante e doveroso sottolineare che sia il processo per legisactiones, sia il processo per formulas attengono al c.d. ordo iudiciorum privatorum, ovvero al sistema in forza del quale il giudice che emana la sententia è un privato cittadino scelto dalle parti della controversia. Quanto previsto dall’ordo iudiciorum privatorum ha certamente posto le basi del moderno processo arbitrale, ma il passaggio più rivoluzionario che ha segnato la contemporanea

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MinervaPallade di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Pergami Federico.