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LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
La successione testamentaria è quella modalità successoria che prevede che la trasmissione del patrimonio del de cuius avvenga secondo la disciplina volontaria (i.e. secondo quanto predisposto dall'evoluzione della volontà del de cuius). Questa volontà assume diverse forme nel corso del diritto l'atto successorio romano, il testamento è negoziale preposto a ciò:
- Il testamentum calatis comitiis, il testamento reso di fronte ai comizi riuniti. Il pater poteva disporre dunque dei propri beni oltre la morte attraverso questa cerimonia formale, tanto era importante conoscere la titolarità di un patrimonio. Sembra ci siano notevoli somiglianze con l'istituto dell'adrogatio (che risultava particolarmente utile al pater privo di eredi), addirittura alcuni sostengono che i due istituti si sovrappongano; noi però vogliamo sottolineare una sostanziale differenza: ha efficacia immediata.
Il testamentum calatis comitiis differisce gli effetti al momento della morte.
Il testamentum in procintu, il testamento reso al comandante in procinto di partire per una battaglia. Considerati i rischi, vi era la necessità di raccogliere le disposizioni testamentarie: i milites potevano riferire le proprie volontà al comandante, il quale si faceva carico di riportarle. Tale istituto trovò vasta applicazione durante lo sviluppo di Roma e, così come per il testamentum calatis comitiis, era una forma particolarmente solenne che doveva garantire un interesse pubblicistico. (Ancora oggi in situazioni analoghe e di necessità sopravvive una forma testamentaria speciale molto simile).
La mancipatio familiae (che riguarda il patrimonio familiare), come applicazione della mancipatio inter vivos (categoria negoziale astratta per aes et libram, istituto in forza del quale si trasferiva la proprietà di una res mancipi) ai negozi mortis causa, in tema di successioni testamentarie.
Concretamente, il pater mancipava i suoi beni ad un terzo soggetto c.d. familiae incaricoemptor (colui che acquista il patrimonio familiare), che aveva di trasmetterli agli eredi alla morte del pater, attraverso la cerimonia formale che già conosciamo. Ancora oggi c'è un dibattito aperto riguardo alla produzione degli effetti della mancipatio familiae: se gli effetti si producano subito, o se la produzione sia subordinata alla morte; a noi pare più coerente la seconda soluzione trattandosi di una fattispecie negoziale mortis causa. La mancipatio familiae è la forma di disposizione dei beni oltre la morte per successione testamentaria più importante e più frequente e che merita maggior considerazione; in certo momento si trasformerà in un vero e proprio testamento, perciò detto testamentum per aes et libram (evoluzione della mancipatio familiae). Il testamentum per aes et libram a sua volta sievolve: - Dapprima era una dichiarazione verbale di fronte ai testimoni, - Successivamente, si diffuse la pratica di scrivere le proprie volontà su tavolette che venivano aperte e lette alla morte, - Infine, in epoca giustinianea la forma ad substantiam per il testamento è la scrittura, e i(l'imperatore testimoni vengono affiancati da funzionari pubblici della burocrazia imperiale dell'interesse non poteva certo assistere a tutte le dichiarazioni), a garanzia pubblicistico. 15 A cura di Minerva Pallade L'imperatore volle che un proprio funzionario assistesse al momento in cui il testatore redigeva il testamento, per garantire il rispetto della forma prevista dalla legge perché un testamento producesse i suoi effetti (i.e. che il testatore rendesse un testamento valido). Le "notarius" fonti chiamano il funzionario che assolveva a questa attività amministrativa (si l'odierna dice infatti vaglio del notario): è pacifico che figuraIl codice civile disciplina le successioni a causa di morte nel libro II e si apre con l'indicazione del momento in cui si producono gli effetti del negozio mortis causa:
"La successione si apre al momento della morte" (Art. 456 c.c.)
Il diritto positivo riprende poi le due modalità successorie dettando la delazione:
"L'eredità si devolve per legge o per testamento" (Art. 457 c.c.)
Si noti che anche il codice disciplina prioritariamente la successione intestata e in seguito quella testamentaria (ulteriore argomento a sostegno della priorità storica in due dell'una).
Diversi titoli legittimi
"Delle testamentarie", "Delle successioni"
introdotti dai rispettivi articoli:
"Nella successione legittima si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato e secondo le regole stabilite nel presente (Categorie di successibili, art. 565 c.c.)"
"Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di (Testamento, art. 587 c.c.)"
Le categorie di successibili ricalcano quelle previste dalla legislazione novellare giustinianea, eccezione fatta per la posizione del coniuge, o meglio, della moglie che, esclusa dai successibili in epoca romana, si guadagnerà il primo posto in epoca moderna.
LA BONORUM POSSESSIO
l'evoluzione
Per cogliere della successione intestata con riguardo alla posizione
appartenuti al marito nella posizione del c.d. bonorum possessor“praetor(possessore dei beni ereditari). Il pretore non scardina lo ius civile perché heredes facerepotest”,non non trasferisce i beni a titolo di proprietà, ma a titolo di possesso, ottenendo un risultatol’interdictumperò analogo con quorum bonorum (non si parla di azione, ma di interdetto, perché sivuole tutelare una posizione di fatto, possessoria, e non una di diritto).16 A cura di MinervaPalladel’istitutoLa bonorum possessio è dunque attraverso cui la successione onoraria aiuta, corregge el’ordinamento l’evoluzione.supplisce giuridico per consentirneLa successione pretoria, con la bonorum possessio, non si limitò a tutelare la posizione della moglie(ma anche dei parenti stretti del de cuius) in tema di successioni ab intestato, ma assicurò protezioneanche per quanto riguarda le successioni testamentarie: si pose in via intermedia
alla disciplina legale e a quella volontaria per coordinarle, accordarle e disporne la pacifica convivenza. Vi sono molte classificazioni della bonorum possessio, a noi interessano due importanti distinzioni: - Bonorum possessio sine re e bonorum possessio cum re. La prima è la circostanza in cui si l'usucapione (l'usucapione ritarda a rivolgersi al pretore e, prima che maturi pro herede, i.e. l'usucapione dei beni ereditari, si compie in 1 anno), gli eredi rivendicano i beni ereditari. La seconda è la circostanza in cui ci si rivolge immediatamente al pretore, il quale con una fictio dell'actio iuris (medesima modalità publiciana) finge che sia trascorso il tempo necessario per usucapire i beni; in questo modo si evita che gli eredi possano chiederne la restituzione. - Bonorum possessio secundum tabulas e bonorum possessio contra tabulas. Qui siamo evidentemente di fronte a successioni testamentarie. Nel primo caso si vuole presumere la validitàdel gestum per aes et libram ed evitare che abbia luogo la successione intestata (senza l'invalidità), che sia comprovata si tratta di salvaguardare la volontà del testatore. Nel secondo caso, per converso, si vuole tutelare la posizione di alcuni peculiari soggetti (es. eredi legittimi non diseredati, ovvero preteriti, tralasciati), anche contro la volontà del testatore. L'istituto della bonorum possessio messo in atto dalla successione pretoria sarà sussunto dalla successione civile per tutelare non già la fattispecie concreta, ma quella generale e astratta (es. non era più infatti ammissibile che la moglie fosse sprovvista di tutela). Ecco perché nella disciplina giustinianea la distinzione tra eredità civile (hereditas) ed eredità pretoria (bonorum possessio) perderà di significato (la figura del pretore scompare, ma i suoi interventi sono stati sussunti) e le diverse discipline.Successorie (civile e onoraria) si confonderanno in un unico complesso sistema normativo delle successioni. L'attuale risultato evolutivo più evidente della bonorum possessio è successione necessaria: "Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione...". Sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. (Legittimari, art. 536 c.c.) "Le legittimari". Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai (Art. 457, comma III, c.c.) un'altra I legittimari sono i soggetti (abbiamo già parlato di eredi necessari in accezione) ai quali deve essere obbligatoriamente destinata una quota di legittima indipendentemente dalla volontà del testatore (che invece può decidere le sorti solo della quota disponibile); non ci deve stupire che il primo dei legittimari sia proprio il coniuge.