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LE OBBLIGAZIONI DA DELITTO

Analizziamo più nello specifico cosa intenda Gaio (Institutiones, 3, 88) con obbligazioni che nascono (il cui elemento comune è l'atto elemento antitetico all'accordo), è possibile da delitto illecito, distinguere quattro diverse fattispecie:

  1. il furto: la sottrazione di una cosa altrui;
  2. la sanzione corrisponde al valore della res maggiorata per multipli (duplum, quadriplum, a seconda della gravità. (Furti manifesti o non manifesti, furti notturno o diurno, furti in casa o fuori casa; evidentemente costituiscono circostanze aggravanti o attenuanti, anche nel nostro ordinamento).
  3. la rapina: il furto accompagnato da violenza (vis);
  4. I criteri di attenuazione o di aggravamento sono gli stessi previsti dal furto.
  5. l'iniuria: un danneggiamento minore (es. rottura di un osso).
  6. il damnum iniuria datum (danno inferto con iniuria);

Si tratta del frutto di quanto disciplinato dalla Lex Aquilia.

responsabilità extracontrattuale o aquiliana, invece, ha come finalità principale quella di punire il responsabile dell'illecito e di ripristinare l'equilibrio sociale violato. Nel caso della responsabilità contrattuale, l'obbligazione nasce da un contratto tra le parti e la sua inosservanza comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. L'actio concessa dal pretore è volta a ripristinare la situazione patrimoniale del creditore nella stessa condizione in cui si trovava prima dell'inadempimento. Nel caso della responsabilità extracontrattuale, invece, l'obbligazione nasce da un illecito commesso dal responsabile e la sua inosservanza comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. L'actio concessa dal pretore ha come finalità principale quella di punire il responsabile dell'illecito e di ripristinare l'equilibrio sociale violato. In entrambi i casi, la sanzione pecuniaria è volta a ripristinare un equilibrio, ma la finalità che si vuole ottenere è diversa. Nella responsabilità contrattuale si vuole risarcire il danno subito dal creditore, mentre nella responsabilità extracontrattuale si vuole punire il responsabile e ripristinare l'equilibrio sociale violato.

La responsabilità extracontrattuale ha invece funzione afflittiva. Si dice che lo scopo è: riparare il torto.

Ci sono però alcuni atti illeciti così gravi che non possono essere tacitati con la semplice sanzione pecuniaria, ma hanno una disciplina diversa e più severa; ecco che dai delicti si distinguono i crimina.

I crimina sono:

  • il parricidio (uccisione di un pater familias);
  • la perduellio (alto tradimento della collettività).

Sono entrambi tipici della fase arcaica, e comportano la messa a morte; anche la lista dei crimina si allungherà fino a comprendere molte tra le ipotesi di reato del diritto positivo (es. corruzione dei pubblici funzionari). Ciò che giustifica la maggior severità con cui i crimina sono puniti, rispetto ai delicti, è il forte impatto che essi hanno sull'intera collettività, mentre i delicti coinvolgono esclusivamente la sfera del singolo (l'offeso).

Gli altri hanno rilievo pubblico. (Pensiamo che al parricide era destinato un supplizio peculiarissimo, la poena cullei: veniva fatto camminare con zoccoli di legno, in quanto indegno di calpestare il suolo romano, veniva messo in un sacco assieme ad un gallo, un cane, una scimmia ed una vipera, ed infine gettato in mare o nel Tevere).

IL PROCESSO

Riassumendo:

Comando primario: Diritto Obbligo (Rapporto sostanziale) soggettivo

Comando secondario: Actio Sanzione (soggezzione all'actio) (Rapporto sanzionatorio/processuale)

Ora sappiamo quali sono concretamente le fonti delle obbligazioni e quali le corrispettive responsabilità. Bisogna però approfondire il mezzo che consente l'irrogazione della sanzione: il processo.

A cura di Minerva Pallade (Si ricorda che il processo si attiva grazie all'actio, sia essa prevista da una norma giuridica, ius civile, sia essa concessa dal pretore, ius honorarium e ius gentium).

Il processo (da procedo, -is, processi, processum, -ere,

andare avanti) è una serie continuativa di atti finalizzata alla decisione di una controversia, ovvero alla pronuncia di una sentenza ad opera del giudice. Anche per studiare il processo torna utile la scansione temporale nelle tre fasi poiché parallelamente alla diversa struttura dell'ordinamento giuridico esiste, di riflesso, una diversa modalità processuale. - Fase arcaica o regia; (rara necessità del processo, pochi casi e fattispecie) Il processo è privato, vale a dire che il giudice è un privato cittadino scelto dalle parti. L'oralità ha due caratteristiche: ed il rigore formale (cfr. a questo proposito sponsio e nomen transcripticium). Processo per legis actiones (si svolge attraverso le azioni attribuite dalla legge). "legis actiones in odio venerunt" - Fase classica o repubblicana; (Gaio ci dice) Il processo è privato, vale a dire che il giudice è un privato cittadino scelto dalle parti. L'assenzadi formalismo. Ha due caratteristiche: la forma scritta (il documento è la formula) e il processo per formulas. Sia il processo per legis actiones che il processo per formulas sono caratterizzati da un giudice privato, pertanto costituiscono iudiciorum privatorum (un sistema di giudizi/processi privati). (l'accentramento- Fase imperiale o post-classica e giustinianea; del potere nelle mani del dominus et deus rende intollerabile che il potere di pronunciare sententiae spetti al privato cittadino; in epoca imperiale avviene quindi una trasformazione radicale che aprirà la strada al processo moderno) dall'imperatore (il giudice è l'imperatore). Il processo è pubblico, vale a dire che il potere giurisdizionale emana dall'imperatore. (l'imperatore non può occuparsi di tutte le controversie). Il processo, definitivamente allontanatosi dalle duemodalità precedenti (per legis actiones e perdalla regola dell'ordoformulas), prende nome: cognitio extra ordinem (fuori iudicioum privatorum). Nell'ordo concludendo, se iudiciorum privatorum la sententia non ammette riesame, nella cognitio evidentemente l'ultimo grado di giudizio extra ordinem la sententia ammette riesame (appellatio); sarà lo stesso imperatore (cfr. la Corte di Cassazione nell'odierno ordinamento). Come abbiamo visto il processo moderno è debitore della cognitio extra ordinem, basti pensare al concetto di delega che "in nome del nel nostro ordinamento fa sì che gli organi giurisdizionali amministrino la giustizia popolo italiano"; l'ordo ma anche iudiciorum privatorum ha posto le basi del moderno processo arbitrale. 11 A cura di Minerva Pallade IL PROCESSO ARCAICO Il processo per legis actiones. Abbiamo un numero limitato di ipotesi, giustificato anche dal raro ricorso al processo in fase regia, in particolare.cinque formulari tipici che devono essere pronunciati solennemente in latino dal cittadino romano che voglia ottenere tutela: la forma prevale sulla sostanza (sbagliare la formula significa perdere la lite, indipendentemente dalle ragioni più o meno valide). La finalità è accertare o meno l'esistenza di un diritto. Ci sono tre legis actiones di accertamento, le cui due legis actiones esecutive hanno invece la finalità di dare esecuzione alla sentenza, darle concreta attuazione. Le legis actiones di accertamento sono: - legis actio sacramento (giuramento); (anche se tutt'altro che inattuale, cfr. testimoni nella procedura) Si tratta della forma più antica processuale, detta actio generale, che prevede il giuramento delle parti dinanzi agli dei sulla fondatezza delle loro pretese. Può essere di due tipi: sacramento in rem e sacramento in personam; la prima tutela i diritti che possono essere fatti valere nei confronti ditutti i consociatic.d. diritti erga omnes, diritti assoluti o diritti reali (tipicamente in fase arcaica si fa riferimento almeum esse che indica il diritto di proprietà); la seconda tutela quei diritti che possono essere fattivalere solo nei confronti di una persona determinata, c.d. diritti relativi.- legis actio per iudices arbitrine postulationes (richieste);Evoluzione dell’actio precedente per le due ipotesi di: crediti derivanti da sponsio e vicendeereditarie.- legis actio per condictionem;Individua due categorie di fattispecie: qualcuno lamenti una certa res, qualcuno lamenti una certapecunia.Sono legis actiones esecutive: sulla persona);- legis actio per manus iniectionem (l’esecuzione sul patrimonio del debitore).- legis actio per pignoris capionem (l’esecuzioneIL PROCESSO CLASSICOIl processo per formulas. (Chiaramente è più articolato della modalità processuale arcaica).Consta di due fasi:- la fase in iure;Fase in cui bisogna

Accertare la fondatezza della pretesa, fase sottoposta alla direzione del pretore, il quale può disporre: la denegatio actionis (ove rilevi che la pretesa non sia fondata, il processo non ha inizio) o la datio actionis (ove rilevi che la pretesa sia fondata, il processo ha inizio). Il passaggio alla seconda fase è la litis contestatio: momento in cui le parti precisano le domande da sottoporre al giudice (oggi ci riferiamo di precisazione delle conclusioni). A cura di Minerva Pallade - la fase apud iudicem; Fase sottoposta al controllo e alla direzione dello iudex, il quale in conclusione pronuncia sententia o di assoluzione o di condanna. Osserviamo che la datio actionis non coincide necessariamente con una sententia di condanna, infatti "praetor non facit ius", "praetor non facit sententiam". Oltre a le fonti latine affermano che in fase arcaica bastava che il giudice fosse una persona autorevole, in fase classica gli verranno richieste

sempre maggiori competenze giuridiche. La forma orale è sostituita dalla forma scritta a mezzo della formula, documento processuale di cui Gaio (4, 39) ci descrive le quattro parti:

  • l'attore espone la ("intentio est pars formulae in- Intentio: parte della formula in cui propria pretesa qua actor desiderium suum concludit"), titolare di un'actio.
  • L'intentio può essere certa o incerta: è certa quando contiene la pretesa ed il titolo (la ragione della richiesta, i.e. in forza di quale istituto), è incerta quando contiene la pretesa ma non il titolo (può essere una strategia ometterlo in questa parte).
  • Demonstratio: parte della formula presente solo in caso di intentio incerta, che contiene il titolo.
  • Condemnatio: parte della formula nella quale le parti attribuiscono al giudice privato prescelto il potere di emanare la sentenza.
Dettagli
A.A. 2020-2021
16 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MinervaPallade di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Pergami Federico.