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Il Parlamento in seduta comune
La Costituzione prevede che le Camere si riuniscano congiuntamente, si parla allora del Parlamento in seduta comune, presieduto dal Presidente della Camera dei deputati, per esercitare alcune specifiche funzioni. I casi in cui il Parlamento si riunisce in seduta comune sono: Elezione del Presidente della Repubblica; giuramento del Presidente della Repubblica; Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica; Elezioni di 1/3 dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura; elezione di 5 giudici costituzionali.
Svolgimento dei lavori nelle Camere - Durata delle Camere
Le sedute delle Camere sono pubbliche, ma secondo quanto previsto dall'art. 64 Cost., è possibile che le due camere possano deliberare di riunirsi in seduta segreta. In caso di seduta pubblica si può ammettere il pubblico o si pubblicano gli atti parlamentari. Alle sedute partecipano anche i...
membri del Governo che hanno diritto di assistere e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Perché le riunioni e le deliberazioni delle Camere abbiano validità, è necessario che visiano determinati requisiti quali il Quorum strutturale o il Quorum funzionale. Nel primo caso, una seduta della Camera è valida se è presente la maggioranza dei componenti, nel secondo caso, una delibera della Camera è valida se è votata dalla maggioranza dei presenti. La convocazione può avvenire di diritto o straordinaria, quando una camera si riunisce invia straordinaria, è convocata di diritto anche l'altra al fine di garantire il contemporaneo svolgimento dei lavori delle 2 Camere. Le votazioni possono avvenire in modo palese quindi per alzata di mano, per divisione, con procedimento elettronico o per appello nominale oppure possono essere segrete quindi avvenire per schede o a scrutinio segreto.
LA DURATA DELLE CAMERE
ordinaria delle camere è di 5 anni. In caso di scioglimento anticipato ad opera del Presidente della Repubblica, la sua durata può essere inferiore. In caso di scioglimento anticipato, tutti i progetti di legge non ancora approvati da entrambi i rami del Parlamento decadono ad eccezione di quelli di iniziativa popolare, quelli approvati dalle Camere ma inviati dal Presidente delle Repubblica e i progetti di conversione dei decreti legge. I poteri delle Camere possono essere prorogati fino a quando non sono riunite le nuove e comunque per un periodo massimo di 70 giorni. In regime di prorogatio le Camere devono attenersi alla normale amministrazione costituzionale. Secondo quanto sancito dall'art. 60 Cost. le Camere prolungano il proprio mandato oltre il limite temporale massimo del quinquennio per legge e soltanto in caso di guerra.STATUS DI PARLAMENTARE
Per Status di parlamentare si intende la posizione complessiva in cui deputati e
senatori vengono atrovarsi in ragione della loro appartenenza alle Camere elettive. Lo status si acquista con la proclamazione delle elezioni nel caso della Camera e con la comunicazione della nomina nel caso del Senato. La Costituzione disciplina poi direttamente il complesso dei diritti e dei doveri che formano il nucleo dello specifico status giuridico del parlamentare come ad esempio l'insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni, l'inviolabilità della persona, del domicilio e della corrispondenza del Parlamentare, il diritto all'indennità che è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
Lez 023 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE
08. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE
Il procedimento legislativo consta di diverse fasi: fase dell'iniziativa; fase Istruttoria; fase integrativa dell'efficacia;
La fase dell'entrata in vigore. La fase dell'iniziativa, secondo quanto previsto dall'articolo 71 Cost. spetta a: Governo; ad ogni singolo deputato/de; al corpo elettorale ma la proposta deve essere sottoscritta da almeno 50.000 elettori; ai Consigli regionali; al CNEL.
Il progetto di legge, una volta approvato, passa al Presidente della Repubblica per la promulgazione il quale lo può rinviare alle camere per farlo modificare, motivandolo con un messaggio. Le Camere possono modificare il disegno di legge oppure approvarlo nuovamente, caso in cui il Presidente è obbligato a promulgarlo. La pubblicazione della legge deve avvenire entro 30 dalla promulgazione.
A questo punto, il Ministro della Giustizia pone il sigillo e la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione a meno che la stessa legge non preveda un termine diverso.
Lez 024 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI COSTITUZIONALI 11. PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE DELLE LEGGI COSTITUZIONALI
Il procedimento per l'adozione delle leggi costituzionali, che è affidato sempre al Parlamento attraverso un procedimento aggravato, è disciplinato dall'articolo 138 della Costituzione. Tale articolo prevede che le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali debbano essere approvate da ciascun ramo del Parlamento con 2 distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno 3 mesi; nella seconda deliberazione di ciascuna camera, per l'approvazione è necessaria la maggioranza assoluta. L'intervallo ha la finalità di ponderare maggiormente l'approvazione e di verificare a distanza di tempo che la maggioranza non era occasionale.
Lez 025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il presidente della Repubblica (figura che viene chiamata anche capo dello Stato) rappresenta l'unità nazionale. Quello del Presidente della Repubblica è un
organo super partes, autonomo e indipendente, non è titolare di nessuno dei poteri dello Stato ma partecipa all'azione di questi. Il capo dello Stato è garante della Costituzione e dell'unità e continuità dell'ordinamento. Il presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da 58 delegati regionali, 3 per ciascuna regione e uno per la Valle d'Aosta.
L'unico requisito per diventare presidente della Repubblica è che si tratti di un cittadino italiano che abbia compiuto i 50 anni di età e che goda dei diritti politici e civili. Va da sé che la carica non è compatibile con nessun'altra. Il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni, gode di un assegno e di una dotazione finanziaria entrambi fissati per legge. La carica termina naturalmente alla scadenza del settimo anno ma vi sono dei casi in cui il mandato può cessare anticipatamente. La Costituzione non pone alcun
Divieto alla rieleggibilità del Presidente alla scadenza della carica. Tra le funzioni del Presidente della Repubblica ricordiamo quelle di rivolgere messaggi alle Camere; indire le elezioni delle nuove Camere; convocare le Camere in via straordinaria; sciogliere le Camere, dopo aver sentito i rispettivi presidenti; indire il referendum popolare; nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri; avere il comando delle Forze armate; presiedere il Consiglio supremo di difesa; dichiarare lo stato di guerra. Il Presidente della Repubblica può inoltre presiedere il Consiglio superiore della Magistratura; concedere grazia e commutare pene; nominare 5 giudici della Corte costituzionale.
Lez 030PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PRINCIPI COSTITUZIONALI06. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PRINCIPI COSTITUZIONALI
Le pubbliche amministrazioni devono essere organizzate in base alla Costituzione secondo i principi di: legalità, imparzialità, del pubblico concorso, della ragionevolezza,
Secondo le disposizioni costituzionali sull'amministrazione, le P.A. devono assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico; devono rendere visibile e controllabile dall'esterno il proprio operato attraverso l'accesso ai documenti amministrativi; l'obbligo della motivazione; la partecipazione al procedimento amministrativo; l'accesso civico con l'obbligo per la P.A. di pubblicare documenti e informazioni. (Lez 031)
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IL PROVVEDIMENTO
Per provvedimento amministrativo si intende quell'atto consistente in una manifestazione di volontà adottata dall'amministrazione per la cura di un concreto interesse pubblico e diretta a produrre in maniera unilaterale effetti giuridici nei rapporti esterni con i destinatari. L'emanazione di un provvedimento è preceduta da una serie di atti e attività che confluiscono nel procedimento amministrativo.
Questi atti si possono suddividere in fase preparatoria, fase decisoria e fase dell'efficacia. Il provvedimento può essere nullo in caso di mancanza di un elemento essenziale e di violazione o elusione del giudicato, può essere annullabile in caso di incompetenza dell'organo che emette l'atto, violazione di legge, eccesso di potere. Lez 032TUTELA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONETUTELA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Secondo quanto previsto dall'art. 113 Cost., contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. A tutti è data la possibilità di ricorso presso gli organi della giustizia amministrativa o di azione presso i giudici ordinari. In Italia vige un sistema dualistico di giustizia amministrativa per cui la tutela dei cittadini contro gli atti della P.A. è divisa tra giudice ordinario e il giudice amministrativo, competenti a seconda delnario amministrativo. Invece, se il soggetto colpito da un atto amministrativo vede leso un interesse legittimo, la competenza è del giudice amministrativo.