Filosofia del diritto
Docenti: Bonavoglia e Ferro
Università Telematica eCampus
Tutte le risposte aperte Anno 2022
Il pensiero di Dithley
Egli scrisse l'opera: <
Il pensiero di Kelsen
Il nocciolo della teoria della costruzione a gradi è che le norme di un ordinamento non sono tutte sullo stesso piano. Esistono norme superiori e norme inferiori. Le norme inferiori dipendono dalle superiori. Risalendo dalle norme inferiori via via a quelle che si trovano più in alto si arriva da ultimo ad una norma suprema (grundnorm) che NON dipende da nessun altra norma superiore su cui riposa l’unità dell’ordinamento. Essa è la GRUNDNORM. A causa della presenza in un ordinamento giuridico di norme inferiori e norme superiori la sua struttura si presenta gerarchica. In questi termini ogni norma può essere considerata esecutiva e produttiva: esecutiva rispetto alla norma superiore e produttiva rispetto alla norma inferiore. I limiti con cui il potere superiore restringe e regola il potere inferiore sono o relativi al contenuto o relativi alla forma. Da ciò si parla di limiti formali e limiti materiali. I primi sono relativi al contenuto che della norma che l’inferiore è autorizzato ad emanare, il secondo riguarda la forma cioè il modo o la procedura con cui la norma dell’inferiore deve essere emanata. Negli ordinamenti normativi egli distingue due tipi di sistemi, uno statico ed uno dinamico. Per statico intende il sistema in cui le norme sono collegate le une alle altre come le proposizioni in un sistema deduttivo, cioè si deducono le une dalle altre. Sistema dinamico è quello in cui le norme derivano le une dalle altre attraverso successive delegazioni di potere quindi attraverso non il contenuto bensì l’autorità che le ha poste. Una volta operata questa distinzione Kelsen sostiene che gli ordinamenti giuridici afferiscono al secondo tipo: sono sistemi dinamici.
Il diritto nello stato corporativo
Indicando il pensiero di autori come Costamagna, Bottai, Spirito, Maggiore, Rocco si è visto che lo stato corporativo fascista o STATO ORGANICO è concepito da questi come stato in cui si realizzano correttamente i principi dello Stato moderno. Lo Stato moderno non è affatto negato dalla dottrina fascista, solo che questa ne denuncia l’astrattezza, di cui l’individualismo è uno dei tratti più evidenti. La dottrina del fascismo, specialmente quella italiana, è neutrale rispetto ai valori che lo Stato fascista si trova storicamente ad esprimere. Lo stato fascista non implica necessariamente determinati valori etici o sociali. Esso si trova ad esprimere in senso del mondo che è storicamente dato, cioè un senso del mondo che è da ultimo contingente. La dottrina dello stato fascista è quindi moderna in quanto non è legata ad un sistema di metafisica. La dottrina fascista mantiene i tratti che caratterizzano lo stato moderno rispetto allo stato Teocratico. Il cittadino è libero di operare solo per il bene comune.
Il pensiero di Jhering
Sosteneva che la scienza del diritto deve ricorrere agli interessi (scopi) che costituiscono i principi fondatori del diritto. Si oppose allo storicismo di Savigny affermando che il diritto non è frutto di una formazione incosciente ed irriflesso dello spirito popolare bensì mezzo tecnico attraverso l’umana cooperazione mira ai suoi scopi di avanzamento e li realizza. Jhering vive nel positivismo e supera il formalismo in una visione del diritto che rivela quanto il positivismo possa essere vicino allo storicismo. Egli è considerato il mediatore tra il diritto romano ed il diritto moderno, in lui si ritrovano 3 figure: 1- il teorico del diritto; 2- lo storico del diritto e 3- il giurista professionista. Nei suoi primi scritti egli evidenziava come la costruzione giuridica della giurisprudenza fosse simile ad una sintesi chimica mediante la quale si doveva agire sulla materia facendola evaporare in concetti al fine di conferire un corpo giuridico. Dal 1865 Jhering inizia ad abbandonare la fiducia nella validità del metodo logico-sistematico. Nel particolare, egli deplorava il culto del logico che si dedica ad elevare la giurisprudenza ad una dimensione matematica del diritto: errore che si fonda sul fraintendimento dell’essenza del diritto.
Il pensiero di Erlich (Eugenio)
Nacque nel 1862 in una cittadina che, all’epoca era austrica, ma che in realtà divenne Ucraina, morì a Vienna nel 1922 e fu noto esponente dell’antiformalismo giuridico. Fu il primo esponente del diritto libero; affermava il valore di una libera ricerca del diritto diversamente rispetto al principio dell’applicazione meccanica del comando del legislatore ai fatti concreti. Erlich dichiarava vano il tentativo di escludere la personalità del giudice nelle decisioni giuridiziarie e cercava di criteri oggètti ai quali poter vincolare l’àvitià del giudice. Egli fu anche il primo a scrivere di sociologia giuridica. Nel suo libro: Fondazione della sociologia del diritto, dichiara che il centro di gravità dello sviluppo del diritto deve essere rinvenuto non tanto nella scienza giuridica o nella scienza dei tribunali bensì nella società stessa. La dottrina scientifica del diritto è la sociologia di esso e non deve preoccuparsi solo delle leggi e delle sentenze ma anche degli ordinamenti sociali che precedono quelli giuridici. Egli stava fondando quella che sarà la concezione del diritto vivente. Il diritto nasce nell’ambito sociale, ad esempio la famiglia e nella società, questo, poi, viene disciplinato dalla norma e dal diritto. Egli è il primo istituzionalizzatore della sociologia del diritto, il diritto non si giustifica al proprio interno bensì nella società: è qui che nasce e successivamente viene posto e sistematizzato. Nella sua visione la società precondiziona le norme giuridiche. La norma giuridica non può sorgere se già nella società non siano sorti gli istituti ai quali essa si riconnette.