FILOSOFIA DEL DIRITTO – prof. Bonavoglia – ecampus – criminologia 2021- risposte aperte complete
SI DISTINGUA L’APPROCCIO FILOSOFICO DA QUELLO SCIENTIFICO
Per semplificare in maniera estrema si può dire che per Diritto si intenderanno norme e per Filosofia ciò che ne
spiega il perché e che ne studia le dinamiche. L’indagine filosofica mira a capire se può esistere una interpretazione
universale del diritto. Le scienze si esauriscono nella presa di possesso della realtà mentre la filosofia effettua una
presa di posizione di fronte alla realtà. Il fatto che Filosofia e Scienza siano discipline distinte non implica che
debbano necessariamente confliggere tra loro. Questo fenomeno di contrapposizione è particolarmente evidente in
Italia, dove, ad esempio, le correnti dell’idealismo e dell’esistenzialismo hanno dimostrato di essere avulse
dall’interesse scientifico contribuendo ad acuire questa divergenza tra filosofia e scienze. A ciò si può aggiungere che
diversamente da molti paesi anglosassoni (storicamente più affini al metodo empirico) in Italia attecchiscono molto
facilmente teorie metafisiche e antiscientifiche.
SI PARLI DEL ROSMINI
Antonio Rosmini (1797-1855) fu uno dei più autorevoli pensatori italiani del XIX secolo. Egli fu sacerdote cattolico
aperto agli ideali liberali del risorgimento, fondò l’Ordine dei Padri Rosminiani, nelle sue teorie si ricerca un
accordo tra filosofia e religione; inoltre va ricordato anche per le sue battaglie antilluministe. Rosmini scrisse l’opera: I
principi della scienza morale e si occupò di filosofia politica e di filosofia del diritto. In lui si ritrova il concetto per il
quale: …la morale deve portare al rispetto del diritto naturale… . La sua filosofia non si estranea dai grandi
indirizzi di pensiero moderni anzi concilia con essi e ciò favorirà molto il Rosmini tanto durante il periodo
dell’idealismo quanto quando questo si trasformerà in spiritualismo cattolico a causa della sua crisi. L’ispirazione della
filosofia nell’etica del Rosmini si rifa a Sant’Agostino e, conseguentemente, a Platone. Tuttavia nel Rosmini vi è un
aspetto mistico: è dotato di una anima spiccatamente religiosa e sente forte il richiamo della fede e dell’amore di Dio.
SI PARLI DI MAZZINI
All’idea del diritto il Mazzini antepone quella del dovere, sosteneva, infatti, che il dovere deve essere considerato
primigenio per la conquista dei diritti. Nel 1860 scrive: Dei diritti e dei doveri, in cui si espande la sua filosofia.
Egli era fermamente convinto del fatto che dopo aver ottenuto il trionfo dei diritti degli uomini bisogna riscontrare un
miglioramento immediatamente conseguente delle loro condizioni. Sostiene il Mazzini, ciò in quanto ognuno inizia a
considerare solo i propri diritti andando in contrasto con quelli altrui, di qui: “fu guerra”… . Mazzini non nega
l’esistenza dei diritti ma ritiene che il problema sia conciliare i diritti di ognuno con quelli altrui senza
dover ricorrere all’ausilio di qualcosa che sia superiore ai diritti. Per Mazzini il problema risiede
nell’educazione e il dovere è il principio dell’educazione. Nella sua idea di diritto: <<…i diritti non sono che una
conseguenza dei doveri adempiti e bisogna cominciare da questi per giungere ai primi…>>.
SI PARLI DI NIETZSCHE (1844-1900)
Nietzsche esalta come virtù tutto ciò che è affermazione dell’uomo nella sua terrena vitalità, la forza, la gioia, la
volontà e la potenza. Nell’opera Genealogia della Morale egli critica la morale degli schiavi o del risentimento. I
valori cristiani, in particolare, si fondano sulla debolezza dell’uomo, quindi la morale del risentimento è basata sulla
rinuncia e non sull’affermazione di sé. In Nietzsche la morale del superuomo si contrappone a quella della morale
comune e va al di là del bene e del male. Anche quest’ultimo aspetto si riconduce ad un esaltante di Uomo infinito ed
assoluto. La società non può comprendere il superuomo e naturalmente lo contrasta e ne contrasta le vittorie. Nel
pensiero di Nietzsche il fulcro è: i deboli cercano di tenere avvinti i più forti con le istituzioni giuridiche
che sono gli espedienti di cui essi si servono a tale scopo. E’ evidente che negherà il diritto come strumento
della razionalizzazione della vita sociale.
SI PARLI DI TOLSTOJ
Egli aspirava ad una società fondata esclusivamente sull’amore, che fosse fuori da ogni vincolo imposto
d’autorità e fatto rispettare con la forza o con la sanzione. Egli rifiutava il carattere coattivo del diritto. Tolstoj è
fermamente convinto del fatto che la società cristiana originaria fosse alla base della sua teoria religioso-sentimentale
e quindi motiva la necessità di una società retta dall’amore. Citando Pascal, Tolstoj dice che: <<…le persone che sono
prossime al raggiungimento del proprio bene capisce che esso non può consistere in cose che alcuni possono
possedere ed altri no…>>.
IL FORMALISMO GIURIDICO (positivista)
o Positivismo giuridico formalistico
Il positivismo giuridico formalistico spesso in contrasto con la concezione positivistica della giurisprudenza. Positum
significa: posto, posito (dall’essere umano). A tal proposito è utile ricordare che per Cacciari: <<…il diritto è posto
dall’essere umano e con esso nasce e muore…>>. Il diritto è formalizzato in modo astratto nel positivismo
formalistico. E’ importante ricordare che il diritto positivo può essere anche sostituito. Alla sua origine vi era stata
l’aspirazione a fare della conoscenza del diritto un sistema ponendo in connessione logica e rigorosa gli elementi di
esso. I padri della teoria generale del diritto furno Nettelbladt e Putter che sostennero per primi la necessità di
premettere allo studio del diritto positivo una parte generale; essi elaborarono i concetti di: soggetto di diritto, diritto
soggettivo, atto giuridico etc. Il loro lavoro venne proseguito da Feuerbach e da Thibaut nello sforzo di creare una
costruzione logica del diritto positivo; infine, ad essi seguirono i pandettisti Savigny e Puchta. Intanto, ad una teoria
formale del diritto si poteva giungere per la via empiristica dell’astrazione effettuato comparando dati affini. Questo
atteggiamento venne ritenuto di tipo positivistico. Esso non era di tipo formalistico ed era differente nella sostanza
da quello di Nettelbladt, dei kantiani e dei pandettisti.
IL PENSIERO DI JHERING Sosteneva che la scienza del diritto deve ricorrere agli
Egli è ritenuto il padre della giurisprudenza degli interessi.
interessi (scopi) che costituiscono i principi fondatori del diritto. Si oppose allo storicismo di Savigny affermando che il
diritto non è frutto di una formazione incosciente ed irriflesso dello spirito popolare bensì mezzo tecnico attraverso
l’umana cooperazione mira ai suoi scopi di avanzamento e li realizza. Jhering vive nel positivismo e supera il
formalismo in una visione del diritto che rivela quanto il positivismo possa essere vicino allo storicismo. Egli è
considerato il mediatore tra il diritto romano ed il diritto moderno, in lui si ritrovano 3 figure: 1- i