- Caso sessa
- Caso pellegrini
- 8205/2004 e 21331/2004
- Procedimento riconoscimento enti ecclesiastici
- Principio laicità
- Art. 7.2 in che modo la giurisprudenza voleva ridurne la portata
- Art. 17 trattato di Lisbona
- Processo storico della laicità
- Bilateralità
- Le confessioni religiose e le intese e quali sono i requisiti per poter essere
riconosciute tali e quindi poter stipulare accordi +/-
- La questione dei simboli religiosi
- Art.3 eguaglianza
- Artt. 2,3,7,8,19,20
- Art. 4 progresso spirituale
- Onlus +/-
- Atti di liberalità
- Finanziamenti indiretti +/-
- Principio di legalità (quanti tipi: legalità legale, legalità costituzionale, legalità
convenzionale e comunitaria), libertà di religione art. 19, libertà di coscienza
- Proselitismo art. 7 e 8
- Obiezione di coscienza +/-
- Caso lautsi , giudice di camerino, intese
- Ottoxmille, enti no profit, principio di sussidiarietà +/-
- Percorso giurisprudenziale che porta all’aconfessionalità
- Due sentenze CEDU contro Turchia
- Natura giuridica delle intese
- Enti ecclesiastici
- Riforma titolo V
- Intese e concordati
- Art. 9 CEDU
- Legge 222/85 +/-
- Principio di distinzione degli ordini
- 5xmille +/-
- Intese paraconcordatarie +/-
- Religione nelle scuole
- Sentenza crocifisso
- Libertà del minore nelle formazioni
- Differenza tra scuola laica e cattolica
- Università cattolica del sacro cuore
- Principio del pluralismo confessionale, art. 7
- Edilizia religiosa
art. 7
“Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate
dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”
7.1: reciproca indipendenza e sovranità tra lo Stato e la Chiesa Cattolica.
7.2: concerne la procedura per la produzione della normativa pattizia, dove da un lato
si ridà valore ai Patti lateranensi di un ventennio prima (1929), dall’altro si conferisce
nuova linfa alle materie suscettibili di modificazioni concordate tra Stato italiano e
Chiesa Cattolica. Difatti nel 1984 veniva sottoscritto un nuovo accordo di modifiche
disciplinando nelle sue tre parti, ossia Preambolo, quattordici articoli sostanziali e il
Protocollo addizionale, l’applicazione dei Patti Lateranensi e le modifiche convenute.
Patti Lateranensi: è una contrattazione col fine di scambio di poteri. Il rapporto stato-
chiesa era precedentemente regolato dalla legge delle guarentigie, ossia un
provvedimento legislativo del Regno d’Italia che ha regolato i rapporti tra stato e santa
sede fino appunto al ’29. I Patti Lateranensi si dividono in tre distinti documenti ossia il
TRATTATO che riconosce l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede che fondava lo
Stato della Città del Vaticano, la CONVENZIONE FINANZIARIA che prevedeva il
risarcimento alla chiesa da parte dello stato e varie esenzioni da tasse e dazi sulle
merci, ed infine il CONCORDATO che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la
Chiesa ed il Governo.
Art. 8 riconoscimento e tutela di tutte le confessioni religiose e parametro di
riconoscimento della confessione religiosa
“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (comb.disp.
art. 19)
le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi (comb.disp.
artt. 2, 20), secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento
giuridico italiano.
i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.”
Art. 8.1: la repubblica ispirandosi ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei
diversi culti si impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose, stessa
tutela che troviamo nell’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
(carta di Nizza 2000) dove sottolinea che il diritto include anche la libertà di cambiare
la propria religione.
Artt. 8.2 e 8.3: l’ordinamento italiano accoglie il principio pattizio in base al quale i
rapporti con le confessioni religiose sono regolati mediante accordi tra le parti; mentre
però per il concordato con la chiesa cattolica la dottrina è propensa ad orientarsi verso
modelli di diritto internazionale, le intese sono considerate come convenzioni di diritto
pubblico interno. La stipula delle intese consente alle confessioni religiose di derogare
alla disciplina sui culti ammessi del 1929. Attualmente sono 12 le confessioni religiose
diverse dalla cattolica che hanno stipulato intesa con lo stato e le finalità per le quali
le singole chiese possono impiegare i fondi loro assegnati sono concordati nell’intesa
in base alla quale esse sono state ammesse al finanziamento. La somma ricevuta dalla
chiesa cattolica deve essere impiegata per esigenze di culto della popolazione,
sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di
paesi del terzo mondo. Per esigenze di culto e pastorali si intendono: le diocesi per
culto e pastorale, edilizia di culto, tutela beni culturali ecclesiastici, esigenze di rilievo
nazionale, fondo per la catechesi e l’educazione cristiane a e tribunali ecclesiastici
regionali (per le cause matrimoniali).
Le confessioni religiose cui è riconosciuta personalità in virtù della legge 1159/29 che
intendano stipulare l’Intesa devono formulare una richiesta la quale va inviata alla
Presidenza del Consiglio la quale la trasmette alla Direzione Generale Affari dei Culti
(Ministro degli Interni) presso cui si costituisce una commissione. Una volta concluse le
trattative il Governo ha il dovere (iniziativa vincolata) di presentare l’accordo
concordatario alle Camere perché lo traducano il Legge. il Concordato è equiparato ad
un trattato internazionale ma rispetto a questi il Parlamento è chiamato ad intervenire
con due atti legislativi (spesso accorpati in un unico testo): l’autorizzazione (art. 80) al
Presidente della Repubblica ad operare la ratifica (art. 87) del trattato e l’ordine di
esecuzione dell’accordo. L’intesa costituisce la base per la regolamentazione dei
rapporti ma la regolamentazione vera e propria deve avvenire per legge: il contenuto
dell’Intesa va trasfuso in una legge. Questa figura di legge (formale) prevede che il
Parlamento abbia una posizione marginale comportante solo un generico potere di
approvazione in quanto il Parlamento non può esprimersi procedendo ad emendamenti
sostanziali del disegno di legge bensì può soltanto rifiutarsi di trasfondere in legge il
contenuto dell’Intesa in modo da rendere necessaria la ripresa della procedura
d’Intesa secondo le indicazioni emerse dal dibattito parlamentare. Le intese para-
concordatarie vengono introdotte nel nostro ordinamento mediante un regolamento
ossia attraverso D.P.R. Questa nuova possibilità a livello secondario non deve far
pensare che vi sia una sorta di delegificazione ossia che si sia voluto consentire di
disciplinare certe materie non più mediante legge ma regolamento. La dilatazione del
principio di bilateralità al libello della normazione secondaria può attuare e precisare
nei dettagli e nei particolari le decisioni ma questa logica presuppone una distinzione
tra interessi primari, che essendo connessi con beni costituzionalmente rilevanti
possono essere lasciati alla disciplina dei regolamenti ossia al potere normativo del
Governo. Per comprendere l’importanza della distinzione occorre tener presente che la
garanzia di costituzionalità è limitata alle leggi, pertanto se interessi primari venissero
disciplinati mediante regolamenti essi si troverebbero sguarniti di garanzia in quanto i
regolamenti non sono soggetti a controllo di costituzionalità.
Art. 19 libertà di religione
“tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa (comb.disp. artt.
2,3,7,8,20) in qualsiasi forma, individuale o associata (comb.disp.artt 17,18), di farne
propaganda (comb.disp. art. 21) e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon costume (comb. disp. Artt. 21; e 527 ss
c.p.)”
Tale norma, assieme all’art. 20, esprime implicitamente il principio di laicità dello stato
ossia lo stato garantisce a tutti, cittadini e stranieri, di professare la propria fede,
qualunque essa sia, senza che una religione sia privilegiata rispetto alle altre. La
libertà di religione implica anche il diritto ad essere laici. A livello comunitario tale
libertà è garantita dall’art. 10 della carta di Nizza. Nel concetto di professione di culto
rientrano vari profili, dalla manifestazione pubblica del culto, partecipando alle
funzioni religiose, alla libertà di dichiararsi atei o, all’opposto, di fare proselitismo ( al
diritto della libertà religiosa è riconducibile il la propaganda della fede, questo tipo di
propaganda è riconducibile al proselitismo ossia la tendenza a cercare nuovi adepti e
dunque rappresenta un’opera di persuasione religiosa; il proselitismo si concretizza
sottraendo fedeli ad altre religioni convincendoli ad aderire ad un diverso messaggio
ragion per cui è sempre stato oggetto di conflitti interconfessionali; pertanto nei Paesi
in cui vi è un’identificazione tra potere politico e religiosi come quelli arabi, lo stato di
Israele, vi è il divieto di proselitismo così da garantire la religione tradizionale; nei
Paesi occidentali in cui manca questa identificazione il proselitismo non è vietato e le
chiese tradizionali non godono di questa garanzia, ad eccezione della Grecia. Il
proselitismo presuppone il libero convincimento del destinatario tuttavia può darsi che
si adoperino tecniche scorrette, come ad esempio persuasioni occulte, ipnosi o l’uso di
droghe, per comprimere la libertà di valutazione o comunque spesso le religioni hanno
trovato in certi stati d’animo, quali la sofferenza, perdita di persone care ecc, terreno
fertile per l’opera di convincimento; si pone il problema se l’ordinamento debba farsi
carico della protezione del soggetto debole contro mezzi subdoli adoperati dal potere
di pressione spirituale. L’attività di proselitismo può configurarsi come illecita tanto per
quel che riguarda i mezzi adoperati tanto per quel che riguarda l’abuso di opera di
convincimento per fini ulteriori e discernere se l’attività di proselitismo risponde ad
un’autentica aspirazione religiosa o è solo un modo è per conseguire illeciti guadagni,
dunque l’indagine si pone sul terreno probatorio). Inoltre aspetti importanti di questa
libertà sono l’obiezione di coscienza, cioè il diritto di astenersi dalle attività che
contrastano con la propria fede (ne sono esempi il rifiuto del medico a praticare un
aborto e quello del civile di prestare la leva obbligatoria) il quale si lega alla libertà di
pensiero di cui all’art. 21. Infine il buon costume rappresenta l’unico limite alla libera
manifestazione del culto e si identifica con i valori della morale pubblica, non solo
quella sessuale. Si ritiene che esista un limite implicito dato dal rispetto dei
fondamentali diritti di libertà della persona. Nello specifico il terzo comma tutela la
possibilità di esercitare il proprio culto in pubblico, in privato, in maniera individuale o
associata e di conseguenza il diritto di avere un luogo di culto in cui professare la
propria fede. A tal proposito vi è la sent. della corte costituzionale n. 63/2016, il
compito della repubblica è garantire le condizioni che favoriscano l’espansione della
libertà di tutti e in questo ambito della libertà di religione la quale rappresenta un
aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art.
2 cost. l’apertura dei luoghi di culto in quanto forma e condizione essenziale per il
pubblico esercizio dello stesso ricade nella tutela garantita dall’art.19 cost. vale
dunque il divieto di discriminazione sancito in generale dall’art. 3 cost. e ribadito per
quanto qui specificatamente interessa dagli artt. 8.1, 19 e 29 e ciò anche per
assicurare l’eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui
l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione
necessaria sul piano comunitario. Gli ordini destinatari di tale sentenza sono gli enti
della chiesa cattolica, gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia
già approvata con legge un’intesa e gli enti di tutte le altre confessioni religiose.
Inoltre la libertà religiosa è menzionata dall’art. 9 CEDU “ ogni persona ha diritto alla
libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare
religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio
credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. La libertà di manifestare la propria
religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che
sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una società
democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della
morale pubblica, o alla protezione dei diritti o della libertà altrui”. L’art. 19 nel
combinato disposto con l’art. 21, art. 3 e art. 2 assicura la libertà di coscienza e la
libertà di non credere. La libertà di coscienza consiste nella libertà di coltivare
convinzioni interiori e di comportarsi di conseguenza.
Libertà del minore nelle formazioni
Il principio creativo della coscienza viene considerato un bene costituzionalmente
rilevante e trova la sua protezione nell’art. 2 cost. quale riconoscimento il diritto alla
libera formazione della coscienza e la libertà religiosa appare come la più generale e
importante libertà di coscienza. I rischi maggiori di violazione della libertà morale in
nome della religione si verificano ai danni del minore d’età nonostante al minore sia
riconosciuta una garanzia al valore di persona (art. 2 cost.) la sua libertà morale
deve far conto anche con le due formazioni sociali cui è demandato lo sviluppo della
personalità del minore ossia la famiglia e la scuola. In un certo senso il bambino
viene programmato dai genitori ma questo, oggi, deve svolgersi nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 2 cost. che intende garantire il formarsi di uno spirito libero
e critico. L’art. 2 cost. si intende violato sia quando sono i genitori a imporre ai figli
determinati valori etico-religiosi, sia quando a farlo sia la scuola. Questo problema è
assai delicato in quanto nell’accordo dell’84 è stato stabilito che la Repubblica
italiana “garantisce alla Chiesa Cattolica il diritto di istruire liberamente scuole di
ogni ordine e grado e istituti di educazione”. Grazie alla dottrina della laicità
introdotta dalla Corte Costituzionale nel nostro ordinamento, l’insegnamento della
religione cattolica appare legittimo e non urta con l’eguale libertà delle altre
confessioni. Inoltre nell’accordo dell’84 è stabilita la garanzia di ciascuno a scegliere
se avvalersi o meno di questo insegnamento. Tuttavia per gli studenti al di sotto dei
14 anni questa scelta spetta ai genitori. Nel caso in cui i genitori siano in disaccordo
spetta al giudice la decisione e la giurisprudenza sembra costante nel ritenere che il
minore, in mancanza di accordo tra i genitori, debba seguire l’insegnamento della
religione cattolica tenendo conto che è la religione della maggioranza della
popolazione italiana e che la Repubblica ha dato particolare riconoscimento alla
cultura religiosa e al cattolicesimo.
Art. 20 divieto di discriminazioni (rilettura costituzionalmente orientata:
collegamento con i gravami fiscali si allaccia agli artt. 23-53 della “costituzione
economica”).
“il carattere ecclesiastico e il fine di culto d’una associazione od istituzione non
possono essere causa di gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e
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