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La vicenda del professore Lombardo Vallauri

Il professore Lombardo Vallauri è assegnatario di un incarico annuale di insegnamento rinnovato per i precedenti 20 anni, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. La Congregazione per l'Educazione cattolica decide di ritirare il gradimento prescritto, impedendo l'attribuzione dell'incarico da parte del Consiglio di Facoltà, poiché il professore ha manifestato opinioni contrastanti con l'ideologia dell'Università. Da qui nasce una lunga vicenda giudiziaria che approda alla Corte EDU che nel 2009 riconosce nel provvedimento di diniego gli estremi di una violazione delle norme della Convenzione compiuta dall'Italia a danni del ricorrente. I giudici europei giungono alla decisione valorizzando i profili fatti valere dal ricorrente, attraverso le censure poste a base del ricorso che riguardano gli artt. 10 (libertà di espressione) e 6 (diritto ad un equo processo) della Convenzione. La dirigenza

Dell'università nel loro regolamento possono decidere le qualità che deve avere l'insegnante. Questi si difende dinanzi alla corte di Strasburgo menzionando la violazione degli artt. 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) - 10 della CEDU. Sulla bilancia dei diritti si posano il diritto dell'università alla libera scelta del personale universitario contro il fatto che il professore ha perso il lavoro per i motivi suddetti, forse illegittimi. La corte sancisce che in base all'art. 6 CEDU il colloquio e il provvedimento dovevano essere notificati a Vallauri, così non è stato e dunque è stato violato il principio di equo processo, tolto questo la richiesta dell'università sarebbe stata legittima.

Art. 17 trattato di Lisbona

Quest'articolo va affiancato alla libertà religiosa individuale sviluppata nell'art. 19, alla libertà religiosa collettiva ed istituzionale.

sviluppata negli artt. 7-8 cost., all'art. 20cost. che riveste la funzione di garantire e rafforzare lo statuto giuridico-fiscale degli interessi organizzati e con l'art. 118.4 che prevede la realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale. L'art. 17 pone l'accento a questi principi costituzionali e li esalta a livello comunitario (laddove mancava) una tutela espressa ed autonoma per gli interessi religiosi collettivi. L'art. 17 oggi vigente coglie tre obbiettivi:

  1. Arriva al riconoscimento della dimensione istituzionale della libertà religiosa secondo la dottrina della libertas ecclesiae per la quale la dimensione religiosa si estende a tutto ciò che riguarda l'essere umano ed è giusto che le sia riconosciuto uno status specifico.
  2. Dà facoltà alle Chiese di intervenire su quei progetti di legge europei considerati di loro competenza prima che tali progetti raggiungano l'aula. Ciò significa
che le Chiese entrano a far parte del processo legislativo europeo, con due effetti, ossia una delegittimazione ulteriore dei Parlamenti nazionali ed una aggiuntiva ormai di affievolimento del sistema dellademocrazia rappresentativa. 3. L’esenzioni da quelle leggi e normative europee incontrasto con la dottrina morale cattolica con ricaduta su questioni di principio edeconomiche. Inoltre (libro d’angelo) L’art.17 del Trattato di Lisbona, per un verso conferma il principio per cui l’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono, in virtù del diritto nazionale; formalizza il riconoscimento dell’Unione con tali chiese ed organizzazioni, con le quali mantiene un dialogo trasparente aperto e regolare. Si tratta del riconoscimento del ruolo delle religioni nell’ambito dei processi di integrazione europea e di consolidamento delle istituzioni comunitarie. Può inoltre osservarsi chel'articolo 17 mira a garantire che l'UE rispetti e tenga conto delle identità religiose e delle tradizioni culturali degli Stati membri.

Esenta da quelle leggi enormative europee in contrasto con la dottrina morale cattolica. E' possibile comprendere come l'approccio europeo al fenomeno religioso sia ancora incerto ed in continua trasformazione, frutto della configurazione variabile delle relazioni tra il diritto europeo e diritti nazionali.

Principio di bilateralità (fondamento nell'art. 7.1)

La chiesa ha sempre sostenuto la tesi secondo cui esisterebbero una serie di materie miste che sarebbero oggetto di regolazione da parte dello Stato ma anche funzionali ai fini della salvezza e dunque a lei stessa riferibili. Per poter esercitare il suo controllo in questi settori la Chiesa ha raggiunto un accordo con lo Stato attraverso una contrattazione, già nel periodo fascista la Chiesa aveva adoperato uno degli strumenti di contrattazione per eccellenza ossia il Concordato che è considerato analogo al diritto internazionale e rappresenta una solida assunzione di impegno da parte dello Stato.

che si rende responsabile per l'adempimento dinanzi alla comunità internazionale. La logica del Concordato del '29 era stata trasportata nell'art. 117.2 lett. c cost. che poneva come obbiettivo la centralizzazione tuttavia con la Riforma apportata al titolo V della Cost. del 2001 vi è stata l'introduzione del principio di sussidiarietà (artt. 117-118.4) che hanno dato impulso a fitte relazioni tra autorità pubbliche ed ecclesiastiche a livello locale. I livelli di attuazione di tale principio si estendono a tutti gli altri livelli del processo normativo. Un secondo strumento meno solenne è infatti rappresentato dalle intese para-concordatarie (art. 13.2 accordo '84) che possono essere stipulate tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana (organo costituito da tutti i vescovi ed il cui presidente, per statuto, è legittimato a intrattenere relazioni con le autorità politiche italiane.

CEI). Un terzo strumento è rappresentato invece dalle leggi regionali che prevedono la possibilità di stipulare intese tra gli organi della Regione e la Conferenza episcopale regionale. La Costituzione fa specifico riferimento ai Patti Lateranensi del '29 in quanto i Costituenti hanno richiamato un corpo normativo che permettesse alla Chiesa di esercitare potere nei settori che considera materie miste. L'art. 1 dell'accordo dell'84 afferma l'ideologia della cooperazione e del bene comune: lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani, ciascuna nel proprio ordine, ma devono collaborare per la promozione dell'uomo e il bene del Paese. C'è dunque una ripartizione di compiti secondo cui lo Stato si dichiarerà ai corpi, la chiesa alle anime. L'art. 7.2 cost. può essere letto come una norma d'eccezione che sostanzialmente conferiva continuità alla logica della religione di Stato e argomenti al regime di

Accade che la Corte (EDU) venga adita per verificare la compatibilità rispetto al sistema convenzionale di meccanismi che regolano i rapporti Stato-Chiesa, come avviene nel caso Spampinato, risolto appunto dalla corte EDU con una decisione di inammissibilità nel merito del ricorso. Spampinato lamenta la violazione dell'art. 9 CEDU ("ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei diritti. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una

società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti o della libertà altrui"), poiché l'art. 47 della L. 222/85 nel sancire la possibilità per i contribuenti di destinare in sede di dichiarazione dei redditi, una quota dell'8xmille dell'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche, ossia un'imposta diretta, personale, progressiva e generale, in vigore nella nostra Repubblica) al finanziamento di una confessione religiosa, la costringerebbe a rivelare la propria credenza di fede. Ciò che viene censurato dinanzi ai giudizi europei è più radicalmente lo stesso sistema di finanziamento delle confessioni che ad avviso del ricorrente determinerebbe l'assoggettamento ad un'imposizione fiscale che non risponde ad un interesse generale in quanto possono beneficiarne solo alcuni specifici destinatari. Il sistemadell'8xmille si è dimostrato vantaggioso soprattutto per la Chiesa Cattolica che è destinataria della maggior parte delle scelte espresse e quindi beneficiaria della quota maggiore del gettito dell'8xmille. Il meccanismo presenta alcuni aspetti problematici tra cui l'irrazionalità del meccanismo normativo che dice di voler mettere al centro l'atto di volontà del cittadino e poi distribuisce risorse economiche pubbliche sulla base di scelte inespresse. Spampinato lamenta la violazione degli artt. 9 e 14 (divieto di discriminazione "il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni pubbliche o quelle di altro genere, l'origine nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione") della Convenzione poiché il meccanismo.previsto dalla legge 222/85 gli impone di manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa; e lamenta di essere stato sottoposto ad un'imposizione fiscale che non
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Oscarb97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof D'Angelo Giuseppe.