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●​ NOZIONE DI IMPRENDITORE E IMPRESA

L’art. 2082 stabilisce che l’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività

economica organizzata volta allo scambio e alla produzione di beni e servizi. Quindi

l’impresa è l’attività svolta dall’imprenditore, è differente dall’azienda che invece è l’insieme

dei beni organizzati per lo svolgimento dell’impresa.

Per essere considerata tale, l’impresa deve essere un’attività produttiva, nel senso che

l’attività può essere un modello comportamentale composto da fattori che lavorano per il

raggiungimento dello stesso fine, che in questo caso è la produzione di nuova ricchezza,

bisogna fornire qualcosa che prima non c’era.

Una prima caratteristica fondamentale è quella della professionalità, cioè l’attività deve

essere svolta in modo continuo e non sporadico, quindi non può essere utilizzata come

sinonimo di esclusività (l’imprenditore può occuparsi di più affari ma anche di uno solo), di

continuità (esistono attività stagionali, tali per le esigenze del ciclo produttivo) o di pluralità di

risultati prodotti.

Una seconda caratteristica è l’organizzazione, infatti i fattori della produzione che si

classificano in forza lavoro e capitale, devono essere coordinati e organizzati ottenendo così

un’eterorganizzazione; al contrario l’autorganizzazione è il lavoro autonomo dove

l’imprenditore sfrutta unicamente il suo lavoro e quindi non si può classificare come impresa.

L’ultima caratteristica è l’economicità che può essere letta in senso stretto, quindi si vuole

ottenere il pareggio tra costi e ricavi, oppure con lo scopo di ripartire un profitto attraverso un

margine.

Anche imprese che non producono per il mercato, o imprese illegali o immorali, se rispettano

questi requisiti vengono comunque comprese nella nozione di impresa.

●​ DIFFERENZA TRA IMPRESA AGRICOLA E COMMERCIALE

L’impresa agricola viene direttamente disciplinata nel codice civile, l’impresa commerciale no

però esiste una norma di disciplina che regola il comportamento da adottare da parte di

alcuni tipi di attività, e cioè stabilisce quali sono le attività che hanno l’obbligo di pubblicità.

L’impresa agricola è l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e

attività connesse.

E’ sottoposta a una disciplina ridotta perché il fondo è qualcosa di cui si è già a disposizione,

quindi non sono necessari ingenti investimenti, ma solo finanziamenti per mantenere le

proprie disponibilità e tutelarle.

Prima il fondo veniva considerato come l’attività essenziale dell’impresa agricola; ma con la

modernizzazione del settore agricolo ormai l’attività essenziale è la cura e lo sviluppo del

ciclo biologico al quale concorrono le attività di cura del fondo, delle acque e dei boschi,

quindi ormai il fondo è un fattore eventuale. Vengono stabilite poi le attività connesse che

sfruttano i beni derivanti dalle attività essenziali, si occupano quindi della loro manipolazione,

trasformazione e commercializzazione.

L’impresa commerciale comprende le imprese medio-piccole che svolgono attività

intermediarie nella circolazione di beni e servizi, attività industriali di produzione, trasporto,

attività bancarie e assicurative e altre attività bancarie alle precedenti. Le caratteristiche

principali sono quindi l’industrialità e l’intermediarità, intese rispettivamente con il significato

di non agricolo e di scambio, oppure con il significato di processo produttivo automatizzato e

di attività di acquisto per la rivendita.

Possono essere caratterizzate per la forma giuridica adottata. Si classificano infatti come

imprese pubbliche e private.

Quelle pubbliche vengono gestite da soggetti di diritto pubblico e possiamo distinguere: gli

enti pubblici economici che hanno come scopo principale l’attività commerciale, ma con il

passare degli anni sono stati soggetti a privatizzazione diventando quindi delle società,

alcuni hanno cambiato soltanto la loro forma giuridica mentre il soggetto economico è

rimasto pubblico, ad esempio le società in mano pubblica dove la partecipazione è

interamente pubblica.

un’altra tipologia sono gli enti pubblici non economici il quale fine istituzionale primario non è

l’attività commerciale, ma attività diverse ad esempio gli enti territoriali come i comuni o le

regioni che svolgono attività economiche soltanto in via secondaria. la disciplina applicata è

quella delle imprese, gli enti pubblici però sono esclusi dalle procedure concorsuali e gli enti

che hanno come finalità principale l’attività commerciale sono obbligati all’iscrizione nel

registro delle imprese.

Per quanto riguarda invece l’adozione della forma di impresa privata possiamo distinguere la

forma individuale quindi esercitata da una persona fisica, una forma societaria quindi le

società come quelle di persone o quelle di capitali e la forma di un ente privato non

societario ad esempio le associazioni e le fondazioni.

●​ NOZIONE DI PICCOLO IMPRENDITORE

La piccola impresa è un’attività professionale organizzata prevalentemente sul lavoro del

titolare e i componenti della sua famiglia.

Per la piccola impresa è prevista una disciplina ridotta in quanto non sono necessari grandi

investimenti perché si sfrutta il lavoro proprio.

in questo caso deve prevalere il lavoro proprio sugli altri fattori utilizzati, e bisogna accertare

la prevalenza sia in modo quantitativo quindi che il valore economico del lavoro proprio sia

superiore al valore economico prodotto dagli altri, sia in senso qualitativo quindi che questo

lavoro proprio è essenziale per la produzione.la differenza tra la piccola impresa e l’impresa

commerciale e che nel primo caso il titolare l’imprenditore quindi si occupa direttamente

della gestione, mentre nel secondo caso delega gli altri suoi collaboratori e quindi assolo un

ruolo organizzativo.

Un altro modo per comprendere di che tipo di impresa stiamo parlando, quindi per capire se

effettivamente stiamo trattando di una piccola impresa, oltre al criterio della prevalenza del

lavoro proprio che non sempre è di agevole comprensione possiamo utilizzare il criterio

quantitativo che è previsto per l’apertura delle procedure concorsuali.infatti queste procedure

sono applicabili soltanto se l’impresa rispetta determinate grandezze, quindi queste

procedure vengono applicate a imprese la cui esposizione debitoria superi i 500.000 € al

momento di apertura delle procedure, quando l’attività patrimoniale dei tre esercizi

precedenti è superiore ai 300.000 €, e quando i ricavi lordi dei tre esercizi precedenti è

superiore a 200.000 €.si va a creare quindi sia una presunzione di piccolezza che è una

presunzione di grandezza in quanto si ritiene grande un’impresa che superi anche uno solo

di questi requisiti, mentre a piccola l’impresa che sia inferiore tutti questi limiti

●​ PUBBLICITA’ D’IMPRESA

L’attività dell’impresa deve essere sottoposta a un obbligo di pubblicità, questo perché

l’operazioni devono essere trasparenti e conoscibili dai terzi, ma anche per un fattore di

legalità così che l’impresa possa essere sicura che i terzi siano a conoscenza delle

informazioni rilevanti e che quindi possono continuare la loro attività in tranquillità.le

informazioni sottoposte all’obbligo di pubblicità però sono tipizzate e quindi vengono previste

dalla legge.questo obbligo si adempie attraverso il registro delle imprese cioè una sorta di

banca dati che raccoglie tutte le informazioni relative all’imprese che hanno l’obbligo di

pubblicità. Il registro si divide in due sezioni una ordinaria e uno speciale in quella ordinaria

spettano le informazioni inerenti all’impresa commerciale alle società e gli enti pubblici

economici e comunque tutti quelli che hanno l’obbligo. Per l’iscrizione bisogna prima

presentare una domanda che contiene informazioni sull’assetto organizzativo,

sull’imprenditore o sui soci, sull’oggetto dell’impresa, la denominazione sociale, la sede,

l’eventuale ditta eccetera seguirà poi un controllo che accerti la sussistenza delle condizioni

previste dalla legge e la regolarità formale.se l’iscrizione non è tipizzata allora seguirà la

canzone la cancellazione d’ufficio richiesta dal giudice del registro.inoltre la domanda deve

essere presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa, cioè quando si è effettuato il primo

atto produttivo.questa pubblicità può avere diversi effetti, può avere un’efficacia dichiarativa

quindi determina una presunzione di conoscenza dei terzi senza che si abbia la certezza

concreta che questi ne siano effettivamente a conoscenza, un’efficacia normativa e quindi

solo dopo l’iscrizione quegli atti o comunque l’impresa verranno sottoposti alla disciplina,

oppure un’efficacia costitutiva e quindi solo dopo l’iscrizione quegli atti potranno avere

effetto.

la sezione speciale invece spetta alle piccole imprese, all’imprese agricole, le società

semplici e le imprese artigiane che vengono riportate tutte nella stessa sezione, ci sono

invece poi altre sezioni apposite una che riguarda le società tra avvocati e i professionisti, la

seconda riguarda le società e gli enti di gruppo, la terza riguarda le imprese sociali, la quarta

riguarda quegli atti delle società di capitali che sono già stati iscritti nella sezione ordinaria

che però vengono riportati nella sezione speciale tradotti in un’altra lingua dell’unione,

mentre le ultime due sezioni sono riservate alle start-up innovative e alle piccole medie

imprese innovative.

●​ ORGANIGRAMMA A FORMA PIRAMIDALE

all’interno di un’impresa concorrono diversi soggetti che fanno parte della struttura

decisionale. Al vertice possiamo trovare l’imprenditore che però delega determinate attività e

determinati compiti ai suoi collaboratori, lo stesso fanno gli amministratori all’interno delle

società.i suoi collaboratori possono essere institore, procuratori e commessi.esistono anche

altri tipi di collaboratori che sono autonomi e operano dall’esterno come i mandatari, gli

agenti e i mediatori.

questi soggetti vengono investiti da una serie di poteri in base ai compiti che gli spettano e,

possono esserci poteri decisori che quindi gli permettono di prendere decisioni nel loro

campo lavorativo, poteri di Chiara tori che invece gli permettono di dare esecuzione alle

decisioni prese e per ultimo potere di rappresentazione esterna che gli permettono di attuare

gli stessi atti gli stessi poteri che loro hanno all’interno dell’impresa però nei confronti di terzi

estranei all’azienda.è possibile però anche limitare questi poteri attraverso la procura che è

soggetta a pubblicità per essere opponibile ai terzi.se però un atto viene effettuato in

presenza di procura che non è stata pubblicizzata, gli atti sono comunque efficaci all’interno

dell’impresa ma non all’esterno e quindi il violatore sarà soggetto a un’azione di

responsabilità. gli investitori sono i soggetti che si trovano sul livello più alto perché sono

quelli che hanno più poteri, infatti sono coloro che sono proposti all’esercizio dell’impresa o

comunque a una parte di essa cioè una sede secondaria o un ramo dell’impresa, e vengono

visti come degli alter ego degli imprenditori.hanno poteri decisori, e anche processuali quindi

possono essere chiamati in giudizio per rispondere sia di atti propri sia come convenuti per

la responsabilità dell’imprenditore per il quale devono spendere il nome.inoltre possono

specie possono effettuare soltanto atti per pertinenti all’impresa e non possono spingersi

oltre ad esempio alienando di beni o cambiando l’oggetto dell’impresa.

il procuratore è colui che compie atti pertinenti all’impresa senza esservi preposto, a poteri

dichiara tori ma non decisionali o di rappresentanza né tantomeno processuali, si occupa

però di determinati aspetti funzionali dell’impresa come la parte finanziaria, le vendite, il

marketing. il commesso invece è colui che mette in contatto l’impresa con i terzi, ha quindi

poteri decisori, dichiaratori e di rappresentanza ma deve comunque rispettare dei limiti,

quindi deve compiere atti pertinenti all’impresa, deve attenersi ai contratti standard che gli

vengono affidati, può concedere i soli sconti o le sole dilazioni che rientrano negli usi

commerciali, e riscuote il prezzo delle merci vendute.

●​ TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA

L'esercizio d'impresa necessita dell'allestimento di un apparato produttivo che è composto

da Fattori eterogenei organizzati e asserviti al raggiungimento dello stesso obiettivo

economico. questo apparato è l'azienda cioè l'insieme dei fattori produttivi che l'imprenditore

organizza per l'esercizio d'impresa punto la disciplina che riguarda L'azienda è sulla sua

circolazione cioè il trasferimento oppure la cessione in godimento. dal punto di vista

economico l'azienda trascende dai dalle singole componenti e tra ogni bene C'è un vincolo

di interdipendenza e complementarietà. dal punto di vista giuridico i beni sono

giuridicamente autonomi e Vengono organizzati soltanto per la produzione e l'imprenditore

non Deve necessariamente ottenere la proprietà di questi beni, ma basta che abbia un titolo

giuridico che sia l'usufrutto o l'uso. L'azienda è un'entità notevole caratterizzata dall'entrata e

l'uscita continua dei beni, L'importante è che questi beni non vengano completamente

disaggregati altrimenti si avrà la fine della dell'azienda. il trasferimento è la cessione del

fascio di eterogenee posizioni giuridiche che fanno capo alla alienante punto non è un atto

negoziato autonomo deve essere accompagnato da un contratto come la compravendita o

la donazione e la forma del trasferimento risponde proprio alla forma richiesta per il tipo di

contratto adottato. Infatti se si sceglie la donazione la forma del contratto sarà forma scritta

ad probationem. se si vuole trasferire tutta L'azienda è necessario indicare i beni trasferiti,

Mentre se si vuole evitare di trasferire alcuni di questi beni vanno sempre indicati

L'importante è che non si escludono dei beni essenziali per il continuamento della

dell'esercizio di impresa, altrimenti si avrà soltanto un trasferimento di una pluralità di beni e

non il trasferimento dell'azienda. è prevista anche la pubblicità attraverso l'iscrizione nel

registro delle imprese per gli atti pubblici o la scrittura privata autenticata. viene previsto

anche un divieto di concorrenza all'aliante che non può iniziare una nuova iniziativa

economica a seguito del trasferimento della Azienda In quanto egli conosce i clienti e quindi

potrebbe indurli alla sua nuova iniziativa a condizioni più favorevoli punto questo divieto non

è valido se la dinante possedeva già una iniziativa secondaria ancor prima della cessione

dell'azienda, e il divieto è valido per 5 anni. oltre al trasferimento della proprietà dei beni

bisogna trasferire anche i rapporti giuridici come i crediti e i debiti e i contratti. si prevede che

nei rapporti ci sia l'automatico sub ingresso dell'acquirente, quindi la successione avviene

ex-legge, Non è necessario il consenso né dell'acquirente né del terzo. la successione però

avviene per i contratti corrispettivi non ancora eseguiti, e non è valida per contratti di natura

personale e cioè conclusi per le caratteristiche personali dell'alienante punto è possibile la

successione per questo tipo di contratto soltanto se il terzo è favorevole. In ogni caso il terzo

può esercitare il suo diritto di recesso entro tre mesi nei confronti dell'allenante e per giusta

causa, quindi il responsabile Sarà l’alinante che risponde per colpa in digendo Cioè per

negligenza nella scelta dell'acquirente oppure per negligenza nei confronti degli interessi del

terzo. Inoltre per quanto riguarda i crediti ai debiti puri cioè quei rapporti obbligatori di Fonte

extracontrattuale, i crediti vengono trasferiti Con efficacia anche senza modifica o

accettazione del terzo e l'importante è l'iscrizione nel registro delle imprese, i debiti bui

vengono trasferiti efficacemente efficacemente sono se risultanti dalle scritture contabili.

●​ CONCORRENZA SLEALE

Per concorrenza sleale si intendono gli atti confusori e screditanti, l'appropriazione dei pregi

e gli atti contrari alla diligenza professionale.

Per applicare la disciplina è necessaria la qualifica di imprenditore, sia per il danneggiato sia

per il danneggiante. si presume anche un rapporto di concorrenza e quindi le due parti

devono essere concorrenti o sullo stesso territorio oppure in ambito merceologico.

la concorrenza sleale per confusione si presenta qualora un soggetto utilizzi nomi e segni

distintivi idonei a produrre in confusione il pubblico perché già utilizzati legittimamente da

altri soggetti. Infatti i segni distintivi vengono affidati a solo un imprenditore.

La concorrenza sleale per denigrazione si presenta quando vengono fatti dei commenti o

delle dichiarazioni screditanti ma false s

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher azzup di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Tedeschi Claudia.
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