● NOZIONE DI IMPRENDITORE E IMPRESA
L’art. 2082 stabilisce che l’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività
economica organizzata volta allo scambio e alla produzione di beni e servizi. Quindi
l’impresa è l’attività svolta dall’imprenditore, è differente dall’azienda che invece è l’insieme
dei beni organizzati per lo svolgimento dell’impresa.
Per essere considerata tale, l’impresa deve essere un’attività produttiva, nel senso che
l’attività può essere un modello comportamentale composto da fattori che lavorano per il
raggiungimento dello stesso fine, che in questo caso è la produzione di nuova ricchezza,
bisogna fornire qualcosa che prima non c’era.
Una prima caratteristica fondamentale è quella della professionalità, cioè l’attività deve
essere svolta in modo continuo e non sporadico, quindi non può essere utilizzata come
sinonimo di esclusività (l’imprenditore può occuparsi di più affari ma anche di uno solo), di
continuità (esistono attività stagionali, tali per le esigenze del ciclo produttivo) o di pluralità di
risultati prodotti.
Una seconda caratteristica è l’organizzazione, infatti i fattori della produzione che si
classificano in forza lavoro e capitale, devono essere coordinati e organizzati ottenendo così
un’eterorganizzazione; al contrario l’autorganizzazione è il lavoro autonomo dove
l’imprenditore sfrutta unicamente il suo lavoro e quindi non si può classificare come impresa.
L’ultima caratteristica è l’economicità che può essere letta in senso stretto, quindi si vuole
ottenere il pareggio tra costi e ricavi, oppure con lo scopo di ripartire un profitto attraverso un
margine.
Anche imprese che non producono per il mercato, o imprese illegali o immorali, se rispettano
questi requisiti vengono comunque comprese nella nozione di impresa.
● DIFFERENZA TRA IMPRESA AGRICOLA E COMMERCIALE
L’impresa agricola viene direttamente disciplinata nel codice civile, l’impresa commerciale no
però esiste una norma di disciplina che regola il comportamento da adottare da parte di
alcuni tipi di attività, e cioè stabilisce quali sono le attività che hanno l’obbligo di pubblicità.
L’impresa agricola è l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e
attività connesse.
E’ sottoposta a una disciplina ridotta perché il fondo è qualcosa di cui si è già a disposizione,
quindi non sono necessari ingenti investimenti, ma solo finanziamenti per mantenere le
proprie disponibilità e tutelarle.
Prima il fondo veniva considerato come l’attività essenziale dell’impresa agricola; ma con la
modernizzazione del settore agricolo ormai l’attività essenziale è la cura e lo sviluppo del
ciclo biologico al quale concorrono le attività di cura del fondo, delle acque e dei boschi,
quindi ormai il fondo è un fattore eventuale. Vengono stabilite poi le attività connesse che
sfruttano i beni derivanti dalle attività essenziali, si occupano quindi della loro manipolazione,
trasformazione e commercializzazione.
L’impresa commerciale comprende le imprese medio-piccole che svolgono attività
intermediarie nella circolazione di beni e servizi, attività industriali di produzione, trasporto,
attività bancarie e assicurative e altre attività bancarie alle precedenti. Le caratteristiche
principali sono quindi l’industrialità e l’intermediarità, intese rispettivamente con il significato
di non agricolo e di scambio, oppure con il significato di processo produttivo automatizzato e
di attività di acquisto per la rivendita.
Possono essere caratterizzate per la forma giuridica adottata. Si classificano infatti come
imprese pubbliche e private.
Quelle pubbliche vengono gestite da soggetti di diritto pubblico e possiamo distinguere: gli
enti pubblici economici che hanno come scopo principale l’attività commerciale, ma con il
passare degli anni sono stati soggetti a privatizzazione diventando quindi delle società,
alcuni hanno cambiato soltanto la loro forma giuridica mentre il soggetto economico è
rimasto pubblico, ad esempio le società in mano pubblica dove la partecipazione è
interamente pubblica.
un’altra tipologia sono gli enti pubblici non economici il quale fine istituzionale primario non è
l’attività commerciale, ma attività diverse ad esempio gli enti territoriali come i comuni o le
regioni che svolgono attività economiche soltanto in via secondaria. la disciplina applicata è
quella delle imprese, gli enti pubblici però sono esclusi dalle procedure concorsuali e gli enti
che hanno come finalità principale l’attività commerciale sono obbligati all’iscrizione nel
registro delle imprese.
Per quanto riguarda invece l’adozione della forma di impresa privata possiamo distinguere la
forma individuale quindi esercitata da una persona fisica, una forma societaria quindi le
società come quelle di persone o quelle di capitali e la forma di un ente privato non
societario ad esempio le associazioni e le fondazioni.
● NOZIONE DI PICCOLO IMPRENDITORE
La piccola impresa è un’attività professionale organizzata prevalentemente sul lavoro del
titolare e i componenti della sua famiglia.
Per la piccola impresa è prevista una disciplina ridotta in quanto non sono necessari grandi
investimenti perché si sfrutta il lavoro proprio.
in questo caso deve prevalere il lavoro proprio sugli altri fattori utilizzati, e bisogna accertare
la prevalenza sia in modo quantitativo quindi che il valore economico del lavoro proprio sia
superiore al valore economico prodotto dagli altri, sia in senso qualitativo quindi che questo
lavoro proprio è essenziale per la produzione.la differenza tra la piccola impresa e l’impresa
commerciale e che nel primo caso il titolare l’imprenditore quindi si occupa direttamente
della gestione, mentre nel secondo caso delega gli altri suoi collaboratori e quindi assolo un
ruolo organizzativo.
Un altro modo per comprendere di che tipo di impresa stiamo parlando, quindi per capire se
effettivamente stiamo trattando di una piccola impresa, oltre al criterio della prevalenza del
lavoro proprio che non sempre è di agevole comprensione possiamo utilizzare il criterio
quantitativo che è previsto per l’apertura delle procedure concorsuali.infatti queste procedure
sono applicabili soltanto se l’impresa rispetta determinate grandezze, quindi queste
procedure vengono applicate a imprese la cui esposizione debitoria superi i 500.000 € al
momento di apertura delle procedure, quando l’attività patrimoniale dei tre esercizi
precedenti è superiore ai 300.000 €, e quando i ricavi lordi dei tre esercizi precedenti è
superiore a 200.000 €.si va a creare quindi sia una presunzione di piccolezza che è una
presunzione di grandezza in quanto si ritiene grande un’impresa che superi anche uno solo
di questi requisiti, mentre a piccola l’impresa che sia inferiore tutti questi limiti
● PUBBLICITA’ D’IMPRESA
L’attività dell’impresa deve essere sottoposta a un obbligo di pubblicità, questo perché
l’operazioni devono essere trasparenti e conoscibili dai terzi, ma anche per un fattore di
legalità così che l’impresa possa essere sicura che i terzi siano a conoscenza delle
informazioni rilevanti e che quindi possono continuare la loro attività in tranquillità.le
informazioni sottoposte all’obbligo di pubblicità però sono tipizzate e quindi vengono previste
dalla legge.questo obbligo si adempie attraverso il registro delle imprese cioè una sorta di
banca dati che raccoglie tutte le informazioni relative all’imprese che hanno l’obbligo di
pubblicità. Il registro si divide in due sezioni una ordinaria e uno speciale in quella ordinaria
spettano le informazioni inerenti all’impresa commerciale alle società e gli enti pubblici
economici e comunque tutti quelli che hanno l’obbligo. Per l’iscrizione bisogna prima
presentare una domanda che contiene informazioni sull’assetto organizzativo,
sull’imprenditore o sui soci, sull’oggetto dell’impresa, la denominazione sociale, la sede,
l’eventuale ditta eccetera seguirà poi un controllo che accerti la sussistenza delle condizioni
previste dalla legge e la regolarità formale.se l’iscrizione non è tipizzata allora seguirà la
canzone la cancellazione d’ufficio richiesta dal giudice del registro.inoltre la domanda deve
essere presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa, cioè quando si è effettuato il primo
atto produttivo.questa pubblicità può avere diversi effetti, può avere un’efficacia dichiarativa
quindi determina una presunzione di conoscenza dei terzi senza che si abbia la certezza
concreta che questi ne siano effettivamente a conoscenza, un’efficacia normativa e quindi
solo dopo l’iscrizione quegli atti o comunque l’impresa verranno sottoposti alla disciplina,
oppure un’efficacia costitutiva e quindi solo dopo l’iscrizione quegli atti potranno avere
effetto.
la sezione speciale invece spetta alle piccole imprese, all’imprese agricole, le società
semplici e le imprese artigiane che vengono riportate tutte nella stessa sezione, ci sono
invece poi altre sezioni apposite una che riguarda le società tra avvocati e i professionisti, la
seconda riguarda le società e gli enti di gruppo, la terza riguarda le imprese sociali, la quarta
riguarda quegli atti delle società di capitali che sono già stati iscritti nella sezione ordinaria
che però vengono riportati nella sezione speciale tradotti in un’altra lingua dell’unione,
mentre le ultime due sezioni sono riservate alle start-up innovative e alle piccole medie
imprese innovative.
● ORGANIGRAMMA A FORMA PIRAMIDALE
all’interno di un’impresa concorrono diversi soggetti che fanno parte della struttura
decisionale. Al vertice possiamo trovare l’imprenditore che però delega determinate attività e
determinati compiti ai suoi collaboratori, lo stesso fanno gli amministratori all’interno delle
società.i suoi collaboratori possono essere institore, procuratori e commessi.esistono anche
altri tipi di collaboratori che sono autonomi e operano dall’esterno come i mandatari, gli
agenti e i mediatori.
questi soggetti vengono investiti da una serie di poteri in base ai compiti che gli spettano e,
possono esserci poteri decisori che quindi gli permettono di prendere decisioni nel loro
campo lavorativo, poteri di Chiara tori che invece gli permettono di dare esecuzione alle
decisioni prese e per ultimo potere di rappresentazione esterna che gli permettono di attuare
gli stessi atti gli stessi poteri che loro hanno all’interno dell’impresa però nei confronti di terzi
estranei all’azienda.è possibile però anche limitare questi poteri attraverso la procura che è
soggetta a pubblicità per essere opponibile ai terzi.se però un atto viene effettuato in
presenza di procura che non è stata pubblicizzata, gli atti sono comunque efficaci all’interno
dell’impresa ma non all’esterno e quindi il violatore sarà soggetto a un’azione di
responsabilità. gli investitori sono i soggetti che si trovano sul livello più alto perché sono
quelli che hanno più poteri, infatti sono coloro che sono proposti all’esercizio dell’impresa o
comunque a una parte di essa cioè una sede secondaria o un ramo dell’impresa, e vengono
visti come degli alter ego degli imprenditori.hanno poteri decisori, e anche processuali quindi
possono essere chiamati in giudizio per rispondere sia di atti propri sia come convenuti per
la responsabilità dell’imprenditore per il quale devono spendere il nome.inoltre possono
specie possono effettuare soltanto atti per pertinenti all’impresa e non possono spingersi
oltre ad esempio alienando di beni o cambiando l’oggetto dell’impresa.
il procuratore è colui che compie atti pertinenti all’impresa senza esservi preposto, a poteri
dichiara tori ma non decisionali o di rappresentanza né tantomeno processuali, si occupa
però di determinati aspetti funzionali dell’impresa come la parte finanziaria, le vendite, il
marketing. il commesso invece è colui che mette in contatto l’impresa con i terzi, ha quindi
poteri decisori, dichiaratori e di rappresentanza ma deve comunque rispettare dei limiti,
quindi deve compiere atti pertinenti all’impresa, deve attenersi ai contratti standard che gli
vengono affidati, può concedere i soli sconti o le sole dilazioni che rientrano negli usi
commerciali, e riscuote il prezzo delle merci vendute.
● TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA
L'esercizio d'impresa necessita dell'allestimento di un apparato produttivo che è composto
da Fattori eterogenei organizzati e asserviti al raggiungimento dello stesso obiettivo
economico. questo apparato è l'azienda cioè l'insieme dei fattori produttivi che l'imprenditore
organizza per l'esercizio d'impresa punto la disciplina che riguarda L'azienda è sulla sua
circolazione cioè il trasferimento oppure la cessione in godimento. dal punto di vista
economico l'azienda trascende dai dalle singole componenti e tra ogni bene C'è un vincolo
di interdipendenza e complementarietà. dal punto di vista giuridico i beni sono
giuridicamente autonomi e Vengono organizzati soltanto per la produzione e l'imprenditore
non Deve necessariamente ottenere la proprietà di questi beni, ma basta che abbia un titolo
giuridico che sia l'usufrutto o l'uso. L'azienda è un'entità notevole caratterizzata dall'entrata e
l'uscita continua dei beni, L'importante è che questi beni non vengano completamente
disaggregati altrimenti si avrà la fine della dell'azienda. il trasferimento è la cessione del
fascio di eterogenee posizioni giuridiche che fanno capo alla alienante punto non è un atto
negoziato autonomo deve essere accompagnato da un contratto come la compravendita o
la donazione e la forma del trasferimento risponde proprio alla forma richiesta per il tipo di
contratto adottato. Infatti se si sceglie la donazione la forma del contratto sarà forma scritta
ad probationem. se si vuole trasferire tutta L'azienda è necessario indicare i beni trasferiti,
Mentre se si vuole evitare di trasferire alcuni di questi beni vanno sempre indicati
L'importante è che non si escludono dei beni essenziali per il continuamento della
dell'esercizio di impresa, altrimenti si avrà soltanto un trasferimento di una pluralità di beni e
non il trasferimento dell'azienda. è prevista anche la pubblicità attraverso l'iscrizione nel
registro delle imprese per gli atti pubblici o la scrittura privata autenticata. viene previsto
anche un divieto di concorrenza all'aliante che non può iniziare una nuova iniziativa
economica a seguito del trasferimento della Azienda In quanto egli conosce i clienti e quindi
potrebbe indurli alla sua nuova iniziativa a condizioni più favorevoli punto questo divieto non
è valido se la dinante possedeva già una iniziativa secondaria ancor prima della cessione
dell'azienda, e il divieto è valido per 5 anni. oltre al trasferimento della proprietà dei beni
bisogna trasferire anche i rapporti giuridici come i crediti e i debiti e i contratti. si prevede che
nei rapporti ci sia l'automatico sub ingresso dell'acquirente, quindi la successione avviene
ex-legge, Non è necessario il consenso né dell'acquirente né del terzo. la successione però
avviene per i contratti corrispettivi non ancora eseguiti, e non è valida per contratti di natura
personale e cioè conclusi per le caratteristiche personali dell'alienante punto è possibile la
successione per questo tipo di contratto soltanto se il terzo è favorevole. In ogni caso il terzo
può esercitare il suo diritto di recesso entro tre mesi nei confronti dell'allenante e per giusta
causa, quindi il responsabile Sarà l’alinante che risponde per colpa in digendo Cioè per
negligenza nella scelta dell'acquirente oppure per negligenza nei confronti degli interessi del
terzo. Inoltre per quanto riguarda i crediti ai debiti puri cioè quei rapporti obbligatori di Fonte
extracontrattuale, i crediti vengono trasferiti Con efficacia anche senza modifica o
accettazione del terzo e l'importante è l'iscrizione nel registro delle imprese, i debiti bui
vengono trasferiti efficacemente efficacemente sono se risultanti dalle scritture contabili.
● CONCORRENZA SLEALE
Per concorrenza sleale si intendono gli atti confusori e screditanti, l'appropriazione dei pregi
e gli atti contrari alla diligenza professionale.
Per applicare la disciplina è necessaria la qualifica di imprenditore, sia per il danneggiato sia
per il danneggiante. si presume anche un rapporto di concorrenza e quindi le due parti
devono essere concorrenti o sullo stesso territorio oppure in ambito merceologico.
la concorrenza sleale per confusione si presenta qualora un soggetto utilizzi nomi e segni
distintivi idonei a produrre in confusione il pubblico perché già utilizzati legittimamente da
altri soggetti. Infatti i segni distintivi vengono affidati a solo un imprenditore.
La concorrenza sleale per denigrazione si presenta quando vengono fatti dei commenti o
delle dichiarazioni screditanti ma false s
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