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Estratto del documento

Per legge è stabilito che la società tra avvocati non fallisce, allora non rientra fra

le attività commerciali, sicuramente non è attività agricola.

- Società di revisione

Sono società che si occupano della revisione legale, possono essere costituite

sia in forma di società di persone che in forma di società di capitali anche sotto

forma di società semplice. L'attività di revisione non è un'attività commerciale e

non è nemmeno un'attività agricola.

9. Piccolo imprenditore (criterio di prevalenza nello specifico)

Regolato dall’art.2083: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli

artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale

organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Così viene identificata una categoria di operatori economici esonerati dall'obbligo di

iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili, nonché

immuni dal fallimento. Oggi questa nozione ha perso di importanza.

Il piccolo imprenditore non doveva iscrivere la propria attività al registro delle imprese

non doveva tenere le scritture contabili e non era assoggettabile a procedure

concorsuali.

Se permane ancora oggi l'esonero dei piccoli imprenditori dall'obbligo di tenuta della

contabilità, non possono più dirsi esonerati dall'obbligo di iscrizione nel registro delle

imprese, dovendo aggiungersi che tale adempimento pubblicitario assolve in linea

generale una funzione di pubblicità notizia, salva l'efficacia dichiarativa attribuita alle

iscrizioni effettuate dai coltivatori diretti. Fino al 2007 il piccolo imprenditore era

esentato dal fallimento, soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina

delle procedure concorsuali.

Tutta la pressione giurisprudenziale del piccolo imprenditore era giustificata perché

alcuni cercavano di farsi riconoscere come tale e quindi evitare di essere assoggettati

alle procedure concorsuali.

Criterio di prevalenza:

È piccolo imprenditore perché c'è una prevalenza dell'apporto produttivo

dell’imprenditore sul processo, sull'organizzazione incentrata sull'attività svolta. Dal

momento che il lavoro dell'imprenditore viene sostituito da una macchina non ci

troviamo più in una nozione di piccolo imprenditore, perché è venuta meno la

prevalente partecipazione dell'imprenditore al processo produttivo.

Se questo apporto del piccolo imprenditore e dei suoi familiari è prevalente, allora ci

troviamo nella situazione del piccolo imprenditore, altrimenti no.

La piccola impresa si differenzia dall'impresa medio grande sotto il profilo delle

dimensioni e dell'organizzazione interna:

- la necessità della prevalenza del lavoro familiare limita il ricorso alla

manodopera estranea e l'impiego di capitali

- il fulcro della piccola impresa è costituito dalla persona del titolare

fra le categorie di piccoli imprenditori abbiamo quella dell'impresa artigiana, può

essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto

personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, quantificando per ogni specie di

impresa artigiana il numero di dipendenti estranei

10. Inizio e fine dell’impresa

L’impresa inizia quando viene montata l’organizzazione. Condizione necessaria e

sufficiente all'acquisto della qualità di imprenditore è l’esercizio effettivo di un'attività

imprenditoriale.

È importante determinare il momento preciso in cui l'attività di impresa può dirsi

iniziata poiché da quel momento comincia ad essere applicata la disciplina specifica

con le relative conseguenze (es. assoggettabilità al fallimento).

È necessario distinguere:

- se il soggetto ha compiuto una serie di atti preparatori ed ha

preventivamente creato una stabile organizzazione aziendale, allora è

sufficiente per qualificare il soggetto come imprenditore per il compimento

anche di un solo atto di gestione.

- Se mancano gli atti preparatori e una stabile organizzazione aziendale non è

sufficiente il compimento di un atto idoneo, perché è necessario che ci sia una

certa ripetizione nel tempo degli atti.

La perdita della qualità di imprenditore si rifà al principio di effettività e la

cancellazione dal registro delle imprese, non è sufficiente per denotare la perdita della

qualità di imprenditore che coincide invece con l'effettiva cessazione dell'attività. La

fine dell'impresa è preceduta da una fase di liquidazione e durante questa fase

l'imprenditore chiude tutti i rapporti, quindi procede a soddisfare i creditori, alla

vendita della giacenza in magazzino, al licenziamento dei dipendenti, in questa fase

c'è comunque una continuazione dell'attività d'impresa. La chiusura della fase di

liquidazione e il momento in cui avviene la disgregazione del complesso aziendale,

quindi, è quello il momento in cui definitivamente consideriamo cessata l'impresa, e

automaticamente la qualità di imprenditore.

11. L’azienda, il trasferimento

Il trasferimento d'azienda avviene per iscritto, ma soltanto ad probationem, cioè, l'atto

potrebbe tranquillamente esistere nel mondo degli atti giuridici a prescindere dalla

forma scritta, ma è importante ai fini della sua opponibilità ai terzi.

Per le imprese soggette a registrazione, ad esempio, quelle commerciali i contratti che

hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono

essere provati per iscritto. Se nell'azienda c'è uno o più immobili, bisogna rispettare la

forma prevista anche per i singoli beni. Questa norma rileva il problema giuridico

dell'inquadramento dell'azienda perché l'azienda da un lato è un complesso unitario

organizzato di beni che sono organizzati e messi assieme dall'imprenditore dall'altro

questi beni non perdono la loro rilevanza autonoma dal punto di vista giuridico. Questi

contratti per forma pubblica o per scrittura privata autenticata devono essere

depositati presso il registro delle imprese, quindi, hanno una pubblicità di natura

dichiarativa, cioè, funzionale ai fini dell'opponibilità dell'atto di trasferimento

dell'azienda ai terzi.

12. I consorzi

Sono organizzazioni tra gli imprenditori, più imprenditori si mettono d'accordo e

istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di

determinate fasi delle rispettive imprese. È un contratto plurilaterale a schema

associativo ed è caratterizzato dalla creazione di un'organizzazione comune finalizzata

al perseguimento di scopi propri.

Generalmente parliamo di due tipologie di consorzi:

- consorzi limitativi della concorrenza (consorzi anticoncorrenziali)

È istituito tra soggetti che svolgono la stessa attività o attività simili. Questa

tipologia rischia di andare incontro a possibili forme di manifestazioni di patti

lesivi della concorrenza. Sono ammessi soltanto nella misura in cui svolgano la

propria attività nel rispetto di tutta la disciplina antimonopolistica nazionale o

comunitaria. Si mettono d'accordo per non farsi concorrenza. Tutti vendono le

stesse quantità allo stesso prezzo in modo da coprire il fabbisogno, ogni impresa

però continua a produrre e vendere in maniera autonoma. Lo scopo di questa

organizzazione è quello di osservare la domanda di quel determinato bene in un

determinato momento e di distribuire le quantità da fornire secondo certe

proporzioni fra i membri dell'organizzazione

- consorzi di coordinamento (consorzi interaziendali)

sono creati da imprenditori che non necessariamente svolgono la stessa attività,

solitamente questo si verifica tra imprese di piccole e medie dimensioni che

cercano di conseguire dei risparmi, assicurano la sopravvivenza delle imprese

più piccole e garantiscono concorrenza del mercato. A finalità di cooperazione

interaziendale col quale si disciplinano ha carattere introduttivo organizzativo,

fasi delle rispettive imprese.

L'ordinamento non vede bene i consorzi con finalità anticoncorrenziali però non ha

potuto vietarli perché in molti casi sono funzionali alla migliore organizzazione del

mercato della struttura distributiva e produttiva. L’unico limite che ha potuto imporre

agli accordi anticoncorrenziali e che questo tipo di accordi non può avere una durata

superiore a 5 anni.

Si distingue tra i consorzi interni e quelli esterni

- quelli interni: l'attività si esaurisce all'interno la funzione è quella di regolare i

rapporti reciproci

- quelli esterni: l'attività viene svolta all'esterno l'organizzazione comune opera

come se fosse un ufficio verso l'esterno quindi un ufficio istituito tra tutte queste

imprese.

Le regole del contratto:

- deve essere redatto per iscritto sotto pena di nullità, vale anche per le

modificazioni.

Il contratto deve prevedere:

- la durata: il consorzio con attività interna può assumere rilevanza nei confronti

dei terzi per un arco di tempo che in mancanza di clausola espressa circa la

durata è destinata a protrarsi per 10 anni, salvo i consorzi anticoncorrenziali

durata massima 5 anni.

- gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati

- le attribuzioni ed i poteri degli organi preposti al consorzio

- casi di recesso ed esclusione

il contratto può essere modificato solo con il consenso di tutti i partecipanti.

Rimane ferma la possibilità per i consorziati assenti o dissenzienti di impugnare

davanti all'autorità giudiziaria le delibere assunte in violazione delle norme legali e di

contratto.

Il controllo è affidato agli stessi componenti del consorzio che possono eseguire

ispezioni presso le imprese partecipanti.

Al consorziato che recede o che viene escluso dal consorzio non compete liquidazione

alcuna della quota di partecipazione.

Nel consorzio ad attività interna ciascun consorziato sarà responsabile dell'apporto del

costo delle necessità che servono al consorzio per funzionare. Con riferimento ai

consorzi con attività esterna, deve rilevarsi che lo svolgimento di un'attività rivolta

all'esterno implica obbligatoriamente la creazione di un patrimonio, cioè il fondo

consortile, che è costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquisiti con questi

contributi, nonché da ogni mezzo patrimoniale apporta

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Publisher
A.A. 2023-2024
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Valensise Paolo.