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Per legge è stabilito che la società tra avvocati non fallisce, allora non rientra fra
le attività commerciali, sicuramente non è attività agricola.
- Società di revisione
Sono società che si occupano della revisione legale, possono essere costituite
sia in forma di società di persone che in forma di società di capitali anche sotto
forma di società semplice. L'attività di revisione non è un'attività commerciale e
non è nemmeno un'attività agricola.
9. Piccolo imprenditore (criterio di prevalenza nello specifico)
Regolato dall’art.2083: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale
organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Così viene identificata una categoria di operatori economici esonerati dall'obbligo di
iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili, nonché
immuni dal fallimento. Oggi questa nozione ha perso di importanza.
Il piccolo imprenditore non doveva iscrivere la propria attività al registro delle imprese
non doveva tenere le scritture contabili e non era assoggettabile a procedure
concorsuali.
Se permane ancora oggi l'esonero dei piccoli imprenditori dall'obbligo di tenuta della
contabilità, non possono più dirsi esonerati dall'obbligo di iscrizione nel registro delle
imprese, dovendo aggiungersi che tale adempimento pubblicitario assolve in linea
generale una funzione di pubblicità notizia, salva l'efficacia dichiarativa attribuita alle
iscrizioni effettuate dai coltivatori diretti. Fino al 2007 il piccolo imprenditore era
esentato dal fallimento, soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina
delle procedure concorsuali.
Tutta la pressione giurisprudenziale del piccolo imprenditore era giustificata perché
alcuni cercavano di farsi riconoscere come tale e quindi evitare di essere assoggettati
alle procedure concorsuali.
Criterio di prevalenza:
È piccolo imprenditore perché c'è una prevalenza dell'apporto produttivo
dell’imprenditore sul processo, sull'organizzazione incentrata sull'attività svolta. Dal
momento che il lavoro dell'imprenditore viene sostituito da una macchina non ci
troviamo più in una nozione di piccolo imprenditore, perché è venuta meno la
prevalente partecipazione dell'imprenditore al processo produttivo.
Se questo apporto del piccolo imprenditore e dei suoi familiari è prevalente, allora ci
troviamo nella situazione del piccolo imprenditore, altrimenti no.
La piccola impresa si differenzia dall'impresa medio grande sotto il profilo delle
dimensioni e dell'organizzazione interna:
- la necessità della prevalenza del lavoro familiare limita il ricorso alla
manodopera estranea e l'impiego di capitali
- il fulcro della piccola impresa è costituito dalla persona del titolare
fra le categorie di piccoli imprenditori abbiamo quella dell'impresa artigiana, può
essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto
personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, quantificando per ogni specie di
impresa artigiana il numero di dipendenti estranei
10. Inizio e fine dell’impresa
L’impresa inizia quando viene montata l’organizzazione. Condizione necessaria e
sufficiente all'acquisto della qualità di imprenditore è l’esercizio effettivo di un'attività
imprenditoriale.
È importante determinare il momento preciso in cui l'attività di impresa può dirsi
iniziata poiché da quel momento comincia ad essere applicata la disciplina specifica
con le relative conseguenze (es. assoggettabilità al fallimento).
È necessario distinguere:
- se il soggetto ha compiuto una serie di atti preparatori ed ha
preventivamente creato una stabile organizzazione aziendale, allora è
sufficiente per qualificare il soggetto come imprenditore per il compimento
anche di un solo atto di gestione.
- Se mancano gli atti preparatori e una stabile organizzazione aziendale non è
sufficiente il compimento di un atto idoneo, perché è necessario che ci sia una
certa ripetizione nel tempo degli atti.
La perdita della qualità di imprenditore si rifà al principio di effettività e la
cancellazione dal registro delle imprese, non è sufficiente per denotare la perdita della
qualità di imprenditore che coincide invece con l'effettiva cessazione dell'attività. La
fine dell'impresa è preceduta da una fase di liquidazione e durante questa fase
l'imprenditore chiude tutti i rapporti, quindi procede a soddisfare i creditori, alla
vendita della giacenza in magazzino, al licenziamento dei dipendenti, in questa fase
c'è comunque una continuazione dell'attività d'impresa. La chiusura della fase di
liquidazione e il momento in cui avviene la disgregazione del complesso aziendale,
quindi, è quello il momento in cui definitivamente consideriamo cessata l'impresa, e
automaticamente la qualità di imprenditore.
11. L’azienda, il trasferimento
Il trasferimento d'azienda avviene per iscritto, ma soltanto ad probationem, cioè, l'atto
potrebbe tranquillamente esistere nel mondo degli atti giuridici a prescindere dalla
forma scritta, ma è importante ai fini della sua opponibilità ai terzi.
Per le imprese soggette a registrazione, ad esempio, quelle commerciali i contratti che
hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono
essere provati per iscritto. Se nell'azienda c'è uno o più immobili, bisogna rispettare la
forma prevista anche per i singoli beni. Questa norma rileva il problema giuridico
dell'inquadramento dell'azienda perché l'azienda da un lato è un complesso unitario
organizzato di beni che sono organizzati e messi assieme dall'imprenditore dall'altro
questi beni non perdono la loro rilevanza autonoma dal punto di vista giuridico. Questi
contratti per forma pubblica o per scrittura privata autenticata devono essere
depositati presso il registro delle imprese, quindi, hanno una pubblicità di natura
dichiarativa, cioè, funzionale ai fini dell'opponibilità dell'atto di trasferimento
dell'azienda ai terzi.
12. I consorzi
Sono organizzazioni tra gli imprenditori, più imprenditori si mettono d'accordo e
istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di
determinate fasi delle rispettive imprese. È un contratto plurilaterale a schema
associativo ed è caratterizzato dalla creazione di un'organizzazione comune finalizzata
al perseguimento di scopi propri.
Generalmente parliamo di due tipologie di consorzi:
- consorzi limitativi della concorrenza (consorzi anticoncorrenziali)
È istituito tra soggetti che svolgono la stessa attività o attività simili. Questa
tipologia rischia di andare incontro a possibili forme di manifestazioni di patti
lesivi della concorrenza. Sono ammessi soltanto nella misura in cui svolgano la
propria attività nel rispetto di tutta la disciplina antimonopolistica nazionale o
comunitaria. Si mettono d'accordo per non farsi concorrenza. Tutti vendono le
stesse quantità allo stesso prezzo in modo da coprire il fabbisogno, ogni impresa
però continua a produrre e vendere in maniera autonoma. Lo scopo di questa
organizzazione è quello di osservare la domanda di quel determinato bene in un
determinato momento e di distribuire le quantità da fornire secondo certe
proporzioni fra i membri dell'organizzazione
- consorzi di coordinamento (consorzi interaziendali)
sono creati da imprenditori che non necessariamente svolgono la stessa attività,
solitamente questo si verifica tra imprese di piccole e medie dimensioni che
cercano di conseguire dei risparmi, assicurano la sopravvivenza delle imprese
più piccole e garantiscono concorrenza del mercato. A finalità di cooperazione
interaziendale col quale si disciplinano ha carattere introduttivo organizzativo,
fasi delle rispettive imprese.
L'ordinamento non vede bene i consorzi con finalità anticoncorrenziali però non ha
potuto vietarli perché in molti casi sono funzionali alla migliore organizzazione del
mercato della struttura distributiva e produttiva. L’unico limite che ha potuto imporre
agli accordi anticoncorrenziali e che questo tipo di accordi non può avere una durata
superiore a 5 anni.
Si distingue tra i consorzi interni e quelli esterni
- quelli interni: l'attività si esaurisce all'interno la funzione è quella di regolare i
rapporti reciproci
- quelli esterni: l'attività viene svolta all'esterno l'organizzazione comune opera
come se fosse un ufficio verso l'esterno quindi un ufficio istituito tra tutte queste
imprese.
Le regole del contratto:
- deve essere redatto per iscritto sotto pena di nullità, vale anche per le
modificazioni.
Il contratto deve prevedere:
- la durata: il consorzio con attività interna può assumere rilevanza nei confronti
dei terzi per un arco di tempo che in mancanza di clausola espressa circa la
durata è destinata a protrarsi per 10 anni, salvo i consorzi anticoncorrenziali
durata massima 5 anni.
- gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati
- le attribuzioni ed i poteri degli organi preposti al consorzio
- casi di recesso ed esclusione
il contratto può essere modificato solo con il consenso di tutti i partecipanti.
Rimane ferma la possibilità per i consorziati assenti o dissenzienti di impugnare
davanti all'autorità giudiziaria le delibere assunte in violazione delle norme legali e di
contratto.
Il controllo è affidato agli stessi componenti del consorzio che possono eseguire
ispezioni presso le imprese partecipanti.
Al consorziato che recede o che viene escluso dal consorzio non compete liquidazione
alcuna della quota di partecipazione.
Nel consorzio ad attività interna ciascun consorziato sarà responsabile dell'apporto del
costo delle necessità che servono al consorzio per funzionare. Con riferimento ai
consorzi con attività esterna, deve rilevarsi che lo svolgimento di un'attività rivolta
all'esterno implica obbligatoriamente la creazione di un patrimonio, cioè il fondo
consortile, che è costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquisiti con questi
contributi, nonché da ogni mezzo patrimoniale apporta