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Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivati dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

L'articolo 117 sancisce che spetta alle regioni la potestà legislativa nelle materie di legislazione concorrente, alcune delle quali coprono aree di interesse rilevanti per il diritto ecclesiastico ma riserva alla legislazione dello stato la determinazione dei principi fondamentali.

L'articolo 117 dispone che spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello stato (potestà residuale). È necessario che misure predisposte a tale scopo non costituiscano strumenti di politica ecclesiastica, né generino interferenze anche potenziali con la disciplina statale dei rapporti con le confessioni.

Articolo 9 CEDU

Ogni persona ha diritto alla

libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto comporta la libertà di cambiare religione o convinzione, come pure la libertà di manifestare la propria religione o convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato.

L'articolo 9 della CEDU parla della libertà di insegnamento e di pensiero. Mentre nell'articolo 19 c'è il limite solo sull'esercizio, nell'articolo 9 CEDU vi è un intero elenco sui limiti che possono nascere solo se c'è una legge (come sicurezza, ordine pubblico...).

È possibile trovarsi nelle situazioni di conflitto di lealtà. Un precetto giuridico può entrare in conflitto con un precetto religioso. Il problema è rispettare il precetto giuridico per non incorrere in sanzioni.

L'obiezione di coscienza ci permette di essere esonerati dall'obbligo giuridico per rispettare l'obbligo religioso senza incorrere in

sanzioni.Le peculiarità sono: - Ipotesi espresse dalla legge (esempio dell'obbligo militare); - Previa dichiarazione di obiezione di coscienza. Garantire la netta separazione tra Stato e Chiesa è difficile perché ci sono delle materie che necessitano di un colloquio tra le due istituzioni al fine di far rispettare le regole di ogni istituzione e, al tempo stesso, di raggiungere lo scopo. Le materie da trattare, infatti, possono essere uguali mentre cambiano i principi (come ad esempio il matrimonio). L'effettiva attuazione della bilateralità si ha con il concordato che va a garantire proprio questo colloquio tra le due istituzioni. Di fatto, il concordato regola le materie dello stato e della chiesa e ne regola la situazione giuridica della religione. La comunità internazionale nel suo insieme non si è ancora dotata di uno strumento giuridico vincolante rivolto in modo specifico alla disciplina delle libertà religiose e di coscienza.

diritti fondamentali e le libertà possono subire solo eccezionalmente delle restrizioni. L'articolo 17 della CEDU sancisce che nessuna disposizione della convenzione possa essere interpretata come se implicasse per uno stato un qualsivoglia diritto ad attuare un'attività o a compiere un atto volto ad annullare o a restringere i diritti e le libertà da essere riconosciute. Ciò comporta che i diritti e le libertà di ogni persona possono essere sottoposti a giustificate restrizioni nell'interesse della sicurezza nazionale. Ogni restrizione per essere giustificata deve essere:

  • Prevista dalla legge;
  • Deve essere uno scopo legittimo;
  • Deve essere necessaria in una società democratica;
  • Deve essere proporzionata.

Si va a delineare una laicità positiva. Da questa definizione si scaturiscono gli elementi cardini della laicità, cioè quattro obblighi dello Stato:

  1. Obbligo di salvaguardare la libertà di religione in un
  2. sistema dipluralismo religioso; - Obbligo di assumere un'equidistanza e imparzialità nei confronti delle confessioni; - Obbligo di fornire una protezione alla coscienza di una persona che si riconosce in una determinata sede; - Obbligo di operare sulla distinzione degli ordini. Ci sono diversi tipi di declinazioni del concetto di laicità perché si sta tendendo verso una laicità di tipo cooperativo. Questa può essere: - Escludente quando vi è tutta l'indifferenza dello Stato riguardo al pluralismo confessionale; - Includente quando lo Stato si interessa delle religioni, anche di quelle in minoranza. La normativa interna del diritto ecclesiastico deve temperarsi con la normativa comunitaria e con la normativa internazionale. Questo tendere verso la dimensione internazionale trova giustificazione nell'articolo 10 della costituzione - l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme internazionali - e nell'articolo 11.dellacostituzione – l'Italia limita la propria sovranità per promuovere un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Per norma comunitaria si intende l'unione europea e per norma internazionale si fa riferimento alla CEDU. Secondo Marco Ventura la storia della libertà religiosa innanzi alla CEDU ha conosciuto cinque fasi: - La prima fase – con gli esordi della Corte che difende il diritto ecclesiastico nazionale; - La seconda fase – vede la difesa nazionale affiancata ai criteri di valutazione su cui i giudici fonderanno i propri giudizi; - La terza fase – riscontro delle prime violazioni della libertà di religione; - La quarta fase – vede la corte EDU declinare lo stato nazionale come organizzazione neutra alle prese col problema della laicità; - La quinta fase – collisione tra la supervisione europea e quella nazionale sulla libertà religiosa. L'analisi quantitativa di Silvio Ferrari si

    Concentra sull'individuazione di punti di svolta nella giurisprudenza della corte EDU dividendola in due fasi:

    1. La prima fase riguarda interventi sull'articolo 9;
    2. La seconda fase riguarda la forte attività dei giudici di Strasburgo in tema di libertà religiosa e nei rapporti stato-confessioni religiose.

    Il caso Pellegrini, deciso con sentenza del 20 luglio 2001, è la prima decisione della Corte EDU, di rilevanza ecclesiastica, riguardante l'Italia. Esso riguarda il riconoscimento civile delle sentenze di nullità matrimoniale rese dal giudice canonico.

    Secondo quanto previsto dall'art 8, comma 1, dell'Accordo del 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, (il quale recita "Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico [...]"), infatti, bisogna rifarsi alle norme del diritto canonico per le questioni inerenti alla corretta celebrazione del matrimonio concordatario.

    A riguardo, si è espressa anche la Corte costituzionale che, con la sentenza 169/1971, ha specificato che:
    • Riferendosi al "matrimonio atto", cioè alle vicende costitutive del rapporto matrimoniale, si applicano le norme del diritto canonico così come richiamate dal concordato;
    • Riferendosi al "matrimonio rapporto", cioè alla disciplina dello svolgersi della vita matrimoniale (le vicende successive alla costituzione del matrimonio), si applicano le norme del diritto civile italiano.
    CASO ESECUZIONE: Una volta ottenuto il decreto di esecutività della sentenza dal superiore organo di controllo ecclesiastico, anche una sola delle parti può chiedere alla Corte d'Appello competente di intervenire con una sentenza che dichiari l'efficacia dell'annullamento anche nella Repubblica Italiana;
    • Il giudice italiano deve accertare la presenza dei seguenti requisiti:
    • Che il giudice ecclesiastico fosse il
    giudice competente a conoscere della causa; b) Che nel procedimento ecclesiastico sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo simile a quanto previsto dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; c) Che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge italiana per il riconoscimento degli effetti delle sentenze straniere. Sono controlli meramente formali, il che significa che il giudice italiano non può entrare nel merito del procedimento svoltosi presso i giudici ecclesiastici. È proprio sul requisito sub b) che nasce il procedimento presso la Corte di Strasburgo, che vede come protagonista la signora Pellegrini. Essa, infatti, si era vista parte di un procedimento volto alla dichiarazione della nullità matrimoniale, basato sul "processo documentale" previsto dal diritto canonico, che vede la sentenza basarsi su un unico, inoppugnabile documento. Ella, in particolare, afferma che nel procedimento canonico non

    haricevuto notizia nella convocazione della motivazione per cui dovevapresentarsi, né avrebbe avuto la possibilità di difendersi o visionare idocumenti di causa.

    La Corte EDU accoglie il ricorso, condannando l'Italia per violazionedell'art.6- Riforma del titolo 5 legge costituzionale numero 3 del 2001 cheha introdotto il principio di sussidiarietà cioè quando i bisogni dellasocietà vengono svolte in prima battuta da privati e le pubblicheamministrazioni si limitano alla supervisione articolo 118 comma 4 (lostato, le regioni, le provincie e i comuni favoriscono l'autonomiainiziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interessegenerale).

    Gli enti ECCLESIASTICI sono modelli organizzativi attraverso il quale lachiesa e le altre confessioni operano nel nostro ordinamento. È unmicro sistema che può essere inteso come centro di imputazione diinteressi anche di natura patrimoniale. Gli enti ecclesiastici

    possono: - Operare come enti di fatto (quindi si vede applicata la normativa per gli enti non riconosciuti); - Procedere all'ottenimento del riconoscimento che implica l'acquisto della personalità giuridica (cioè avere un autonomia patrimoniale perfetta)

    Che un ente abbia finalità di religione o culto lo possiamo dedurre osservando le attività materiali che svolge. Ci riferiamo all'articolo 15 e all'articolo 16.

    Il combinato di questi due articoli ci dice che affinché un ente sia qualificato come ente religioso deve svolgere in via essenziale attività di religione o culto. L'articolo 16 specifica cosa possiamo intendere per attività di culto. Ciò non toglie all'ente di svolgere attività connesse a quelle principali. Queste non possono essere svolte in via

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Publisher
A.A. 2022-2023
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mart.ceglia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof D'Angelo Giuseppe.