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1. Intentio
L’intentio è una pars formulae del processo formulare. Si tratta di una parte fondamentale, in
quanto è il fulcro logico della formula stessa, infatti nessun iudicium può essere costituito
senza di essa.
L’intentio può essere l’unico elemento della formula, come nel caso dei praeiudicia (giudizi di
mero accetamento).
Nell’intentio si indica la “res de qua agitur” ossia l’oggetto della controversia, la pretesa
dell’attore.
Generalmente nelle actiones in personam si allude all’obbligo del convenuto, mentre nelle
actiones in rem al diritto reale vantato dall’attore. Nelle azioni pretorie con formula in factum
concepta invece consiste in una esposizione della situazione di fatto che riceve tutela dal
magistrato giusdicente.
L’intentio può essere certa o incerta.
È certa nelle actiones in personam in cui si indica l’obbligazione del convenuto di dare una
somma di denaro o una cosa determinata, e nelle actiones in rem quando si rivendica la
proprietà o un diritto reale.
È incerta nella quando è al “quid quid.. dare facere oportet”, ossia quando sia necessario
individuare l’oggetto della controversia. In questo caso nella formula si inserisce la
demonstratio affinché si possa determinare la cosa/l’affare di cui si tratta (es. actio incerti ex
testamento).
2. Mutuum
Il mutuum è un’obligatio re contracta, in cui si verifica un trasferimento di una certa somma di
denaro o una certa quantità di cose fungibili dal mutuante al mutuatario.
Dal mutuo nasce un’obbligazione unilaterale a carico del mutuatario il quale avrà l’obbligo di
restituire il tantundem (la stessa quantità ricevuta) al mutuante allo scadere del termine o
quando il mutuante lo richieda se nessun termine sia stato fissato.
La datio delle res è il fondamento del vincolo obbligatorio, prima di essa infatti le parti non
sono legate da nessuna obbligazione. Inoltre l’obbligazione sorge nei limiti in cui è avvenuta la
datio, per cui le parti non possono pattuire che il mutuatario restituisca una somma superiore
a quella ricevuta. Se invece si accordano che il debitore debba restituire una somma inferiore
a quella trasferita, il mutuo sarà limitato a quanto pattuito e il restante sarà considerato come
una donazione.
Il mutuo è un negozio gratuito, infatti per il diritto romano non vi era la possibilità di
prevedere tramite una clausola il pagamento di interessi a carico del mutuatario.
Per ovviare a questo problema spesso le parti concludevano un negozio separato, una
stipulatio usurarum in qui prevedevano il pagamento degli interessi.
Gli interessi dovevano rispettare le centesimae usurae (1% al mese e 12% l’anno), se
superiori comportavano, in periodo imperiale, la nullità della stipulazione.
L’inconvenienza di questa doppia negoziazione tra le parti si riscontra nel momento in cui il
mutuante doveva agire contro il mutuatario per il mancato pagamento degli interessi o per la
mancata restituzione del mutuo, in quanto doveva agire con due azioni diverse. Per ovviare a
questo secondo problema spesso le parti riversavano l’intero contenuto delle due disposizioni
precedenti in una stipulazione novatoria, in modo che i loro rapporti fossero ricompresi in
uno solo.
L’obbligazione nascente dal mutuo è tutelata con l’actio certae creditae pecuniae nel caso
l’oggetto fosse una somma di denaro, e dalla condictio certae rei nel caso di cose fungibili.
Azioni in cui le difese del convenuto si fanno valere tramite exeptio.