Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 3
Domande esame Diritto Romano (Miglietta - trento) Pag. 1
1 su 3
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

1. Intentio

L’intentio è una pars formulae del processo formulare. Si tratta di una parte fondamentale, in

quanto è il fulcro logico della formula stessa, infatti nessun iudicium può essere costituito

senza di essa.

L’intentio può essere l’unico elemento della formula, come nel caso dei praeiudicia (giudizi di

mero accetamento).

Nell’intentio si indica la “res de qua agitur” ossia l’oggetto della controversia, la pretesa

dell’attore.

Generalmente nelle actiones in personam si allude all’obbligo del convenuto, mentre nelle

actiones in rem al diritto reale vantato dall’attore. Nelle azioni pretorie con formula in factum

concepta invece consiste in una esposizione della situazione di fatto che riceve tutela dal

magistrato giusdicente.

L’intentio può essere certa o incerta.

È certa nelle actiones in personam in cui si indica l’obbligazione del convenuto di dare una

somma di denaro o una cosa determinata, e nelle actiones in rem quando si rivendica la

proprietà o un diritto reale.

È incerta nella quando è al “quid quid.. dare facere oportet”, ossia quando sia necessario

individuare l’oggetto della controversia. In questo caso nella formula si inserisce la

demonstratio affinché si possa determinare la cosa/l’affare di cui si tratta (es. actio incerti ex

testamento).

2. Mutuum

Il mutuum è un’obligatio re contracta, in cui si verifica un trasferimento di una certa somma di

denaro o una certa quantità di cose fungibili dal mutuante al mutuatario.

Dal mutuo nasce un’obbligazione unilaterale a carico del mutuatario il quale avrà l’obbligo di

restituire il tantundem (la stessa quantità ricevuta) al mutuante allo scadere del termine o

quando il mutuante lo richieda se nessun termine sia stato fissato.

La datio delle res è il fondamento del vincolo obbligatorio, prima di essa infatti le parti non

sono legate da nessuna obbligazione. Inoltre l’obbligazione sorge nei limiti in cui è avvenuta la

datio, per cui le parti non possono pattuire che il mutuatario restituisca una somma superiore

a quella ricevuta. Se invece si accordano che il debitore debba restituire una somma inferiore

a quella trasferita, il mutuo sarà limitato a quanto pattuito e il restante sarà considerato come

una donazione.

Il mutuo è un negozio gratuito, infatti per il diritto romano non vi era la possibilità di

prevedere tramite una clausola il pagamento di interessi a carico del mutuatario.

Per ovviare a questo problema spesso le parti concludevano un negozio separato, una

stipulatio usurarum in qui prevedevano il pagamento degli interessi.

Gli interessi dovevano rispettare le centesimae usurae (1% al mese e 12% l’anno), se

superiori comportavano, in periodo imperiale, la nullità della stipulazione.

L’inconvenienza di questa doppia negoziazione tra le parti si riscontra nel momento in cui il

mutuante doveva agire contro il mutuatario per il mancato pagamento degli interessi o per la

mancata restituzione del mutuo, in quanto doveva agire con due azioni diverse. Per ovviare a

questo secondo problema spesso le parti riversavano l’intero contenuto delle due disposizioni

precedenti in una stipulazione novatoria, in modo che i loro rapporti fossero ricompresi in

uno solo.

L’obbligazione nascente dal mutuo è tutelata con l’actio certae creditae pecuniae nel caso

l’oggetto fosse una somma di denaro, e dalla condictio certae rei nel caso di cose fungibili.

Azioni in cui le difese del convenuto si fanno valere tramite exeptio.

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
3 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Silviamacc111 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Miglietta Massimo.