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Informazioni sul Decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520
1. Il Decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 è importante per quanto riguarda la professione di educatore socio-sanitario, per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del suddetto regolamento. Ciò si può leggere e verificare dall'art. 1 comma 1 del Disegno di Legge 243 (2016) e dal comma 596 della Legge 205/17.
2. Per contesti formali di apprendimento si intendono quelle istituzioni destinate all'istruzione e alla formazione e che concludono i percorsi di educazione (formale) con l'acquisizione di un diploma o di una qualifica riconosciuta. Per contesti non formali invece s'intendono tutti quelli organizzati al di fuori del sistema formale, in cui non è prevista l'acquisizione di titoli di studio ma solo attestazioni di frequenza o certificazione di competenze acquisite. Infine, per contesti informali di apprendimento s'intendono tempi o luoghi non specifici che comunque consentono
1. L'educazione è un processo di formazione che permette all'individuo di acquisire attitudini, abilità e conoscenze dall'esperienza quotidiana, nel suo ambiente.
2. Il codice deontologico in generale è un codice costituito da norme di comportamento, a cui il professionista deve attenersi nell'esercitare la sua professione. Quindi nelle professioni educative è l'insieme delle regole che stabiliscono i vincoli dell'attività del pedagogista e dell'educatore aderente all'Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani.
3. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista che svolge funzioni intellettuali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, per la progettazione, programmazione, intervento e valutazione degli esiti degli interventi educativi e supervisione, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso.
della vita, nonché con attività didattica di ricerca e di sperimentazione. (d.d.L 2443 art. 2 Comma2)
5. Mentre l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi e nei presìdi socio-sanitari limitatamente agli aspetti socio-educativi; l'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e nei presìdi sanitari nonché nei servizi e nei presìdi socio-sanitari. (Come affermato nell'art. 3 Commi 1,2 del d.d.L 2443). Inoltre la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita dal diploma di un corso di Laurea della classe di Laurea L-19 Scienze dell'Educazione e della Formazione; d'altro canto la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione.
Altra differenza tra queste due figure professionali risiede nel fatto che, mentre l'educatore professionale socio-sanitario, per esercitare i suoi interventi di tipo terapeutico e riabilitativo deve iscriversi all'Albo delle professioni sanitarie, afferenti all'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione, e della Prevenzione; l'educatore professionale socio-pedagogico non deve iscriversi ad alcun Albo. 6. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, specialista dei processi educativi e formativi, con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione, coordinamento, intervento e