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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI MILANO
D E , D D T
IPARTIMENTO DI CONOMIA IRITTO DEL LAVORO E IRITTO RIBUTARIO
Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano
Tel. 02.503.12641 – Fax 02.503.12566
prof. Gaetano Ragucci
associato di diritto tributario. QUESITI.
1) attraverso il c.d. controllo formale regolato dall’art. 36- ter d.p.r. n. 600/1973:
a) la Guardia di Finanza comunica all’Agenzia delle entrate territorialmente
competente i risultati della verifica condotta sulla regolarità formale della
contabilità tenuta dal soggetto passivo dell’imposta, senza pregiudizio per
l’attività accertatrice;
b) l’Agenzia delle Entrate può escludere dalla dichiarazione fiscale di qualunque
soggetto lo scomputo di ritenute di imposta non indicate nella dichiarazione del
sostituto d’imposta;
c) l’Agenzia delle Entrate può escludere dalla dichiarazione fiscale di soggetti
individuati secondo criteri selettivi, lo scomputo di ritenute di imposta non
indicate nella dichiarazione del sostituto d’imposta.
2) i dati raccolti dalla Guardia di Finanza attraverso indagini presso istituti di
credito e bancari:
a) sono posti alla base dell’accertamento che la stessa Guardia di Finanza è
abilitata a emettere, anche senza preventivo contraddittorio con il contribuente,
ma in quatto caso hanno il valore di una presunzione semplice;
b) se esaminati in contraddittorio con il contribuente possono costituire la base di
presunzioni legali di percezione di ricavi o compensi non dichiarati, e di
equiparazione dei prelievi a ricavi non dichiarati;
c) possono costituire la base di presunzioni legali di percezione di ricavi o
compensi non dichiarati, e di equiparazione dei prelievi a ricavi non dichiarati,
anche se non esaminati in contraddittorio con il contribuente.