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AGGIUNGI

Obbligazioni d’acconto e accessorie

Parlando del presupposto di un tributo, abbiamo detto che al verificarsi di

esso si ricollega in modo diretto o indiretto la nascita dell’obbligazione

tributaria. Vi sono delle situazioni in cui il legislatore ha voluto disciplinare

il pagamento anticipato delle imposte. Tale pagamento anticipato, una

volta determinata in via definitiva l’imposta dovuta, viene scomputato dal

debito del contribuente e nei casi in cui l’importo corrisposto

anticipatamente fosse superiore all’imposta complessivamente dovuta

esso sarà oggetto di rimborso o di ulteriore conguaglio in un periodo

successivo.

Le imposte sui redditi sono appunto regolate con il meccanismo dei

versamenti in acconto e del conguaglio a saldo. L’iva è strutturata

attraverso un meccanismo per cui mensilmente o trimestralmente si

determina l’imposta dovuta oppure il credito maturato per cui, in

quest’ultima ipotesi, l’eccedenza a favore del contribuente sarà

scomputata dall’iva dovuta per il mese o trimestre successivo. In altri

termini, sia per le imposte dirette che per le indirette, le obbligazioni

infrannuali che sorgono prima della chiusura del periodo di imposta,

assumono valore provvisorio rispetto alla definizione del tributo dovuto

per l’intero periodo di imposta.

Alle obbligazioni d’imposta possono accompagnarsi obbligazioni

accessorie tra loro strettamente connesse. Si tratta delle obbligazioni

relative agli interessi che traggono la loro origine unicamente dalla nascita

dell’obbligazione tributaria.

12) Il candidato indichi la differenza tra criterio temporale di

cassa e criterio temporale di competenza ??? Non giusta

Le spese deducibili sono quelle sostenute nell’esercizio dell’arte o della

professione,

ossia inerenti a tale esercizio, nonché le minusvalenze dei beni

strumentali.

Il primo requisito generale è dunque quello dell’inerenza, altra regola

generale è quella per

cui le spese si deducono secondo il principio di cassa, ossia nel periodo

d’imposta in cui

avviene il pagamento.

Di regola, le spese inerenti sono integralmente deducibili, tali regole

generali non mancano

di eccezioni in quanto vi sono: costi pluriennali deducibili secondo il

principio di competenza,

costi non deducibili affatto o non deducibili per intero, costi forfetizzati.

A) Il criterio temporale di imputazione delle componenti di reddito di

lavoro autonomo è il

principio di cassa, ma si applica il principio di competenza ai canoni di

leasing,

all’ammortamento dei beni strumentali e all’accantonamento al fondo per

il trattamento di fine rapporto dei dipendenti maturate nel periodo

d’imposta.

Altra regola particolare riguarda il leasing di beni mobili strumentali: i

canoni sono

ammessi in deduzione nell’anno in cui maturano secondo principi di

competenza

economica, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di

ammortamento.

B) I costi di acquisto degli immobili non sono deducibili, i canoni di

locazione ordinaria sono

invece deducibili senza particolari limitazioni.

I canoni dei contratti di leasing, relativi a immobili usati per la professione,

sono

deducibili se il contratto ha una durata superiore a 12 anni.

C) Le indennità di fine rapporto dovute ai dipendenti sono deducibili anno

per anno, in

base alla quota maturata nel periodo d’imposta.

D) Vi sono regole particolari che limitano la deducibilità di alcuni costi o li

forfettizzano:

- gli ammortamenti e le spese relative all’auto utilizzata nell’esercizio della

professione

sono deducibili per il 20%

- spese relative ad impianti di telefonia fissa sono deducibili per l’80%

- le spese per alberghi e ristoranti sono deducibili nel limite del 75%

- le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell1% dei

compensi percepiti

- le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di

aggiornamento

professionale, sono deducibili nella misura del 50%

Pe evitare comportamenti elusivi, non sono deducibili i compensi al

coniuge o ai figli o agli

ascendenti del lavoratore autonomo per prestazioni di lavoro dipendente,

collaborazione

coordinate e continuative o occasionali, e non sono tassabili a carico di chi

li riceve.

13) Il candidato indichi quali differenze sussistono tra ritenuta a

titolo di acconto e ritenuta a titolo d’imposta

La sostituzione a titolo d'imposta

Nella sostituzione a titolo d’imposta si realizza la tassazione di un certo

reddito attraverso l’applicazione di un'aliquota fissa, ciò comporta che tale

reddito non entrerà quindi a far parte del reddito complessivo del

percipiente secondo le ordinarie regole dell’Irpef. Questo processo genera

dunque una sostituzione di tipo oggettivo (regime fiscale sostitutivo) ed

anche di tipo soggettivo (in quanto l’obbligazione tributaria è a carico di

un soggetto diverso rispetto a chi percepisce il reddito).

In altri termini nella fattispecie in esame si verifica che il soggetto passivo

d'imposta è diverso da colui che percepisce il reddito, anche se a questi è

legato da un vincolo di obbligazione solidale verso il fisco; per cui se

l’obbligato principale (sostituto), non opera o non versa la ritenuta, alla

sua obbligazione si aggiunge quella del coobbligato (sostituito o

percipiente), se è accertata l’omissione del sostituto in ordine sia a

ritenuta, sia a versamento.

Sia nella sostituzione a titolo d’acconto che in quella a titolo d’imposta

vengono posti degli obblighi tributari a carico del sostituto in luogo del

percipiente (sostituito), in quanto generalmente il sostituto appunto, è un

soggetto che corrisponde redditi di capitale, di lavoro dipendente o

autonomo, il quale opera quindi in via preventiva una trattenuta,

corrispondendo in sostanza una minor somma e restando così neutrale

rispetto all'obbligazione, ma garantendo il Fisco che non vi sarà evasione.

Il sostituto a titolo d'imposta in conclusione è sì l’unico debitore verso il

Fisco per un presupposto da altri realizzato, ma ha nel contempo il diritto-

dovere di trattenere la stessa somma dal sostituito. Il sostituito dunque

non ha un rapporto diretto con il Fisco, in quanto in tal caso non deve

neppure dichiarare i redditi, egli esce di scena per il solo fatto di vedersi

operare la ritenuta dal sostituto.

Tuttavia le cose mutano nell'ipotesi in cui il sostituto non dovesse operare

o versare le ritenute, orbene in tal caso la legge prevede che nell'ipotesi di

iscrizione a ruolo per imposte sanzioni e interessi, il sostituto ed il

sostituito sono obbligati in solido. In conclusione possiamo affermare che

la coobbligazione solidale del sostituito emerge solo nell'ipotesi di

condotta omissiva da parte del sostituto.

La sostituzione a titolo d'acconto

Nella sostituzione a titolo d'acconto il sostituto non è un debitore in luogo

del percipiente, ma piuttosto un soggetto passivo di un obbligo di

versamento in favore del fisco. Egli quindi non è un soggetto passivo di un

presupposto generato da altri, ma adempie ad una obbligazione nei

confronti del fisco in quanto tale obbligazione ha come fattispecie

l’erogazione di somme al sostituito.

La norma fiscale nella sostituzione a titolo d'acconto ha un impatto anche

di tipo civilistico, in quanto l'obbligazione del sostituto si estingue

attraverso il pagamento di una minor somma in favore del percipiente per

effetto della rivalsa . Generalmente la misura della ritenuta è data da una

aliquota fissa, nel caso invece del lavoro dipendente essa è commisurata

al reddito percepito nel periodo di imposta.

Il sostituito si pone dunque nei confronti del fisco come ogni altro

percettore di reddito, tuttavia egli per il solo fatto di aver subito la ritenuta

matura un diritto a dedurre tali somme dalle imposte complessivamente

dovute. In altri termini egli includerà i redditi soggetti a ritenuta tra le

componenti del suo reddito complessivo, ma all'atto di realizzare il

versamento dell'imposta potrà dedurre le ritenute subite come se fossero

una sorta di acconti.

È importante precisare che se il sostituto non versa la ritenuta effettuata

al percipiente, questi matura comunque il diritto di credito verso il Fisco, il

quale potrà agire solo ed esclusivamente nei confronti del sostituto.

Oppure

5.1 Le ritenute a titolo d’imposta

A) La sostituzione tributaria si presenta in due forme, come sostituzione a

titolo d’imposta e

come sostituzione a titolo d’acconto.

La sostituzione a titolo d’imposta comporta l’applicazione di una aliquota

fissa su di un

determinato provento, che è così sottratto alla sua inclusione, secondo le

ordinarie norme

dell’Irpef, nel reddito complessivo del percipiente.

Essa realizza una sostituzione in senso oggettivo e in senso soggettivo. B)

La sostituzione d’imposta costituisce una deroga rispetto alla tassazione

globale e

progressiva delle persone fisiche, è perciò prevista in un numero limitato

di casi tra cui:

- le ritenute sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi non residenti

- le ritenute sui redditi di capitale spettanti a non residenti

- le ritenute su taluni redditi di capitale e sulle vincite

C) Il sostituto a titolo definitivo è unico debitore verso il fisco dell’imposta

dovuta sul

presupposto realizzato dal sostituito.

L’imposta dovuta dal sostituto è un’imposta con aliquota fissa, cioè

proporzionale, si tratta

dunque di un debito diverso dall’ordinario debito Irpef, caratterizzato da

progressività. Tra fisco

e sostituito non vi è alcun rapporto, quest’ultimo non deve neppure

dichiarare i

proventi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Tra sostituto e sostituito c’è un rapporto privatistico: in primis vi è un

rapporto di base che vede

il sostituto in posizione debitrice verso il sostituito, ma il sostituto estingue

il suo debito verso il

sostituito versandogli una minor somma, come conseguenza del diritto del

sostituto di operare

una ritenuta sulle somme che corrisponde al sostituito.

D) La posizione del sostituito muta se il sostituto ottiene sia le ritenute, sia

il versamento; in

questo caso sono obbligato in solido per imposte, sanzioni, interessi.

Bisogna dunque distinguere la situazione originaria (tra fisco e sostituito

non corre alcun

rapporto), e la situazione successiva da cui scaturisce la solidarietà tra

sostituto e sostituito.

Il sostituito è coobbligato solo quando il sostituto

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
94 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rossana0000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Margherita Marco.