Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
AGGIUNGI
Obbligazioni d’acconto e accessorie
Parlando del presupposto di un tributo, abbiamo detto che al verificarsi di
esso si ricollega in modo diretto o indiretto la nascita dell’obbligazione
tributaria. Vi sono delle situazioni in cui il legislatore ha voluto disciplinare
il pagamento anticipato delle imposte. Tale pagamento anticipato, una
volta determinata in via definitiva l’imposta dovuta, viene scomputato dal
debito del contribuente e nei casi in cui l’importo corrisposto
anticipatamente fosse superiore all’imposta complessivamente dovuta
esso sarà oggetto di rimborso o di ulteriore conguaglio in un periodo
successivo.
Le imposte sui redditi sono appunto regolate con il meccanismo dei
versamenti in acconto e del conguaglio a saldo. L’iva è strutturata
attraverso un meccanismo per cui mensilmente o trimestralmente si
determina l’imposta dovuta oppure il credito maturato per cui, in
quest’ultima ipotesi, l’eccedenza a favore del contribuente sarà
scomputata dall’iva dovuta per il mese o trimestre successivo. In altri
termini, sia per le imposte dirette che per le indirette, le obbligazioni
infrannuali che sorgono prima della chiusura del periodo di imposta,
assumono valore provvisorio rispetto alla definizione del tributo dovuto
per l’intero periodo di imposta.
Alle obbligazioni d’imposta possono accompagnarsi obbligazioni
accessorie tra loro strettamente connesse. Si tratta delle obbligazioni
relative agli interessi che traggono la loro origine unicamente dalla nascita
dell’obbligazione tributaria.
12) Il candidato indichi la differenza tra criterio temporale di
cassa e criterio temporale di competenza ??? Non giusta
Le spese deducibili sono quelle sostenute nell’esercizio dell’arte o della
professione,
ossia inerenti a tale esercizio, nonché le minusvalenze dei beni
strumentali.
Il primo requisito generale è dunque quello dell’inerenza, altra regola
generale è quella per
cui le spese si deducono secondo il principio di cassa, ossia nel periodo
d’imposta in cui
avviene il pagamento.
Di regola, le spese inerenti sono integralmente deducibili, tali regole
generali non mancano
di eccezioni in quanto vi sono: costi pluriennali deducibili secondo il
principio di competenza,
costi non deducibili affatto o non deducibili per intero, costi forfetizzati.
A) Il criterio temporale di imputazione delle componenti di reddito di
lavoro autonomo è il
principio di cassa, ma si applica il principio di competenza ai canoni di
leasing,
all’ammortamento dei beni strumentali e all’accantonamento al fondo per
il trattamento di fine rapporto dei dipendenti maturate nel periodo
d’imposta.
Altra regola particolare riguarda il leasing di beni mobili strumentali: i
canoni sono
ammessi in deduzione nell’anno in cui maturano secondo principi di
competenza
economica, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di
ammortamento.
B) I costi di acquisto degli immobili non sono deducibili, i canoni di
locazione ordinaria sono
invece deducibili senza particolari limitazioni.
I canoni dei contratti di leasing, relativi a immobili usati per la professione,
sono
deducibili se il contratto ha una durata superiore a 12 anni.
C) Le indennità di fine rapporto dovute ai dipendenti sono deducibili anno
per anno, in
base alla quota maturata nel periodo d’imposta.
D) Vi sono regole particolari che limitano la deducibilità di alcuni costi o li
forfettizzano:
- gli ammortamenti e le spese relative all’auto utilizzata nell’esercizio della
professione
sono deducibili per il 20%
- spese relative ad impianti di telefonia fissa sono deducibili per l’80%
- le spese per alberghi e ristoranti sono deducibili nel limite del 75%
- le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell1% dei
compensi percepiti
- le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di
aggiornamento
professionale, sono deducibili nella misura del 50%
Pe evitare comportamenti elusivi, non sono deducibili i compensi al
coniuge o ai figli o agli
ascendenti del lavoratore autonomo per prestazioni di lavoro dipendente,
collaborazione
coordinate e continuative o occasionali, e non sono tassabili a carico di chi
li riceve.
13) Il candidato indichi quali differenze sussistono tra ritenuta a
titolo di acconto e ritenuta a titolo d’imposta
La sostituzione a titolo d'imposta
Nella sostituzione a titolo d’imposta si realizza la tassazione di un certo
reddito attraverso l’applicazione di un'aliquota fissa, ciò comporta che tale
reddito non entrerà quindi a far parte del reddito complessivo del
percipiente secondo le ordinarie regole dell’Irpef. Questo processo genera
dunque una sostituzione di tipo oggettivo (regime fiscale sostitutivo) ed
anche di tipo soggettivo (in quanto l’obbligazione tributaria è a carico di
un soggetto diverso rispetto a chi percepisce il reddito).
In altri termini nella fattispecie in esame si verifica che il soggetto passivo
d'imposta è diverso da colui che percepisce il reddito, anche se a questi è
legato da un vincolo di obbligazione solidale verso il fisco; per cui se
l’obbligato principale (sostituto), non opera o non versa la ritenuta, alla
sua obbligazione si aggiunge quella del coobbligato (sostituito o
percipiente), se è accertata l’omissione del sostituto in ordine sia a
ritenuta, sia a versamento.
Sia nella sostituzione a titolo d’acconto che in quella a titolo d’imposta
vengono posti degli obblighi tributari a carico del sostituto in luogo del
percipiente (sostituito), in quanto generalmente il sostituto appunto, è un
soggetto che corrisponde redditi di capitale, di lavoro dipendente o
autonomo, il quale opera quindi in via preventiva una trattenuta,
corrispondendo in sostanza una minor somma e restando così neutrale
rispetto all'obbligazione, ma garantendo il Fisco che non vi sarà evasione.
Il sostituto a titolo d'imposta in conclusione è sì l’unico debitore verso il
Fisco per un presupposto da altri realizzato, ma ha nel contempo il diritto-
dovere di trattenere la stessa somma dal sostituito. Il sostituito dunque
non ha un rapporto diretto con il Fisco, in quanto in tal caso non deve
neppure dichiarare i redditi, egli esce di scena per il solo fatto di vedersi
operare la ritenuta dal sostituto.
Tuttavia le cose mutano nell'ipotesi in cui il sostituto non dovesse operare
o versare le ritenute, orbene in tal caso la legge prevede che nell'ipotesi di
iscrizione a ruolo per imposte sanzioni e interessi, il sostituto ed il
sostituito sono obbligati in solido. In conclusione possiamo affermare che
la coobbligazione solidale del sostituito emerge solo nell'ipotesi di
condotta omissiva da parte del sostituto.
La sostituzione a titolo d'acconto
Nella sostituzione a titolo d'acconto il sostituto non è un debitore in luogo
del percipiente, ma piuttosto un soggetto passivo di un obbligo di
versamento in favore del fisco. Egli quindi non è un soggetto passivo di un
presupposto generato da altri, ma adempie ad una obbligazione nei
confronti del fisco in quanto tale obbligazione ha come fattispecie
l’erogazione di somme al sostituito.
La norma fiscale nella sostituzione a titolo d'acconto ha un impatto anche
di tipo civilistico, in quanto l'obbligazione del sostituto si estingue
attraverso il pagamento di una minor somma in favore del percipiente per
effetto della rivalsa . Generalmente la misura della ritenuta è data da una
aliquota fissa, nel caso invece del lavoro dipendente essa è commisurata
al reddito percepito nel periodo di imposta.
Il sostituito si pone dunque nei confronti del fisco come ogni altro
percettore di reddito, tuttavia egli per il solo fatto di aver subito la ritenuta
matura un diritto a dedurre tali somme dalle imposte complessivamente
dovute. In altri termini egli includerà i redditi soggetti a ritenuta tra le
componenti del suo reddito complessivo, ma all'atto di realizzare il
versamento dell'imposta potrà dedurre le ritenute subite come se fossero
una sorta di acconti.
È importante precisare che se il sostituto non versa la ritenuta effettuata
al percipiente, questi matura comunque il diritto di credito verso il Fisco, il
quale potrà agire solo ed esclusivamente nei confronti del sostituto.
Oppure
5.1 Le ritenute a titolo d’imposta
A) La sostituzione tributaria si presenta in due forme, come sostituzione a
titolo d’imposta e
come sostituzione a titolo d’acconto.
La sostituzione a titolo d’imposta comporta l’applicazione di una aliquota
fissa su di un
determinato provento, che è così sottratto alla sua inclusione, secondo le
ordinarie norme
dell’Irpef, nel reddito complessivo del percipiente.
Essa realizza una sostituzione in senso oggettivo e in senso soggettivo. B)
La sostituzione d’imposta costituisce una deroga rispetto alla tassazione
globale e
progressiva delle persone fisiche, è perciò prevista in un numero limitato
di casi tra cui:
- le ritenute sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi non residenti
- le ritenute sui redditi di capitale spettanti a non residenti
- le ritenute su taluni redditi di capitale e sulle vincite
C) Il sostituto a titolo definitivo è unico debitore verso il fisco dell’imposta
dovuta sul
presupposto realizzato dal sostituito.
L’imposta dovuta dal sostituto è un’imposta con aliquota fissa, cioè
proporzionale, si tratta
dunque di un debito diverso dall’ordinario debito Irpef, caratterizzato da
progressività. Tra fisco
e sostituito non vi è alcun rapporto, quest’ultimo non deve neppure
dichiarare i
proventi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Tra sostituto e sostituito c’è un rapporto privatistico: in primis vi è un
rapporto di base che vede
il sostituto in posizione debitrice verso il sostituito, ma il sostituto estingue
il suo debito verso il
sostituito versandogli una minor somma, come conseguenza del diritto del
sostituto di operare
una ritenuta sulle somme che corrisponde al sostituito.
D) La posizione del sostituito muta se il sostituto ottiene sia le ritenute, sia
il versamento; in
questo caso sono obbligato in solido per imposte, sanzioni, interessi.
Bisogna dunque distinguere la situazione originaria (tra fisco e sostituito
non corre alcun
rapporto), e la situazione successiva da cui scaturisce la solidarietà tra
sostituto e sostituito.
Il sostituito è coobbligato solo quando il sostituto