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INGIUSTA PER IL CONTRIBUENTE.
- Reddito da lavoro dipendente: i redditi di lavoro dipendente sono quelli derivanti dal lavoro
prestato alle dipendenze e sotto la direzione altrui. Tale reddito ricomprende tutti i compensi
percepiti in relazione al rapporto di lavoro. Il trattamento è applicabile anche alla categoria dei
redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (lavori atipici, collaborazioni continuate e
coordinative, lavoro a progetto, lavoro occasionale).
- Ritenuta d'acconto e differenza con altre ritenute: Le ritenute a titolo di imposta sono imposte
sostitutive, infatti la ritenuta a titolo di imposta, a differenza di quella di acconto, costituisce un
regime alternativo rispetto alle imposte ordinarie come IRPEF, IRPEG o IRAP. Mentre le ritenute a
titolo d’imposta hanno carattere definitivo, le ritenute d’acconto costituiscono un prelievo
provvisorio, una anticipazione rispetto alle imposte dirette che saranno dovute sul complesso dei
redditi del sostituto. Tali proventi concorrono a formare il reddito al lordo della ritenuta, poi
confrontata con l’imposta complessiva, con diritto al rimborso di eventuali eccedenze di ritenute o
con obbligo di versare altre imposte che risultano dovute (cioè vi è un conguaglio tra le
anticipazioni e l’imposta definitivamente calcolata.
- Sostituto d'imposta: chi in forza di disposizione di legge è obbligato al pagamento di imposte in
luogo di altri, poi deve esercitare la rivalsa. Il sostituto d’imposta è debitore di una somma
costituente reddito per il percettore (il sostituito); da tale somma il sostituto è obbligato a
prelevare una percentuale (la ritenuta alla fonte), versandola allo Stato. In questo modo
trattenendo direttamente la somma da versare al fisco, il sostituto esercita la rivalsa mediante
ritenuta. Insomma il sostituto è un cliente che trattiene da quanto dovuto ai propri fornitori una
somma da versare al fisco. (contribuente di diritto)questa ritenuta può essere a titolo di acconto
o di imposta. Ai fini dello scomputo della ritenuta da parte del sostituito non rileva il relativo
versamento da parte del sostituto. Il percettore viene infatti depauperato dalla rivalsa e non può
essergli addebitato il successivo comportamento del sostituto che trattiene presso di sé il relativo
importo.
- Ricorso del contribuente: Destinataria del ricorso è la commissione tributaria provinciale nella
cui circoscrizione si trova l’ufficio che ha emanato l’atto; prima va presentato all’ufficio finanziario
e poi depositato alla commissione. Entro 30 giorni dalla presentazione o spedizione, il ricorso
deve essere depositato alla segreteria della commissione tale deposito è detto “costituzione in
giudizio del ricorrente” il ricorrente in tale sede deve presentare, in allegato al ricorso, la copia
dell’atto impugnato e i documenti che produce. Il ricorso deve contenere MOTIVI, e cioè i vari
profili sotto i quali si chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto impugnato (o il rimborso
dell’imposta); i motivi servono a delimitare la materia del contendere con una funzione simile a
quella della motivazione dell’avviso di accertamento.
- Prove legali e libere: nella prova libera la formulazione del giudizio storico viene demandata al
motivato convincimento del giudice; la prova legale si ha quando il legislatore sostituisce
d’autorità il proprio convincimento a quello del magistrato 8ma coesiste con l’empirico
convincimento del giudice). Sono molto frequenti, nell’ambito delle prove legali, le presunzioni
assolute e relative; entrambe sono presunzioni legali, cioè disciplinate da norme legislative;
quelle relative, le più utilizzate, sono suscettibili di prova contraria, quelle assolute non lo sono (e
sono più rare anche perché la Corte Costituzionale le ha spesso dichiarate illegittime).
- Presunzione semplice: Le presunzioni semplici si distaccano da quelle legali perché il nesso tra
fatto noto e fatto ignoto non è predeterminato dalla legge, ma viene lasciato alle cognizioni di
esperienza comune di cui tutti ci serviamo per stabilire se e come si sono verificati eventi del
passato.
- Art. 53 Cost: Secondo l’art. 53 “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva” (abbiamo un precedente nell’art. 25 dello Statuto albertino, che
parlava di proporzionalità ai propri averi). Il potere statale di imporre tributi non deriva dall’art.
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53 ma dal “patto di convivenza” (è una prerogativa dell’ente pubblico). Il vero destinatario
dell’art. 53 è il legislatore, in quanto deve ricollegare un’imposta alla titolarità di una qualche
entità economicamente valutabile (non basta la mera titolarità). L’articolo poi prevede che “il
sistema è imperniato a criteri di progressività”, consistente in un’imposizione proporzionalmente
maggiore man mano che la base imponibile aumenta. Misurare la capacità contributiva globale di
un individuo è irrealizzabile e tutti i sistemi tributari sottopongono a tassazione singole
manifestazioni economiche.
- Processo verbale di constatazione e avviso di accertamento: Al termine di atti istruttori svolti
presso il contribuente come accessi, ispezioni e verifiche, si redige un “processo verbale di
constatazione”, che descrive indagini compiute e rilievi formulati. I processi verbali (CATEGORIA
DI ATTI ATTRAVERSO CUI I PUBBLICI UFFICIALI DOCUMENTANO SITUAZIONI GIURIDICAMENTE
RILEVANTI) sono solo la sintesi del lavoro compiuto dai verificatori, e non vanno confusi con gli
“avvisi di accertamento”, invece emessi sulla base dei verbali medesimi il verbale è un atto
preliminare, non impugnabile davanti alle commissioni tributarie; potrà essere impugnato davanti
ad esse solo se verrà posto alla base di un atto di accertamento.
- Contenzioso tributario: il ricorso viene notificato all’ufficio giudiziario e successivamente
depositato in commissione. Il deposito è la costituzione in giudizio del ricorrente. Entro 60 giorni
dalla ricezione l’ufficio finanziario deve costituirsi in giudizio (costituzione del resistente),
attraverso il deposito di un atto di controdeduzioni. La commissione manderà a entrambe le parti
l’avviso con la data della trattazione. L’udienza può essere pubblica solo se è richiesto da una
delle parti (altrimenti viene decisa in camera di consiglio, alla presenza dei soli giudici e del
segretario). nell’udienza pubblica il relatore illustra la questione, successivamente le parti sono
ammesse alla discussione e la controversia è decisa immediatamente a patto che la commissione
non formuli le richieste istruttorie. L’impugnazione è ammessa entro 60 giorni.
- Redditi fondiari: il reddito catastale è un reddito medio-ordinario che per i terreni si sostituisce a
quello effettivo. I redditi dei terreni, per dar luogo a reddito fondiario, devono essere
astrattamente idonei alla produzione agricola. Sono determinati in ogni caso nella misura
catastale. I redditi catastali dei terreni si dividono in reddito dominicale (proprietario o titolare di
altro diritto reale) e reddito agrario (chi coltiva il terreno). I redditi dei fabbricati sono attribuiti
solo a chi possiede il bene a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento. Per i
fabbricati locati si considera, se superiore alla rendita catastale, il canone di locazione ridotto del
15% a titolo di forfetizzazione delle spese di manutenzione.
- Principio di cassa e principio di competenza: il principio di cassa (il reddito diviene rilevante
quando viene percepito o pagato) è il principio generale della tassazione delle varie categorie di
reddito. Il principio di competenza (si riferisce al momento in cui maturano i diritti verso i clienti e
gli obblighi verso i fornitori) si applica al reddito di impresa. I momenti di competenza sono:-
consegna o spedizione dei beni mobili; stipula dell’atto traslativo per i beni immobili; - esercizio in
cui viene ultimata la prestazione per gli elementi reddituali derivanti da prestazioni di servizi
- Reati tributari: sono illeciti penali quelli puniti con una delle quattro pene previste dal codice
penale: arresto e ammenda (contravvenzione), reclusione e multa (delitto). Il sistema distingue
tra reati connessi alle dichiarazioni fiscali e altri reati, spesso caratterizzati da inadempimenti
contabili e documentali. I reati più caratteristici sono quelli consistenti in una dichiarazione da cui
emerge un imponibile inferiore a quello effettivo.
- Deduzione costi: sono deducili i costi inerenti all’attività imprenditoriale svolta. Un costo si dice
deducibile quando le norme tributarie lo ammettono nel calcolo del reddito fiscale.
- Dichiarazione: Le dichiarazioni più conosciute costituiscono anche la sede per effettuare
l’autoliquidazione dell’imposta dovuta in questo caso, la dichiarazione contiene sia
l’autodeterminazione (autoliquidazione) del tributo, sia un conguaglio con le anticipazioni, come le
ritenute d’acconto e gli acconti, versate in precedenza. Alcune volte, invece, la dichiarazione
serve solo a riepilogare adempimenti che, di regola, devono essere stati effettuati in precedenza
in modo del tutto autonomo. La presentazione della dichiarazione dei redditi va effettuata entro il
31 ottobre dell’anno successivo e avviene in via telematica. La dichiarazione è una figura
generalissima che si qualifica in funzione del contenuto di volta in volta assunto e, nel suo
contenuto tipico, essa non costituisce atto negoziale, cioè manifestazione di volontà diretta a
costituire rapporti giuridici, con le quali il dichiarante dispone dei propri interessi. Piuttosto la si
inquadra tra le dichiarazioni di scienza, anche se è sicuramente meno riduttivo inquadrarla tra gli
atti di giudizio volontari ed intellettualmente elaborati, ma non dispositivi. All’interno della
dichiarazione vi possono comunque essere delle scelte dispositive (ad es. scegliere tra un regime
analitico o forfettario, tra tassazione ordinaria o sostitutiva). Queste scelte vincolano il
contribuente. La “rettifica delle dichiarazioni” da parte dello stesso contribuente riguarda prima di
tutto il caso in cui egli ritiene di aver dichiarato più del dovuto e quindi vuole chiedere il rimborso
delle imposte pagate in eccesso o evitare che tali imposte vengano coattivamente riscosse dal
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fisco. Il contribuente non è vincolato a dati contenuti nella dichiarazione, salvi i già rilevati limitati
casi in cui tal dati costituiscono manifestazioni di volontà, e può disconoscerli dando la prova
dell’errore commesso, utilizzando prima di tutto gli strumenti diretti al rimborso delle imposte
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