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MODIFICARE O ESTINGUERE RAPPORTI GIURIDICI, CON EFFETTO TRA LE PARTI, I LORO EREDI OAVENTI CAUSA
Pertanto, l'azione costitutiva può essere esercitata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e, in tali casi, il giudice non si limita ad accertare l'esistenza e la violazione del diritto soggettivo dell'attore; ciò significa che l'attore, attraverso l'azione costitutiva, esercita il c. d. diritto potestativo, cioè il potere di produrre un effetto giuridico che incide sulla sfera giuridica dell'altro soggetto convenuto, indipendentemente dalla sua volontà e dalla sua collaborazione. Le azioni costitutive possono essere necessarie, nel caso in cui la costituzione, modificazione o estinzione del rapporto giuridico non può svolgersi per accordo tra le parti, ma è a priori indispensabile rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento in merito.
Le caratteristiche della tutela esecutiva: si avvale del
Il modulo del processo esecutivo ha lo scopo di realizzare il diritto ad una prestazione. Si ha sempre a che fare con un diritto di credito insoddisfatto, con un rapporto obbligatorio inattuato, restando sullo sfondo, ed in tale sede del tutto irrilevante, il fatto che un simile rapporto obbligatorio sia, originario oppure nasca dal verificarsi di un illecito. Il processo esecutivo ha lo scopo di far conseguire all'avente diritto ciò che questi avrebbe dovuto conseguire sul piano del diritto sostanziale facendo a meno della prestazione dell'obbligato. Esso mira, insomma, a realizzare il diritto di credito nonostante l'inerzia del debitore. L'interesse sotteso ai diritti di credito (situazioni strumentali) si realizza fisiologicamente con l'adempimento o patologicamente con l'esecuzione forzata.
Le condizioni dell'impugnazione: I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello, il...
ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo. Le condizioni affinché sia possibile l'impugnazione sono:
- che non siano decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza,
- che la sentenza non sia passata in giudicato;
- che non vi sia acquiescenza o inammissibilità;
- che essa venga notificata;
- che non siano decorsi i termini per l'impugnazione, infatti essi sono perentori e decorrono dal momento della notificazione della sentenza, tranne in alcuni casi specificati dalla legge nei quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.
Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione è di trenta giorni. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.
Le controversie in sede di distribuzione del ricavato ex art. 512 c.p.c.: Se,
In sede di distribuzione del ricavato, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini previsti dall'ordinamento. Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata. In caso di controversia si prevede la mera possibilità di sospendere la distribuzione del ricavato qualora ricorrano gravi motivi di fumus boni iuris o di periculum in mora. Il periculum in mora (consistente nel fondato timore di perdere la garanzia del credito durante il tempo necessario ad ottenere il provvedimento sul merito) può essere desunto sia da elementi oggettivi, come
lanciata direttamente al giudice, senza passare attraverso la controparte. Il ricorso viene utilizzato principalmente nei casi in cui si richiede un intervento urgente o quando si contesta una decisione già presa da un giudice di grado inferiore. In questo caso, il ricorso viene presentato al giudice superiore, che valuterà la sua ammissibilità e prenderà una decisione in merito.Rivolta direttamente all'Autorità (vocatio iudicis). Questa ultima, che è espressione di un potere, si assume l'onere istituzionale di far fronte alla situazione lamentata dal ricorrente con proprio provvedimento. I provvedimenti dell'Autorità possono incidere sul merito, o anche e semplicemente sul rito utilizzato. La differenza tra i due tipi di atti introduttivi sta dunque principalmente nel soggetto che viene per primo raggiunto dalla domanda di giustizia dell'istante, che è la controparte convenuta nell'atto di citazione (al quale devono seguire, per garantire procedibilità alla domanda, altri atti di impulso come l'iscrizione della causa a ruolo), mentre nel ricorso il soggetto che per primo riceve la domanda di giustizia è il giudice, il quale fissa un'udienza di comparizione con decreto che poi dovrà essere notificato unitamente al ricorso a tutti i convenuti in omaggio al principio del
contraddittorio) e notificazione risiede nel fatto che la comunicazione ha lo scopo di informare il destinatario di una vicenda accaduta nel processo, mentre la notificazione ha lo scopo di portare a conoscenza di uno o più soggetti determinati un atto giudiziale o non giudiziale. Le comunicazioni possono essere eseguite dal cancelliere d'ufficio, senza alcun sollecito, quando previsto per legge, oppure su impulso del giudice. Le notificazioni, invece, sono effettuate da un soggetto particolarmente qualificato, che agisce come ausiliario del giudice, al fine di portare a conoscenza degli interessati un atto specifico. In sintesi, la comunicazione è un atto informativo che induce reazioni e comportamenti consequenziali alla situazione processuale, mentre la notificazione è un procedimento preordinato per portare a conoscenza degli interessati un atto determinato.in senso lato sono le seguenti: - Le eccezioni in senso stretto possono essere solamente proposte da una parte, mentre le eccezioni in senso lato possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. - Le eccezioni in senso stretto richiedono l'attività di una parte per essere sollevate, mentre le eccezioni in senso lato possono essere rilevate dal giudice anche senza la richiesta delle parti. La differenza principale tra partecipazione e notificazione è che la partecipazione non richiede necessariamente l'intermediazione di un soggetto estraneo. Ad esempio, il cancelliere può eseguire la comunicazione direttamente facendo sottoscrivere al destinatario, nel fascicolo d'ufficio, la dichiarazione di aver preso conoscenza dell'atto da comunicare. Al contrario, la notificazione richiede l'attività di un terzo nella fase della trasmissione. Fonte: Cass., 28 novembre 1989, n. 5201.in senso lato: L'art. 112 c.p.c. prevede due tipologie di eccezioni: le eccezioni di merito in senso stretto, che sono eccezioni che solo la parte può sollevare, in quanto riguardano il rilievo dei fatti i.m.e. con efficacia costitutiva: ne consegue che il giudice può applicare l'effetto giuridico al fatto e tenerne conto ai fini della decisione solo se la parte ha rilevato tale eccezione; le eccezioni di merito in senso lato che sono eccezioni che riguardano i fatti ai quali anche il giudice, pure d'ufficio, cioè pure in difetto di eccezione di parte, può applicare l'effetto giuridico e tenerne conto ai fini della decisione. Tuttavia, al di là di questa distinzione, l'art. 112 c.p.c. non detta un criterio utile ai fini della qualificazione di un'eccezione nella categoria di quelle in senso stretto o di quelle in senso lato. La distinzione non è però priva di rilievo sul piano pratico, in quanto riguarda.Il tempo di produzione dell'eccezione, in senso stretto, soggiace ad un regime temporale più rigido circa la sua proposizione, diversamente da quella in senso lato). Data l'importanza della distinzione, è stata la giurisprudenza della Corte di cassazione a dettare, ai fini della qualificazione di un'eccezione, due criteri in via interpretativa:
- Il criterio letterale: in alcuni casi è la legge stessa a qualificare una determinata eccezione come rilevabile solo su istanza di parte, oppure come rilevabile anche d'ufficio: ad es., sono eccezioni espressamente qualificate in senso stretto la prescrizione e la compensazione; viceversa, sono eccezioni in senso lato la nullità del contratto; l'inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator; l'accettazione beneficiata.
- Il criterio sistematico: ogniqualvolta la legge non dispone diversamente, l'eccezione è da intendersi rilevabile anche d'ufficio.