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ADEMPIMENTO
Esatta esecuzione della prestazione. Nell’adempiere il debitore deve usare la
diligenza del buon padre di famiglia. Nelle prestazioni professionali è richiesto
il rispetto delle regole dell’arte. Vengono definiti alcuni criteri di diligenza per
l’adempimento di determinate prestazioni, la consegna comprende la
custodia, quella relativa a cose generiche vincola a prestare cose di qualità
non inferiore alla media. 9
Esiste la prevalenza della condotta diligente (come la prestazione viene
eseguita) dette OBBLIGAZIONI DI DILIGENZA e in altri casi quella del
risultato dette OBBLIGAZIONI DI RISULTATO, sono i singoli rapporti a
determinarne la priorità.
INADEMPIENTE Debitore che non esegue esattamente la prestazione,
ADEMPIMENTO PARZIALE
Può essere rifiutato anche se prestazione è divisibile a meno di leggi o usi al
riguardo.
CONSEGNA di cosa determinata va fatta al domicilio del creditore (debiti
portabili); PAGAMENTO di somma di denaro va fatta al domicilio del
creditore;
ALTRE PRESTAZIONI sono da eseguirsi al domicilio del debitore (debiti
chiedibili).
TEMPO DELL’ADEMPIMENTO, immediato se non concordato diversamente
e se non diversamente previsto dagli usi o dalla natura della prestazione,
INVIO DELLA QUIETANZA determina quale debito il creditore considera
pagato a fronte del ricevimento di una determinata somma.
PRESTAZIONE IN LUOGO DELL’ADEMPIMENTO, può essere o meno
accettata dal creditore, il debito si estingue con l’accettazione della
sostituzione.
CAPACITA’ DEL DEBITORE il debitore non può chiedere la restituzione di
quanto pagato a causa della propria incapacità ad agire.
CAPACITA’ DEL CREDITORE, ricevere il pagamento richiede serie di atti che
richiedono l’essere capace di agire nonché di intendere e di volere.
LEGITTIMAZIONE A PAGARE anche un terzo può adempiere
all’obbligazione, anche contro la volontà del creditore (a meno di interesse a
che il debitore esegua la prestazione). La volontà del debitore consente solo
al creditore, in caso di opposizione, di rifiutare l’adempimento del terzo.
LEGITTIMAZIONE A RICEVERE, problema del creditore apparente quando il
debitore ha pagato in buona fede.
ABUSO DEL CREDITORE che esige prestazione anche se questa è resa
oltremodo gravosa da circostanze esterne.
DANNO il debitore che non ha eseguito la prestazione esattamente deve
risarcire il danno a meno di provare impossibilità oggettiva ed assoluta,
dovuta a causa esterna (non dovuta a lui), dell’inadempimento. La liberazione
per impossibilità non viene consentita per cose determinate solo nel genere
(danaro) è prevista solo sospensione.
Il debitore è tenuto a risarcire il danno che si divide in 3 fattispecie,
MANCANZA, DIFETTO e RITARDO. Il creditore può sempre chiedere
adempimento più danno. 10
MORA DEL DEBITORE, il debitore è considerato giuridicamente
inadempiente mediante intimazione o richiesta di adempiere fatta dal
creditore (in questo caso il debitore si assume anche tutti i rischi della cosa
oggetto della prestazione). La mora è automatica se il debito deriva da fatto
illecito., se il debitore dichiara per iscritto di non voler eseguire la prestazione
o allo scadere del termine se la prestazione riguarda danaro. Gli effetti della
mora sono che il debitore è tenuto a risarcire i danni provocati dal ritardo e
che deve sopportare anche l’impossibilità sopravvenuta per cause a lui non
imputabili.
MORA DEL CREDITORE si ottiene tramite offerta formale e solenne della
prestazione da parte del debitore, se l’offerta ha per oggetto danaro, titoli di
credito o cose mobili l’offerta deve essere fatta per intimazione a ricevere
(controllo del giudice). Il creditore diventa responsabile della impossibilità
della prestazione, non gli sono dovuti ne gli interessi ne i frutti percepiti dal
debitore e deve risarcire i danni sostenendo anche le spese per la
conservazione del bene.
DANNO RISARCIBILE
Per essere risarcibile un danno deve essere conseguenza diretta ed
immediata dell’inadempimento (nesso di causalità), deve essere prevedibile al
tempo in cui è sorta l’obbligazione (salvo x inadempimento doloso che
comporta pagamento danni imprevedibili) e non deve essere collegato a fatto
colposo del creditore (se unica causa crea esonero del debitore). Il nesso di
casualità richiede anche che il fatto sia stato potenzialmente idoneo a
produrre tale danno.
CESSAZIONE DELL’OBBLIGO
Oltre che dall’adempimento la cessazione dell’obbligo può essere causata da:
modi satisfattori compensazione, confusione
modi non satisfattorinovazione, remissione, impossibilità sopravvenuta
IMPOSSIBILITA’ TEMPORANEA sospende solo l’esecuzione della
prestazione a meno che la stessa non sia legata ad un evento (creditore non
più interessato).
NOVAZIONE le parti si accordano di sostituire all’obbligazione esistente una
nuova
DAZIONE l’obbligazione è sostituita da somma di denaro
REMISSIONE DEL DEBITO deve essere accettata dal debitore
COMPENSAZIONE quando esistono obblighi reciproci che possono essere
compensati
CONFUSIONE riunione in capo ad una sola persona di due posizioni
giuridiche
DEBITI DI VALORE il denaro è solo un mezzo (risarcimento danno)
DEVITI DI VALUTA in questo caso si parla di danaro e quindi vale il principio
nominalistico 11
PIU’ DEBITORI/CREDITORI obbligati a stessa prestazione
Debito/credito solidale, tutti sono tenuti a rispondere in solido/esigere x il tutto
Debito/credito parziario: ognuno risponde in solido/esige solo x propria parte
OBBLIGAZIONE AMBULATORIA passa da un soggetto all’altro in
dipendenza della proprietà (meccanismo titoli di credito)
OBBLIGAZIONE REALE il debito è legato al diritto reale come un accessorio
(una servitù)
SURROGAZIONE è una forma di successione nel credito, sostituzione di
un terzo nei diritti del creditore, sono previste tre ipotesi:
PER VOLONTA’ DEL CREDITORE debito di tizio verso caio, sempronio paga
caio e subentra a caio nei diritti verso tizio (espressa e contestuale al
pagamento).
PER VOLONTA’ DEL DEBITORE debito di tizio verso caio, tizio si fa prestare
da sempronio quanto necessario per pagare il debito, tizio surroga sempronio
nel credito.
LEGALE comprende 4 casi
Creditore chirografario paga altro creditore che gode di privilegio o garanzia
reale e subentra a questo;
L’acquirente di immobile paga ipoteca per liberare l’immobile;
Terzo è obbligato a pagare debito altrui;
Erede ha accettato con beneficio di inventario e paga i debiti ereditari per
evitare espropriazione dei beni.
CESSIONE DEL CREDITO
Il credito è un bene perché il creditore che ne è titolare può cederlo senza il
consenso del debitore. Esistono diversi tipi di cessione, vendita, donazione,
conferimento tutti sono regolati da norme generali:
GARANZIA se cessione è onerosa il creditore risponde nei confronti
dell’acquirente dell’esistenza del credito ma non della solvibilità del debitore
CESSIONE PRO SOLUTO salvo che ne abbia assunto espressamente la
garanzia CESSIONE PRO SOLVENDO.
EFFICACIA e OPPONIBILITA’ tra creditore e acquirente la cessione avviene
per effetto del solo consenso, nei confronti del debitore diviene efficace solo
attraverso notifica (o sua accettazione). La notifica è la comunicazione da
parte dell’acquirente dell’avvenuto acquisto. Prevale chi ha notificato prima.
La SOSTITUZIONE DEL DEBITORE non può avvenire per successione a
titolo particolare senza la volontà del creditore, se manca la volontà il sostituto
si aggiunge al debitore iniziale.
DELEGAZIONE, ACCOLLO e l’ESPROMISSIONE funzionano tutte nello
stesso modo, deve esserci creditore che acconsente a liberazione (liberatorio)
debitore altrimenti diventano cumulative.
DELEGAZIONE operazione tramite la quale il debitore assegna al creditore
un nuovo debitore, se questi non accetta diventa DELEGAZIONE
CUMULATIVA se accetta è DELEGAZIONE PRIVATORIA.
La DELEGAZIONE DI PAGAMENTO obbliga il delegato alla semplice
effettuazione del pagamento non ad obbligarsi verso il delegatario. 12
L’ESPROMISSIONE si ha se un terzo estraneo al rapporto si obbliga a
pagare di sua iniziativa il debito facendo nascere un rapporto obbligatorio tra
terzo e creditore.
ACCOLLO contratto tra debitore e terzo per cui questo si assume il debito
(può essere cumulativo e privativo, se con accettazione del creditore).
PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA’ ILLIMITATA il debitore risponde
dell’adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri, esistono limitazioni di
legge.
PARI CONDIZIONI DEI CREDITORI ciascuno ha eguale diritto a soddisfarsi
sui beni del debitore, salve cause legittime di PRELAZIONE (privilegi, pegno
e ipoteca).
PATRIMONIO DI DESTINAZIONE raccoglie parte dei rapporti attivi che fanno
capo ad un soggetto e sono destinati in modo primario o esclusivo alla
garanzia di determinati debiti, distinti dal patrimonio generale definito
PATRIMONIO SEPARATO (eredità accettata con beneficio di inventario).
PATRIMONIO AUTONOMO è quello che riunisce un complesso di rapporti
attivi e passivi che fanno capo a più soggetti e sono distinti dal patrimonio di
ciascuno.
PRELAZIONE si ha quando un creditore ha diritto di soddisfarsi a preferenza
degli altri (privilegio, ipoteca, pegno). I creditori sprovvisti di prelazione sono
detti CHIROGRAFARI.
PRIVILEGIO GENERALE riguarda tutti i beni mobili del debitore
PRIVILEGIO SPECIALE riguarda sia beni mobili che immobili, funziona come
diritto reale limitato, si esercita solo su determinati beni ed è sempre
giustificato da una particolare relazione tra credito e bene oggetto di privilegio
(trasportatore ha privilegio su cose trasportate).
GARANZIE DEL CREDITO tutti i meccanismi che hanno funzione di
procurare al creditore un mezzo di sicura soddisfazione in caso di
inadempimento, si dividono in
GARANZIE PERSONALE la garanzia si raggiunge affiancando al debitore un
garante (fideisussione o circolazione titoli di credito) a cui può essere chiesto
adempimento e i cui beni offrono garanzia patrimoniale.
GARANZIE REALI sono pegno ed ipoteca, in questo caso la garanzia è
specifica e attribuisce al creditore il potere di espropriare un determinato bene
e di soddisfarsi con la vendita dello stesso anche se la proprietà del bene sia
passata ad altri. Garantiscono prelazione più diritto di seguito. 13
PEGNO, diritto di garanzia su cose mobili, universalità di mobili, crediti o diritti
aventi per oggetto beni mobili. Si costituisce tramite contratto di pegno, che &egra