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OBBLIGAZIONI
Sinallagma: è un nesso di reciprocità tra le due prestazioni. Il sinallagma consiste nel legame, nel nesso di reciprocità che unisce una prestazione all'altra per quanto riguarda alcune categorie di contratti. Il sinallagma può essere funzionale o genetico: il sinallagma genetico riguarda in pratica il momento formativo del rapporto, il sinallagma funzionale, invece, coincide con lo scambio effettivo delle prestazioni per l'esecuzione del contratto.
Obbligazioni pecuniarie: L'obbligazione pecuniaria è l'obbligazione che ha per oggetto l'adazione di una somma di denaro: il debitore è tenuto a dare al creditore una somma di danaro. È l'obbligazione di gran lunga più diffusa nella prassi. I debiti pecuniari vanno estinti mediante "moneta avente corso legale nello Stato". Per via della sua funzione ciò che è importante della moneta non è il suo "valore nominale ma il suo
« valore reale ». Il principio nominalistico prevede che il debitore si libera pagando, alla scadenza, la quantità monetaria inizialmente fissata.
Le parti possono però concordare di collegare l’importo dovuto a specifici parametri.
Distinguiamo le Obbligazioni di valuta - aventi fin dall’origine ad oggetto una somma di danaro – dalle Obbligazioni di valore - aventi originariamente ad oggetto una prestazione diversa e dove la moneta è solo un bene sostitutivo.
Obbligazioni naturali. - Sono ripetibili? L'obbligazione naturale consiste nell'adempimento di un dovere morale o sociale, “il debitore”, pur non avendo il dovere (giuridico) di adempiere, è ritenuto dalla società “in dovere di fare X”.
Va precisato che una volta eseguita questo tipo di prestazione non è possibile ottenerne la ripetizione (restituzione) di quanto prestato.
Obbligazioni solidali: L’obbligazione è solidale
quando più creditori hanno diritto alla stessa prestazione o quando più debitori devono eseguire la stessa prestazione, in questo tipo di obbligazione l'adempimento da parte di uno dei debitori libera anche gli altri. In presenza di più debitori, come si può capire se si tratta di un'obbligazione solidale o parziale? Nell'obbligazione solidale se adempie uno dei debitori, nei confronti del creditore/i, gli altri debitori sono liberi. In quella parziale ciò non avviene, perché il debitore adempie solo per la propria quota nei confronti del creditore/i, non liberando gli altri dall'obbligazione. Cosa succede se adempie un unico debitore? - Azione di regresso (obbligazioni solidali) È l'azione attuabile da uno dei condebitori solidali che abbia corrisposto al creditore l'intera prestazione (o, comunque, una somma eccedente la sua quota), egli ha diritto a richiedere a ciascuno degli altri condebitori la parte di rispettiva.condebitori solo la quota di debito che spetta loro. La competenza (proquota) è un principio che regola la ripartizione del debito tra i condebitori solidali. Ad esempio, se uno dei quattro condebitori solidali paga l'intero debito di 100 al creditore, avrà il diritto di richiedere a ciascuno degli altri tre condebitori la restituzione di 25 ciascuno. Questa situazione è regolata dalla cosiddetta "azione di regresso". Se uno dei condebitori è insolvente, la perdita viene ripartita tra gli altri condebitori, compreso quello che ha effettuato il pagamento. Lo stesso principio si applica quando il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta è insolvente. Il debitore che paga il debito anche per la parte degli altri estingue l'obbligazione nei confronti del creditore. Da questo momento sorge l'obbligo per coloro che non hanno pagato di rifondere all'adempiente quanto costui ha versato anche a nome degli altri. Tuttavia, l'obbligo dei condebitori è parziario e non solidale, nel senso che il solvens può pretendere da ciascuno degli altri condebitori solo la quota di debito che spetta loro.fare. Mora del creditore: si ha mora del creditore nell'ipotesi in cui il creditore, senza motivo legittimo, non vuole accettare la prestazione originariamente prevista nel rapporto obbligatorio o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione. Mora debitore (mora ex re e mora ex persona): Parliamo di mora ex persona quando il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Parliamo invece di mora ex re quando gli effetti della mora si producono automaticamente. Ciò accade quando: il debito deriva da fatto illecito, quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire la prestazione, e quando è scaduto il termine se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Precisiamo che le disposizioni sulla mora, in ogni caso, si applicano solo sulle obbligazioni "di fare" e non alle obbligazioni di non fare.fare.Garanzie personali: Concedendo una garanzia personale il soggetto risponde con tutto il suo patrimonio: Nella categoria delle garanzie personali rientra l'istituto della fideiussione. Dunque, possiamo definire la fideiussione come il contratto con il quale si costituisce a favore del creditore la garanzia personale del fideiussore. Il contratto di fideiussione si perfeziona anche in mancanza di una preventiva intesa tra debitore e fideiussore, essendo rilevante esclusivamente la volontà del fideiussore di garantire l'obbligazione altrui.
Fideiussione e beneficio di escussione: Ci troviamo nell'ambito delle garanzie personali. La fideiussione, in diritto, è un negozio giuridico con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui (è quindi garante del soggetto debitore), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. La fideiussione può quindi essere vista come un rapporto solidale.
con il debitore, il fideiussore garantisce l'obbligazione del debitore principale con tutto il suo patrimonio. Abbiamo poi la fideiussione omnibus è quella con cui si garantisco tutti i debiti, presenti e futuri, del debitore. (Questa figura è nata dalla prassi bancaria e oggi ha un rilievo pratico di gran lunga superiore a quello della normale fideiussione e viene denominata anche fideiussione bancaria.). Nella fideiussione, il beneficio di escussione è il vantaggio riconosciuto al fideiussore (colui che garantisce un'obbligazione altrui) per cui il creditore deve innanzitutto rivolgere la richiesta di pagamento e svolgere l'azione esecutiva nei confronti del debitore principale, potendo solo in caso di esito infruttuoso rivolgersi al fideiussore. Caparra confirmatoria e penitenziale: A seconda dell'accordo fra le parti, la caparra può costituire una generica garanzia contro l'inadempimento (caparra confirmatoria), oppure può valere comeuna sorta di indennizzo per il recesso (caparra penitenziale).Azione revocatoria (azione a difesa dei diritti del creditore):
L'azione revocatoria può essere messa in atto da un creditore nei confronti di un suo debitore, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale con cui il creditore chiede la revoca e conseguente dichiarazione di inefficacia degli "atti di disposizione del proprio patrimonio" posti in essere dal debitore nel caso in cui questi diminuiscano la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore.
Diritto reale di garanzia su un bene particolare:
I diritti reali di garanzia nell'ordinamento giuridico italiano sono un tipo di diritto reale su cosa altrui, con la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito.
In genere, la garanzia del creditore è rappresentata dal patrimonio del debitore, ma questo è solo una garanzia generica del credito.
La specifica (che dà al creditore la certezza di potersi soddisfare su un dato bene) è invece rappresentata dalla costituzione del o dell'ipoteca.
Pegno e ipoteca sono garanzie reali parziarie. Tradizionalmente li si definisce come diritti reali di garanzia su cosa altrui: il bene resta di proprietà del debitore o del terzo che lo ha dato in pegno o in ipoteca, e può essere dal proprietario liberamente alienato. Ma il creditore acquista sul bene un duplice diritto:
- il diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene anche nei confronti del terzo acquirente ("diritto di sequela" del pegno o dell'ipoteca);
- il diritto di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita forzata del bene con preferenza rispetto agli altri creditori del medesimo debitore ("diritto di prelazione").
Il creditore ha l'onere di sottoporre ad esecuzione forzata i beni gravati da pegno o da ipoteca prima di poter sottoporre ad esecuzione forzata altri beni.
del debitore.Creditore ipotecario: È il caso in cui il credito del creditore è garantito da ipoteca e che per questo gode di un diritto di prelazione rispetto ai creditori chirografari, dovendo essere soddisfatto per intero.
Garanzie reali: Pegno e ipoteca.
Sono cause legittime di prelazione il pegno e l'ipoteca. Entrambi sono diritti reali (sono inerenti alla cosa). (Appartengono alla categoria dei "diritti reali su cosa altrui" e si distinguono dall'ulteriore sottocategoria di questi ultimi costituita dai c.d. "diritti reali di godimento".)
Pegno ed ipoteca attribuiscono infatti al creditore il c.d. "diritto di sequela", cioè il potere di esercitare la garanzia, espropriando i beni soggetti a pegno o ipoteca per soddisfarsi sul relativo ricavato, anche se la loro proprietà è passata ad altri. Il pegno e l'ipoteca non hanno mai carattere generale, ma gravano sempre su beni determinati. Pegno ed ipoteca possanoessere concessi anche da un terzo: c.d. "terzo datore di pegno o di ipoteca". (La figura del terzo datore di pegno o di ipoteca si distingue da quella del fideiussore: sia il terzo datore che il fideiussore garantiscono il debito altrui; ma il fideiussore risponde di detto debito con tutti i propri beni, il terzo datore solo con il bene su cui è costituito il pegno o l'ipoteca.) Pegno ed ipoteca danno luogo, entrambi, a rapporti accessori, nel senso, presuppongono un credito di cui garantiscono l'adempimento. La cosa oggetto di pegno o di ipoteca può perire o deteriorarsi, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore: questi può esigere che gli sia prestata altra garanzia o, in mancanza, può chiedere l'immediato