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Estratto del documento

privato siano regolati dalla Legge italiana, qualora egli

stesso interagisca con cittadini italiani per le sole faccende

private.

Le problematiche sorgono qualora la norma italiana, definita

in ambito nazionale, va a disciplinare diritti che sono propri

di potestà giuspubblicistiche, reprensibili da altri

ordinamenti giuridici.

In tal caso neppure la volontà dello straniero maggiorenne

può qualcosa.

Infatti, nonostante il Tribunale Italiano emetta un

provvedimento, una sentenza, un’ordinanza che in Italia sia

esecutiva ed eseguita per tutta la parte possibile, nel

momento in cui interagiscono fra di loro cittadini di Stati

diversi, regolamentati pertanto da differenti ordinamenti, è

sempre possibile che i rapporti giungano ad una fase di

stasi, nella quale perdurano per molto tempo.

Per poter perfezionare il provvedimento in questione manca

infatti una parte essenziale: il recepimento dello stesso

presso l’ordinamento straniero.

In mancanza di questo, indipendentemente dai motivi (es.

del fatto che non viene chiesto il recepimento o che il

medesimo non sia nemmeno previsto dall’ordinamento

estero) in nessun modo un provvedimento o un atto dello

Stato Italiano, giudiziale o meno, potrà far sentire i suoi

effetti in ambito giuspubblicistico.

Si potrebbe pensare che una soluzione ottimale per ovviare

a questo tipo di problema possa trovarsi ottenendo il

Maurizio Badon – Servizi Giuridici per l’Impresa – Iscrizione anno 2011

semplice cambio di cittadinanza, ma nella realtà dei fatti

così non accade.

Questo poiché l’assumere la cittadinanza dell’adottante non

è automatico nell’adozione di maggiorenne; lo straniero

adottato da persona italiana rimane infatti cittadino della

propria nazione.

Una soluzione con esito più produttivo e prolungato nel

tempo, si potrebbe trovare nel recepimento da parte di un

ordinamento straniero del provvedimento italiano

risolverebbe tutte le questioni fondamentali che non sono

solo il già citato diritto al cognome, ma anche tutti quei

diritti di carattere privatistico che devono trovarsi specchiati

nello Stato di provenienza del maggiorenne adottato.

Assurdo sarebbe infatti che il maggiorenne straniero non

possa ereditare dal proprio genitore adottivo italiano se non

in Italia.

Altresì inconcepibile risulterebbe la situazione in cui il

genitori adottivi non possano acquistare proprietà, nello

stato estero, in quanto il proprio figlio nato in quello stato e

quindi cittadino di quella nazione, non possa ereditare in

quel determinato paese perché lì non risulta nemmeno

essere legittimo figlio adottivo.

O ancora si potrebbe ravvisare l’assurdità che al padre ed

alla madre di un maggiorenne non italiano sia preclusa la

richiesta in stato estero di assistenza morale e materiale in

caso di infermità o necessità, solo perché il proprio figlio

non risulta essere tale nella propria patria.

Maurizio Badon – Servizi Giuridici per l’Impresa – Iscrizione anno 2011

In Italia, contrariamente a quanto potrebbe accadere

all’estero, il rapporto che si instaura tra le parti è ristretto

dal valore territoriale del valore del provvedimento.

In questo paese infatti l’adottato maggiorenne acquisisce

una identità ed una personalità del tutti differente da quella

del proprio Stato di origine e di cui porti la cittadinanza, é

una identità a metà in quanto l’acquisizione del cognome

dei propri genitori adottivi è sottoposto a condizione

sospensiva e potrà essere ottenuto solo e se e quando

l’adottato acquisterà la cittadinanza italiana, ovviamente

sempre se a quel punto potrà ancora considerare

l’acquisizione del nuovo cognome ancora conveniente alle

condizioni del momento.

Pertanto si può - in un certo qual modo - asserire che in

Italia l’adottato, maggiorenne straniero, accetta una

“identità parziale”, messa a dura prova dal permanere nella

propria identità originaria.

Tornando ora al prospettato cambio di cittadinanza

dell’adottato, questo - come detto - non risolve i rapporti tra

gli ordinamenti giuridici italiano e del paese estero con cui

ci si confronta (anzi, talvolta è causa di complicazione).

Infatti al mero fine di una corretta e concreta applicazione

della norma ed una efficace esplicazione del diritto di

ciascuna parte di cui alla sentenza costitutiva dell’adozione,

è elemento fondamentale e risolutivo il recepimento da

parte dell’ordinamento straniero. Risulta infatti essere

indispensabile per l’adozione di un maggiorenne

(indipendentemente dalla acquisizione delle doppia

Maurizio Badon – Servizi Giuridici per l’Impresa – Iscrizione anno 2011

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Publisher
A.A. 2013-2014
5 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher triple_mau di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Todini Paola.