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privato siano regolati dalla Legge italiana, qualora egli
stesso interagisca con cittadini italiani per le sole faccende
private.
Le problematiche sorgono qualora la norma italiana, definita
in ambito nazionale, va a disciplinare diritti che sono propri
di potestà giuspubblicistiche, reprensibili da altri
ordinamenti giuridici.
In tal caso neppure la volontà dello straniero maggiorenne
può qualcosa.
Infatti, nonostante il Tribunale Italiano emetta un
provvedimento, una sentenza, un’ordinanza che in Italia sia
esecutiva ed eseguita per tutta la parte possibile, nel
momento in cui interagiscono fra di loro cittadini di Stati
diversi, regolamentati pertanto da differenti ordinamenti, è
sempre possibile che i rapporti giungano ad una fase di
stasi, nella quale perdurano per molto tempo.
Per poter perfezionare il provvedimento in questione manca
infatti una parte essenziale: il recepimento dello stesso
presso l’ordinamento straniero.
In mancanza di questo, indipendentemente dai motivi (es.
del fatto che non viene chiesto il recepimento o che il
medesimo non sia nemmeno previsto dall’ordinamento
estero) in nessun modo un provvedimento o un atto dello
Stato Italiano, giudiziale o meno, potrà far sentire i suoi
effetti in ambito giuspubblicistico.
Si potrebbe pensare che una soluzione ottimale per ovviare
a questo tipo di problema possa trovarsi ottenendo il
Maurizio Badon – Servizi Giuridici per l’Impresa – Iscrizione anno 2011
semplice cambio di cittadinanza, ma nella realtà dei fatti
così non accade.
Questo poiché l’assumere la cittadinanza dell’adottante non
è automatico nell’adozione di maggiorenne; lo straniero
adottato da persona italiana rimane infatti cittadino della
propria nazione.
Una soluzione con esito più produttivo e prolungato nel
tempo, si potrebbe trovare nel recepimento da parte di un
ordinamento straniero del provvedimento italiano
risolverebbe tutte le questioni fondamentali che non sono
solo il già citato diritto al cognome, ma anche tutti quei
diritti di carattere privatistico che devono trovarsi specchiati
nello Stato di provenienza del maggiorenne adottato.
Assurdo sarebbe infatti che il maggiorenne straniero non
possa ereditare dal proprio genitore adottivo italiano se non
in Italia.
Altresì inconcepibile risulterebbe la situazione in cui il
genitori adottivi non possano acquistare proprietà, nello
stato estero, in quanto il proprio figlio nato in quello stato e
quindi cittadino di quella nazione, non possa ereditare in
quel determinato paese perché lì non risulta nemmeno
essere legittimo figlio adottivo.
O ancora si potrebbe ravvisare l’assurdità che al padre ed
alla madre di un maggiorenne non italiano sia preclusa la
richiesta in stato estero di assistenza morale e materiale in
caso di infermità o necessità, solo perché il proprio figlio
non risulta essere tale nella propria patria.
Maurizio Badon – Servizi Giuridici per l’Impresa – Iscrizione anno 2011
In Italia, contrariamente a quanto potrebbe accadere
all’estero, il rapporto che si instaura tra le parti è ristretto
dal valore territoriale del valore del provvedimento.
In questo paese infatti l’adottato maggiorenne acquisisce
una identità ed una personalità del tutti differente da quella
del proprio Stato di origine e di cui porti la cittadinanza, é
una identità a metà in quanto l’acquisizione del cognome
dei propri genitori adottivi è sottoposto a condizione
sospensiva e potrà essere ottenuto solo e se e quando
l’adottato acquisterà la cittadinanza italiana, ovviamente
sempre se a quel punto potrà ancora considerare
l’acquisizione del nuovo cognome ancora conveniente alle
condizioni del momento.
Pertanto si può - in un certo qual modo - asserire che in
Italia l’adottato, maggiorenne straniero, accetta una
“identità parziale”, messa a dura prova dal permanere nella
propria identità originaria.
Tornando ora al prospettato cambio di cittadinanza
dell’adottato, questo - come detto - non risolve i rapporti tra
gli ordinamenti giuridici italiano e del paese estero con cui
ci si confronta (anzi, talvolta è causa di complicazione).
Infatti al mero fine di una corretta e concreta applicazione
della norma ed una efficace esplicazione del diritto di
ciascuna parte di cui alla sentenza costitutiva dell’adozione,
è elemento fondamentale e risolutivo il recepimento da
parte dell’ordinamento straniero. Risulta infatti essere
indispensabile per l’adozione di un maggiorenne
(indipendentemente dalla acquisizione delle doppia
Maurizio Badon – Servizi Giuridici per l’Impresa – Iscrizione anno 2011