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Lezione 029
- Il ricorso in carenza (art. 265 TFUE) è diretto a far constatare:
- un'omissione da parte degli Stati membri nell'adozione di un atto di recepimento di un regolamento dell'Unione
- un'omissione da parte della Commissione europea nell'adozione di un atto che è tenuta ad adottare
- un'omissione da parte delle Istituzioni europee o della BCE nell'adozione di un atto che queste sono tenute ad adottare
- un'omissione da parte degli Stati membri nell'adozione di un atto di recepimento di una direttiva dell'Unione
- Nel ricorso in carenza la sentenza della Corte:
- è una sentenza dichiarativa dell'incompetenza
- è una sentenza dichiarativa della violazione delle forme sostanziali
- è una sentenza dichiarativa dell'assimilazione illegittima
- è una sentenza dichiarativa dello stimolo a rifare
- Nel ricorso in carenza la sentenza della Corte ha un'efficacia:
- esecutiva
- provvisoriamente esecutiva
- di mero accertamento
- costitutiva
Lezione 030
- L'organo giurisdizionale interno che domanda alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale:
- non può sospendere il giudizio
- sospende il giudizio
- sospende il giudizio solo se è giudice di ultima istanza
- non è tenuto a sospendere il giudizio
- La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale:
- sulla validità e l'interpretazione degli atti degli Stati membri di recepimento del diritto dell'Unione
- sulla competenza di una Istituzione, organo od organismo dell'Unione ad adottare l'atto impugnato
- sull'interpretazione dei trattati
- su un obbligo da parte delle Istituzioni europee nell'adozione di un atto che queste sono tenute ad adottare
- Il foro competente a conoscere delle questioni pregiudiziali è quello:
- della Corte di Giustizia, nonché del Tribunale in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte
- del solo Tribunale
- della Corte di Giustizia e del Tribunale in qualsiasi materia
- della sola Corte di Giustizia
- Quando una questione sull'interpretazione dei trattati o sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni dell'Unione è sollevata in un giudizio pendente davanti ad un organo giurisdizionale nazionale, quest'ultimo si rivolge alla Corte di Giustizia perché si pronunci a titolo pregiudiziale:
- facoltativamente a prescindere dal fatto che avverso le sue decisioni possa o meno proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno
- facoltativamente se è un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza
- obbligatoriamente se è un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza
- obbligatoriamente e a prescindere dal fatto che avverso le sue decisioni possa o meno proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno