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CONFERIMENTI ATIPICI

Fermo restando il divieto di conferimento di prestazioni d’opera o di servizi, gli interpreti si sono domandati il confine che il

legislatore abbia in mente tra conferimento di beni e conferimento di servizi.

Infatti il legislatore tace sulla possibilità di conferire beni in godimento, ma ci si domanda se sia possibile conferire anche entità

immateriali, suscettibili comunque di esprimere un valore monetario (es. know-how, avviamento, etc.).

La risposta di giurisprudenza e dottrina non è unanime, in quanto queste tipologie di conferimento non si prestano a formare un

patrimonio sul quale i creditori sociali possono soddisfarsi.

La questione rimane aperta, anche se, soprattutto in dottrina, si tende a dare risposta positiva.

PATTI PARASOCIALI NELLA S.p.A.

La disciplina dei patti parasociali nella S.p.A. è rinvenibile negli art.2341-bis e 2341-ter, inseriti nel corpus normativo della

costituzione della S.p.A.

Questo perché si tratta di accordi che intervengono tra i soci di S.p.A., aventi ad oggetti comportamenti inerenti alla loro

partecipazione sociale, inerenti alla loro qualità di soci.

Questi comportamenti risultano, derivano, dall’atto costitutivo, in quanto inerenti alla qualità di socio.

I patti parasociali si occupano quindi di qualcosa che origina dall’atto costitutivo e dallo statuto, regolando questi comportamenti

al di fuori dall’atto costitutivo e dallo statuto.

Tutto ciò che risulta dall’atto costitutivo e dallo statuto di una S.p.A. ha rilevanza c.d. reale, ovvero si suole affermare che, poiché

l’atto costitutivo della S.p.A. è un atto negoziale a contenuto organizzativo, questa organizzazione rileva non solo tra i soci, ma

anche nei confronti dei terzi. Quindi quanto risulta da questo documento produce effetti, è opponibile, non solo nei confronti della

società stessa e dei soci, ma anche dei terzi.

Quanto invece è contenuto in un patto parasociale, produce effetti soltanto tra i soci che lo hanno stipulato.

Il patto parasociale altro non è che un contratto, e la legge afferma che un contratto ha forza di legge soltanto tra le parti, quindi

l’inadempimento al patto produce le sue conseguenze solo sul piano del rapporto tra gli stipulanti.

La disciplina contenuta nel codice civile riguardante i patti parasociali è stata introdotta con la riforma del diritto societario nel

2003, ed è applicabile alle S.p.A. chiuse e a quelle aperte con azioni non quotate. Per le S.p.A. con azioni quotate si rinviene

una disciplina apposita nel T.U.F.

Il legislatore si occupa di patti parasociali, solo con riferimento alle S.p.A.

Questo non significa che anche i soci di S.r.l. non possano stipularli, ma manca una disciplina specifica, quindi ai patti parasociali

stipulati dai soci di S.r.l. si applica la disciplina generale dei contratti.

Art.2341-bis C.C.: Patti parasociali (S.p.A. chiuse e aperte con azioni non quotate)

“I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;

b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;

c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;

non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un

termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

95

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello

scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.”

(I patti parasociali possono riguardare non solo i soci della S.p.A., ma anche i soci della controllante della S.p.A.)

Il legislatore si occupa di regolare solo patti parasociali che hanno particolare finalità e particolare contenuto:

- SINDACATI DI VOTO: hanno come finalità la stabilizzazione del governo societario.

I soci si accordano circa l’esercizio di voto nell’assemblea, in questo caso i patti parasociali vincolano i soci stipulanti a

determinati comportamenti che riguardano il proprio diritto di voto.

La prassi degli operatori individua due tipologie di patti inerenti all’esercizio di voto, i patti c.d. obbligatori, e i patti c.d. reali.

I patti obbligatori sono quelli che impegnano i soci a votare in un determinato modo in assemblea, il modo è determinato dai soci

aderenti al patto, a maggioranza; è necessario quindi che i soci si riuniscano prima di partecipare all’assemblea.

I patti reali sono quelli in cui i soci aderenti al patto si riuniscono prima dell’assemblea per determinare a maggioranza la

modalità di voto, e si impegnano altresì a delegare un loro rappresentante (comune) in assemblea.

Nella prima ipotesi i soci, intervenendo personalmente in assemblea, potrebbero anche votare in modo difforme da quanto

concordato in assemblea. Nella seconda, invece, il rappresentante ha il dovere di attenersi alle istruzioni impartite dal patto.

- SINDACATI DI BLOCCO: hanno come finalità la stabilizzazione degli assetti proprietari, ovvero la stabilizzazione della

composizione della compagine sociale. In questi patti si vuole regolare la trasferibilità delle azioni, che, per loro natura sono

liberamente trasferibili. La stabilizzazione degli assetti proprietari si persegue attraverso la limitazione della trasferibilità delle

azioni (previsione di un diritto di prelazione ai soci aderenti, etc.).

Questi patti che limitano la trasferibilità delle azioni sono soggetti in parte alla disciplina di diritto comune che pone dei limiti, a

prescindere dal bene in oggetto, al divieto di alienazione, occorre quindi stabilire la validità dei patti di questo tipo secondo le

regole di diritto comune.

Inoltre i patti parasociali producono effetti soltanto nei confronti degli aderenti al patto, e non nei confronti dei terzi che hanno

agito in buona fede, quindi se un socio aderente contravvenga al divieto o alla limitazione della trasferibilità contenute nel patto,

la vendita ad un terzo è perfettamente valida, la società deve riconoscere l’acquirente come nuovo socio. Le conseguenze

dell’inadempimento al patto si producono solo nei rapporti tra i soci stipulanti.

- PATTI DI VARIO GENERE, che hanno come oggetto o come finalità quella di esercitare un’influenza, anche congiunta,

dominante sulla società.

Rientrano in questi patti i c.d. patti di gestione, ovvero patti che prevedono che i soci si riuniscano periodicamente per decidere

le indicazioni da dare agli amministratori della società.

Si tratta di patti di cui è dubbia la validità perché il legislatore prevede, con una norma di natura imperativa, che

l’amministrazione della società spetti esclusivamente agli amministratori. Quindi i soci, anche coloro che li hanno nominati, non

possono ingerirsi nella gestione. Nella realtà delle S.p.A. accade spesso però che tali patti vengano stipulati, e che quindi vi sia

un canale di comunicazione aperto tra gli amministratori e il gruppo di comando che li ha nominati.

I particolari patti parasociali delineati nella fattispecie descritta, sono assoggettati ad una particolare disciplina, riguardante la

durata dei patti, applicabile sia alle S.p.A. chiuse, che a quelle aperte con azioni non quotate, e riguardante la pubblicità dei patti,

applicabile invece soltanto alle S.p.A. aperte con azioni non quotate.

La prima previsione riguarda la durata del patto, che deve essere uguale o inferiore a 5 anni (sono tuttavia rinnovabili).

Qualora il patto non preveda una durata il socio ha diritto di recedere con un preavviso di 180 giorni.

Il legislatore si preoccupa della durata del patto parasociale in quanto la stabilizzazione degli assetti proprietari può essere un

vantaggio se la società attraverso questi patti funziona meglio, può essere un inconveniente se a causa di questi patti la società

funziona peggio.

Se l’esistenza di questi patti parasociali fa sì che la società sia gestita peggio di quanto potrebbe succedere, è un bene che questi

patti parasociali non abbiano durata indeterminata, in quanto i patti parasociali permettono al socio di sciogliersi liberamente dal

vincolo, generalmente sono previste ingenti penali per il recesso del socio.

Scaduti i patti i soci possono rinnovarli, ma, liberato dal vincolo, ciascun socio potrebbe decidere di stipulare un patto parasociale

con altri soci in grado di stabilizzare l’assetto proprietario o il governo societario in modo più efficiente.

Il limite di durata non opera per i “patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi

e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo”.

(Es.: S.p.A. costituita per la concessione in licenza di un marchio, i soci della S.p.A. sono titolare e licenziatario del marchio.

Si suppone che il patto parasociale sia stipulato tra i due soggetti al fine vietare la vendita delle azioni per tutta la durata del

contratto di licenza. Siccome il patto è strumentale all’accordo di licenza d’uso del marchio, non occorre che il patto parasociale

duri meno di quanto dura l’accordo di licenza. In questi casi quindi il limite di durata non si applica.) 96

Art.2341-ter C.C.: Pubblicità dei patti parasociali (S.p.A. aperte con azioni non quotate)

“Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e

dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato

presso l'ufficio del registro delle imprese.

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto

parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono

impugnabili a norma dell'articolo 2377.”

Questa regola si applica alle S.p.A. ad azionariato diffuso, non alle S.p.A. chiuse.

I patti parasociali stipulati tra i soci di S.p.A. ad azionariato diffuso devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura

di ogni assemblea. La dichiarazione in assemblea deve essere trascritta nel verbale, il quale deve essere depositato presso il

registro delle imprese.

I patti parasociali risultano quindi anche nel registro delle imprese.

Il legislatore, imponendo questo tipo di pubblicità, fa sì che il mercato venga a conoscenza dei patti parasociali, i quali incidono

sugli assetti proprietari e sull

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trampolino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gandini Carla.