Progetto di diritto internazionale penale: i crimini contro l'umanità nel conflitto russo-ucraino
L'espressione “crimine contro l'umanità” comparì per la prima volta in ambito internazionale, assumendo una connotazione giuridica, nel 1915. Fu l'anno in cui tre maggiori potenze quali la Francia, l'Inghilterra e la Russia sottoscrissero una Dichiarazione Congiunta, facendo riferimento ai “reati commessi dalla Turchia contro l'umanità e la civiltà” e condannando il genocidio degli Armeni.
Successivamente, in seguito al secondo conflitto mondiale e alla Shoah, si ebbe nuovo sviluppo nell'ambito dei diritti umani legato alla formazione di una comune coscienza internazionale circa l'esistenza di un diritto universale, spettante e applicabile a tutti i membri di qualsiasi gruppo sociale; soprattutto, si sentì la necessità di individuare e definire in modo preciso, nel diritto internazionale, i crimini contro l'umanità.
Il Patto di Londra e il Tribunale di Norimberga
Centrale in questo contesto è il Patto di Londra del 8/8/45. Esso consisteva in un accordo tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, gli Stati Uniti d'America, il governo provvisorio della Repubblica Francese e il Governo delle Repubbliche Socialiste Sovietiche al fine di giudicare e punire i principali criminali di guerra dell'Asse Europeo, istituendo il Tribunale di Norimberga, secondo quanto disposto dall’art 1.
Lo Statuto del Tribunale Militare Internazionale, allegato al Patto di Londra, disponeva all’Art 6, la competenza del Tribunale a giudicare e punire tutti coloro che, per conto delle potenze dell’Asse, avessero commesso individualmente o in qualità di membri di un'organizzazione, i seguenti crimini: Crimini contro la Pace, Crimini di Guerra e Crimini contro l'umanità.
Rispetto a quest'ultima categoria, veniva specificato come essa comprendesse in particolar modo: l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano costituito o meno una violazione del diritto interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state commesse nell'esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale, o in connessione con uno di siffatti crimini.
Inoltre, veniva sancito che: “I dirigenti, gli organizzatori, gli istigatori o i complici che abbiano preso parte alla elaborazione o all'esecuzione di un piano concertato o di un'intesa criminosa per commettere uno qualunque dei crimini sopra definiti, sono responsabili di tutti gli atti compiuti da parte di qualsiasi persona in esecuzione di tale piano.”
Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio
Un altro passo importante fu la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, siglata all’ONU il 9/12/48, la quale fornì una definizione normativa del genocidio e la conseguente disciplina applicabile. Genocidi e Crimini contro l’umanità non cessano però con la fine della Seconda guerra mondiale, registrandosi anche nel resto del XX secolo ed oltre.
È delegato all’Onu il compito di denunciare i Paesi che si rendono colpevoli di crimini contro l’umanità, ma l’obbligo dell’unanimità nel Consiglio di Sicurezza e la presenza, con diritto di veto, di Stati poco sensibili al rispetto dei diritti umani e civili, rende spesso problematico condannare i comportamenti delittuosi.
Casi di rilevanza internazionale
Casi che nella nostra trattazione assumono ulteriore rilevanza sono infatti: le atrocità commesse nella Ex-Jugoslavia e la pulizia etnica in Bosnia (91-95) ed il genocidio consumatosi in Ruanda contro i Tutsi nel 1994.
Nel primo caso, il Consiglio di Sicurezza, attraverso la risoluzione 827, istituisce nel 93 il Tribunale Penale Internazionale per la Ex-Jugoslavia, scioltosi nel 2017. Tra gli imputati eccellenti ricordiamo Milosevic, Presidente Serbo, morto in carcere nel 2006 prima di ricevere una sentenza.
Nel secondo caso invece, centrale è l'istituzione del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda con sede ad Arusha, in Tanzania. In dieci anni il Tribunale ha sottoposto a processo solo una ventina di persone, a fronte di quasi 90.000 detenuti in attesa di giudizio. A causa dell'impossibilità di affrontare un così alto numero di procedimenti, nel 2000 sono state istituite le “gacaca”, tribunali popolari nei quali i colpevoli vengono invitati ad ammettere le proprie colpe in cambio di importanti sconti di pena.
La Corte Penale Internazionale
Infine, nel 98, con l'approvazione dello Statuto di Roma viene istituita la Corte Penale Internazionale, permanente all’Aja, col compito di perseguire i reati di genocidio, i crimini contro l'umanità ed i crimini di guerra. L'art 7 dello Statuto della CPI, dispone che per crimine contro l'umanità si intende uno dei seguenti atti, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro le popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco: Omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione o trasferimento forzato della popolazione, imprigionamento ed altre forme di privazione della libertà, Tortura, Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale...
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