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CONSIDERATO IN DIRITTO

L'odierna attrice si duole dell'inadempimento da parte di

Bocconi Amari s.p.a. del contratto preliminare di lavoro con

inquadramento dirigenziale stipulato verbalmente al termine di

6 mesi di trattative tra il dott. Pepe e la dott.ssa Farina. Il pactum

concluso tra le parti risulta valido in quanto

de contrahendo

integra tutti gli elementi essenziali di un contratto: l'accordo tra

le parti è chiaramente raggiunto, poiché esse hanno fissato in

maniera analitica tempi, modi, termini, qualifica e compenso

del futuro contratto da stipulare; la causa è presente

nell'interesse economico-sociale delle parti; l'oggetto è

specificato nella prestazione lavorativa dirigenziale ed infine il

requisito di forma è soddisfatto ex art. 1351 c.c.

In relazione a quest'ultimo elemento, un contratto di lavoro a

tempo determinato deve avere forma scritta ai

ad substantiam

sensi dell'art. 1 c. 2 Dlgs 368/01. Tuttavia, tale disposizione non

si applica ai dirigenti in forza dell'art. 10 c.4 del medesimo

decreto legislativo e dunque non sussistono specifici vincoli di

forma, come ha sistematicamente ripetuto la Corte di

Cassazione ( v. sent. n. 16 marzo 2004 n. 5374 e 14 dicembre

1983 n. 7382). Pertanto, dal momento che il contratto

preliminare deve assumere la stessa forma che la legge

prescrive per il contratto definitivo e questa è libera, il requisito

di forma nel caso di specie è soddisfatto.

Il preliminare in oggetto obbligava le parti a stipulare un

contratto di lavoro dirigenziale definitivo. Ciò non è avvenuto e

perciò sussiste un inadempimento contrattuale. Di più, Bocconi

Amari s.p.a. ha inizialmente indotto l'attrice ad accettare un

contratto diverso da quello prestabilito e di non concludere il

contratto promesso.

La condotta inadempiente da luogo a responsabilità

contrattuale poiché consegue all'inadempimento di

un'obbligazione che deriva da un contratto perfetto e

pienamente vincolante ancorché avente connotato di contratto

preliminare. Alla luce di ciò, Bocconi Amari s.p.a. è tenuta al

risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale di cui

all'art. 1218 c.c.

Il si compone del danno emergente e del

danno patrimoniale

lucro cessante. Per la determinazione del danno emergente si

dovrà far riferimento alla perdita economica nel patrimonio

della dott.ssa Farina, causata dalle dimissioni dalla società

Gnam Gnam s.r.l. e consistente nel mancato guadagno dello

stipendio di € 8.000 al mese dal 01/09/2007 al 01/01/2009,

data in cui la dott.ssa Farina ha trovato una nuova occupazione.

Per quanto concerne il lucro cessante, ossia il guadagno che

l'attrice avrebbe presumibilmente conseguito e che non ha

conseguito a causa dell'inadempimento di Bocconi Amari s.p.a.,

questo risulta quantificabile nello stipendio di € 15.000,00 al

mese che la dott.ssa Farina avrebbe percepito per la durata di

5 anni da Bocconi Amari s.p.a.

In riferimento, invece, al l'attrice lamenta

danno non patrimoniale,

un danno all'immagine e alla reputazione professionale che

costituiscono diritti della personalità tutelati dagli art. 2 e 3

della Costituzione. La lesione della reputazione personale –

intesa come onore e prestigio, ossia la reputazione che il

soggetto gode come persona umana tra gli altri consociati –

deve essere valutata cioè con riferimento al

in abstracto,

contenuto della reputazione come si è formata nella comune

coscienza sociale di un determinato momento. Pertanto,

nonostante l'art. 2059 c.c. preveda la tipicità dei casi risarcibili,

la più recente giurisprudenza, tra tutte Cass. Sez. Unite 11

novembre 2008 n. 26972, ha esteso la portata della risarcibilità

del danno non patrimoniale anche alla lesione di diritti

inviolabili della persona costituzionalmente tutelati. Al fine di

valutare correttamente la quantificazione del risarcimento, va

tenuto in considerazione che l'odierna attrice era molto nota

nell'ambiente lavorativo dell'industria agroalimentare, tanto

che ha guidato per oltre vent'anni con apprezzabili risultati la

società Gnam Gnam s.r.l. e che l'indecorosa vicenda accaduta

ha comportato un discredito tale da non farle trovare

un'occupazione per anni.

Nelle denegata ipotesi l'Illustrissimo Tribunale non accolga la

predetta tesi, si può configurare a carico della convenuta

società Bocconi Amari s.p.a. una responsabilità di tipo

precontrattuale per violazione del dovere giuridico di

correttezza e buona fede ( art. 1175 e 1337 c.c.). Questo

particolare dovere sorge in capo alle parti per il solo fatto di

aver intrapreso un negoziato volto a concludere un contratto ed

è finalizzato a non ledere l'interesse dell'altra parte oltre i limiti

della legittima tutela dell'interesse proprio. In particolare, nel

caso di specie, si è verificato un caso di ingiustificata rottura

delle trattative: la società Bocconi Amari s.p.a., infatti, dopo

incontri con la dott.ssa Farina nei quali le parti avevano

ripetuti

fissato gli elementi essenziali del contratto di lavoro ( durata,

stipendio, inquadramento, data di decorrenza), aveva

abbandonato senza giusta causa le trattative intraprese.

Sussiste, quindi, un inadempimento da responsabilità

precontrattuale che comporta il risarcimento del danno.

Secondo il dato letterale di cui all'art. 1337 c.c. si evince che la

natura di tale responsabilità è contrattuale in quanto la fonte

della responsabilità da inadempimento dall'obbligo di buona

fede è da ricercarsi nella violazione del vincolo che si è creato

tra le parti a seguito delle trattative e non nella generica

violazione del principio Tale tesi è sostenuta in

neminem laedere.

gran parte da autorevole dottrina.

Tutto ciò premesso e considerato, la sig.ra Farina, come in

epigrafe rappresentata e difesa,

CITA

la società Bocconi Amari s.p.a. con sede in …......, via …....,

n....., in persona del presidente dott. Celestino Pepe,

pro tempore

a comparire dinnanzi al Tribunale di Trento all'udienza del …..,

ora di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni

prima dell'udienza indicata nei modi e termini di cui all'art. 166

c.p.c. con diffida per la contumacia e con l'avvertimento che la

costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui

agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:

risolvere il contratto preliminare e condannare

- In via principale

al risarcimento del danno causato dall'inadempimento del

medesimo contratto quantificabile con riferimento a:

danno emergente ( perdita economica nel

• danno patrimoniale:

patrimonio) € 8.000,00 al mese per 16 mesi di disoccupazione

dell'odierna attrice ( dal 01/09/2007 al 01/01/2009) e lucro

cessante ( mancato guadagno) € 15.000 al mese per 5 anni,

per un totale di € 1.028.000,00.

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcofarsura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pascuzzi Giovanni.