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CONSIDERATO IN DIRITTO
L'odierna attrice si duole dell'inadempimento da parte di
Bocconi Amari s.p.a. del contratto preliminare di lavoro con
inquadramento dirigenziale stipulato verbalmente al termine di
6 mesi di trattative tra il dott. Pepe e la dott.ssa Farina. Il pactum
concluso tra le parti risulta valido in quanto
de contrahendo
integra tutti gli elementi essenziali di un contratto: l'accordo tra
le parti è chiaramente raggiunto, poiché esse hanno fissato in
maniera analitica tempi, modi, termini, qualifica e compenso
del futuro contratto da stipulare; la causa è presente
nell'interesse economico-sociale delle parti; l'oggetto è
specificato nella prestazione lavorativa dirigenziale ed infine il
requisito di forma è soddisfatto ex art. 1351 c.c.
In relazione a quest'ultimo elemento, un contratto di lavoro a
tempo determinato deve avere forma scritta ai
ad substantiam
sensi dell'art. 1 c. 2 Dlgs 368/01. Tuttavia, tale disposizione non
si applica ai dirigenti in forza dell'art. 10 c.4 del medesimo
decreto legislativo e dunque non sussistono specifici vincoli di
forma, come ha sistematicamente ripetuto la Corte di
Cassazione ( v. sent. n. 16 marzo 2004 n. 5374 e 14 dicembre
1983 n. 7382). Pertanto, dal momento che il contratto
preliminare deve assumere la stessa forma che la legge
prescrive per il contratto definitivo e questa è libera, il requisito
di forma nel caso di specie è soddisfatto.
Il preliminare in oggetto obbligava le parti a stipulare un
contratto di lavoro dirigenziale definitivo. Ciò non è avvenuto e
perciò sussiste un inadempimento contrattuale. Di più, Bocconi
Amari s.p.a. ha inizialmente indotto l'attrice ad accettare un
contratto diverso da quello prestabilito e di non concludere il
contratto promesso.
La condotta inadempiente da luogo a responsabilità
contrattuale poiché consegue all'inadempimento di
un'obbligazione che deriva da un contratto perfetto e
pienamente vincolante ancorché avente connotato di contratto
preliminare. Alla luce di ciò, Bocconi Amari s.p.a. è tenuta al
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale di cui
all'art. 1218 c.c.
Il si compone del danno emergente e del
danno patrimoniale
lucro cessante. Per la determinazione del danno emergente si
dovrà far riferimento alla perdita economica nel patrimonio
della dott.ssa Farina, causata dalle dimissioni dalla società
Gnam Gnam s.r.l. e consistente nel mancato guadagno dello
stipendio di € 8.000 al mese dal 01/09/2007 al 01/01/2009,
data in cui la dott.ssa Farina ha trovato una nuova occupazione.
Per quanto concerne il lucro cessante, ossia il guadagno che
l'attrice avrebbe presumibilmente conseguito e che non ha
conseguito a causa dell'inadempimento di Bocconi Amari s.p.a.,
questo risulta quantificabile nello stipendio di € 15.000,00 al
mese che la dott.ssa Farina avrebbe percepito per la durata di
5 anni da Bocconi Amari s.p.a.
In riferimento, invece, al l'attrice lamenta
danno non patrimoniale,
un danno all'immagine e alla reputazione professionale che
costituiscono diritti della personalità tutelati dagli art. 2 e 3
della Costituzione. La lesione della reputazione personale –
intesa come onore e prestigio, ossia la reputazione che il
soggetto gode come persona umana tra gli altri consociati –
deve essere valutata cioè con riferimento al
in abstracto,
contenuto della reputazione come si è formata nella comune
coscienza sociale di un determinato momento. Pertanto,
nonostante l'art. 2059 c.c. preveda la tipicità dei casi risarcibili,
la più recente giurisprudenza, tra tutte Cass. Sez. Unite 11
novembre 2008 n. 26972, ha esteso la portata della risarcibilità
del danno non patrimoniale anche alla lesione di diritti
inviolabili della persona costituzionalmente tutelati. Al fine di
valutare correttamente la quantificazione del risarcimento, va
tenuto in considerazione che l'odierna attrice era molto nota
nell'ambiente lavorativo dell'industria agroalimentare, tanto
che ha guidato per oltre vent'anni con apprezzabili risultati la
società Gnam Gnam s.r.l. e che l'indecorosa vicenda accaduta
ha comportato un discredito tale da non farle trovare
un'occupazione per anni.
Nelle denegata ipotesi l'Illustrissimo Tribunale non accolga la
predetta tesi, si può configurare a carico della convenuta
società Bocconi Amari s.p.a. una responsabilità di tipo
precontrattuale per violazione del dovere giuridico di
correttezza e buona fede ( art. 1175 e 1337 c.c.). Questo
particolare dovere sorge in capo alle parti per il solo fatto di
aver intrapreso un negoziato volto a concludere un contratto ed
è finalizzato a non ledere l'interesse dell'altra parte oltre i limiti
della legittima tutela dell'interesse proprio. In particolare, nel
caso di specie, si è verificato un caso di ingiustificata rottura
delle trattative: la società Bocconi Amari s.p.a., infatti, dopo
incontri con la dott.ssa Farina nei quali le parti avevano
ripetuti
fissato gli elementi essenziali del contratto di lavoro ( durata,
stipendio, inquadramento, data di decorrenza), aveva
abbandonato senza giusta causa le trattative intraprese.
Sussiste, quindi, un inadempimento da responsabilità
precontrattuale che comporta il risarcimento del danno.
Secondo il dato letterale di cui all'art. 1337 c.c. si evince che la
natura di tale responsabilità è contrattuale in quanto la fonte
della responsabilità da inadempimento dall'obbligo di buona
fede è da ricercarsi nella violazione del vincolo che si è creato
tra le parti a seguito delle trattative e non nella generica
violazione del principio Tale tesi è sostenuta in
neminem laedere.
gran parte da autorevole dottrina.
Tutto ciò premesso e considerato, la sig.ra Farina, come in
epigrafe rappresentata e difesa,
CITA
la società Bocconi Amari s.p.a. con sede in …......, via …....,
n....., in persona del presidente dott. Celestino Pepe,
pro tempore
a comparire dinnanzi al Tribunale di Trento all'udienza del …..,
ora di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell'udienza indicata nei modi e termini di cui all'art. 166
c.p.c. con diffida per la contumacia e con l'avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
risolvere il contratto preliminare e condannare
- In via principale
al risarcimento del danno causato dall'inadempimento del
medesimo contratto quantificabile con riferimento a:
danno emergente ( perdita economica nel
• danno patrimoniale:
patrimonio) € 8.000,00 al mese per 16 mesi di disoccupazione
dell'odierna attrice ( dal 01/09/2007 al 01/01/2009) e lucro
cessante ( mancato guadagno) € 15.000 al mese per 5 anni,
per un totale di € 1.028.000,00.