III L’
ATTO AMMINISTRATIVO
Non vi è una cesura netta tra “atto amministrativo” e “procedimento
amministrativo”, in quanto l’“atto amministrativo” deriva da (costituisce l’esito, il
risultato finale di) un “procedimento amministrativo”.
Anticipiamo che (come si vedrà meglio dopo) gli “atti amministrativi”
comprendono anche, ma non solo, i “provvedimenti amministrativi” (che sono
quindi un ‘sotto-insieme’ di essi); dunque “atto amministrativo” non coincide
totalmente con “provvedimento amministrativo” (tutti i “provvedimenti
amministrativi” sono “atti amministrativi”, ma non tutti gli “atti amministrativi”
sono “provvedimenti amministrativi”).
Precisazione preliminare: “atti amministrativi” e atti di diritto
privato della p.a.
La p.a. può perseguire i fini attribuitegli dalla legge (perseguimento di interessi
pubblici stabiliti dalla legge) in due modi:
Attraverso l’esercizio di una POTESTÀ PUBBLICISTICA (di un potere di
• diritto pubblico) – ossia del potere amministrativo – , che (come tale) vede la
p.a. (il potere pubblico) in una posizione di superiorità (“supremazia”)
rispetto all’amministrato (il quale è in una posizione di “soggezione”, di
inferiorità, ad essa), e consente alla p.a. di incidere unilateralmente
(autoritativamente) sulla situazione giuridica dell’amministrato (a
prescindere dal suo consenso) (es.: la p.a. espropria una proprietà privata
per ragioni di pubblica utilità); questa è la forma per così dire
‘caratteristica’ dell’attività della p.a. (soprattutto nel passato appariva come
la forma ‘normale’, ‘tradizionale’ dell’agire della p.a.). Qui si applica il diritto
amministrativo : dunque è questo il fenomeno che ci interessa in questa
sede. Questa attività autoritativa può essere classificata in tre tipologie:
A “ ”: volta alla cura concreta degli
o TTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA
interessi pubblici (es.: emanazione di un decreto di esproprio di una
proprietà privata per pubblica utilità, rilascio della patente di guida).
A “ ”: diretta a formulare pareri sullo svolgimento
o TTIVITÀ CONSULTIVA
dell’amministrazione attiva.
A “ ”: verifica la regolarità degli “atti
o TTIVITÀ DI CONTROLLO
amministrativi”.
Noi ora ci occuperemo dell’“atto amministrativo”. Ma si badi che
nell’esercizio di una potestà pubblicistica una p.a. (da intendere qui in
senso assai lato) può adottare “atti amministrativi”, ma anche atti diversi
(che è importante distinguere dagli “atti amministrativi”), ossia:
A “ ”. L’“atto normativo” è un atto giuridico
1
o TTI AMMINISTRATIVI NORMATIVI
che crea, modifica o abroga norme giuridiche (generali e astratte ) in
2
un determinate ordinamento giuridico, cioè innova in modo stabile
l’ordinamento giuridico; dunque, è una fonte del diritto; il tipico
esempio è il regolamento adottato da una p.a. nell’esercizio di un
1 Attenzione: non sono “atti amministrativi” nel senso in cui normalmente li intenderemo in questi appunti (difatti li
citiamo proprio per distinguerli dagli “atti amministrativi”), ma talvolta si chiamano “atti amministrativi normativi”
(invece che, più semplicemente, “atti normativi”) solo per dire che soggettivamente provengono da una p.a. (tuttavia,
contenutisticamente non sono “atti amministrativi”, visto che contengono norme giuridiche (generali e astratte).
2 “Generali”: rivolte ad una pluralità indeterminata di soggetti.
“Astratte”: applicabili ad una pluralità indeterminata di casi concreti 1
potere normativo (e non amministrativo), che è una fonte secondaria
dell’ordinamento. Tuttavia, occorre fare attenzione Come
à
ribadiremo più avanti, per l’individuazione di un “atto
amministrativo” conta la sostanza (il contenuto), non la forma. Ora, a
volte ci sono atti o singole disposizioni formalmente “normative”, nel
senso che si rivolgono a destinatari determinati (specificatamente
individuati) (dunque, quantomeno, non sono “generali” bensì
“particolari”) (ciò accade spesso nelle disposizioni transitorie e finali,
del tipo “le norme x e y non si applicano a Tizio, Caio e a Sempronio
(o a una categoria di soggetti determinati)). Si deve tenere presente
che (come spiegheremo meglio più avanti) un soggetto può impugnare
un atto/norma solo se esso/a incide direttamente su un proprio
interesse legittimo o diritto soggettivo, nel senso che è rivolto/a
specificatamente (solo o anche) a tale soggetto; invece non può
impugnarlo/a quando esso/a consiste in previsioni generali e
astratte incide sulla sua sfera giuridica solo in via mediata,
attraverso un atto di applicazione di tali previsioni generali al caso
concreto che lo riguarda. Conseguentemente, per capire se un “atto
normativo” sia impugnabile, bisogna guardare il suo
(un regolamento)
contenuto concreto; a riguardo la giurisprudenza distingue, quanto al
contenuto dei regolamenti:
“Volizioni- preliminari”: previsioni astratte e programmatiche –
§ quindi di non immediata applicazione - , che in quanto tali non
incidono in modo immediato (diretto) sulla sfera giuridica dei
destinatari (ma al massimo in via mediata, nel senso spiegato
prima) non impugnabili direttamente e autonomamente : se
à
un soggetto è leso da un atto di applicazione/attuazione del
regolamento, potrà impugnare direttamente solo l’atto di
applicazione/attuazione e, in quanto “atto presupposto”, la
parte di regolamento su cui esso si fonda (ma si vede che esso
non è impugnabile autonomamente, ma solo in quanto “atto
presupposto”, allorquando sia venuto in essere un atto di
applicazione/attuazione specificatamente rivolto al soggetto in
questione).
“Volizioni- azioni”: previsioni idonee a incidere in via diretta
§ sulla sfera giuridica dei destinatari (in quanto rivolte
specificatamente a quei destinatari), e quindi capaci di
produrre un immediato effetto lesivo nella sfera giuridica dei
destinatari impugnabili direttamente e autonomamente
à
dinanzi al giudice amministrativo (ciò ha una conseguenza
importantissima: siccome sono autonomamente impugnabili,
se non li si impugna entro 60 giorni - anticipiamo che il
termine generale per il ricorso al giudice amministrativo è 60
giorni da quando si ha conoscenza dell’atto – in seguito non si
potranno più impugnare!): se un regolamento contiene
“volizioni- azioni”, è impugnabile, ma limitatamente alle
disposizioni con queste caratteristiche (Consiglio di Stato
452/2005, riferendosi ai regolamenti comunali; il caso si
riferiva ad un regolamento comunale che disciplinava
l’installazione di stazioni di telefonia cellulare). 2
Al contrario dell’“atto normativo”, l’“atto amministrativo” che noi qui
studieremo (concentrandoci sul “provvedimento amministrativo”
propriamente inteso) contiene prescrizioni particolari e concrete .
3
Un’altra importante conseguenza della distinzione tra “atti normativi”
e “atti amministrativi”: solo per gli “atti normativi” vale il principio
“iura novit curia” (quindi, se sono in gioco “atti amministrativi”, dovrà
essere cura dell’interessato produrre come prove al giudice gli atti
amministrativi e il loro contenuto; il giudice non è tenuto a
conoscerli).
Per alcuni atti vi sono stati dubbi se fossero “atti normativi” o “atti
amministrativi” (ad es. i bandi di concorso: contengono prescrizioni
che potenzialmente interessano un numero indeterminato di
soggetti ; la giurisprudenza dominante li considera “atti
4
amministrativi” – e precisamente “atti amministrativi generali” - ).
5 6
“A ” (formalmente, ma non sostanzialmente, “amministrativi”).
o TTI POLITICI
In base all’art. 7 c. 1 ultimo periodo “codice del processo
amministrativo” [nel prosieguo: “c.p.a.”] si può ricavare la
7 8
definizione di atti espressione della libertà (politica) assegnata dalla
Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato (e – si ritiene
dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione [legge
cost. 3/2001] – delle Regioni) per la soddisfazione di esigenze
unitarie ed indivisibili inerenti allo Stato o alla Regione (ossia
nell’esercizio del potere politico) (la norma parla di atti o
provvedimenti “emanati dal Governo”, ma qui l’espressione “Governo”
va intesa in senso latissimo: potrebbe essere anche il Presidente della
Repubblica, o una Camera). È importante sapere che questi atti (a
differenza degli “atti amministrativi”) sono liberi nel fine e sottratti al
sindacato giurisdizionale, cioè “non sono impugnabili” (art. 7 c. 1
ultimo periodo c.p.a.): per questo, vanno individuati restrittivamente
(per salvaguardare il principio della indefettibilità della tutela
giurisdizionale derivante dagli artt. 24 e 113 Cost. , ma tale
9
3 “Particolari”: rivolte a soggetti determinati o facilmente determinabili, o al limite anche ad un solo soggetto.
“Concrete”: applicabili a casi concreti determinati, a una serie determinata di casi concreti.
4 Tutti quelli in possesso dei requisiti per partecipare alla selezione pubblica.
5 Un “atto amministrativo generale” è un provvedimento amministrativo che contiene norme “generali” ma non
“astratte”. L'“atto amministrativo generale” si rivolge ad una pluralità di destinatari, non determinati o determinabili a
priori ma soltanto a posteriori, ossia al momento dell'applicazione.
Per quanto distinti, nella disciplina della legge 241/1990 “atti amministrativi generali” e “atti normativi” sono
accomunati dalla sottrazione all'obbligo di motivazione (art. 3 c. 2) e dall'inapplicabilità delle norme sulla
partecipazione al procedimento (art. 13 c. 1).
A differenza delle norme dell’“atto normativo”, le norme dell’“atto amministrativo generale”:
non sono “astratte”;
• non sono “innovative” (non hanno la capacità di innovare stabilmente l’ordinamento giuridico);
• per quanto detto sopra, non sono “fonti del diritto” (al contrario degli “atti normativi”).
•
6 Infatti, i destinatari sono sì indeterminati al momento della pubblicazione del bando di concorso, ma diventano
facilmente determinabili a seguito della presentazione delle domande per partecipare al concorso. Inoltre, i bandi di
concorso sono inidonei ad innovare in modo stabile l’ordinamento giuridico.
7 (d.lgs. 104/2010).
8 Prima del c.p.a., il riferimento normativo era l’art. 31 del r.d. 1054/1924.
9 Art. 24 Cost.: 1. “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. 2-4. […].
Art. 113 Cost.: 1. “Contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”. 2. “Tale tutela giurisdizionale non può essere
3
individuazione restrittiva era prescritta già prima della Costituzione
repubblicana).
A riguardo si segnala TAR Puglia n. 1183/2009. Il Comune di Giovinazzo 10
chiedeva l’annullamento del d.P.R. contenente la determinazione dei collegi
uninominali per le elezioni provinciali nella Provincia di Bari, perché in base
ad esso Giovinazzo risultava suddiviso tra due collegi diversi, e questo per il
Comune privava i cittadini di Giovinazzo della possibilità di avere un
proprio rappresentante (inteso come rappresentante di tutta la popolazione
del Comune) al Consiglio Provinciale. Il TAR ritenne che l’atto impugnato
era un “atto politico”, pertanto non impugnabile (non sindacabile
giudizialmente) .
11
La “ ” “ ” (atti
DISTINZIONE TRA ATTI POLITICI E ATTI DI ALTA AMMINISTRAZIONE
amministrativi estremamente discrezionali , secondo la
12
giurisprudenza sono sindacabili dal giudice ma solo per motivi molto
evidenti – rari - ) è importante (in primis per la sindacabilità o meno
in sede giudiziale), ma non sempre è evidentissima.
Altro esempio: alcuni Tar avevano sostenuto che la revoca di un assessore
comunale costituisse un “atto politico” (dunque insindacabile), ma poi è
prevalsa la tesi per cui non è un “atto politico” ma piuttosto un “atto di alta
amministrazione”.
c.d. “L ”. Si tratta di leggi statali o regionali con un
o EGGI PROVVEDIMENTO
contenuto ‘anomalo’, cioè che hanno un contenuto particolare e
concreto e sono rivolte ad un numero determinato di destinatari o al
limite anche uno solo (mentre normalmente con “legge” si intende
13
atto contenente norme giuridiche, come tali generali e astratte ):
14 15
secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale ,
16
queste leggi ‘strane’ sono ammesse. Esse però sono ammesse entro
limiti: 1) principio di ragionevolezza, 2) principio di non arbitrarietà,
3) se adottate per recepire il contenuto di un “atto amministrativo” su
cui pende un processo (in modo da ‘salvarne’ l’efficacia), sono
ammissibili solo fintantoché non interviene sentenza definitiva.
Il problema che più ci interessa è il seguente: se un provvedimento
amministrativo viola una norma e lede un privato, e il privato lo
impugna, ma frattanto il Parlamento approva una legge retroattiva
con cui ‘convalida’ il provvedimento illegittimo, come potrà il soggetto
leso ‘difendersi’ in relazione a tale legge ? Secondo la Corte
17
Costituzionale, il soggetto leso, nell’ambito del processo dinanzi al
giudice amministrativo, potrà sollevare questione di legittimità
esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti”. 3. “La legge determina quali
organi di giurisdizione possono annullare gli atti della p.a. nei casi con gli effetti previsti dalla legge stessa”.
10 Centro costiero a nord di Bari.
11 Ciò in quanto tale atto: 1) proveniva da un organo preposto all’indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa
pubblica, 2) atteneva alla costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri (dunque poteva ritenersi
espressione di direzione e indirizzo politico, cioè esercizio di potere politico), 3) risultava da un’attività libera nei fini.
12 Più discrezionali della ‘norma’ degli “atti amministrativi”.
13 Esempio riferito al passato: un letterato illustre non aveva maturato alcuna pensione, aveva perso il suo patrimonio e
non riusciva più a vivere dignitosamente; il Parlamento ha fatto una legge che ha stabilito che gli fosse erogato un
vitalizio.
14 “Generali”: rivolte ad una pluralità indeterminata di soggetti.
15 “Astratte”: applicabili ad una pluralità indeterminata di casi concreti.
16 A partire da Corte Cost. n. 248/1995.
17 Il sindacato sulle leggi è riservato alla Corte Costituzionale, ma non è prevista l’impugnazione diretta (“in via
principale”) di una legge dinanzi alla Corte Costituzionale da parte di un privato. 4
costituzionale della c.d. “legge provvedimento”; a riguardo, si
segnalano due sentenze:
Corte Cost. 62/1993. Era in gioco un provvedimento amministrativo
§ illegittimo di localizzazione di un’opera pubblica (un parco pubblico
attrezzato di Tor di Quinto, Roma), impugnato ma nel frattempo
‘sanato’ dagli artt. 1 (cc. 1-2), 2 e 4 del d.l. 121/1989 conv. in legge
205/1989 (“Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai
campionati di calcio del 1990”). Qui la Corte rilevò che tale intervento
legislativo di per sé non rappresentava una violazione del diritto di
difesa di cui agli artt. 24 e 113 Cost., poiché “ – in assenza
nell’ordinamento attuale di una <<riserva di amministrazione>>
opponibile al legislatore – non può ritenersi preclusa alla legge
ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina
oggetti o materie normalmente affidate all’azione amministrativa
quali quelle afferenti allo svolgimento di procedure di esproprio: con
la conseguenza che, in questi casi, il diritto di difesa concesso ai
soggetti espropriati non risulterà annullato, ma verrà a connotarsi
secondo il regime tipico dell’atto legislativo adottato, trasferendosi
dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della
giustizia costituzionale”.
§ Corte Cost. 137/2009. La Regione Lazio, con una legge regionale (art.
17 e tabella B della legge reg. 28/2006, “Bilancio di previsione della
Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2006”) aveva individuato
direttamente i soggetti ai quali erogare contributi (nell’anno 2007)
per lo svolgimento di iniziative di carattere sociale, culturale e
sportivo. Questa legge si configurava come c.d. “legge
provvedimento”. Qui la Corte, pur ribadendo l’ammissibilità
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Othello primo atto - quinto atto (I-V atto)
-
Othello primo atto commentato
-
Diritto costituzionale - Fonti atto
-
Testo e atto linguistico