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ONCESSIONI D USO DEI BENI PUBBLICI

• bene che – in quanto demaniale o del patrimonio pubblico – sarebbe

sottratto alla loro disponibilità) (

es.: concessione dell’uso di un tratto del lido ad

uno stabilimento balneare, concessione per poter impiantare un dehor sul suolo

).

pubblico, concessione per poter installare un’edicola sul suolo pubblico

C (trasferiscono al privato la gestione di un

ONCESSIONI DI SERVIZI PUBBLICI

• servizio pubblico che spetterebbe alla p.a.).

C .

ONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

ALCUNI SOTTO-TIPI DI CONCESSIONE:

“S ” (es.: sussidi, indennizzi per danni, contributi per l’attività

OVVENZIONI

• imprenditoriale, borse di studio): attribuiscono al destinatario una somma di

denaro o – aggiunge Mignone, ma sul libro non c’è – un vantaggio diverso ,

117

senza obbligo di restituzione, in deroga al principio di eguaglianza; dal

momento che normalmente i mezzi sono limitati, qui è richiesta la garanzia di

imparzialità nel quadro di una procedura selettiva per l’individuazione del

beneficiario (dunque la p.a. non può concedere “sovvenzioni” in totale libertà):

in particolare, secondo l’art. 12 della legge 241/1990 la concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi

economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati sono

subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte della p.a.

procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse p.a. dovranno attenersi

nella concessione di tali sovvenzioni . La giurisprudenza ha precisato che è

118

escluso dall’ambito di applicazione di tale norma il provvedimento che non ha

ad oggetto il trasferimento di corrispettivi economici in favore dei

richiedenti .

119

“A ” (non è totalmente pacifico che siano “concessioni”, del resto si è già

MMISSIONI

• detto che le classificazioni dei provvedimenti amministrativi non sono ‘scientifiche’;

) (es.: attribuzione di una situazione

comunque, la dottrina prevalente le ritiene tali

soggettiva per la fruizione di un servizio pubblico, inserimento in una

organizzazione ): provvedimenti che, previo accertamento dei requisiti

120

necessari, costituiscono (danno origine a) un diritto al conseguimento di

determinate utilità.

Provvedimenti “ablatori”

I provvedimenti “ablatori”, al fine di perseguire l’interesse pubblico, incidono sulla

sfera giuridica dei destinatari ‘restringendola’, cioè impongono ai destinatari

obblighi o sottraggono ai destinatari situazioni favorevoli; in relazione alla loro

adozione il privato vanta un interesse legittimo di natura “oppositiva” (poiché di

segno contrario rispetto all’emanazione di un provvedimento che incide in senso

peggiorativo sulla sua sfera giuridica). In quanto lesivi per i destinatari, a

riguardo sono previste garanzie per i cittadini:

Devono essere motivati.

• Al relativo procedimento deve partecipare il destinatario.

117 Esempio fatto da Mignone: quando la p.a. si accolla il pagamento di una parte degli interessi che alcune imprese

devono pagare alle banche per i mutui necessari alla loro attività d’impresa.

118 L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi.

119 Consiglio di Stato, sez. VI, 6612/2006.

120 Ad es. una scuola pubblica. 38

Si possono adottare nei soli casi previsti dalla legge (in virtù dell’art. 23

• Cost. ).

121

Non possono incidere su (ledere) diritti di libertà o diritti inviolabili della

• persona (in virtù della riserva di giurisdizione di cui agli artt. 13 e segg.

Cost. ).

122

Spesso è previsto un indennizzo (v. dopo).

In funzione del loro oggetto, possiamo distinguere i provvedimenti ablatori in:

“reali”, “personali”, “obbligatori”, “sanzionatori” (questi ultimi sono una categoria

un po’ peculiare) à

Provvedimenti ablatori “reali”

I provvedimenti ablatori “reali” sottraggono un diritto reale al privato. Li

elenchiamo:

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ (il provvedimento più

• complesso ma anche quello economicamente più importante tra i

provvedimenti ablatori “reali”): trasferimento del diritto reale dal titolare ad

altro (la p.a. espropriante o un terzo) (con effetto appropriativo-costitutivo a

titolo originario), per fini di interesse generale: il più ‘importante’ diritto

sottraibile in questo modo è la proprietà privata, diritto notevolmente

tutelato nel nostro come in tutti gli ordinamenti con radici liberali (anche se

meno che nell’Ottocento, quando la tutela della proprietà privata era

davvero fortissima perché l’ordinamento rifletteva i valori di fondo del

liberalismo ottocentesco – per così dire ‘classico’). Sono previste notevoli

garanzie per il privato:

Art. 42 c. 3 Cost. :

123

o Riserva relativa di legge.

§ Sussistenza di un motivo di interesse generale.

§ Indennizzo che costituisca un “serio ristoro”. Come quantificare

§ l’indennizzo? Su questo importante punto vi è stata

un’evoluzione storica:

Nel c.d. “Stato liberale”, la dominante visione politico-giuridica

• del liberalismo ottocentesco (il liberalismo per così dire

‘classico’, ‘ortodosso’) tendeva naturalmente ad esaltare la

proprietà privata, e quindi a configurarla come un diritto

importantissimo (se non fondamentale), fortemente tutelato.

In quest’ottica, l’indennizzo per l’esproprio era proporzionato

al valore venale del bene .

124

Nel 1889 una legge mirante al risanamento del centro storico

• di Napoli (c.d. “legge Napoli”) in tema di espropri stabilì una

regola diversa: indennizzo parificato ai “fitti coacervati nel

quinquennio” (all’affitto medio che si poteva pagare per gli

immobili in questione in un quinquennio).

121 Art. 23 Cost.: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

122 Ricordiamo le seguenti libertà fondamentali: libertà personale (art. 13 Cost.), inviolabilità del domicilio (art. 14

Cost.), libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.), libertà di

circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale e di uscire e rientrare dal territorio della

Repubblica (art. 16 Cost.), libertà di riunione (art. 17 Cost.), libertà di associazione (art. 18 Cost.), libertà di culto (art.

19 Cost.), libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).

123 Art. 42 c. 3 Cost.: “La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per

motivi di interesse generale”.

124 Al valore che il proprietario avrebbe ottenuto in una libera compravendita di tale bene, insomma il valore di mercato.

39

Con il primo governo di “centrosinistra” della storia

• repubblicana (I° Governo Moro: DC, PSDI, PRI, PSI; 1963-

1964 ) – al quale si è già accennato: per una

125

contestualizzazione storica v. un precedente esempio –

l’influenza del Psi (che per ragioni ideologiche non concepiva la

proprietà allo stesso modo dei partiti moderati, come già

accennato indietro) portò a ridurre certe garanzie e prevedere

indennizzi molto bassi rispetto al valore venale (soprattutto

Ma la questa impostazione fu

per le proprietà agricole).

successivamente censurata da Corte Cost. 5/1980, che

stabilì il principio per cui l’indennizzo deve essere un

“serio ristoro”, anche se non necessariamente pari al

valore venale. Con essa la Corte ha introdotto un

concetto giuridico indeterminato (generalmente si

considera “serio” se l’indennizzo è la metà o attorno alla

metà del valore venale, o – es. di Mignone – 1/3).

Comunque, in seguito alla sentenza del 1980 sono state

• introdotte anche altre regole (a loro volta portate al vaglio

della Corte Costituzionale: ora non possiamo soffermarci

su di esse). La ‘storia’ dell’evoluzione relativa

all’indennizzo è ricostruita in Corte Cost. 348/2007,

sentenza di riferimento importante a questo riguardo 126

(altra sent. importante è la 131/2011, che fissa

sostanzialmente gli stessi criteri riguardo ad un’altra

categoria di terreni). Anche il diritto comunitario e la

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo hanno posto una

serie di vincoli (Strasburgo ha imposto un ragionevole

legame con il valore di mercato del bene espropriato). Per

cui oggi in generale il legislatore si può discostare dal

valore venale (ma in certe ipotesi di poco) ma in modo

ragionevole e valutando molto attentamente le

circostanze del momento.

N.b.: occorre distinguere tra l’indennizzo e il risarcimento

(infatti, a differenza dell’indennizzo il risarcimento presuppone

una lesione derivante da atto illegittimo; i due atti possono

coesistere se vi è stato un provvedimento di esproprio

illegittimo).

Art. 832 c.c. (ribadisce le anzidette garanzie).

127

o D.P.R. 327/2001 (declina in dettaglio le garanzie di cui all’art. 42

o Cost. e all’art. 832 c.c.).

Protocollo aggiunto alla CEDU , art. 1: nessuno può essere privato

128

o della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle

condizioni previste dalla legge.

125 L’esperienza del “centrosinistra” sarebbe proseguita per diversi anni, anche se con interruzioni.

126 Essa afferma l’incostituzionalità di norme che fissino criteri di calcolo dell’indennizzo inferiore alla soglia minima

accettabile di riparazione dovuta al proprietario espropriato.

127 Art. 832 c.c.: 1. “Il proprietario può godere e disporre della cosa senza alcun limite”. 2. “Il proprietario può escludere

chiunque altro dal godimento della cosa: inoltre è impossibile che sullo stesso bene esistano più diritti di proprietà”.

128 Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, documento del

Consiglio d’Europa firmato a Roma il 4/11/1950 ed entrato in vigore il 3/9/1953: il suo rispetto è assicurato dalla Corte

40

Qual è l&rsq

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
80 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vale.ntina83 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Mignone Claudio.