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ONCESSIONI D USO DEI BENI PUBBLICI
• bene che – in quanto demaniale o del patrimonio pubblico – sarebbe
sottratto alla loro disponibilità) (
es.: concessione dell’uso di un tratto del lido ad
uno stabilimento balneare, concessione per poter impiantare un dehor sul suolo
).
pubblico, concessione per poter installare un’edicola sul suolo pubblico
C (trasferiscono al privato la gestione di un
ONCESSIONI DI SERVIZI PUBBLICI
• servizio pubblico che spetterebbe alla p.a.).
C .
ONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
•
ALCUNI SOTTO-TIPI DI CONCESSIONE:
“S ” (es.: sussidi, indennizzi per danni, contributi per l’attività
OVVENZIONI
• imprenditoriale, borse di studio): attribuiscono al destinatario una somma di
denaro o – aggiunge Mignone, ma sul libro non c’è – un vantaggio diverso ,
117
senza obbligo di restituzione, in deroga al principio di eguaglianza; dal
momento che normalmente i mezzi sono limitati, qui è richiesta la garanzia di
imparzialità nel quadro di una procedura selettiva per l’individuazione del
beneficiario (dunque la p.a. non può concedere “sovvenzioni” in totale libertà):
in particolare, secondo l’art. 12 della legge 241/1990 la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte della p.a.
procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse p.a. dovranno attenersi
nella concessione di tali sovvenzioni . La giurisprudenza ha precisato che è
118
escluso dall’ambito di applicazione di tale norma il provvedimento che non ha
ad oggetto il trasferimento di corrispettivi economici in favore dei
richiedenti .
119
“A ” (non è totalmente pacifico che siano “concessioni”, del resto si è già
MMISSIONI
• detto che le classificazioni dei provvedimenti amministrativi non sono ‘scientifiche’;
) (es.: attribuzione di una situazione
comunque, la dottrina prevalente le ritiene tali
soggettiva per la fruizione di un servizio pubblico, inserimento in una
organizzazione ): provvedimenti che, previo accertamento dei requisiti
120
necessari, costituiscono (danno origine a) un diritto al conseguimento di
determinate utilità.
Provvedimenti “ablatori”
I provvedimenti “ablatori”, al fine di perseguire l’interesse pubblico, incidono sulla
sfera giuridica dei destinatari ‘restringendola’, cioè impongono ai destinatari
obblighi o sottraggono ai destinatari situazioni favorevoli; in relazione alla loro
adozione il privato vanta un interesse legittimo di natura “oppositiva” (poiché di
segno contrario rispetto all’emanazione di un provvedimento che incide in senso
peggiorativo sulla sua sfera giuridica). In quanto lesivi per i destinatari, a
riguardo sono previste garanzie per i cittadini:
Devono essere motivati.
• Al relativo procedimento deve partecipare il destinatario.
•
117 Esempio fatto da Mignone: quando la p.a. si accolla il pagamento di una parte degli interessi che alcune imprese
devono pagare alle banche per i mutui necessari alla loro attività d’impresa.
118 L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi.
119 Consiglio di Stato, sez. VI, 6612/2006.
120 Ad es. una scuola pubblica. 38
Si possono adottare nei soli casi previsti dalla legge (in virtù dell’art. 23
• Cost. ).
121
Non possono incidere su (ledere) diritti di libertà o diritti inviolabili della
• persona (in virtù della riserva di giurisdizione di cui agli artt. 13 e segg.
Cost. ).
122
Spesso è previsto un indennizzo (v. dopo).
•
In funzione del loro oggetto, possiamo distinguere i provvedimenti ablatori in:
“reali”, “personali”, “obbligatori”, “sanzionatori” (questi ultimi sono una categoria
un po’ peculiare) à
Provvedimenti ablatori “reali”
I provvedimenti ablatori “reali” sottraggono un diritto reale al privato. Li
elenchiamo:
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ (il provvedimento più
• complesso ma anche quello economicamente più importante tra i
provvedimenti ablatori “reali”): trasferimento del diritto reale dal titolare ad
altro (la p.a. espropriante o un terzo) (con effetto appropriativo-costitutivo a
titolo originario), per fini di interesse generale: il più ‘importante’ diritto
sottraibile in questo modo è la proprietà privata, diritto notevolmente
tutelato nel nostro come in tutti gli ordinamenti con radici liberali (anche se
meno che nell’Ottocento, quando la tutela della proprietà privata era
davvero fortissima perché l’ordinamento rifletteva i valori di fondo del
liberalismo ottocentesco – per così dire ‘classico’). Sono previste notevoli
garanzie per il privato:
Art. 42 c. 3 Cost. :
123
o Riserva relativa di legge.
§ Sussistenza di un motivo di interesse generale.
§ Indennizzo che costituisca un “serio ristoro”. Come quantificare
§ l’indennizzo? Su questo importante punto vi è stata
un’evoluzione storica:
Nel c.d. “Stato liberale”, la dominante visione politico-giuridica
• del liberalismo ottocentesco (il liberalismo per così dire
‘classico’, ‘ortodosso’) tendeva naturalmente ad esaltare la
proprietà privata, e quindi a configurarla come un diritto
importantissimo (se non fondamentale), fortemente tutelato.
In quest’ottica, l’indennizzo per l’esproprio era proporzionato
al valore venale del bene .
124
Nel 1889 una legge mirante al risanamento del centro storico
• di Napoli (c.d. “legge Napoli”) in tema di espropri stabilì una
regola diversa: indennizzo parificato ai “fitti coacervati nel
quinquennio” (all’affitto medio che si poteva pagare per gli
immobili in questione in un quinquennio).
121 Art. 23 Cost.: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
122 Ricordiamo le seguenti libertà fondamentali: libertà personale (art. 13 Cost.), inviolabilità del domicilio (art. 14
Cost.), libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15 Cost.), libertà di
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale e di uscire e rientrare dal territorio della
Repubblica (art. 16 Cost.), libertà di riunione (art. 17 Cost.), libertà di associazione (art. 18 Cost.), libertà di culto (art.
19 Cost.), libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).
123 Art. 42 c. 3 Cost.: “La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per
motivi di interesse generale”.
124 Al valore che il proprietario avrebbe ottenuto in una libera compravendita di tale bene, insomma il valore di mercato.
39
Con il primo governo di “centrosinistra” della storia
• repubblicana (I° Governo Moro: DC, PSDI, PRI, PSI; 1963-
1964 ) – al quale si è già accennato: per una
125
contestualizzazione storica v. un precedente esempio –
l’influenza del Psi (che per ragioni ideologiche non concepiva la
proprietà allo stesso modo dei partiti moderati, come già
accennato indietro) portò a ridurre certe garanzie e prevedere
indennizzi molto bassi rispetto al valore venale (soprattutto
Ma la questa impostazione fu
per le proprietà agricole).
successivamente censurata da Corte Cost. 5/1980, che
stabilì il principio per cui l’indennizzo deve essere un
“serio ristoro”, anche se non necessariamente pari al
valore venale. Con essa la Corte ha introdotto un
concetto giuridico indeterminato (generalmente si
considera “serio” se l’indennizzo è la metà o attorno alla
metà del valore venale, o – es. di Mignone – 1/3).
Comunque, in seguito alla sentenza del 1980 sono state
• introdotte anche altre regole (a loro volta portate al vaglio
della Corte Costituzionale: ora non possiamo soffermarci
su di esse). La ‘storia’ dell’evoluzione relativa
all’indennizzo è ricostruita in Corte Cost. 348/2007,
sentenza di riferimento importante a questo riguardo 126
(altra sent. importante è la 131/2011, che fissa
sostanzialmente gli stessi criteri riguardo ad un’altra
categoria di terreni). Anche il diritto comunitario e la
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo hanno posto una
serie di vincoli (Strasburgo ha imposto un ragionevole
legame con il valore di mercato del bene espropriato). Per
cui oggi in generale il legislatore si può discostare dal
valore venale (ma in certe ipotesi di poco) ma in modo
ragionevole e valutando molto attentamente le
circostanze del momento.
N.b.: occorre distinguere tra l’indennizzo e il risarcimento
(infatti, a differenza dell’indennizzo il risarcimento presuppone
una lesione derivante da atto illegittimo; i due atti possono
coesistere se vi è stato un provvedimento di esproprio
illegittimo).
Art. 832 c.c. (ribadisce le anzidette garanzie).
127
o D.P.R. 327/2001 (declina in dettaglio le garanzie di cui all’art. 42
o Cost. e all’art. 832 c.c.).
Protocollo aggiunto alla CEDU , art. 1: nessuno può essere privato
128
o della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle
condizioni previste dalla legge.
125 L’esperienza del “centrosinistra” sarebbe proseguita per diversi anni, anche se con interruzioni.
126 Essa afferma l’incostituzionalità di norme che fissino criteri di calcolo dell’indennizzo inferiore alla soglia minima
accettabile di riparazione dovuta al proprietario espropriato.
127 Art. 832 c.c.: 1. “Il proprietario può godere e disporre della cosa senza alcun limite”. 2. “Il proprietario può escludere
chiunque altro dal godimento della cosa: inoltre è impossibile che sullo stesso bene esistano più diritti di proprietà”.
128 Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, documento del
Consiglio d’Europa firmato a Roma il 4/11/1950 ed entrato in vigore il 3/9/1953: il suo rispetto è assicurato dalla Corte
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