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A) LIMITI TEMPORALI

Il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli all'agente

In uno Stato liberale di diritto il cittadino deve poter sapere prima di agire

se dal suo comportamento potrà derivare una responsabilità penale e quali sono

le sanzioni in cui potrà incorrere, solo così può compiere liberamente le sue

scelte, assumendosi la responsabilità delle sue azioni; ecco perché i fondatori

dei principi dello Stato liberale di diritto per la tutela del cittadino hanno

principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli

introdotto il

all'agente nei confronti del giudice e del legislatore. Il rispetto di questo

2.1 c.p.

principio è imposto al giudice dall'art. che dice che "nessuno può

essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso,

non costituiva reato", inoltre il 4 comma vieta al giudice di applicare

retroattivamente una legge successiva sfavorevole al reo, infatti dice che "se

la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si

applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo". Inoltre questo

principio viene considerato un principio costituzionale vincolante per il

25.2 Cost.

legislatore, infatti l'art. dice che "nessuno può essere punito se

non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso", e

il divieto riguarda sia la punizione di fatti che al tempo della loro

commissione non costituivano reato, sia la punizione più severa di fatti che già

costituivano reato.

Il principio di irretroattività della legge penale ha conseguenze sulla

configurazione e sul funzionamento del sistema penale: in primo luogo è

condizione indispensabile perché la minaccia della pena da parte del legislatore

funzioni come uno strumento di prevenzione generale, cioè se il suo fine è

quello dell'intimidazione di potenziali delinquenti, questo effetto può essere

raggiunto solo se il comportamento vietato viene fissato dalla legge prima del

fatto; in secondo luogo questo principio impone al legislatore di includere tra

i presupposti dell'applicazione della pena la colpevolezza dell'agente, per

garantire al cittadino libere scelte di azione infatti è necessario che non gli

venga attribuita la responsabilità penale per fatti a lui non rimproverabili,

quindi può essere attribuita solo la responsabilità di un fatto che al momento

in cui lo ha commesso egli ha previsto e voluto (il dolo), o che avrebbe evitato

se avesse impiegato la dovuta diligenza (la colpa), se conosceva o poteva

conoscere la norma penale che vietava il compimento del fatto (errore

inescusabile sulla legge penale) e se era capace di intendere e di volere

(l'imputabilità).

Il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli è riconosciuto

dal diritto internazionale (art. 7 CEDU e art. 15 Patto internazione sui diritti

civili e politici) e dal diritto dell’Unione europea e, pertanto, ha rango

117 Cost.

costituzionale anche attraverso l’intermediazione dell’art. che

vincola il legislatore al rispetto dell’ordinamento comunitario e degli obblighi

internazionali.

Nuove incriminazioni e trattamento penale più severo

Si configura una nuova incriminazione quando la legge individua una figura di

reato integralmente nuova, cioè che comprende una classe di fatti che in base

alla disciplina previgente erano tutti penalmente irrilevanti (il legislatore

del 1974 ad esempio ha ampliato la tutela della riservatezza della vita privata

reprimendo una nuova classe di comportamenti in aggiunta a quelli già previsti

614 c.p 615 bis

dall'art. sulla violazione del domicilio, infatti nell'art.

dice che "chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora si

procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si

svolge nell'abitazione, in ogni altro luogo di privata dimora o nelle

appartenenze di essi").

Una nuova incriminazione può essere altresì il risultato dell’ampliamento di

figure di reato preesistenti sia attraverso interventi su disposizioni della

parte speciale (ad esempio la riformulazione dell'art. 648 bis c.p. con cui il

legislatore del 1993 ha incluso nel delitto di riciclaggio la sostituzione di

denaro, beni o altre utilità ‘’provenienti da delitto non colposo’’, mentre la

versione precedente della norma si concludeva dicendo "provenienti da una

ristretta gamma di delitti di particolare gravità"), sia da interventi su

disposizioni della parte generale (ad esempio una riforma della disciplina del

tentativo che attribuisse rilevanza penale anche al tentativo inidoneo).

25.2 Cost.

Il principio di irretroattività sancito nell’art. vieta al

legislatore di attribuire efficacia retroattiva non solo alle leggi che

prevedano nuove incriminazioni, ma anche a quelle che comportino un trattamento

2.4 c.p.

penale più severo per un fatto già preveduto come reato: e l’art.

ribadisce tale divieto nei confronti del giudice. Ciò comporta che non possono

essere applicate retroattivamente leggi che prevedano pene principali, pene

accessorie, e effetti penali della condanna più severi di quanto previsto nella

legge vigente al tempo del commesso reato.

Non può trovare applicazione retroattiva una legge che modifichi in modo

sfavorevole al reo la disciplina di istituti che in vario modo incidono sul

trattamento penale: ad es. le circostanze del reato, la sospensione condizionale

della pena, le pene sostitutive delle pene detentive e le misure alternative

alla detenzione (che in realtà vengono sottratte a questo divieto). misure di

Ci si chiede se il principio di irretroattività riguardi anche le

sicurezza: 25.3 Cost.

l'art. enuncia il principio di legalità ma non quello di

200.1 c.p.

irretroattività, inoltre l'art. dice che "le misure di sicurezza sono

regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione" e al 2 comma

dice che "se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è

diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione".

200

L’art. disciplina l’ipotesi in cui il fatto fosse previsto già al tempo

della sua commissione e la legge del tempo già prevedesse l’applicabilità di una

misura di sicurezza, ma una legge successiva abbia disciplinato diversamente le

modalità di esecuzione della misura. In questo caso l’art. 200 impone al giudice

di cognizione di applicare la legge in vigore al momento in cui egli dispone la

misura; se poi la legge in vigore al momento dell’esecuzione è ancora diversa,

il giudice dell’esecuzione dovrà applicare la nuova legge.

Questa disciplina comporta l’applicabilità retroattiva della legge sopravvenuta

che disciplini le modalità esecutive delle misure di sicurezza, anche quando le

nuove modalità risultino più gravose per l’agente.

Nessuno può essere sottoposto a una misura di sicurezza per un fatto che,

secondo la legge del tempo in cui fu commesso o secondo una legge successiva,

non costituisce reato, quindi gli spazi per l'applicazione retroattiva della

disciplina sulle misure di sicurezza sono circoscritti perché l'esigenza che la

legge preveda il fatto come reato è uno dei presupposti per l'applicazione delle

misure di sicurezza, il legislatore non può stabilire che una misura di

sicurezza si applichi a fatti che non costituivano reato al momento della loro

2.1 c.p.

commissione. Per quanto riguarda il giudice poi in base all'art. la

qualificazione del fatto come reato non può derivare da una legge sopravvenuta,

inoltre il 2 comma stabilisce l'inapplicabilità di una misura nel caso in cui

una legge successiva alla commissione del fatto abbia abolito l'incriminazione.

Nessuno può essere sottoposto a una misura di sicurezza per un fatto che,

secondo la legge del tempo in cui fu commesso o secondo una legge successiva,

non costituisce reato.

Una misura di sicurezza prevista da una legge posteriore non può trovare

applicazione nel caso in cui la legge del tempo in cui il soggetto ha agito

configurasse il fatto come reato, ma non prevedesse l’applicabilità di quella

misura. Il giudice non potrà applicare la misura di sicurezza a chi abbia agito

prima dell’entrata in vigore della legge che ha previsto al misura.

In assenza di una copertura costituzionale questa regola potrebbe essere

derogata in forma espressa dal legislatore, il quale, contestualmente alla

previsione della misura di sicurezza per casi non contemplati in passato,

potrebbe stabilire che la misura si applichi retroattivamente, si applichi cioè

anche a coloro che abbiano agito prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

delle etichette’,

C’è il rischio che il legislatore operi una ‘frode

qualificando come misura di sicurezza una sanzione che abbia i connotati

sostanziali di una pena. In casi del genere all’applicazione retroattiva della

sanzione, ancorché qualificata dal legislatore come misura di sicurezza, si

art. 25 Cost.

opporrebbe il principio di retroattività ex

Come è stato recentemente riconosciuto dalla Corte costituzionale e dalla Corte

di cassazione, l’applicazione retroattiva delle misure di sicurezza, nonostante

la diversa etichetta, hanno sostanzialmente carattere di vere e proprie pene, è

117 co. 1 Cost.,

vietata alla luce dell’art. dagli obblighi internazionali che

vincolano lo Stato italiano: contrasta infatti con il principio di

7 CEDU

irretroattività sancito dall’art. ‘’non può essere inflitta una pena più

grave di quella applicabile nel momento in cui il reato è stato commesso’’, e

secondo la giurisprudenza della Corte EDU, nel riferirsi alle pene, abbraccia

tute le sanzioni che conseguono alla condanna per un reato e hanno natura

sostanzialmente punitiva.

Alla luce di questo un recente orientamento giurisprudenziale ha escluso

l’applicazione retroattiva di alcune ipotesi speciali di confisca, dopo averne

affermato la sostanziale natura di pene e non già di misure di sicurezza.

Così si è pronunciata la Corte costituzionale nel 2009, allorché ha dichiarato

infondata una questione di legittimità costituzionale della legge che ha esteso

la confisca per equivalente ai reati tributari nella parte in cui certi

articoli, secondo l’interpretazione del giudice a quo, consentirebbero di

applicare la misura anche

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dantesaweking di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Rampioni Roberto.