Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Il ruolo dei genitori
Un altro ruolo che affronta il dpr dell'88 è la funzione di assistenza psicologica e affettiva che è devoluta ai genitori.
Sappiamo che la minore età non rappresenta un fattore che incide sulla capacità del minorenne di diventare soggetti processuali ed essere capace di stare in giudizio. Tuttavia, sappiamo che l'età dell'imputato e il suo grado di maturità psico-fisica viene considerato attentamente dal legislatore, che infatti prevede all'art. 12 del dpr il coinvolgimento nel corso della vicenda processuale di soggetti che per un legame affettivo o per una specifica competenza professionale sono in grado di filtrare l'impatto del minore nel processo, di creare una possibilità che ciò che accade nel processo sia accessibile e compreso dal minore.
In questo senso c'è una continua opera di "mediazione". Una mediazione che potremmo definire interculturale se pensiamo.
che lo sviluppo psicofisico del minore necessiti di un linguaggio e di codici semantici che siano accessibili a lui e quindi serve una vera e propria opera di traduzione di ciò che accade nel processo perché il minore nella sua specifica fase evolutiva possa comprendere ciò che accade. Sono in grado quindi questi soggetti, che individua la legge, di stare affianco al minore, accompagnarlo nella vicenda processuale e fare in modo che sia per legame affettivo che per specifica competenza professionale il processo non risulti compromissorio, che compromette le finalità di tutela delle esigenze educative. È una esigenza che è avvertita in maniera molto chiara già dalle fonti sovranazionali, dalle regole di Pechino in avanti e che trova nel dpr 448 una accentuazione particolare rispetto alle garanzie delle norme processuali. Siccome il minore non è semplicemente oggetto di protezione e di assistenza, ma è soggetto di diritti, titolare di.come il sostegno emotivo e la cura del benessere del minore, dai compiti specifici diassistenza legale e rappresentanza legale nel contesto processuale. I genitori o irappresentanti legali hanno il compito di garantire la presenza e l'assistenza delminore durante il processo, ma ciò non implica necessariamente che essi siano i titolaridella capacità di stare a processo. La capacità di stare a processo è un diritto soggettivodel minore, che può essere esercitato autonomamente o con l'assistenza di unavocazione legale. La presenza dei genitori o dei rappresentanti legali è importante perassicurare che il minore abbia accesso a tutte le informazioni necessarie, compresi idocumenti e le prove a suo favore, e che sia in grado di esprimere le proprie opinioni edifendere i propri interessi nel modo più efficace possibile. Tuttavia, se la presenza deigenitori o dei rappresentanti legali viene considerata contraria all'interesse del minore,ad esempio perché potrebbe influenzare la sua libertà di espressione o la sua capacità dicomunicare apertamente con il giudice o con gli avvocati, allora potrebbe esserenecessario limitare o escludere tale presenza. In ogni caso, è fondamentale che il minoreabbia accesso a un'adeguata assistenza legale e che vengano prese in considerazione lesue esigenze specifiche durante il processo.come un sostegno al soggetto la cui personalità è ancora in fase evolutiva, e che viene attribuita ai genitori e per altro verso anche a chi ha competenze professionali specifiche (i servizi sociali ex art. 6). Occorre quindi distinguere questa parte che riguarda compiti generali di assistenza sul versante psicologico e affettivo che viene attribuito ai genitori oppure per competenze professionali ai servizi sociali, da altri ruoli processuali di assistenza in funzione integrativa dell'autodifesa del minore e devoluti espressamente all'esercente la responsabilità genitoriale. Pertanto in questo sistema i genitori che non esercitano la responsabilità genitoriale sono deputati a prestare l'assistenza nelle forme ed entro i limiti dell'art. 12, ovvero il diritto di assistere il minore sottoposto a procedimento penale al fine di rendere meno traumatico l'impatto con l'apparato della giustizia e di coniugare così.più efficacemente l'attività difensiva e quella pedagogica. Si tratta quindi di un compito di accompagnamento. Dall'altra parte i titolari della responsabilità genitoriale, che siano genitori o che non lo siano, diventano soggetti di supporto a cui riconoscere dei veri e propri poteri processuali, come quello di proporre una impugnazione, di prendere parte alla formazione di atti nel corso del procedimento e quindi avere un ruolo processuale nell'ambito del processo. Queste differenti opzioni lessicali distinguono i ruoli tra genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale e attribuiscono agli uni e agli altri delle funzioni che se anche collegate e coordinate fanno capo a due ambiti operativi che vanno tenuti distinti: da un lato l'assistenza affettiva e psicologica da prestare al minore, in ragione di un vincolo affettivo che c'è, mentre dall'altra parte chi esercita la responsabilità genitoriale ha latitolarità di determinati diritti e poteri di valenza processuale.IL RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI
I servizi sociali sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale ed estremamente articolato e complesso nell'ambito della giustizia minorile, sia in termini di apporto cognitivo sull'autorità giudiziaria che di assistenza al minore.
Il ruolo dei servizi sociali minorili è centrale sia nella fase di indagine sulla personalità che nella fase delle indagini sulle motivazioni della commissione del reato, o anche per es. in base all'art. 6 hanno una funzione di accompagnamento e assistenza al minorenne.
Guardiamo nello specifico questo ruolo dei servizi sociali. Essi hanno un ruolo cruciale soprattutto rispetto alla normativa precedente al 1988, che definiva i ruoli e le funzioni dei servizi minorili prevalentemente rispetto agli interventi amministrativi (interventi amministrativi che avevano a che fare con le misure di prevenzione).
In questo modo privando di fatto
Gli uffici del servizio minorile hanno la legittimazione processuale a tutela del minore e hanno la facoltà di segnalare al tribunale per i minorenni le situazioni di disadattamento per attivare una presa in carico giudiziaria.
Nella fase precedente al DPR del 1988, il ruolo dei servizi sociali era prevalentemente amministrativo e marginale in ambito penale, in quanto la loro unica funzione era segnalare le situazioni di disadattamento.
La riforma del 1988 restituisce un ruolo cruciale ai servizi sociali minorili, sia quelli statali dell'amministrazione della giustizia, sia quelli di assistenza istituiti negli enti locali attraverso la legge del 1977.
Quindi sia il servizio sociale statale che quello locale assumono un ruolo pregnante e forte. Questo emerge chiaramente dalla previsione dell'articolo 6 e dai continui richiami della normativa del '88.
rivolge alla necessità della loro presenza nella vicenda processuale (per esempio gli artt. 12, 18, 19, 20, 21 ecc.). Questo perché il dpr dell'88 ha come linea di fondo la necessaria presenza del servizio sociale a tutela dell'imputato minorenne. La previsione contenuta nell'art. 6 è molto chiara e dice che l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento può avvalersi tanto dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia quanto dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. Questa previsione rappresenta una premessa indispensabile per la predisposizione di un intervento che deve poi concretizzarsi in una adeguata misura penale. Nel caso però la previsione riguarda anche ogni altro provvedimento in sede civile ed è una previsione che non può interrompere i progetti educativi in atto. Nemmeno può pregiudicare le sue esigenze educative. In questo scenario i servizi minorilisvolgono un ruolo molto complesso e articolato nell'ambito della giustizia minorile. Potendo essere chiamati in qualsiasi momento dalla autorità giudiziaria e avendo anche alcune previsioni specifiche che indicano che in alcuni momenti devono essere chiamati, è indispensabile la loro chiamata. Evidentemente i servizi sociali minorili non hanno più un ruolo limitato e ristretto ma hanno un ruolo centrale, articolato e complesso che investe tutto il campo di interventi della giustizia minorile sia in termini di un apporto cognitivo all'autorità giudiziaria, quindi in un ruolo ausiliario dell'attività giudiziaria, sia compiti di assistenza al minore che sono autonomi rispetto all'intervento dell'autorità giudiziaria. Quindi una serie di funzioni ausiliarie e una serie di funzioni dirette. I servizi devono svolgere quindi questo complesso di attività con una grande attenzione ed anche con una certa dose di ambivalenza checaratterizza tutto il processo penale minorile e, di conseguenza, la giustizia penale minorile. Una ambivalenza in un ruolo che è di osservazione del minore ma nello stesso tempo anche di assistenza e supporto al minore stesso. Un doppio ruolo che sta insieme se l'osservazione e tutta la giustizia penale minorile si orienta sul fatto che l'osservazione serve a rieducare, ad elaborare un progetto educativo nei confronti del minore che sia un progetto di responsabilizzazione e maturazione del minore e che questo sia nell'interesse del minore tanto quanto l'assistenza. È molto importante che le attività siano tutte volte a questa funzione educativa preminente, altrimenti il rischio che l'osservazione dei servizi sociali diventi un elemento che gioca nell'ambito processuale a sfavore del minore può esserci e diventare rilevante nel momento in cui l'autorità giudiziaria non concepisce l'intervento dei servizi sociali e ilIl mio intervento si propone di tutelare la funzione educativa che il progetto trattamentale deve avere a favore dei minori. Pertanto, c'è un'ambivalenza tra l'osservazione e le funzioni ausiliarie della giustizia e l'assistenza al minore, che il servizio sociale minorile deve svolgere entrambe. Tuttavia, questa ambivalenza diminuisce quando emerge la funzione educativa, che è il fulcro del nostro lavoro in entrambe le funzioni.
Vediamo quali sono le attività che vengono svolte:
In primo luogo, gli operatori dei servizi sono responsabili dell'assorbimento di funzioni tipiche degli organi ausiliari della giustizia, come il compimento delle indagini sulla personalità del minore.
Inoltre, si occupano del controllo del minore in stato di custodia cautelare o di messa alla prova. Ad esempio, nel caso di messa alla prova, ma anche di custodia cautelare, è previsto che venga redatto un progetto di intervento. Sono i servizi sociali a dover elaborare questo progetto.
È assegnato a loro anche il controllo dell'esecuzione del provvedimento.