GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE E GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE
Nel giudizio in via incidentale la questione di costituzionalità nasce “dal basso”, all’interno di un
processo in corso davanti a un giudice comune. Il meccanismo è questo: il giudice, chiamato a
decidere una controversia e ad applicare una certa disposizione di legge, nutre un dubbio serio che
quella disposizione sia in contrasto con la Costituzione. Poiché non può né disapplicarla né annullarla
da solo, sospende il giudizio principale e rimette la questione alla Corte costituzionale. Si parla di
giudizio “incidentale” proprio perché la questione di legittimità costituzionale è solo un passaggio
intermedio rispetto all’oggetto originario del processo: il giudice deve risolvere quel dubbio per poter
definire la lite, e la decisione della Corte si rifletterà poi sul prosieguo del giudizio a quo. Il protagonista
di questo circuito è il giudice a quo: può essere qualsiasi giudice, ordinario o speciale, civile, penale o
amministrativo, monocratico o collegiale, purché stia esercitando una funzione giurisdizionale
effettiva. Non sono invece legittimati a sollevare direttamente la questione le parti private, le
pubbliche amministrazioni o organi che non siano in posizione di giudice nel processo principale.
Affinché la Corte possa essere validamente investita, il giudice deve motivare due requisiti: la
rilevanza e la non manifesta infondatezza. La rilevanza significa che l’esito della causa dipende
dall’applicazione della norma sospetta: se la controversia potrebbe comunque essere decisa
prescindendo da quella disposizione, la questione è irrilevante e inammissibile. La non manifesta
infondatezza richiede, invece, una motivazione seria e argomentata del dubbio: il giudice deve
indicare i parametri costituzionali violati e spiegare il nesso logico tra la disciplina contestata e il
contrasto ipotizzato, dopo aver verificato che non sia praticabile un’interpretazione conforme a
Costituzione.
L’atto che introduce il giudizio incidentale è l’ordinanza di rimessione, disciplinata dalla l. cost. n.
1/1948 e dall’art. 23 della l. n. 87/1953. Si tratta di un atto altamente motivato, che deve contenere: la
ricostruzione completa del fatto e del processo principale; l’esatta individuazione della norma da
applicare; il “diritto vivente”, cioè il significato effettivo che la giurisprudenza attribuisce a quella
disposizione; l’illustrazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza, compresa la
dimostrazione di aver vagliato e scartato eventuali interpretazioni conformi. Ricevuta l’ordinanza, la
Corte svolge un primo scrutinio di ammissibilità; se la questione supera questo filtro, si apre il
contraddittorio tra le parti del giudizio a quo (che possono costituirsi, ma non sono indispensabili), il
Governo e, se del caso, la Regione interessata. La decisione della Corte ha sempre carattere oggettivo:
non risolve direttamente la lite, ma si pronuncia sulla norma; spetterà poi al giudice rimettente
definire il processo applicando le indicazioni contenute nella sentenza costituzionale.
Diverso è lo schema del giudizio in via principale. Qui la questione non nasce da un processo tra
privati, ma da un conflitto istituzionale tra enti dotati di potestà legislativa. La Costituzione, agli artt.
127 e 134, prevede che lo Stato (per il tramite del Governo) e le Regioni (per il tramite della Giunta)
possano impugnare direttamente davanti alla Corte leggi che ritengono lesive delle proprie
attribuzioni costituzionali: leggi regionali che invadono competenze statali, oppure leggi statali che
invadono competenze regionali, specie dopo la riforma del Titolo V che ha ampliato e complicato la
distribuzione delle competenze legislative. Non c’è quindi un giudizio a quo da sospendere: l’oggetto
del processo è sin dall’inizio la legge impugnata e la sua compatibilità con la “mappa” costituzionale
delle competenze. Per questo si parla di giudizio di competenza, che ha la funzione di presidiare
l’assetto dei rapporti tra Stato e Regioni (e, in parte, tra Regioni).
L’atto introduttivo è il ricorso in via principale, deliberato dal Consiglio dei ministri quando agisce lo
Stato e dalla Giunta regionale quando agisce una Regione. Il termine è brevissimo e perentorio: il
ricorso deve essere notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge impugnata e
depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. Nel ricorso devono essere individuate con
precisione le disposizioni censurate, i parametri costituzionali violati (in particolare le norme sulla
ripartizione delle competenze, come l’art. 117 Cost.) e le ragioni per cui la legge avrebbe invaso la sfera
riservata al soggetto ricorrente. Non è richiesto un interesse “soggettivo” in senso processuale: la
legittimazione deriva direttamente dalla titolarità costituzionale della competenza legislativa. Anche
qui il giudizio ha natura strettamente oggettiva: la Corte non giudica singole situazioni soggettive,
ma verifica in astratto la conformità della legge all’assetto costituzionale delle competenze. In
entrambi i casi, la decisione della Corte è resa con sentenza ed è efficace erga omnes: la legge o la
disposizione dichiarata incostituzionale viene e spunta dall’ordinamento, di regola con effetti
retroattivi, salvo che la stessa Corte moduli la decorrenza degli effetti per ragioni di tutela
dell’affidamento o di equilibrio del sistema. Nel giudizio incidentale, però, la pronuncia si innesta nella
vicenda concreta da cui è scaturita e condiziona la decisione del giudice a quo; nel giudizio in via
principale, invece, l’intervento è più marcatamente “istituzionale” e preventivo, perché tende a evitare
che una legge incostituzionale continui a operare in tutto il territorio nazionale o regionale e
comprometta in modo irreversibile l’equilibrio delle competenze.
DECRETO-LEGGE E DECRETO LEGISLATIVO
Nel sistema delle fonti del diritto italiano decreto-legge e decreto legislativo sono entrambi atti del
Governo aventi forza di legge, ma si collocano su piani diversi quanto a presupposti, procedimento e
controllo di costituzionalità. Il decreto-legge trova il suo fondamento nell’art. 77 Cost. ed è uno
strumento eccezionale: il Governo può adottarlo soltanto in casi straordinari di necessità e urgenza,
deliberandolo in Consiglio dei ministri e facendolo entrare in vigore immediatamente con la
pubblicazione. Si tratta però di un atto a efficacia provvisoria, perché lo stesso art. 77 prevede l’obbligo
di presentarlo alle Camere il giorno stesso e di convertirlo in legge entro sessanta giorni dalla
pubblicazione; in mancanza di conversione, il decreto-legge perde efficacia sin dall’inizio e
l’ordinamento deve regolare i rapporti giuridici sorti nel frattempo, eventualmente con una legge di
sanatoria. La Corte costituzionale ha chiarito che il rispetto dei presupposti di straordinarietà,
necessità e urgenza non è affidato alla mera valutazione politica del Governo e del Parlamento, ma è
oggetto di un sindacato giurisdizionale, pur con un margine di discrezionalità politica: la Corte può
dichiarare l’illegittimità costituzionale tanto del decreto-legge quanto della legge di conversione se
risulta evidente la mancanza dei presupposti richiesti dalla Costituzione, oppure se nel testo siano
state inserite, in sede di conversione, disposizioni del tutto eterogenee rispetto all’oggetto e alla ratio
dell’intervento urgente, le cosiddette “norme intruse”. Il decreto-legge è quindi un atto governativo
che deroga in via eccezionale al principio di legalità formale, ma resta strettamente vincolato alla
presenza di presupposti sostanziali e alla successiva verifica parlamentare e, in via eventuale, al
controllo di legittimità costituzionale. Diversa è la figura del decreto legislativo, disciplinato dall’art. 76
Cost., che si inserisce nella tecnica della delegazione legislativa. In questo caso è il Parlamento che,
con una legge di delega, trasferisce al Governo l’esercizio di una porzione delimitata della funzione
legislativa, stabilendo l’oggetto della delega, i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi e
il tempo entro il quale la delega deve essere esercitata. Il decreto legislativo è dunque un atto
normativo non provvisorio, che entra stabilmente nell’ordinamento con forza di legge, ma la sua
validità dipende dal rispetto rigoroso dei limiti tracciati dalla legge di delega. La Corte costituzionale
esercita su di esso un sindacato tipico di eccesso di delega, verificando che il Governo non abbia
violato l’art. 76 Cost., cioè che non sia uscito dall’oggetto determinato, non abbia travalicato il termine
temporale e, soprattutto, che non si sia discostato dai principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento.
In questo quadro si colloca la sentenza n. 360 del 1996, particolarmente importante perché ha
chiarito in modo netto che i principi e criteri direttivi non sono una mera indicazione politica generica,
ma costituiscono un vero e proprio vincolo giuridico per il Governo. La Corte, con questa decisione, ha
affermato che la legge delega deve essere sufficientemente determinata e non può risolversi in una
delega in bianco: i criteri devono individuare con un minimo di precisione le scelte fondamentali che
il Governo è chiamato a compiere, delimitando l’ambito materiale dell’intervento e la direzione delle
soluzioni normative. Il decreto legislativo che si ponga fuori da questo perimetro è viziato per eccesso
di delega e viola l’art. 76 Cost. La sentenza 360/1996 ribadisce inoltre che il controllo della Corte non è
puramente formale, ma sostanziale: essa verifica non soltanto la presenza testuale di principi e criteri
direttivi, ma anche la coerenza complessiva delle disposizioni del decreto rispetto alla “traccia” fornita
dal legislatore delegante, escludendo che il Governo possa introdurre discipline del tutto nuove o
autonome, prive di ancoraggio nella delega, perché ciò altererebbe il rapporto costituzionale di
responsabilità tra Parlamento (titolare della funzione legislativa) e Governo (mero esecutore
nell’ambito segnato dalla legge delega). Se il decreto-legge, dunque, è lo strumento con cui il
Governo interviene in modo immediato e provvisorio per fronteggiare emergenze, sottoponendosi
poi a un vaglio politico di conversione e a un eventuale controllo della Corte sui presupposti e sul
rispetto del procedimento, il decreto legislativo è lo strumento con cui il Governo esercita in via
derivata la funzione legislativa, in base a una delega che deve essere circoscritta quanto a oggetto,
principi e limiti temporali, e sulla quale la Corte esercita un sindacato rigoroso di conformità all’art. 76
Cost., come messo in rilievo, appunto, dalla sentenza n. 360 del 1996.
LEGGE DELEGA
La legge delega è lo strumento con cui il Parlamento autorizza il Governo a esercitare la funzione
legislativa in casi specifici e delimitati. Essa rappresenta una deroga controllata al principio della
riserva di legge, ammissibile solo nel rispetto rigoroso delle condizioni fissate dall’articolo 76 della
Costituzione: l’oggetto della delega deve essere definito con precisione, il termine entro cui il Governo
può esercitare la delega deve essere certo e perentorio, i principi e criteri direttivi devono costituire un
vincolo sostanziale all’attività normativa delegata e deve essere indicata la finalità complessiva
dell’intervento. La delega non può mai essere generica o indeterminata: il Parlamento, titolare della
funzione legislativa, trasferisce al Governo un potere che resta eccezionale e subordinato al rispetto
puntuale dei limiti costituzionali.
La giurisprudenza costituzionale ha svolto un ruolo decisivo nella definizione dei limiti e della natura
della delega. È costante l’affermazione secondo cui la legge delega non può risolversi in un
“lasciapassare” indifferenziato: i principi e criteri direttivi devono essere effettivi, vincolanti e idonei a
indirizzare l’attività normativa del Governo. Da tempo la Corte chiarisce che la determinazione
richiesta dall’art. 76 è un requisito sostanziale e non meramente formale: non basta enunciare
formule generiche o linee programmatiche prive di reale capacità vincolante, perché ciò
trasformerebbe la delega in una abdicazione del ruolo parlamentare.
Una decisione fondamentale in questo quadro è la sentenza n. 360 del 1996, nella quale la Corte
costituzionale ha riaffermato che la delega deve essere strutturata in modo da rendere possibile un
controllo effettivo sul corretto esercizio da parte del Governo. La Corte ha sottolineato che i principi e
criteri direttivi devono indicare le linee guida essenziali della riforma e al tempo stesso delimitare
l’ambito di discrezionalità del Governo, impedendo che quest’ultimo introduca scelte normative
autonome e non previste dal Parlamento. La determinazione della delega, afferma la Corte, è ciò che
consente di mantenere il corretto equilibrio tra Parlamento e Governo e di evitare che il decreto
legislativo diventi un atto creatore di indirizzi politici estranei alla volontà parlamentare.
Questo orientamento è stato costantemente ribadito anche in epoca recente. La sentenza n. 174 del
2021 ha confermato che il decreto legislativo è illegittimo se introduce una disciplina che non trova
fondamento nei principi e criteri direttivi o che si colloca al di fuori dell’oggetto definito dalla delega.
La sentenza n. 175 del 2022 ha insistito sul fatto che il rispetto dei principi e criteri direttivi non può
essere aggirato attraverso interpretazioni estensive o creative della delega: l’atto delegato deve
rimanere coerente con la “traccia” costituzionalmente necessaria fissata dal Parlamento. La sentenza
n. 166 del 2023, ancora, ha ribadito che il controllo della Corte non è formale, ma sostanziale: non
conta soltanto la presenza testuale di principi e criteri direttivi, ma la loro effettiva capacità di
orientare la scelta normativa; un decreto legislativo che si discosti dalla ratio della delega o che
introduca assetti nuovi, non previsti, viola l’art. 76 Cost.
In questo modo la Corte costituzionale tutela l’impianto dell’art. 76 e garantisce che la delega
legislativa rimanga un istituto funzionale e non una cessione incontrollata di potere normativo. La
legge delega è dunque un atto politico–normativo complesso: da un lato amplia la capacità del
Parlamento di realizzare programmi legislativi articolati, dall’altro preserva l’equilibrio costituzionale
imponendo limiti stringenti al Governo. Ne deriva che il decreto legislativo, pur avendo forza di legge
al pari delle leggi parlamentari, non può eccedere il contenuto, il fine e le modalità previste dalla
delega; se lo fa, viene dichiarato incostituzionale per eccesso di delega. La funzione stessa della
delega, e la sua compatibilità con il principio democratico, dipendono dalla serietà di questo vincolo,
come chiarito dai principali arresti giurisprudenziali della Corte costituzionale.
NORMA INTERPOSTA
La norma interposta è una norma di legge ordinaria, o talvolta di altra fonte sub-costituzionale, che la
Costituzione non menziona espressamente ma che viene da essa presupposta come strumento
necessario per dare attuazione concreta a un suo principio formulato in modo generico. In questi casi
la Costituzione non è autosufficiente: afferma un diritto o un valore (ad esempio la libertà di
manifestazione del pensiero, il diritto all’istruzione, la tutela della salute), ma rimanda alla legge
ordinaria per definirne modalità, limiti e garanzie. Quando una legge ordinaria svolge questa
funzione in modo strutturalmente necessario, diventa un “parametro intermedio” del giudizio di
costituzionalità: la Corte, cioè, non confronta direttamente la legge impugnata con la norma
costituzionale, ma verifica se essa rispetta la disciplina attuativa che concretizza quel precetto
costituzionale. Se la nuova legge viola ingiustificatamente la norma attuativa, si considera violato
anche il parametro costituzionale che quella norma rende operativo. Un esempio classico riguarda
l’articolo 21 della Costituzione: la Carta tutela la libertà di stampa, ma non disciplina in dettaglio il
diritto di rettifica; è la legge n. 47 del 1948 sulla stampa a prevedere che chi si ritenga leso da una
notizia abbia diritto alla pubblicazione della propria versione dei fatti entro tempi e con modalità
precise. Questa legge, nella parte in cui dà concreta attuazione alla garanzia costituzionale, assume il
ruolo di norma interposta: se una legge successiva introducesse limiti tali da svuotare di contenuto il
diritto di rettifica (per esempio imponendo termini talmente brevi o condizioni talmente gravose da
renderlo di fatto inesercitabile), la Corte costituzionale potrebbe dichiarare incostituzionale la nuova
disciplina non solo perché in astratto contraria all’art. 21, ma soprattutto perché in contrasto con la
legge del 1948 che traduce il principio costituzionale in regole operative e vincolanti. La stessa logica
si riscontra anche in altri settori, ad esempio nel diritto all’istruzione: l’articolo 34 Cost. proclama il
diritto allo studio e l’obbligatorietà dell’istruzione per un certo numero di anni, ma è la legislazione
ordinaria a stabilire in concreto la durata dell’obbligo scolastico, la gratuità di alcune prestazioni, le
condizioni per l’accesso. Se una legge successiva, senza adeguata giustificazione, restringesse
drasticamente queste garanzie, si potrebbe dire che viola la norma ordinaria che attua l’art. 34 e,
tramite essa, il diritto costituzionale all’istruzione. La figura della n
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