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LA LEGGE REGIONALE ORDINARIA E STATUTARIA

La legge regionale è disciplinata dallo Statuto regionale​ , ed è promulgata dal Presidente della Regione.

Il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni​ , ex art. 117 Cost., prevede:

​ Una competenza legislativa esclusiva statale

, nelle sole materie nominate dal comma 2

● ​

Una competenza legislativa concorrente

, tra Stato e Regioni, nelle sole materie espressamente nominate nel comma

● ​

3 e nell’art. 122, comma 1, Cost.

Una competenza legislativa residuale regionale su ogni altra materia innominata, non espressamente riservata allo

● ​

Stato (comma 4)

Per verificare se una legge rispetti o ecceda il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione si deve muovere

dall’indagine sull’esistenza di una espressa competenza, esclusiva o parziale, in favore dello Stato, in mancanza di

perché ciò

la competenza spetterà interamente alla Regione.

Quando vi sono competenze amministrative non esercitabili​ , per esigenze di a livello regionale o locale, in del

unitarietà, virtù

principio di ex art. 118 Cost., lo Stato attraendo a la funzione amministrativa, per soddisfare l’esigenza di

sussidiarietà sé

unitarietà, attrae anche la corrispondente funzione legislativa.

L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE E LE FONTI COMUNITARIE

Norme del diritto internazionale generalmente riconosciute​ :

princìpi generalità

Consuetudini internazionali + i generali dell’ordinamento internazionale + le norme di diritto comune alla

dei membri della comunità internazionale.

L’adattamento del diritto nazionale al diritto internazionale generalmente riconosciuto avviene in modo automatico secondo

l’articolo 10, Cost.

L’adattamento del diritto nazionale al diritto internazionale particolare avviene per mezzo di un procedimento ad hoc,

consistente nell’adozione di un atto normativo che detta le norme a tal fine necessarie, ovvero contiene l’ordine di esecuzione

che rinvia al trattato allo stesso allegato.

Queste norme possono derogare​ la Cost. col limite dei princìpi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.

– - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –

Le fonti comunitarie​ possono essere originarie o derivate.

Fonti originarie​ trattati istitutivi dell’UE (TUE - TFUE)

Fonti derivate​ atti normativi adottati dagli organi dell’UE sulla base dei trattati istitutivi dell’UE

Regolamenti ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile nello Stato

● →

membro è perché è

Direttive non direttamente applicabile, vincola lo Stato membro cui rivolta riguardo al risultato da

● →

raggiungere entro un termine indicato nella stessa

è è

Decisioni obbligatoria in tutti i suoi elementi e quando designa i destinatari obbligatoria soltanto nei confronti

● →

di questi

Le direttive e decisioni acquistano effetto diretto se autoapplicative, se di contenuto incondizionato e sufficientemente

preciso, e sia inutilmente trascorso il termine eventualmente contenuto per darvi attuazione.

Il contrasto tra norme nazionali e comunitarie si risolve sempre in favore della norma comunitaria, comportando la

disapplicazione della fonte nazionale. (​ art. 11, Cost.​ ) princìpi

Nel caso di contrasto di una fonte comunitaria con i supremi dell’ordinamento costituzionale​ , spetta alla Corte

costituzionale di dichiarare della legge di esecuzione del Trattato, nella parte in cui consente agli atti comunitari

l’illegittimità

di assumere contenuti contrastanti con i princìpi supremi.

In del principio di leale collaborazione​ , a fronte di una norma comunitaria non direttamente applicabile, gli Stati membri

virtù ​

sono tenuti a darvi attuazione e ad astenersi dall’adottare comportamenti con essa contrastanti, in pendenza del termine di

trasposizione.

Adeguamento del diritto nazionale con legge delle Camere + mediante conferimento di deleghe legislative + mediante

autorizzazione al Governo all’adozione di regolamenti governativi

L’obbligo di attuazione ed esecuzione degli atti UE​ spetta allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome.

4: IL PARLAMENTO

IL BICAMERALISMO

Bicameralismo perfetto​ due Camere di composizione omogenea, che esercitano funzioni analoghe.

Bicameralismo imperfetto​ due Camere di composizione diversa, che esercitano funzioni diverse.

Camera dei Deputati​ 630 membri elettivi

Senato della Repubblica​ :

- 325 membri elettivi

- 5 senatori a vita nominati dal PdR (oltre agli ex-PdR, membri di diritto)

- Eletto a base regionale

Le Camere differiscono per l’elettorato passivo e attivo, e per il fatto che il Senato è eletto a base regionale.

ELEZIONE E DURATA DELLE CAMERE

Art. 48, Cost.​ tutti i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età hanno capacità elettorale attiva​ .

Per acquisire la capacità elettorale passiva è richiesta la mancanza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, l’età minima di

​ ​

25 anni per l’elezione a Deputato e 40 anni per l’elezione a Senatore.

Proroga delle Camere​ prolungamento della durata della legislatura in caso di guerra

Prorogatio delle Camere​ si ha a seguito dello scioglimento anticipato o della scadenza naturale delle stesse

Garanzie di indipendenza da ogni altro Potere​ autonomia regolamentare e immunità della sede

LO STATUS DI PARLAMENTARE

La garanzia del Parlamentare (art. 68 Cost.) tutela il parlamentare per le opinioni espresse e i voti dati

dell’insindacabilità

nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

L’autorizzazione della Camera di appartenenza è necessaria per sottoporre il parlamentare a perquisizione personale o

domiciliare, a intercettazioni, o a sequestro di corrispondenza.

L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE

Organi interni a ciascuna Camera​ gruppi parlamentari + commissioni parlamentari + giunte

Il Presidente della Camera dei Deputati​ è eletto dall’assemblea tra i suoi membri.

Maggioranza semplice​ 50% + 1 dei votanti, contando anche gli astenuti

IL PARLAMENTO SI RIUNISCE IN SEDUTA COMUNE PER:

- L’elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica

- L’elezione di dei componenti del Consiglio superiore della magistratura

- L’elezione di dei membri della Corte costituzionale

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Nel procedimento ordinario di formazione della legge, la Commissione opera in sede referente (= procedura ordinaria di

discussione del disegno di legge, articolo per articolo).

L’iniziativa legislativa​ spetta al Governo, a 50.000 elettori, e al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

LE FUNZIONI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO POLITICO

- Mozione documento concernente degli aspetti dell'azione del Governo

​ →

- Risoluzione atto con il quale le Commissioni e l'Assemblea possono esprimere il loro pensiero e un indirizzo al

Governo sull'argomento in discussione

- Ordine del giorno documento accessorio che tende a circoscrivere o precisare il significato della deliberazione

​ →

principale, impegnando politicamente il Governo sul modo in cui essa vada interpretata o si debba procedere alla sua

applicazione

La Commissione parlamentare d’inchiesta disposta da ciascuna Camera, ha gli stessi poteri e le stesse limitazioni

è

dell’autorità giudiziaria, e svolge inchieste su materie di pubblico interesse.

5: IL GOVERNO

IL QUADRO COSTITUZIONALE

Organi necessari del Governo​ Presidente del Consiglio + Ministri + Consiglio dei Ministri

Organi non necessari del Governo ministri senza portafoglio (non sono posti a capo di un dicastero) + vice-ministri +

​ ​

Sottosegretari di Stato (aiutano il ministro + hanno compiti delegati con decreto ministeriale + possono intervenire in

rappresentanza del Governo alle sedute delle Camere e delle commissioni)

Presidente del Consiglio dei Ministri​ :

- Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile

- Mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Possono essere oggetto di sfiducia individuale​ da parte delle Camere.

Principio di collegialità spetta al Consiglio dei Ministri determinare la politica generale del Governo, instaurare e resistere

nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, ed esercitare il potere normativo riconosciuto al Governo (i disegni di legge

governativi sono presentati alle Camere previa autorizzazione del PdC).

LA FORMAZIONE DEL NUOVO GOVERNO

Consultazioni svolte dal PdR, sono rette da prassi e consuetudini costituzionali. Al termine, il PdR può conferire un

mandato esplorativo o un incarico per formare il Governo, e procedere con lo scioglimento delle Camere.

La persona a cui il PdR voglia dare l’incarico di formare il Governo può accettare con riserva, può rifiutare l’incarico, oppure

può accettare senza riserva (nel caso in cui possa già fornire la lista dei ministri).

Quando il Presidente del Consiglio incaricato accetta l’incarico, il PdR adotta contestualmente​ :

- Il decreto di nomina del nuovo Presidente del Consiglio e dei singoli Ministri

- Il decreto di accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio uscente

Il Governo di nuova nomina assume funzioni con il giuramento nelle mani del PdR​ .

LA CRISI DI GOVERNO

Il voto contrario di una Camera su una proposta del Governo​ non comporta l’obbligo di dimissioni.

Obbligo di dimissioni​ nel caso in cui anche solo una Camera dovesse approvare una mozione di sfiducia

La questione di sfiducia​ può essere posta dalle Camere, MA​ non dal PdR, dal Pres. del Senato o della Camera.

​ ​

Meccanismi a favore della stabilità del Governo​ :

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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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