Domande Aperte
DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Giurisprudenza
Generato il: 27/08/2019
1. LA COSTITUZIONE E IL PROCESSO PENALE
I principi e le garanzie riconosciute nella Costituzione delineano i valori che devono trovare applicazione
nell’accertamento del fatto di reato e della responsabilità penale di un soggetto: scopo primo del processo
penale.
L’art. 2 Cost. è posto a garanzia dei «diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale».
L'art. 3 proclama il principio di uguaglianza sostanziale e formale.
L’art. 10 comma 1 Cost. stabilisce che «l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute».
L’art. 11 Cost. stabilisce che l’Italia «consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le nazioni».
All’art. 13 Cost., che afferma che «la libertà personale è inviolabile», precisando,
peraltro, che «non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell‘autorità giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge».
Fondamentale disposizione è quella di cui all'art. 15 Cost., posta ad
usbergo della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. L’art.
24 Cost. riveste assoluta importanza in seno al processo penale. Esso, al suo secondo comma ribadisce che
«la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», «sono assicurati ai non abbienti, con
appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione» poi, la legge ha il compito di
determinare «le condizioni e i modi di riparazione degli errori giudiziari».
L’art 25 cost dispone il giudice
chiamato a giudicare su un determinato fatto deve essere naturalmente competente e predeterminato
dalla legge. L’art. 27 Cost. stabilisce il principio di personalità della responsabilità penale e la “presunzione
di non colpevolezza”. Rilevanti sono altresi’ gli art. Cost che vanno da 101 a 112.
2. L’ART. 111 COSTITUZIONE
l’art. 111 si ispira all’art. 6 Conv. eur. e, ancora prima, alla clausola del due process of law, introdotta dal XIV
Emendamento (1868) alla Costituzione nordamericana del 1787. L’art. 111, comma 1, Cost. stabilisce, in via
generale, che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»: disposizione che si
applica a qualsiasi giurisdizione, civile, penale o amministrativa. L’art. 111, comma 2, Cost. stabilisce una
serie di principi anch’essa applicabile a qualsiasi tipo di giudizio: «ogni processo si svolge nel contraddittorio
tra le parti, in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata» «la legge ne assicura la ragionevole durata». La disposizione prosegue, infatti, affermando che «nel
processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico» Si prevede, altresì, che
la persona nei cui confronti sono rivolte le accuse «disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che
rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da
un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo». Il quarto comma dell’art.
111 Cost. inserisce nella Costituzione il diritto al contraddittorio nel momento di formazione della prova,
prevedendo che «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della
prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo
difensore». Per quanto attinente al processo penale, l’art. 111 Cost. ribadisce inoltre che «tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati» e che «contro le sentenze e contro i provvedimenti
sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso
in Cassazione per violazione di legge», potendosi derogare a tale ultima norma «soltanto per le sentenze
dei tribunali militari in tempo di guerra».
3. LE FONTI SOVRANAZIONALI
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (essa ha lo stesso valore giuridico del c.d. Trattato di
Lisbona, essa vieta la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 4), la schiavitù e il lavoro
forzato (art. 5) e garantisce, tra le altre, la libertà e la sicurezza (art. 6), il rispetto della vita privata e
familiare (art. 7), la protezione dei dati di carattere personale (art. 8). L’art. 20 garantisce l’uguaglianza
davanti alla legge, l’art. 21 la non discriminazione e l’art. 23 la parità tra uomo e donna. Inoltre, in materia
di giustizia è riconosciuto il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (art. 47), la presunzione di
innocenza e i diritti della difesa (art. 48), i principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene (art.
49), il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (art. 50); La Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (La Convenzione ha
predisposto un sistema di tutela internazionale dei diritti dell'uomo, offrendo a singoli individui la possibilità
di invocare il controllo giudiziario sul rispetto dei loro diritti. Il controllo in questione è operato dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo che verifica la violazione, da parte dei vari ordinamenti); Il Patto internazionale
sui diritti civili e politici (PIDCP ha una portata più ampia perché non vincola solo gli Stati europei ma tutti i
paesi aderenti alle Nazioni Unite.); Il diritto dell’Unione europea (decisioni quadro e direttive: in data 30
novembre 2009, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una Risoluzione relativa all’introduzione di
una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti
penali: una risoluzione che ha segnato una tappa epocale, a livello europeo, nell’affermazione delle
esigenze di tutela dei diritti di soggetti sottoposti ad indagine o già a processo penale).
4. I MODELLI PROCESSUALI: SISTEMA ACCUSATORIO, SISTEMA INQUISITORIO E SISTEMA MISTO
Il sistema inquisitorio è quello nel quale il giudice, anziché il pubblico ministero, inizia il processo e svolge le
indagini, raccogliendo le prove: egli, dunque, è insieme giudice ed accusatore. Il processo inquisitorio si
caratterizza per la segretezza e per il ricorso all’assunzione della prova nella forma scritta. Non sussistono
limitazioni circa l’ammissibilità delle prove e la tortura è ammessa. La regola fondamentale è rappresentata
dalla presunzione di colpevolezza sulla cui base si fa ricorso alla carcerazione preventiva dell'imputato; a
quest’ultimo è concessa esclusivamente la possibilità di impugnare. Il sistema accusatorio, invece, si
distingue da quello inquisitorio perché l’iniziativa del processo è affidata alla parte, ovvero al pubblico
ministero, e alle parti stesse spetta anche l’iniziativa probatoria. L’organo d’accusa, dunque, una volta
ricevuta la notitia criminis, compie le indagini preliminari ed esercita l’azione penale nanti un giudice
chiamato a decidere; Vigono dei limiti per l’ammissibilità della prova ed opera la regola della presunzione di
innocenza, sicché sussistono dei limiti anche al ricorso alla custodia cautelare. In ragione delle garanzie
riconosciute, le impugnazioni subiscono delle limitazioni. L’Italia ha conosciuto, storicamente, due diversi
modelli processuali: dapprima quello “inquisitorio” (il codice del 1930); quindi quello “tendenzialmente
accusatorio” (il codice del 1988, attualmente in vigore). Il sistema “tendenzialmente accusatorio” (anche
detto “misto”) accoglie sia elementi di quello inquisitorio che elementi di quello accusatorio; esso, però, è
marcatamente ispirato al processo accusatorio, posto che è dominato dall’oralità della prova ed è diretto
da un giudice diverso dall’accusatore e dalle parti, che non compie indagini e che non interviene nella
raccolta e, prima ancora, nella ricerca delle prove.
5. COGNIZIONE DEL GIUDICE
Con riferimento ai singoli giudici ordinari, l’ordinamento giudiziario stabilisce che il tribunale, definito
“giudice unico di primo grado”, nella sua circoscrizione giudiziaria, denominata circondario, giudica i reati
più gravi. Giudica in primo grado anche il giudice di pace (un giudice non professionale, “non togato”, con
nomina a tempo determinato), che ha competenza, però, limitata a reati di minima gravità. Gli appelli
avverso le sentenze del giudice di pace sono decisi dal tribunale in composizione monocratica. Il giudice
d’appello avverso le sentenze del tribunale (sia monocratico che collegiale) è, invece, la Corte d’appello,
che, nell’ambito del distretto, giudica sempre in composizione collegiale (tre magistrati). Per i reati più gravi
è competente, in primo grado, la Corte d’assise; in grado d’appello, la Corte di assise d’appello. La Corte di
cassazione è, invece, giudice di legittimità. Le Sezioni Unite, composte da nove giudici, risolvono i contrasti
giurisprudenziali o le questioni di particolare importanza quando il Primo Presidente della Corte lo ritenga
opportuno. Si distinguono, dunque, dai giudici ordinari i giudici speciali, i quali, però in base al disposto
dell’art 102 co.2 Cost (che prevede l’istituzione presso i giudici ordinari di «sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura»), non sono
previsti dall’ordinamento giudiziario ma da normative speciali.
6. GIURISDIZIONE PENALE
Con riferimento alla giurisdizione penale, punto di riferimento è l’art. 1 c.p.p. il quale stabilisce che « la
giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme
di questo codice». Sono giudici penali previsti dall’Ordinamento giudiziario: per il giudizio di primo grado: il
giudice di pace, il tribunale monocratico o il tribunale collegiale, la Corte d’assise; per il giudizio d’appello:
la Corte d’appello e la Corte d’assise d’appello; per il giudizio di legittimità: la Corte di cassazione. Esistono,
poi, sezioni specializzate come il tribunale per i minorenni e il tribunale di sorveglianza.
7. QUESTIONI PREGIUDIZIALI
La questione pregiudiziale è quella la cui definizione costituisce una tappa necessaria nell’iter logico che
conduce alla decisione della causa. Più precisamente, la questione pregiudiziale sorge quando il convenuto
eccepisce un fatto o una situazione giuridica diversi ed indipendenti dal fatto costitutivo affermato
dall’attore a fondamento della propria domanda ma presupposti di esso, in quanto la loro accertata
sussistenza esclude che tale fatto possa produrre conseguenze giuridiche (es.: il convenuto in una causa
relativa a prestazioni alimentari eccepisce pregiudizialmente l’inesistenza del rapporto di parentela). Vi
rientrano innanzitutto le questioni di rito, cioè quelle che attengono alla validità e regolarità della
domanda, le questioni di giurisdizione e di competenza e quelle attinenti alla capacità e legittimazione
processuale. Vi rientrano, poi, anche le questioni di merito, introdotte da eccezioni, il cui accoglimento
renderebbe superfluo il giudizio sul merito del fatto costitutivo del diritto (c.d. questioni preliminari di
merito).
8. COMPETENZA DEL TRIBUNALE
Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. Il tribunale è
altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e
alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale,
per ogni causa di valore indeterminabile.
9. REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA
Le regole sulla competenza hanno la funzione di consentire la predeterminazione del giudice, assicurando
la corretta assegnazione dei processi ai rispettivi giudici “competenti”. Per determinare la competenza si ha
riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della
continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per
le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto
speciale. L'insieme delle norme relative alla competenza hanno la funzione di suddividere il lavoro
giudiziario tra i vari organi. Assicurano inoltre il rispetto del principio costituzionale della precostituzione
per legge del giudice naturale così come previsto dall'art. 25 Cost.
La competenza si articola in: competenza per materia, relativa alla gravità del reato (artt. 5-7); competenza
per territorio, relativa al luogo in cui il reato è stato consumato (artt. 8-11-bis); competenza per
connessione, che disciplina la competenza tra diversi giudici nelle ipotesi in cui sussista connessione tra
procedimenti.
10. REGOLE GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA
La determinazione della competenza avviene con riferimento alla cosiddetta pena edittale che individua un
minimo ed un massimo di pena o, talvolta, solo un massimo (in generale la legge stabilisce minimi e
massimi: ad esempio, nel caso della reclusione, il minimo è individuato in 15 giorni ed il massimo
ventiquattro anni: cfr. art. 23 c.p.). È l’ art. 4 c.p.p. a prescrivere le regole di calcolo della pena al fine di
determinare la competenza, stabilendo che «per determinare la competenza si ha riguardo alla pena
stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della
recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale» Come si
può notare, dunque, al fine di determinare la competenza vengono seguite delle regole differenti da quelle
utilizzate al fine della determinazione della pena da infliggere, posto che alcuni elementi vengono tenuti in
considerazione mentre altri non rientrano nel computo. Secondo l’art. 8 c.p.p. la regola generale per il
radicamento della competenza per territorio impone di avere riguardo al luogo in cui il reato si è
consumato. Non assume rilevanza, dunque, la commissione del fatto di reato ma la sua consumazione.
Nell’ipotesi in cui, però, dal fatto sia derivata la morte di una o piùmpersone, l’art. 8, comma 2, c.p.p.
introduce una deroga secondo la quale la competenza deve essere attribuita al giudice del luogo in cui è
avvenuta l’azione o l’omissione: nel caso dell’omicidio colposo legato alla circolazione stradale, dunque,
non rileva dove si è consumato il reato, ovverosia dove è deceduta la vittima, ma dove è avvenuto
l’incidente mortale.
11. REGOLE SUPPLETIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA
Le regole suppletive sono indicate, invece, dall’art. 9 c.p.p., che individua la competenza, nell’ordine, in
capo: al giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione, ovvero, se non
conosciuto; al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato, o in mancanza; al giudice
del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di
reato nel relativo registro. Si tratta della determinazione della competenza territoriale sulla base di criteri
suppletivi a quelli previsti dall'art. 8 c.p.p. e pertanto, ove non si potrà determinare la competenza a norma
del predetto articolo, troveranno applicazione tali regole. In tema di applicazione delle regole suppletive
per la determinazione della competenza territoriale, nel concetto di "dimora" dell'imputato, cui si riferisce
l'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., va compreso anche il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari,
in quanto ad integrare la dimora è sufficiente una presenza pur transitoria, ma dotata di un minimo di
stabilità, dell'interessato in un dato luogo.
12. COMPETENZA PER REATI COMMESSI ALL’ESTERO
Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal
luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di
pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. Se il reato è stato
commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b),
la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi
indicati nel comma. In tutti gli altri casi
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