Risposte aperte paniere di
DIRITTO PROCESSUALE PENALE
SERVIZI GIURIDICI
Prof: Arioti Branciforti Alfredo
Generato il: 16/12/2020
• CASI DI REVISIONE La revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della
sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra
sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale; in questo caso sussiste
conflitto tra giudicati b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la
sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o
amministrativo, successivamente revocata, purché la sentenza sia passata in giudicato c) se dopo
la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate,
dimostrano che il condannato deve essere prosciolto (con prove nuove non si intende solo prove
formatesi successivamente ma anche quelle preesistenti e sconosciute alle parti, quelle non
acquisite nel precedente processo o acquisite e non valutate; d) se è dimostrato che la condanna
venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla
legge come reato.
CESSAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE Le misure cautelari si estinguono in due differenti modi:
1. ope iudicis , quando scaturiscono da una valutazione discrezionale del giudice (ad esempio, il
provvedimento di revoca); 2. ope legis , quando la perdita di efficacia delle misure è dovuta al
verificarsi di determinati eventi - quando per il medesimo fatto e nei confronti della medesima
persona, alla quale è stata applicata la misura, intervenga un provvedimento, anche non definitivo,
che esclude l'addebito; - quando sia decorso il termine massimo di durata della singola misura
cautelare prima della definizione del procedimento con sentenza di condanna irrevocabile; -
quando una misura disposta per esigenze probatorie non sia rinnovata entro il termine fissato dal
giudice nel provvedimento con sentenza di condanna irrevocabile; - quando l'imputato non sia
stato interrogato dal giudice (omesso interrogatorio); - quando la misura, disposta dal giudice
dichiaratosi incompetente, non è confermata dal giudice competente entro i 20 giorni successivi; -
quando, a seguito di condanna, la pena irrogata è stata dichiarata estinta o è stata
condizionalmente sospesa oppure è uguale o inferiore alla custodia cautelare già subita.La
sentenza di proscioglimento comporta l'immediata perdita di efficacia della misura che sia stata
applicata in riferimento ad un determinato fatto di reato, quando per il medesimo sia stata
pronunciata una sentenza di proscioglimento o un provvedimento analogo (ad esempio,
immediatamente efficacia nel caso in cui venga emanata sentenza di proscioglimento o di non
luogo a procedere: in queste ipotesi, una nuova misura coercitiva per gli stessi fatti può essere
disposta solo se in seguito ad una successiva condanna, e con riferimento alle esigenze cautelari
di cui all'art. 274 co. 1 lett. b) e c) .
CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI Il procedimento di correzione di errore materiale delle
pronunce giudiziali costituisce un metodo semplice[1], rapido ed efficace per mezzo del quale
vengono rettificate le ―sviste‖ in cui è incorso il giudicante nel processo redazionale; esso,
codificato all‘interno del Codice di rito civile agli artt. 287 e 288, trova applicazione, secondo
l‘orientamento della giurisprudenza, qualora l‘errore emendando consista in un mero ―lapsus
calami‖, ossia in una momentanea disattenzione del redattore che diviene, in maniera lampante,
intellegibile al lettore. Si possono avere, dunque, di una vasta gamma di errori, quali, a titolo di
esempio, errori di calcolo oppure l‘omessa indicazione di una delle parti del giudizio o ancora
l‘erronea indicazione dei dati anagrafici delle parti in causa o ancora l‘erronea trascrizione delle
conclusioni formulate dalle stesse in occasione dell‘ultima udienza[4].Tuttavia, come detto, perché
si possa procedere alla correzione con il metodo indicato dal codice, occorre che la svista sia
rilevabile ictu oculi, cioè che l‘errore incida negativamente sull‘iter logico giuridico che ha
condotto ad esso[5].In specie, per quanto concerne gli errori di calcolo, è convincimento oramai
condiviso che essi debbano avere un carattere di assoluta materialità (es. 2+2=5), in quanto non si
potrebbe dare luogo al procedimento di correzione nell‘ipotesi in cui, per rilevarlo, occorrerebbe
ricorrere ad un procedimento tecnico[6].
CURATORE A FAVORE DEL DEFUNTO In caso di morte del condannato dopo la presentazione della
richiesta di revisione, il presidente della Corte di Appello nomina un curatore, il quale esercita i
diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.
DIFENSORI – TIPOLOGIA Nell‘ambito del processo penale è necessaria la difesa tecnica per cui una
delle parti essenziali nel procedimento è quella del difensore. Il difensore dell‘imputato può essere
di fiducia ed in mancanza di una nomina specifica, l‘indagato o l‘imputato viene assistito da un
avvocato di ufficio nominato dall‘autorità giudiziaria. E‘ bene precisare che indagato è il soggetto
nei cui confronti si svolgono le indagini, mentre la qualità di imputato si assume generalmente con
la richiesta di rinvio a giudizio. Nei procedimenti speciali la qualità di imputato si acquista nel
momento dell‘instaurazione del singolo rito. Pertanto il difensore ha la rappresentanza tecnica del
cliente, essa consiste nel potere di compiere atti processuali per conto dell‘indagato o
dell‘imputato. La rappresentanza tecnica è conferita attraverso una procura ad litem. I poteri ed i
doveri del difensore sono particolarmente indicati dal codice. Sia il difensore di ufficio che quello
di fiducia possono avvalersi per lo svolgimento di determinati atti di un sostituto
processuale.Difensore delle altre parti. Esistono anche i difensori delle altre parti private. Così c‘è il
difensore della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato
alla pena pecuniaria
ERRORE SULL'IDENTITÀ FISICA DELL'IMPUTATO Errore sull‘identità fisica dell‘imputato. — 1. Se
risulta l‘errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero
e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell‘articolo 129 [620 lett. g), 667] (1). Come già
anticipato nell'art. 66 c.p.p. qualora un soggetto sia stato imputato per un fatto che non ha
commesso perchè vi è stato un errore circa l'identificazione fisica del soggetto, il giudice, in ogni
stato e grado del processo, dovrà pronunciare sentenza ex art. 129. Si segnala che tale norma è
opportuno leggerla alla luce dell'art. 620 c.p.p. lett. g), inerente l'annullamento senza rinvio
ordinato dalla cassazione a seguito di condanna pronunciata per errore di persona. Il legislatore
nulla dice in caso di erronea identità del soggetto risultante nel corso della fase delle indagini
preliminari, ma tale questione può essere valutata come elemento che consente di richiedere
l'archiviazione del procedimento ex. art. 411 c.p.p.
GLI EFFETTI DELL'APPELLO DELLE SENTENZE DI I GRADO L‘esecuzione della sentenza è sospesa
durante il corso dei termini per impugnare e fino al passaggio in giudicato della stessa infatti in
base all‘art. 650 le sentenze hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili. Ciò anche in
base all‘art. 27 co. 2 della Costituzione in base al quale ―l‘imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva‖. • Viceversa le impugnazioni avverso i provvedimenti in materia di
libertà personale non hanno alcun effetto sospensivo, sia che la misura cautelare sia già stata
eseguita sia che debba essere ancora eseguita. In base all'ari. 587, comma 1, nel caso di concorso
di più persone nel reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati giova anche agli altri
purché non fondata su motivi esclusivamente personali. Allo stesso modo, nel caso di riunione di
procedimenti per reati diversi (art. 587, comma 2), l'impugnazione proposta da un imputato giova
a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non
sono esclusivamente personali. • L'effetto estensivo consiste nel consentire ad una parte, che non
ha proposto impugnazione, di partecipare al giudizio e di giovarsi degli effetti favorevoli derivanti
da una impugnazione proposta da altra parte, con la quale la prima abbia un interesse identico o
collegato. Infatti, sono motivi non esclusivamente personali quelli che si riferiscono, anche
parzialmente, a questioni sostanziati o processuali obiettive, comuni al soggetto impugnante e agli
altri coimputati (es. sussistenza del fatto; utilizzabilità di una prova). Sono motivi esclusivamente
personali quelli che riguardano la qualità e le condizioni soggettive della persona che li ha proposti
(erronea dichiarazione di recidiva, mancata notifica del decreto di citazione).
I BENEFICI CONSEGUENTI AL GIUDIZIO CON PENA CONCORDATA Diversi sono i benefici che si
applicano all'imputato che stipuli il patteggiamento tradizionale con il pubblico ministero, • In
primo luogo, la parte (di regola l'imputato) può subordinare l'efficacia dell'accordo alla
concessione della sospensione condizionale ad opera del giudice (art. 444, comma 3). Questi, se
ritiene di non concedere il beneficio (ad esempio perché è infausta la prognosi che l'imputato si
astenga dal commettere altri reati), deve rigettare la richiesta di patteggiamento. Il c.d.
patteggiamento In secondo luogo, la sentenza che applica la pena non comporta la condanna al
pagamento delle spese dei procedimento penale; viceversa, l'imputato è tenuto al pagamento
delle eventuali spese di mantenimento in custodia cautelare ed al pagamento delle spese c.d. di
giustizia, ad esempio di conservazione dei beni sequestrati. In terzo luogo, la sentenza che applica
la pena non comporta l'irrogazione di pene accessorie; poiché accade spesso che la sanzione
penale sia temibile, ad esempio, la sospensione dall'esercizio da una professione o di un'arte. In
quarto luogo, la sentenza che applica la pena non comporta l'applicazione di misure di sicurezza;
viceversa, consente di applicare la confisca nelle ipotesi nelle quali ai sensi dell'art. 240 c.p. è
obbligatoria o facoltativa. .Il c.d. patteggiamento In quinto luogo, il reato è estinto se l'imputato
non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque anni
(in caso i patteggiamento per delitto) o di due anni (in caso di patteggiamento per
contravvenzione). Il comportamento penalmente corretto estingue "ogni effetto penale.
I REATI COLLEGATI Si ha connessione di procedimenti [17, 197c.p.p.]: a) se il reato per cui si
procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione [110 c.p.p. e ss.] fra loro, o
se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento [113 c.p.p.]; b) se una
persona è imputata [60-61 c.p.p.] di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero
con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso [423; 81 c.p.p.] (1); c) se
dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri [o in
occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il
prezzo, il prodotto o l'impunità] (2) (3) (4).
IL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO Il decreto che dispone il giudizio è il provvedimento
giurisdizionale che chiude in modo sfavorevole all'imputato l'udienza preliminare, disponendo che
egli sia sottoposto al giudizio dell'udienza preliminare non pronuncia la sentenza di non luogo a
procedere. L’art. 429 c.p.p. non indica il quantum di prova necessario; questo si può ricavare a
contrario dai criteri previsti per la sentenza di non luogo a procedere. Pertanto, il giudice emette il
decreto che dispone il giudizio quando gli elementi forniti dal p.m. a sostegno della richiesta e le
prove eventualmente raccolte nell'udienza preliminare fanno ritenere utile l'istruzione
dibattimentale. Il decreto che dispone il giudizio svolge insieme due funzioni, di " decisione " che
accogli la richiesta formulata dal p.m. e di “ordine di citazione per il dibattimento. Il decreto
esprime una " decisione " ma non è motivato, in quanto il legislatore vuole evitare il pregiudizio
che deriverebbe all'imputato qualora un giudice prima del dibattimento affermasse l’attendibilità
degli elementi di prova a carico. Il decreto contiene “l’enunciazione in forma chiara e precisa del
fatto " e delle circostanze, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; " l'indicazione sommaria
delle fonti di prova ed i fatti cui esse si riferiscono”. Il deccreto svolge anche la funzione di
citazione a giudizio in quanto convoca le parti per il dibattimento. Il giudice precisa la data ed il
luogo dell’udienza dibattimentale con l’avvertimento per l'imputato che, non comparendo, sarà
giudicato in contumacia.
IL DECRETO DI CONDANNA Il procedimento per decreto non prevede né l'udienza preliminare nè
il dibattimento. Il pubblico ministero, se ritiene che possa irrogarsi una pena pecuniaria, sia pure in
sostituzione di pena detentiva (e salvo che risulti la necessità di applicare una misura di sicurezza
personale; art. 459, commi 1 e 5), può esercitare l'azione penale, chiedendo al giudice per le
indagini preliminari l'emissione di un decreto di condanna nei confronti dell'imputato. La richiesta
deve essere motivata e va formulata entro sei mesi dall'iscrizione del nome dell'indagato nel
registro delle notizie di reato. Tale termine secondo la giurisprudenza della corte di cassazione è
ritenuto ordinatorio e non perentorio. Sulla richiesta decide il giudice per le indagini preliminari,
inaudita altera parte. Pertanto, la decisione si fonda unicamente sugli elementi di prova raccolti
dall'accusa, che deve trasmettere al giudice il fascicolo delle indagini (art. 459, comma 1). Il
pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al
minimo edittale (art. 459, comma 2) e ciò evidentemente per incentivare l‘imputato ad accettare
la condanna e non proseguire il giudizio. Per accentuare le caratteristiche del giudizio e far sì che
l‘imputato ancor più si invogli ad accettare la condanna è stabilito che: che il decreto penale
esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460, comma 5); che
non possono essere applicate pene accessorie e può essere disposta soltanto la confisca ma solo
quella del tipo obbligotorio; che il decreto non comporta condanna al pagamento delle spese del
procedimento ed il reato è estinto se « nel termine di cinque anni, quando il reato concerne un
delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non
commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole »; che la condanna non deve
essere menzionata nei certificati richiesti dai privati. Il procedimento per decreto è applicabile
anche ai reati perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante
non ha nella stessa dichiarato di opporvisi (art. 459, comma 1).
IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE Difetto di giurisdizione: ricorre nei soli casi indicati nell‘art. 37, e
consiste nella impossibilità per il giudice di espletare la propria funzione giurisdizionale, in quanto
devoluta dalla legge ad altri giudici, appartenenti non semplicemente ad altri uffici (sarebbe, al
più, difetto di competenza ex art. 38), ma ad altri ordini (cioè di diversa natura, ad es. giudice
amministrativo) ovvero ad altri sistemi giustiziali, quale quello dei ricorsi (non giurisdizionali)
amministrativi o ad altri poteri pubblici (ad es. Pubblica Amministrazione). Per la verifica della
giurisdizione si deve aver riguardo agli elementi della domanda, cioè alla causa petendi e al più al
petitum. Momento determinante della giurisdizione è quello della proposizione della domanda,
dopo il quale qualsiasi successivo mutamento, di fatto o di diritto, è irrilevante fissandosi, così,
definitivamente in tale sede. Tale effetto finale (cd. perpetuatio iurisdictionis) giustifica la
necessità di disciplinare adeguatamente la questione sulla rilevabilità del difetto di giurisdizione. Il
legislatore ha ritenuto che la questione fosse troppo importante per essere lasciata alla
disponibilità delle sole parti che possono eccepirla in ogni stato e grado del giudizio, e ne ha
previsto la rilevabilità anche ex officio. Il difetto di giurisdizione è rilevabile in ogni fase di
svolgimento del giudizio, anche in caso di sospensione o interruzione fino al formarsi del giudicato.
Il principio della rilevabilità d‘ufficio va, infatti, coordinato con il sistema delle impugnazioni,
operando solo qualora sulla questione di giurisdizione non vi sia stata una statuizione anteriore,
nel senso che, laddove la giurisdizione sia stata, seppur implicitamente, esaminata, il giudice potrà
conoscere di tale questione solo se ed in quanto la stessa sia stata proposta come motivo
d‘impugnazione.
IL FERMO L‘arresto e il fermo sono provvedimenti limitativi della libertà personale temporanei e
precautelari in quanto rappresentano un‘anticipazione di quella tutela predisposta mediante le
misure cautelari dalle quali si differenziano per il connotato dell‘urgenza e l‘assenza di un
provvedimento dell‘Autorità Giudiziaria che interviene solo successivamente nelle forme della
convalida.Il FERMO (art. 384 c.p.p.) consiste, come nel caso dell&lsquo
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