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La competenza territoriale nei giudizi che vedono coinvolti magistrati

La competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via graduata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9 commi secondo e terzo, cod. proc. pen..

La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le

azioni odomissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive. LA CONSULENZA TECNICA Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero può avere l'esigenza di svolgere accertamenti che comportano specifiche conoscenze scientifiche, tecniche o artistiche. In alternativa il codice predispone uno strumento più semplice in aiuto del pubblico ministero (e del difensore), e cioè la consulenza tecnica di

parte.– Il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, può nominare consulenti tecnici quando occorre procedere ad accertamenti, rilevi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze‖ (art. 359 comma 1). Il PM può avvalersi della collaborazione di persone dotate di specifiche competenze tecniche non soltanto per la constatazione di dati materiali pertinenti al reato o per la loro raccolta, ma anche per l‘elaborazione critica di tali elementi. Il consulente non può rifiutare la sua opera; può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine (art. 359 comma 2). Qualora l‘accertamento tecnico sia ripetibile, il verbale di tale atto è destinato ad essere inserito nel fascicolo del pubblico ministero quando, in seguito all‘udienza preliminare, è stato disposto il rinvio a giudizio (art. 433). Qualora

L'accertamento tecnico appaia non ripetibile, in tal caso il codice attribuisce a tale atto un'efficacia simile alla perizia. - In questo caso, l'atto compiuto sarà inserito ab initio nel fascicolo del dibattimento e potrà essere utilizzato e valutato come prova anche nella fase di giudizio.

LA FUNGIBILITÀ DELLA PENA l'art. 657 c.p.p. consente a date condizioni la fungibilità dellacustodia cautelare sofferta "sine titulo" con la pena da espiare per altro reato. Il PM quindi nel determinare la pena detentiva da eseguire computa il periodo di custodia cautelare subita dal condannato per lo stesso reato anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva se questa non è stata applicata definitivamente. Il PM computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è

La pena detentiva può essere revocata quando viene concessa amnistia o indulto per lo stesso reato. Il condannato può chiedere al PM che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire, anche in relazione ad un altro reato. Il PM provvede con decreto che deve essere notificato al condannato, al suo difensore e al PM che spettano anche i compiti di verifica in ordine all'eseguibilità concreta della pena e al suo quantum, dal momento che le attività esecutive sono in via di massima attività di mera ottemperanza al comando contenuto nel dispositivo della decisione irrevocabile quindi hanno natura essenzialmente amministrativa non giurisdizionale. La Suprema Corte ha esplicitato il principio secondo cui il periodo trascorso sotto il regime della misura cautelare coercitiva dell'obbligo di dimora, anche con le

sue possibili previsioni accessorie, non può essere considerato presofferto e, dunque, detratto dalla pena da espiare, in ragione del carattere non custodiale di tale misura ma cautelare e determinato unicamente a neutralizzare la pericolosità sociale dell'individuo. LA MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE Il dibattimento ha per oggetto l'addebito che è stato contestato all'imputato con il decreto che dispone il giudizio. Nel corso dell'istruzione dibattimentale le prove assunte possono indurre il P.M. a modificare l'imputazione sotto vari profili attinenti al diritto o al fatto. Può darsi che a causa della sommarietà delle indagini preliminari, l'istruzione dibattimentale faccia emergere che il fatto commesso dall'imputato è diverso da quello contestato; o che vi è connesso altro reato o circostanza aggravante che non furono indicate nel decreto di rinvio a giudizio; o, infine, Si tratta di ipotesi checomporterebbero la restituzione degli atti al P.M. perché provveda agli incombenti di competenza (regressione), ovvero dovrebbero determinare altri procedimenti che si chiuderebbero con un'ulteriore sentenza. Ciò perché, come sancisce l'art. 521 c.p.p., deve esservi corrispondenza fra il reato contestato e quello contenuto in sentenza, pena la nullità della stessa. La disciplina positivamente fissata è variamente articolata. L'art. 516 c.p.p. regola l'ipotesi di modificazione dell'accusa in conseguenza della ricostruzione in termini diversi del fatto ascritto. L'art. 516 c.p.p. disciplina il caso di contestazioni supplettive. L'art. 516 c.p.p. prevede l'ipotesi afferente un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio. LA PARTE CIVILE Quando si parla di parte civile si fa riferimento alla qualifica che assumono soggetti danneggiati dal reato o i loro successori universali quando si.

costituiscono nel processo penale introducendo al suo interno l'azione civile volta ad ottenere dall'imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei danni prodotti dal reato, il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui siano stati eventualmente privati in seguito al reato. Si diventa "parte civile" nel processo con la costituzione di parte civile, un atto che deve rispettare alcuni requisiti di forma. L'atto di costituzione di parte civile deve contenere, a pena di inammissibilità,
"a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
b) le generalità dell'imputato nei confronti del quale viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d)

L'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione del difensore" (art. 78 c.p.p.). La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici."

LA QUERELA La notizia di reato può venire comunicata all'autorità tramite la querela. • Essa oltre ad essere la fonte della notitia criminis è anche una condizione di procedibilità. • a) La querela è un atto con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto diretto che essa ha subito; ciò a

prescindere dal soggetto che risulterà esserne l'autore (art. 120c.p.) .

  • La querela si compone di due elementi: la notizia di reato e la manifestazione della volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo. Il termine per presentare la querela è di tre mesi da quando la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.
  • Nel caso di delitti contro la libertà sessuale il termine è di sei mesi.
  • Trattandosi di atto negoziale il diritto alla presentazione della querela può essere rinunciato, pertanto la persona offesa espressamente o tacitamente esprime la volontà di non voler presentare la querela.
  • La querela normalmente può essere revocata. La parte offesa, dopo che è stata presentata l'istanza punitiva, manifesta esplicitamente o implicitamente di non chiedere più che si proceda penalmente. Tale manifestazione è irrevocabile e si compendia nell'istituto

della remissione della querela. • La querela emessa perché si proceda per reati inerenti la libertà sessuale è irrevocabile.

LA RICUSAZIONE DEL GIUDICE La ricusazione è la dichiarazione con la quale una delle parti processuali (pm, imputato, parte civile, responsabile civile, obbligato per la pena pecuniaria) tende ad escludere un magistrato dall'esercizio delle sue funzioni di giudice in un determinato processo, in quanto ritenuto in una delle situazioni di incompatibilità espressamente previste dalla legge e che, sostanzialmente, coincidono con quelle che determinano l'obbligo di astensione. La dichiarazione di ricusazione può essere fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore, oppure può essere proposta a mezzo di un procuratore speciale (abilitato a formulare la dichiarazione in luogo dell'interessato, a sua firma ma in nome e per conto del rappresentato). Redatta con

atto scritto contenente l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata e degli elementi di prova addotti a sostegno, la dichiarazione va presentata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice competente a decidere, e una copia va depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è indirizzata.
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rafgio00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Arioti Branciforti Alfredo.