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In genere la forma della scrittura privata è richiesta per tutta una serie di contratti che hanno:
ad oggetto beni immobili,
- vocazione a produrre l'effetto reale,
- per contratti che costituiscono diritti personali di godimento su immobili
- per contratti bancari e quelli di credito al consumo,
- per contratti per la prestazione di servizi finanziari
- per contratti per la vendita di quote di multiproprietà ,
- per contratti della pubblica amministrazione.
-
In questi casi la forma scritta svolge 4 fondamentali funzioni:
ponderazione delle parti: la scrittura o comunque la firma del contratto implica esercizi di attenzione e di
riflessione;
certezza fra le parti: la scrittura consente di identificare il contratto con maggiore precisione;
certezza nei confronti dei terzi: la scrittura permette di dare pubblicità al contratto;
protezione di una delle parti considerata particolarmente bisognosa e meritevole di tutela
LEZIONE 028
Che cos'è il biancosegno?
Il biancosegno è la firma apposta ad un foglio totalmente o parzialmente in bianco, con la previsione che il testo
contrattuale viene successivamente scritto o completato da persona diversa dal firmatario, per incarico di
questo.
I principi di autoresponsabilità e affidamento impediscono al firmatario di respingere il testo contrattuale
successivamente formato, ma da lui previamente accettato.
Nel caso di riempimento infedele le soluzioni sono diverse a seconda dei casi, in generale si può ritenere che:
il conferimento dell'incarico di riempimento rende imputabile al firmatario incaricante il testo contrattuale
che risulta dal riempimento, ancorché infedele poiché il testo è comunque oggetto di una sua dichiarazione
contrattuale;
di fronte al riempimento infedele, il firmatario ha contro il testo a lui imputato qualche rimedio, che
consiste essenzialmente nell’impugnativa per errore ostativo;
il rimedio si arresta di fronte all'affidamento di controparte, perché il richiamo alla disciplina dell'errore
indica che il contratto non potrà essere impugnato dal firmatario tradito se l'infedeltà del testo non era
conosciuta o conoscibile da controparte
si fa salva la possibilità di agire in responsabilità contro l'autore del riempimento abusivo
se invece, il riempimento avviene senza incarico del firmatario, il testo contrattuale NON è imputabile al
firmatario per cui se esso ne dà la prova con la querela di falso può respingerne gli effetti gravanti su esso.
LEZIONE 044
Descriva il candidato, qualora il contratto sia illecito, le due fattispecie che consentono la ripetibilità delle
prestazioni.
Il contratto è generalmente illecito in 3 ipotesi:
illiceità dell’oggetto: quando la prestazione contrattuale viola norma imperative, è contraria ad ordine
- pubblico o al buon costume
illiceità della causa: quando la sua ragione, il senso che giustifica l’operazione dedotta nel contratto è
- contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume
illiceità del motivo: quando il motivo è condiviso da entrambe le parti.
-
I parametri dell’illiceità abbiamo detto essere:
contrarietà a norme imperative: è da intendere come violazione di norme che proibiscono direttamente e
specificamente ciò che vogliono perseguire le parti con il contratto
contrarietà all’ordine pubblico: sussiste quando il contratto si pone in contrasto con tutta una serie di
valori politici, sociali ed economici che sono alla base dell’ordinamento giuridico in un determinato
periodo storico.
Si tratti di principi e valori che si ricavano da norme le quali, pur non prevedendoli direttamente, li
presuppongono. L’ordine pubblico ha natura di clausola generale, la quale riguarda le scelte politico-
economiche del legislatore
contrarietà al buon costume: pur avendo anche il buon costume natura di clausola generale, questo
rappresenta l’insieme di principi etici extralegali condivisi dalla maggior parte del corpo sociale in un dato
momento storico (rispetto della dignità e della sensibilità dell’individuo, principi della morale sessuale,
etica professionale ecc.).
Il contratto illecito è sempre nullo, ma le conseguenze sono parzialmente diverse a seconda che l'illiceità
dipenda da:
violazione di norme imperative o dell'ordine pubblico: in tali casi la nullità produce la ripetibilità di tutte le
- prestazioni eseguite in base al contratto nullo;
contrasto col buon costume: chi ha eseguito la prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca
- offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato (art. 2035 c.c.).
Questa regola appena enunciata non trova applicazione nel caso in cui chi ha fatto la prestazione sia rimasto
estraneo all’immoralità.
Descriva il candidato il motivo illecito e la sua rilevanza ai fini contrattuali
L’art. 1345 oltre ai casi di illiceità dell'oggetto e della causa, indentifica anche il caso in cui è illecito il motivo
che ha spinto le parti a contrarre, purché il motivo abbia la doppia caratteristica di essere esclusivo e
comune a entrambe le parti.
A differenza della causa, il motivo (anche illecito) di regola non è rilevante.
Dare rilevanza al motivo della parte pregiudicherebbe interessi individuali e sociali meritevoli di tutela:
l'affidamento di controparte sull'affare concluso, la stabilità delle relazioni contrattuali, la propensione degli
operatori a contrattare, in definitiva il buon funzionamento del sistema economico. Queste ragioni valgono
anche se il motivo illecito di una parte è noto a controparte.
Un discorso differente si pone necessario se il motivo illecito di una parte è non semplicemente noto all'altra,
bensì condiviso da questa, così da potersi dire comune ad entrambe» (art. 1345 c.c.).
Ciò accade quando:
una controparte aderisce soggettivamente al motivo;
- il motivo di una parte risulta obiettivamente rilevante per l'altra, nel senso di fondare un suo obiettivo
- vantaggio contrattuale. Il motivo in tal caso presenta anche l'altra caratteristica voluta dall'art. 1345 c.c.:
l'esclusività: le parti non avrebbero fatto il contratto per nessun altro motivo.
-
Descriva il candidato il contratto in frode alla legge.
Il contratto in frode alla legge si ha quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di
una norma imperativa (art. 1344 c.c.), è una sottospecie del contratto illecito per illiceità della causa e come
tale è nullo.
L'obiettivo di piegare un contratto normalmente lecito a risultati illeciti può perseguirsi anche collegando fra
loro due contratti, leciti se considerati singolarmente, ma che nella loro particolare combinazione realizzano il
risultato che la norma imperativa vuole evitare (es. divieti di acquisto, eludibili per via d'interposizione.
Il contratto in frode alla legge non va confuso con la simulazione poiché esso è realmente voluto: le parti
vogliono i suoi effetti e proprio i suoi effetti, come mezzo per il risultato elusivo cui puntano. Analogamente,
non va confuso con la frode ai creditori né con il contratto che pregiudica diritti di terzi.
LEZIONE 046
Con riferimento all'interpretazione, quali sono i presupposti per l'applicazione dei criteri oggettivi?
L'interpretazione e l'attribuzione di un significato ai segni che manifestano la volontà contrattuale; infatti
trovare il giusto significato del contratto è il principale obiettivo dell'interpretazione la quale si reputa essere
sempre necessaria. Inoltre, l'interpretazione accerta che il contratto si sia concluso correttamente.
L'interpretazione è soggetta a regole che vincolano:
l'attività dell'interprete,
le parti le quali possono concordare che la clausola del loro contratto venga interpretata in un certo modo
i terzi.
Tali regole possono essere intesa in senso soggettivo oppure oggettivo:
le regole d'interpretazione soggettiva sono quelle che cercano di individuare il significato corrispondente
- alla comune intenzione delle parti
le regole d'interpretazione oggettiva invece sono quelle che vanno ad attribuire al contratto il significato
- che la legge reputa obiettivamente congruo.
Tra le regole di interpretazione esiste una gerarchia: prima si applicano le regole di interpretazione soggettiva e
poi le sussidiarie regole di interpretazione oggettiva.
L’applicazione delle regole di interpretazione oggettiva, infatti, è limitata da due presupposti:
l’oscurità del testo: il testo chiaro può essere smentito, in favore di significati extratestuali, solo per via
- d'interpretazione soggettiva; se questa non fa emergere una comune intenzione delle parti, divergente dal
significato letterale, vale senz'altro quest'ultimo.
l'impotenza dell'interpretazione soggettiva a chiarire il testo oscuro : le regole d'interpretazione
- oggettiva hanno valore sussidiario, entrando in gioco quando risulti esaurita senza successo l'applicazione
delle regole d'interpretazione soggettiva.
Quando si parla di interpretazione oggettiva in genere si fa riferimento al criterio della buona fede secondo cui
“il contratto deve essere interpretato SECONDO BUONA FEDE”. Sulla base di tale criterio, quindi, si
attribuisce al contratto il significato su cui una parte aveva fatto legittimamente affidamento, tanto che la
pretesa di far valere contro questa parte un'interpretazione diversa sarebbe scorretta e leale.
Descriva il candidato le due classi delle regole interpretative
L'interpretazione e l'attribuzione di un significato ai segni che manifestano la volontà contrattuale; infatti
trovare il giusto significato del contratto è il principale obiettivo dell'interpretazione la quale si reputa essere
sempre necessaria. Inoltre, l'interpretazione accerta che il contratto si sia concluso correttamente.
L'interpretazione è soggetta a regole che vincolano:
l'attività dell'interprete,
le parti le quali possono concordare che la clausola del loro contratto venga interpretata in un certo modo
i terzi.
Tali regole possono essere intesa in senso soggettivo oppure oggettivo:
le regole d'interpretazione soggettiva sono quelle che cercano di individuare il significato corrispondente
- alla comune intenzione delle parti
le regole d'interpretazione oggettiva invece sono quelle che vanno ad attribuire al contratto il significato
- che la legge reputa obiettivamente congruo.
Tra le regole di interpretazione esiste una gerarchia: prima si applicano le regole di interpretazione soggettiva e
poi le sussi