La possibilità di concludere contratti per via informatica o telematica è esplicitamente riconosciuta:
1. dal D.Lgs. 50/1992, che parla di contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici;
2. dal D.Lgs. 185/1999 che parla di contratti conclusi con qualche tecnica di comunicazione a distanza tra cui il teletext;
3. dalla L.192/1998 che parla di contratti conclusi mediante comunicazioni effettuate per via telematica.
Il legislatore ha preso in considerazione i contratti telematici per due diverse ragioni:
1. al fine di disciplinarne i vari aspetti, si pensi al richiamo all'art. 1335 c.c. in tema di ricevibilità (per cui il documento informatico si considera inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questo dichiarato);
2. al fine di attuare una idonea protezione del contraente debole (il consumatore) visti i rischi che una siffatta tipologia contrattuale può generare.
Lezione 2701. Per la forma
della donazione si prevede:L'atto pubblico a pena di nullità
02. Il contratto preliminare è nullo se:
Non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo
03. Indichi il candidato i contratti per i quali è previsto l'atto pubblico.
Per alcuni contratti particolarmente delicati è richiesto l'atto pubblico:
1. donazione (art. 782 c.c.): arricchire altri senza corrispettivo è atto grave, per il quale è massima l'esigenza di ponderazione (dichiarare la corrispondente volontà davanti al notaio, che la raccoglie e ne chiarisce le implicazioni, è un buon antidoto contro donazioni avventate o poco consapevoli);
2. convenzioni matrimoniali (art. 162, comma 1, c.c.): valgono ragioni analoghe a quelle viste per la donazione, aggiungendosi, poi, le esigenze di ordine pubblicitario (art. 162 c.c.);
3. contratti costitutivi di associazioni o fondazioni che aspirino alla personalità giuridica.disocietà di capitali, di società cooperative; in siffatte ipotesi non sembra dominante l'esigenza di ponderazione per la portata dei vincoli assunti (è più pesante il vincolo assunto dal socio di società di persone, che si espone a responsabilità illimitata), prevalendo piuttosto l'opportunità che la formazione dell'atto sia assistita e filtrata dalla competenza di un professionista del diritto, in vista del futuro vaglio di legittimità che l'atto è destinato a subire ad opera di autorità pubbliche (riconoscimento dell'autorità amministrativa per gli enti non profit, omologazione giudiziale per le società). 4. Indichi il candidato le 4 funzioni della forma scritta. Le funzioni della forma scritta vanno individuate: 1. nella ponderazione delle parti, la scrittura o comunque la firma del contratto implica esercizio di attenzione, di riflessione; 2. nella certezza fra le parti (la forma scritta permette di avere una prova tangibile dell'accordo); 3. nella pubblicità (la forma scritta permette di rendere noto l'accordo a terzi); 4. nella stabilità (la forma scritta permette di fissare l'accordo nel tempo e di evitare modifiche unilaterali).
La scrittura consente di identificare il contratto con maggiore precisione;
La scrittura permette di dare pubblicità al contratto;
La scrittura protegge una delle parti considerata particolarmente bisognosa e meritevole di tutela.
Lezione 2801.
Il telegramma, secondo il codice civile, ha l'efficacia probatoria della scrittura privata: Se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.
L'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso: Della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Che cos'è il biancosegno? Il biancosegno è la firma apposta non in calce ad un testo contrattuale già scritto.
ma a un foglio totalmente o parzialmente in bianco. Il testo contrattuale viene successivamente scritto o completato da persona diversa dal firmatario, per incarico di questo. I principi di autoresponsabilità e affidamento impediscono al firmatario di respingere il testo contrattuale successivamente formato, ma da lui previamente accettato. Nel caso di riempimento infedele le soluzioni sono diverse a seconda dei casi, in generale si può ritenere che:- il conferimento dell'incarico di riempimento rende imputabile al firmatario incaricante il testo contrattuale che risulta dal riempimento, ancorché infedele poiché il testo è comunque oggetto di una sua dichiarazione contrattuale.
- di fronte al riempimento infedele, il firmatario ha contro il testo a lui imputato qualche rimedio, che consiste essenzialmente nell'impugnativa per errore ostativo.
- il rimedio si arresta di fronte all'affidamento di controparte, perché il richiamo alla
disciplina dell'errore indica che il contratto non potrà essere impugnato dal firmatario tradito se l'infedeltà del testo non era conosciuta o conoscibile da controparte, salva la possibilità di agire in responsabilità contro l'autore del riempimento abusivo.
Lezione 2901.
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che questa sia stata voluta ai fini:
- Della validità del contratto
Lezione 3001.
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli:
- Produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato
02.
Il potere di rappresentanza:
- È conferito dalla legge ovvero dall'interessato
Lezione 3201.
Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante:
- È necessario che il contratto non sia
Vietato al rappresentante:
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentante è annullabile per vizi della volontà:
Se è viziata la volontà del rappresentante, a meno che il vizio riguardi elementi predeterminati dal rappresentato nel qual caso il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di quest'ultimo.
Lezione 3301.
A norma del codice civile, nel mandato senza rappresentanza il mandatario che agisce in nome proprio:
Acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
02. La procura non ha effetto:
Se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
Lezione 3401.
Il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato di ignoranza o di buona fede del rappresentante?
In nessun caso.
Lezione 3501.
Le cause di estinzione del potere di rappresentanza.
conferito dall'interessato, diverse dallarevoca o modificazione della procura: Non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate 02. In caso di rappresentanza conferita dall'interessato, il rappresentante è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati? Si Lezione 3601. L'obbligo di continuare la gestione di affari altrui sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato: Si, finché l'erede possa provvedere direttamente 02. Nel contratto per persona da nominare l'accettazione della persona nominata non ha effetto: Se non riveste la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge Lezione 3901. La determinazione della prestazione dedotta in contratto, rimessa dalle parti ad un terzo, se è manifestamente iniqua o erronea: È fatta dal giudice Lezione 4001. Secondo il codice civile l'illiceità dellacausa del contratto ne determina:- La nullità
- La teoria unitaria
- Si presume inesistente
- Rende il contratto nullo per mancanza di causa
- È contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume
- Costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa
- In ogni caso la nullità del contratto
di essere esclusivo e comune a entrambe le parti. A differenza della causa, il motivo (anche illecito) di regola non è rilevante. La ragione è che dare rilevanza al motivo della parte - e su questa base invalidare il contratto - pregiudicherebbe interessi individuali e sociali meritevoli di tutela: l'affidamento di controparte sull'affare concluso, la stabilità delle relazioni contrattuali, la propensione degli operatori a contrattare, in definitiva il buon funzionamento del sistema economico. Queste ragioni valgono anche se il motivo illecito di una parte è noto a controparte: il semplice fatto che A conosca il motivo di B non basta a giustificare la distruzione della posizione contrattuale di A, che a quel motivo è estraneo. Il discorso cambia se il motivo illecito di una parte è non semplicemente noto all'altra, bensì condiviso da questa, così da potersi dire
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